Ragioneria generale ed applicata (Prof. Monica Bartolini)
Il bilancio d'esercizio
Il bilancio d'esercizio è una rappresentazione:
- Quantitativa
- Sistematica
- Periodica
- Consuntiva
Del capitale di funzionamento e del risultato economico prodotto dall'esercizio (Art. 2423 c.c.). Non è detto che un'azienda decida di iniziare/finire il proprio periodo di amministrazione l'1/1 o il 31/12 (Esempio: Juventus).
Il bilancio d'esercizio: i documenti
Conto economico: un documento contabile che riepiloga i costi e i ricavi di competenza di un determinato periodo e consente l'individuazione del risultato economico netto (utile o perdita) relativo allo stesso periodo.
Stato patrimoniale: un documento contabile che descrive il capitale di funzionamento di un'azienda, ossia l'entità e la natura degli investimenti (attività) e dei finanziamenti (capitale netto e passività) in essere in azienda ad una certa data.
Nota integrativa: un documento di completamento che fornisce una descrizione quali-quantitativa delle poste di conto economico e stato patrimoniale. (parte più teorica e discorsiva).
Rendiconto finanziario: un documento obbligatorio ai fini dei principi contabili internazionali e del nuovo Art. 2423 del C.C, che sintetizza le cause di variazione della liquidità aziendale. (riepiloga entrate/uscite di liquidità).
In particolare, rappresenta:
- Un rendiconto per valutare l’operato degli amministratori
- Uno strumento di controllo di gestione
- Un modo per assolvere obblighi giuridici (es. distribuzione utili, determinazione imponibile fiscale, calcolo compensi amministratori)
- Uno strumento di comunicazione per l’esterno (per gli stakeholder)
Stakeholder e bilancio
- Investitori attuali e potenziali - (decisioni di acquisto azioni, quote societarie, mantenimento o vendita portafoglio azioni)
- Finanziatori a titolo di credito - (decisioni di finanziamento sulla base della capacità di rimborso)
- Clienti e fornitori - (decisioni continuità della relazione commerciale con l’impresa, sulla base della sua solidità)
- Dipendenti - (decisioni continuità della relazione con l’impresa, sulla base della sua stabilità)
- Concorrenti - (valutazione della propria performance in relazione a quella di altre aziende)
- Altri - (territorio e consumatori, per valutare le opportunità di sviluppo e le scelte di consumo)
Il quadro normativo in Italia
Bilancio di esercizio: Codice civile, Principi contabili nazionali emanati dall’OIC, Normativa fiscale, Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dallo IASB (Omologati dall’UE).
Ambito di applicazione di C.C e principi contabili nazionali
Si applicano ad aziende che non sono tenute o non vogliono applicare i principi internazionali IAS/IFRS:
- Società di capitali (S.p.a, S.A.p.A, S.r.l)
- Imprese cooperative
- Consorzi con attività esterna
- Imprese individuali o società di persone, nei limiti dei principi contabili nazionali, non si applicano ad aziende assicurative e istituti finanziari hanno, invece, leggi speciali proprie.
La direttiva 2013/34 recepita dal C.C
La direttiva 2013/34/UE del parlamento europeo abroga le precedenti direttive 78/660/CEE (IV Direttiva) e 83/349/CEE (VII Direttiva). Contiene tutte le disposizioni in tema di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato. Tali nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1/01/2016.
La clausola generale secondo il Codice Civile
Clausola Generale (Art. 2423 C.C.)
- Chiarezza
- Rispetto schemi di bilancio
- Divieto di raggruppamento di voci
- Obbligo di inserire nuove voci
- Adattamento delle voci alla natura dell’attività (cartellini calciatori per le squadre di calcio)
- Comparabilità con esercizio precedente
- Divieto di compensi di partite (non si possono unire crediti e debiti verso lo stesso cliente/fornitore)
- Verità
- Applicazione di stime corrette per i valori oggettivi
- Applicazione di stime attendibili e ragionevoli per i valori soggettivi (ecco perché non “veritiero”)
- Correttezza
- Atteggiamento neutro dei redattori del bilancio (i redattori devono essere neutri e non inserire voci “addolcite” per rappresentare una azienda sana)
- Rispetto della legge e delle regole amministrative (le aziende si devono attenere ai principi contabili)
Clausola Generale: Art. 2423/3 c.c. e Art. 2423/4 c.c.
- Obbligo di integrazione con informazioni complementari se le disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta
- Obbligo di deroga alle regole civilistiche qualora, in casi eccezionali, la loro applicazione fosse incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta (è necessario darne motivazione in nota integrativa)
I postulati di bilancio o principi di redazione (Art. 2423 Bis c.c.)
Il principio della prospettiva di funzionamento
Secondo questo principio, le logiche sottostanti le regole per la tenuta della contabilità generale e la redazione dei bilanci d’esercizio ipotizzano che:
- L’azienda continuerà ad operare a tempo indeterminato
- Non sia destinata alla vendita o a subire processi di fusione/scissione societaria, di liquidazione, di fallimento
Bilancio: In occasione di fusioni, scissioni, liquidazioni, ecc. viene redatto un apposito straordinario, sulla base di regole proprie e diverse da quelle che caratterizzano il bilancio d’esercizio. Il bilancio d’esercizio non riporta, dunque, il valore di mercato dell’azienda. Questo principio condiziona notevolmente le modalità di valutazione dei beni e dei diritti vantati dall’azienda (attività patrimoniali).
Il principio della prudenza
Questo principio comporta le seguenti due implicazioni:
- Trattamento asimmetrico di costi e ricavi, ossia, è possibile riconoscere in conto economico i proventi solo quando ragionevolmente certi, ma è necessario riconoscere i costi non appena diventano ragionevolmente possibili (l’azienda si può rappresentare più ricca di quella che effettivamente è se non rispetta questo principio, solo al passaggio di proprietà azienda/cliente si può inserire il ricavo nel bilancio)
- Metodo del costo come regole prevalentemente nella valutazione dell’attivo patrimoniale (Si prende il minor valore possibile, ovvero il costo di produzione o la perdita di valore di quel bene)
Il principio della competenza economica
Un ricavo è di competenza economica nel momento in cui si realizza, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria (incasso, credito). Nel momento in cui non si vendono beni ma servizi, si inserisce una parte dell’intero servizio (es. 30%, 40% del totale), attraverso il trasferimento del beneficio (del valore) al cliente (emissione di servizi, analizzando ad esempio le ore di lavoro dedicate).
Il momento in cui si realizza un provento da ricavi di vendita coincide con:
- Il momento della consegna o spedizione. Se derivanti dalla vendita di beni, vale a dire quando avviene il passaggio sostanziale al cliente dei rischi e benefici connessi al possesso del bene, sulla base delle condizioni contrattuali.
Quando un costo diventa di competenza:
- Per un principio di correlazione tra costi e ricavi, il valore dei beni e servizi utilizzati dell’azienda per la diventa un costo di competenza economica (in CE) nel periodo in cui si realizza il ricavo del bene/servizio a cui hanno contribuito.
- Si inseriscono nel conto economico solo i costi di beni e servizi “consumati” durante l’anno e a cui è susseguita una vendita, vi deve essere una correlazione fra costi e ricavi.
I costi di natura commerciale e amministrativa/direzionale sono allocati in CE in funzione del periodo della loro maturazione, non è possibile correlarli alle vendite a causa della loro natura, ne sono esempi:
- I costi del personale amministrativo maturati (non necessariamente pagati) per i 12 mesi di lavoro prestati nel periodo amministrativo.
- I costi degli affitti dei locali commerciali maturati (non necessariamente pagati) per i 12 mesi inclusi nel periodo amministrativo.
- I compensi dovuti agli amministratori (non necessariamente pagati) per i 12 mesi inclusi nel periodo amministrativo.
Il principio della costanza nei criteri di valutazione
- Modificazione del criterio di valutazione ammessa solo in casi eccezionali. In tal caso, la nota integrativa deve contenere i motivi e i riflessi quantitativi e i dati degli esercizi precedenti devono essere resi comparabili. (bisogna anche spiegare l’impatto sui valori del cambiamento del criterio di valutazione)
- La costanza garantisce neutralità dell’informazione e comparabilità della stessa.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Dalla rappresentazione in bilancio deve emergere la sostanza economica delle operazioni di gestione (ex. Contratti di riporto; Non si può stravolgere l’aspetto contrattuale delle operazioni, ex. Leasing finanziario, molte tipologie di leasing non devono essere contabilizzate come normalmente di fa in partita doppia, ma in questo modo (prevale la sostanza e non la forma in questo modo):
Macchinario (valore del macchinario) 5100
Debito v/società di leasing 5100 (art. 2423 ter c.c.)
Aspetti formali della struttura del bilancio
Schemi rigidi (salvo quanto disposto da leggi speciali, per aziende assicurative e istituti finanziari).
Possibilità di modificare le voci precedute dai numeri arabi (adattarle in funzione dell’attività, suddividere le singole voci oppure è possibile aggiungere voci se non comprese nello schema).
Il codice civile italiano prevede schemi di bilancio rigidi, al contrario, i principi internazionali IAS/IFRS lasciano le aziende libere di strutturare come preferiscono i propri CE e SP (salvo alcune regole minime), i bilanci che seguono il codice civile italiano sono più semplici da comparare e da leggere poiché legato a schemi rigidi. Per ogni voce esporre anche l’importo dell’esercizio precedente, per analizzare il trend dell’azienda (in caso di non compatibilità, adattare quelle dell’esercizio precedente e commentare in nota integrativa).
Conto economico (art. 2425, aggiornato nel 2015)
- Valore della produzione (macrocategoria che accoglie i ricavi di vendita)
- Costi della produzione (costi operativi di gestione)
EBIT (Differenza A-B) - (misura la capacità dell’azienda di creare valore attraverso l’attività “tipica”).
- Proventi ed oneri finanziari (dove vengono inseriti gli interessi passivi e attivi)
- Rettifiche di valore di attività finanziarie (valutazione e svalutazione di “titoli”)
Risultato ante-imposte
Imposte sul reddito generale
Risultato d’esercizio
Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)
| Attivo | Passivo |
|---|---|
| Crediti verso soci per versamenti dovuti | Patrimonio netto |
| Immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie) | Fondi per rischi e oneri |
| Attivo circolante (rimanenza, crediti, attività finanziarie, disponibilità liquide) | Trattamento fine rapporto |
| Ratei e risconti | Debiti ratei e risconti |
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.)
Possibilità redazione in forma abbreviata se per 2 esercizi consecutivi non sono stati superati 2 dei seguenti limiti:
- Dipendenti occupati in media: 50 unità
- Attivo totale: 4.400.000 euro
- Ricavi vendite e prestazioni: 8.800.000 euro
Viene meno la possibilità se per il secondo anno consecutivo sono stati superati 2 dei limiti precedenti la seguente struttura:
- Semplificazione per lo stato patrimoniale
- Semplificazione per il conto economico
- Semplificazione della nota integrativa
- Non obbligatorietà del rendiconto finanziario
Micro-imprese
Sono micro le imprese che per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:
- Totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità
Le micro-imprese hanno la possibilità di non redigere la nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Nota integrativa
È un documento narrativo che contribuisce a dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta, essa fornisce:
- Funzione esplicativa: un commento esplicativo dei dati presentati nello SP e nel CE, per natura molto sintetici e quantitativi.
- Funzione esplicativa: una spiegazione delle variazioni intervenute in tali valori da un periodo all’altro. (ci dà informazioni su come vengono valutati i beni, con quali criteri)
- Funzione integrativa: informazioni qualitative che non possono quindi trovare adeguata rappresentazione in CE, SP e Rendiconto Finanziario.
La relazione sulla gestione
Gli amministratori devono obbligatoriamente redigere la relazione sulla gestione, descrivendo:
- L’andamento della gestione trascorsa
- La situazione della società
- L’evoluzione prevedibile della gestione
- Il collegamento tra i risultati raggiunti e la strategia perseguita
Essa deve essere completa, ossia riguardare tutti i settori della gestione (analizzata separatamente) e le eventuali società controllate.
Iter di redazione del bilancio
L’iter può durare al massimo 4 mesi e si compone di varie fasi:
- Chiusura dell’esercizio
- Predisposizione del bilancio e della relazione sulla gestione
- Comunicazione del bilancio al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Deposito del bilancio e dei suoi allegati presso la sede sociale
- Convocazione dell’assemblea e approvazione del bilancio
- Deposito (o invio con raccomandata AR) del bilancio, dei suoi allegati e del verbale di approvazione presso l’Ufficio del registro del Registro delle Imprese
In aggiunta alle norme del Codice Civile vi sono i principi contabili nazionali dell’OIC
- Sono emanati prima dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDC) ed al consiglio nazionale dei Ragionieri (CNR), ora dall’organismo italiano di contabilità (OIC)
- Tali principi contabili nazionali non sono norme, bensì documenti contenenti “regole di buona condotta” per la redazione del bilancio d’esercizio, a cui le aziende “dovrebbero” uniformarsi
- Per le società quotate in borsa sono obbligatoriamente applicati i principi contabili internazionali IAS/IFRS, diversi da quelli emanati dall’OIC
- Anche le imprese non quotate possono applicarli e nel tempo tenderanno ad uniformarsi.
Perché i principi contabili internazionali
Ha l’obiettivo di aumentare la fruibilità e comparabilità delle informazioni economico-finanziarie a livello globale per:
- Permettere agli investitori di qualunque paese di valutare opportunità di investimento in aziende straniere
- Consentire agli osservatori esterni (stakeholder) di valutare la performance economico-finanziaria di un’azienda
- Effettuare analisi di benchmark con imprese dello stesso settore o settori affini, collocate anche in paesi diversi
- Favorire i processi di internazionalizzazione
Il percorso normativo
- Regolamento del parlamento europeo e del consiglio n.1606/2002/ce del 19/07/2002
- Con forza di legge, immediatamente attuativo in tutti gli stati membri dell’UE, senza bisogno di recepimento
- Si sostituisce alle norme del codice civile italiano, consentendo un costante adeguamento (normativa più dinamica)
- Prevedeva l’obbligo per le società quotate in uno stato membro di adottare i principi dello IASB per redigere i bilanci consolidati dal 2005
- Concedeva agli Stati membri la facoltà di estendere l’applicabilità a:
- Bilanci d’esercizio individuali per società quotate
- Bilanci d’esercizio individuali o consolidati per società non quotate
IASB
Ha come obiettivo quello di aumentare la fruibilità e comparabilità delle informazioni economico-finanziarie a livello globale per:
- Permettere agli investitori di qualsiasi paese di investire in una determinata azienda europea
- Valutare la performance delle aziende concorrenti a livello globale
Questi principi contabili vennero introdotti nel 2002 con un regolamento immediatamente attuativo emanato dall’UE che ha sostituito il codice civile italiano. L’obbligo di redazione con i principi contabili internazionali è dedicato alle imprese quotate in altri paesi dell’unione europea. Le singole nazioni potevano dare la facoltà di scegliere alle singole aziende quotate o non i principi contabili da utilizzare in sede di redazione del bilancio. Lo IASB è l’organismo internazionale che deve elaborare i principi contabili internazionali (standard setter), sostituisce il precedente organismo denominato IASC. Lo scopo principale è quello di sviluppare un unico insieme di principi che consentano elevati livelli di trasparenza e comparabilità dei bilanci.
La Commissione EU provvede a omologare i principi contabili internazionali se non sono in contrasto.
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