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SRL
I soci sono responsabili solo per la quota conferita nel capitale sociale, non anche con il proprio patrimonio personale.
Sono società di capitali ma al tempo stesso, considerando il discorso del limite minimo di capitale sociale, tendono ad
avvicinarsi sotto il profilo della gestione alle società di persone.
Tra i caratteri principali:
- Capitale sociale viene diviso in quote tra i vari soci
- Deve essere versato almeno il 25% del conferimento in denaro (valido solo per società di capitali), per dare
subito una disponibilità di risorse alla società.
- Possibile la costituzione di SRL unipersonali, con un unico socio; questa possibilità è stata introdotta dalla
riforma del diritto societario. Se c’è un unico socio le responsabilità diventano illimitate fino al momento in cui
aumentano i soci.
La riforma del diritto societario del 2003 ha previsto per le sole SRL delle fattispecie (norme) specifiche, in particolare:
- Debiti vs/soci: possibilità della contrazione di debiti verso i soci come forma di finanziamento aggiuntiva, oltre
al patrimonio netto. I due elementi sono distinti anche per natura (quote e debiti)
- Valorizzazione della prestazione d’opera nell’attivo: è un’attività svolta dal soggetto economico (soci)
nell’ambito dell’attività dell’impresa. Poiché la prestazione d’opera se svolta da un terzo impatta in maniera
importante per le società di piccole dimensioni è stata prevista questa possibilità.
Atto costitutivo, anche per le SRL abbiamo il documento con cui viene sancita la costituzione della società. Viene
redatto con un notaio e contiene:
- Generalità dei soci
- Denominazione societaria (ditta)
- Oggetto sociale (attività svolta)
- Ammontare del capitale sociale
- Individuazione delle quote dei singoli soci
- Importo delle spese per la costituzione della società: spese di natura legale e notarile
Anche per le SLR è prevista la modifica dell’atto costitutivo, sempre con la presenza di un notaio. Tipologie di modifica:
- Modifica dei patti societari: modifica generalità dei soci, denominazione…
- Aumento o riduzione del capitale sociale, sempre non al di sotto dei 10’000€ pena la trasformazione in società
di persone.
L’aumento di capitale nelle società di capitali viene assoggetto al diritto d’opzione: prelazione che hanno i soci
preesistenti di mantenere inalterate le quote di possesso del capitale sociale; è una precedenza riservata a
soci preesistenti, prima di rivolgersi a soci esterni.
Particolare fattispecie della riduzione del capitale sociale: riduzione pari ad almeno 1/3 (riduzione significativa)
del capitale che porta problemi per la società; questa riduzione se necessaria viene fatta con cautela.
Contabilità SRL
La costituzione avviene con scritture analoghe alle società di persone, con la differenza che i soci vengono chiamati
quotisti, in quanto il capitale sociale è diviso in quote. Alla costituzione è obbligatorio il versamento di almeno il 25%
allo scopo di non far appesantire l’onere da parte dei soci.
Quotisti c/sottoscrizione 10’000
Capitale sociale 10’000
Banca c/c 2’500
Quotisti c/sottoscrizione 2’500
Nello SP avremo:
Banca c/c 2’500
Crediti v/soci 7’500 Capitale sociale 10’000
I crediti v/soci si chiamano anche decimi residui, versati successivamente in base alle esigenze societarie.
I conferimenti sono di due tipologie:
- In denaro: prevede apporto di liquidità e non ha problemi di valutazione
- In natura, in modo
o Disgiunto: prevede apporto di singoli beni, un unico bene (automezzo, macchinario, fabbricato…)
o Congiunto: apporto di azienda o ramo aziendale preesistenti trasferiti nell’economia della società
Prevista una normativa per i conferimenti di beni in natura: art 2343 c.c.
Appunti di Gabriele Longo 6
Bisogna determinare il valore del bene in natura apportato, si procede con:
- Una stima effettuata da un esperto nominato dal tribunale
- Revisione della stima effettuata da amministratori e sindaci. Viene effettuata perché i beni vadano a regime e
si integrino con il patrimonio. Se la stima accerta un minor valore rispetto alla stima dell’esperto di almeno del
20% si può avere:
o Una riduzione della quota del socio e dunque una riduzione del capitale sociale
o Reintegro in denaro
Tra i due momenti intercorrono 180gg, 6 mesi
Sotto il profilo contabile:
Quotista c/sottoscrizione 2’000
Capitale sociale 2’000
Attrezzature 2’000
Quotista c/sottoscrizione 2’000
Se avessimo più beni, impiegati in un’altra impresa preesistente che ha cessato di esistere e che ora sono impiegati
nella nostra (beni congiunti):
Quotista c/sottoscrizione 5’000
Capitale sociale 5’000
Impianti 10’000
Crediti 4’000
Banca c/c 1’000
Debiti 6’000
Fondo ammortamento 4’000
Quotista c/sottoscrizione 5’000
La quota totale è data dalla differenza tra gli elementi dell’attivo e quelli del passivo
Se la valutazione è errata, perché è cambiato il valore nella revisione della stima, con una riduzione di più del 20% del
valore:
- Riduzione della quota del socio:
Capitale sociale 500
Attrezzature 500
Oppure, dividendo la procedura:
Capitale sociale svalutazione 500
Svalutazione 500
Svalutazione 500
Attrezzature 500
- Reintegro del socio in denaro:
Capitale sociale 500
Attrezzature 500
Quotista c/nuovi conferimenti 500
Capitale sociale 500
Banca c/c 500
Quotista c/nuovi conferimenti 500
L’ultima scritture è del reintegro effettivo
Distribuzione dell’utile nelle SRL, analogamente alle società di persone, che viene impiegato in più modi
Utile d’esercizio 10’000
Riserva legale 2’000
Riserva statutaria 1’000
Quotisti c/utili 5’000
Riserva straordinaria 1’000
Utili a nuovo 1’000
RL
La riserva legale è pari a 1/5 del capitale sociale. Se CS = 10’000 = 2’000
Appunti di Gabriele Longo 7
Il conto utili a nuovo indica una forma di reinvestimento, così come le perdite. Qui ci sono meno problemi, possiamo
sempre portare a nuovo l’utile senza restrizione dopo aver distribuito l’utile tra i soci.
Successivamente si procede a erogare l’utile ai soci:
Quotisti c/utili 5’000
Banca c/c 5’000
Principio di prudenza
Una esplicitazione del principio è l’asimmetria negativa: nel gestire le perdite e gli utili non ci comportiamo nella stessa
maniera ma gestiamo le perdite con più cautela, mentre con gli utili possiamo essere più liberi nella gestione.
Questo si trasforma in:
- Tutte le perdite vengono inserite in bilancio, anche le perdite presunte che supponiamo di sostenere nel futuro
vengono tenute presente nella redazione di bilancio. Per esempio i costi stimati, i fondi rischi e oneri
(svalutazione crediti, imposte) costi del futuro non ancora sostenuti sono inseriti in bilancio.
- Gli utili sono inseriti in bilancio solo se effettivamente conseguiti, solo la parte degli utili inseriti nell’economia
dell’impresa alla data di chiusura dell’esercizio. Se l’utile non è stato conseguito, quella parte di utile viene
inserita nell’esercizio successivo.
- Le perdite possono essere portate a nuovo però solo se abbiamo informazioni che ci consentano di dire che
nel periodo successivo ci saranno utili adatti alla copertura della perdita attuale. Se non ho la certezza le
perdite non possono essere portate a nuovo.
- Gli utili possono essere portati a nuovo (reinvestimento) in ogni caso sempre tenendo conto della distribuzione
dell’utile tra i soci.
Copertura delle perdite
- Utilizzo delle riserve: nelle società di capitali utilizziamo le riserve partendo da quelle straordinarie, se ci sono:
Riserve straordinarie 500
Perdita d’esercizio 500
Se non presente la riserva facoltativa o se non dovesse bastare:
Riserva statutaria 500
Perdita d’esercizio 500
Se non dovesse bastare quella statutaria -> si ricorre alla riserva legale.
Le riserve obbligatorie devono essere reintegrate negli esercizi successivi
- Nuovi conferimenti: apporto di nuove risorse da parte dei soci
Quotisti c/nuovi conferimenti 500
Capitale sociale 500
Banca 500
Quotisti c/nuovi conferimenti 500
- Rinvio a nuovo: al 31/12
Perdita a nuovo 500
Perdita d’esercizio 500
Nel secondo esercizio:
Utile d’esercizio 500
Perdita a nuovo 500
Nelle società di capitali questo discorso della perdita a nuovo è particolarmente delicato, è importante che le perdite
vengano gestite con cautela (applicazione del principio di prudenza), ponendo attenzione alle condizioni di redditività
del secondo esercizio.
Se anche nel secondo esercizio c’è una seconda perdita, è necessario ridurre il capitale sociale:
Capitale sociale 750
Perdita a nuovo 500
Perdita d’esercizio 250
Se la perdita a nuovo è superiore a 1/3 del capitale sociale, si ha una particolare fattispecie di rinvio di una perdita a
nuovo.
Se per esempio CS = 10’0000 e perdita = 4’000 (oltre 1/3), si attiva un meccanismo legale previsto dagli artt. 2446-47
c.c. in cui è previsto che gli amministratori convocano senza indugio l’assemblea dei soci perché provveda a coprire la
perdita o a rinviarla solo con la certezza dell’utile nel secondo esercizio.
Appunti di Gabriele Longo 8
SPA, elementi fondamentali:
- Emissione di titoli azionari: ogni azione rappresenta una parte del capitale sociale. Il capitale sociale è pari al
numero di azioni moltiplicato per il valore nominale, cioè il valore stampato sulle azioni
- Dimensioni medio grandi
- Limite minimo di capitale sociale di 50’000€, che è stato ridotto per favorire le SPA
- Hanno personalità giuridica: viene creato un soggetto giuridico distinto dai soci, per cui le obbligazioni
ricadono in capo alla società e i soci hanno responsabilità limitata
- Le fonti di finanziamento sono diversificate: per raccogliere più capitali si è puntato sulla diversificazione; le
forme di finanziamento sono:
o Emissione di titoli azionari
o Emissione di titoli obbligazionari (titoli di debito, forma di indebitamento)
o Ricorso al capitale di debito, ottenuto da banche o da altri finanziatori
Classificazione:
- SPA non quotate: non sono ammesse ai mercati borsistici e per la valutazione si applicano i principi del c.c.
Possono essere classificate, in funzione del grado di diffusione dei titoli, in:
o Aperte: caratterizzate da aver