UNIFORMITA CONTBILE INTERNAZIONALE (Aspetti preliminari)
La globalizzazione e il sistema economico Internazionale e l’accelerazione della
dinamica dei mercati finanziari ha reso necessario l’intelligibilità della comunicazione
economica finanziaria tra le imprese.
In un’economia globale il raggiungimento di una uniformità dell’informativa esterna
delle imprese (Bilancio d’esercizio) diventa un vero è proprio fattore di sviluppo. Per
ridurre le differenze contabili tra i diversi paesi.
ARMONIZZAZIONE approccio flessibile, Uniformità relativa.
STANDARDIZZAZIONE approccio rigido, Uniformità assoluta.
Parti di un medesimo processo evolutivo, che prelude in ultima istanza alla completa
omogeneità della prassi contabili.
L’UE è l’istituzione che ha operato più efficacemente per realizzare un effettiva
omogeneizzazione dei sistemi contabili dei paesi aderenti.
GLI STRUMENTI NORMATIVI UE sono :
REGOLAMENTI (Obblighi senza deroghe direttamente applicabili).
DIRETTIVE (Vincola lo stato membro a raggiungere il risultato da raggiungere, mentre
le modalità per raggiungere tale risultato vengono stabiliti dal legislatore Nazionale).
PRIMO TENTATIVO DI AMORNIZZAZIONE
Prime Direttive inizio anni 70’ PRINCIPI DI REDAZIONE DEI BILANCI DELLE IMPRESE E
CRITERI DI VALUTAZIONE. Direttive:
IV → Bilancio d’esercizio 78/660/CEE
- Molta flessibilità, ha condizionato molto il processo di armonizzazione, portando a
differenze rilevanti date dalle opzioni.
- Non ha risolto l’esigenza di rendicontazione.
- Tempistica, ritardi nell’attivazione di vari paesi.
Tutto ciò potrebbe far pensare che tale processo di ARMONIZAZZIONE non ha raggiunto gli
obbiettivi ma in realtà l’obiettivo principale era quello di attivare un primo processo a livello
europeo e non Internazionale.
VII → Bilancio Consolidato 83/349/CEE
VIII → Abilitazione dei soggetti incaricati a seguire il controllo dei conti 84/253/CEE
SUCCESSIVO APPROCCIO UE IN TEMA INFORMATIVA DI BILANCIO
Il nuovo approccio del legislatore ha una visione (integrazione dei mercati europei con
quella Internazionale).
1990 → IOSCO “associazione mondiale delle autorità di vigilanza” (stabilisce idoneità
degli IAS (“principi standard Internazionale”) emanati dallo IASC (“Un accordo tra
organismi della professione contabili”) )
IASC → IASB diventa nel 2001.
2000 (LISBONA) Si riunisce il consiglio europeo, miglioramento delle comparabilità dei
bilanci ARMONIZAZZIONE entro il 2005.
359/2000 → DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA:
A) Società UE quitate obbligate allo IAS per il bilancio consolidato.
B) Gli stati membri facoltà di imporre o consentire l’utilizzo degli iAS per le società non
quotate (bilancio d’esercizio e consolidato).
C) Introduzione di un apposito meccanismo (endorsement) di omologazione dei
principi IAS = garantisce l’applicazione del principio all’interno dell’UE è un
meccanismo al duplice livello:
1) politico 2) regolamentare
Stabilisce un preciso calendario.
- Entro il 2000 regolamento per l’applicazione degli IAS comprensiva della
disciplina del meccanismo di omologazione.
- Entro il 2001 modernizzazione delle direttive IAS per assicurare la compatibilità
con gli IAS.
QUESTO DOCUMENTO SEGNA UNA TAPPA IMPORTANTE PER L’IMPRESSE DI MAGGIORE
DIMENSIONE , QUESTO PROCESSO EUROPEO DI UNIFICAZIONE CONTABILE SEGNA IL
PASSAGGIO DALLA FASE DI ARMONIZZAZIONE A QUELLA DI STANDARDIZZAZIONE.
INTRODUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
“Corpus di Standard contabili” → con il regolamento CE 1606/2002 (Regolamento IAS)
ha formalmente recepito i principi contabili internazionali.
Società quotate UE→ - Obbligo d’adozione IAS/IFRS consolidato dal primo gennaio
2005.
- Facoltà stati membri consentire/prescrivere IAS/IFRS bilancio d’esercizio.
Restante società UE→ - Facoltà stati membri consentire/prescrivere IAS/IFRS bilancio
d’esercizio e consolidato.
Il regolamento prescrive la procedura per garantire la presenza dei requisiti necessari
per applicare i principi contabili definita omologazione (endorsement mechanism)
ENDORSEMENT MECHANISM
Rappresenta la verifica dei principi contabili per l’omologazione e questi sono i principi
che sono necessari:
1) Assenza di contrasto con la clausola “true and Fair View” (Veritiera e Corretta).
2) Rispetto del principio della tutela dell’interesse pubblico UE.
3) Coerenza con i requisiti di :
- Comprensibilità
- Pertinenza
- Affidabilità
- Comparabilità
Solo se i principi rispondono a questi requisiti → omologazione da parte della
politico
commissione UE, con due organismi distinti cioè uno (“ARC” composto dai
rappresentanti degli stati membri preseduti dalla commissione europea) e l’altro
tecnico (“EFRAG” ente di diritto privato composto da professionisti contabili).
Il primo si occupa della nomina dei componenti e dei presidenti e di indirizzare il
programma di lavoro.
Il secondo si occupa del lavoro tecnico.
le endorsement mechanism fu accolto soprattutto per le società non quotate in
NB
genere e per le società quotate bilancio d’esercizio.
IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
58/1998 →Prima emanazione dei principi contabili Internazionali ma mai approvata.
366/2001 →Nessun risultato.
306/2003 →Svolta Italiana recepisce la legge comunitaria del 2003 obbligo dei principi
contabili Internazionali anche per le società quotate bilancio d’esercizio. Ampliamento
degli utilizzo degli IAS a escluso degli IAS le imprese di minore dimensione che
redigono in forma abbreviata.
38/2005 →Amplia l’applicazione dei principi IAS/IFRS escludendo sempre le società
minori.
Passaggio del C.S al F.V (Fair Value) e il legislatore fissa il tempo di adozione di tali
principi per consentire un’applicazione graduale. Questa legge è stata modificata con
la 91/2014.
ALTERNATIVI MODELLI DI BILANCIO VIGENTI
Nascono due modelli alternativi IAS/IFRS e il CIVILISTICO, differenti tra loro:
- Sia redazione di bilancio.
- Criteri di valutazione.
Non prudenza ma competenza per lo IAS/IFRS.
Più informazione per sul CASH FLOW che sulle differenza dell’attivo e passivo.
Concetto F.V (IAS/IFRS)
Concetto C.S (CIVILISTICO)
I due sistemi hanno una doppia velocità, uno Internazionale (IAS/IFRS), e l’altro
Nazionale (CIVILISTICO “Armonizzazione debole”). Questa doppia velocita
comporta problemi di comparabilità tra i vari sistemi informativi di bilancio.
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE
310/2014 →ha apportato delle correzioni al modello civilistico:
Modifica schemi di bilancio.
- Principio della Sostanza sulla Forma.
- Ampliamento contenuto NI.
- Introduzione prospetto riassuntivo delle variazioni del PN.
-
PROCESSO DI AMMODERNAMENTO DELLA DISCIPLINA CONTABILE
EUROPEA
Rende le normative contabili nazionali in linea col nuovo modello Internazionale.
DIRETTIVE CE:
65/2001 →Introduce nel bilancio d’esercizio e consolidato la valutazione al F.V
degli istrumenti finanziari.
51/2003 → Introduce nel bilancio d’esercizio:
Aggiunge il RENDICONTO FINANZIARIO.
- Prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.
- F.V anche su poste diverse dagli strumenti finanziari.
- Presentazione del CE secondo un modello di rendiconto delle prestazioni.
- Eliminazione della distinzione tra fondo rischi ed fondi oneri.
-
46/2006 →
Introduzione di una specifica informativa sulla governance.
- Eleva i limiti quantitativi previsti per la predisposizioni del bilancio in forma
- abbreviata.
49/2009 → Primo passo verso la semplificazione:
Esonero delle medie imprese dall’obbligo di comunicare le spesse di
- ampliamento, iscritte nello stato patrimoniale e la ripartizione dell’importo
netto nel CE.
Per imprese che fanno il consolidato:
-
L’impresa madre è esonerata dall’obbligo da redigere il bilancio consolidato se le
imprese figlie nel loro insieme sono irrilevanti.
6/2012 → Ulteriore passo della semplificazione: cioè microentità “microimprese”
che ha queste caratteristiche:
Non deve superare due de tre criteri per due esercizi consecutivi.
A) SP → 350000 (max).
B) RICAVI → 700000 (max).
C) MEDIA DIPENDENTI → 10 (max).
Può essere esonerate a:
NI
- Non presentare ratei e risconti sia attivi e passivi.
-
34/2013 → Riordino disciplina contabile europea “piccole e medie imprese”.
Abrogazione della IV e VII direttive.
- Modifica i limiti quantitativi delle piccole e medie imprese:
-
microimprese SP→350000 RICAVI→700000 MEDIADIPENDENTI→10
piccoleimprese SP→4000000 RICAVI→8000000
MEDIADIPENDENTI→50
medieimprese(<) SP→20000000 RICAVI→40000000MEDIADIPENDENTI→250
grandiimprese(>) SP→20000000 RICAVI→40000000MEDIADIPENDENTI→250
Individua per gli stati membri le forme giuridiche, per l’italia sono: SPA,
- SAPA, SRL, SNC, ecc.
Gli stati membri recepiscono la direttiva entro il 20/2015 e possono prevedere
l’applicazione per il bilancio 2016.
ULTERIORI PRINCIPI INTRODOTTI:
A) Continuità aziendale.
B) Criteri di valutazione non modificabili da un esercizio ad un altro.
C) Principio della prudenza per le singole poste.
D) Principio di competenza per gli importi scritti nella SP e CE.
E) Corrispondenza tra l’apertura e chiusura di un esercizio dello SP.
F) Valutazione separate delle singole voci del passivo e attivo.
G) Non si possono compensare voci dell’attivo e passivo.
H) Prevalenza delle sostanza sulla forma.
I) Voci di Bilancio valutate al costo di produzione o prezzo d’acquisto.
J) Esenzione degli obblighi d’informazioni e consolidamento quando si osservano
effetti irrilevanti.
La I) può essere derogata:
1) tramite rideterminazioni dei valori.
2) tramite valore netto.
DOCUMENTI DI BILANCIO
Prevede tre documenti fondamentali inscindibili SP, CE e NI.
Facoltà degli stati membri di aggiungere ulteriori documenti per l’imprese di medie
e grandi dimensioni.
NOVITA SP
La nuova direttiva prevede che le SP è formato da due schemi “struttura
orizzontale” o “struttura verticale”.
Facoltà degli stati membri di autorizzare schemi bassati sulla distinzione: tra voci
correnti e non correnti.
1) A bilancio costi di sviluppi.
2) Non più costi di ricerca tra immobilizzazioni.
3) Le voci delle azioni proprie e delle participazioni in imprese affiliate devono
essere scritte in voci specifiche.
NOVITA CE
Si articola in due schemi “per natura della spessa” o “per funzione della spessa”.
1) Forma scalare.
2) Mancata distinzione dei proventi e oneri straordinari.
3) Nella NI bisogna inserire redditi eccezionali.
Gli stati membri hanno facoltà di redigere un documento un più “rendiconto delle
prestazioni”.
Nullità sulla NI.
NOVITA NI
Cosa deve comparire:
A) Principi contabili adottati.
B) Metodo della rideterminazione sui valori.
C) Metodo del valore netto.
D) Impegni finanziari che non risultano nello SP.
E) Eventuali crediti concessi a membri di organi di amministrazione.
F) Importo natura di elementi di ricavo o di costi eccezionali.
G) Importo dei debiti superiore ai 5 anni e tutti i debiti con garanzia reale.
H) Media dei dipendenti occupati.
Per le grande imprese di interesse pubblico bisogna aggiungere due documenti:
- Relazione sulla gestione.
- Relazione sul governo societario.
RELAZIONE SULLA GESTIONE
A) Evoluzione prevedibile dell’impresa.
B) Attività in materia R&S.
C) Se esistono succursali dell’impresa.
D) Uso da parte dell’impresa degli strumenti finanziari e rilevazioni attività o paasività.
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
A) Codice di governo utilizzato.
B) Spiegare se non usa tale codice di governo.
C) Descrizione del sistema di controllo interno aziendale.
D) Informazione dell’OPA.
E) Descrizione del funzionamento dell’assemblea degli azionisti.
F) Descrizione del funzionamento degli organi d’amministrazione.
1.5.2.4) SEMPLIFICAZIONE PER LE PICCOLE/MEDIE IMPRESE ESEZIONI
MICROIMPRESE
PICCOLE:
La direttiva da facoltà agli stati membri di esentare la pubblicazione sul CE e relazione
sulla gestione.
MEDIE:
Consente di pubblicare nel CE e NI in forma abbreviata.
MICROIMPRESE:
Esentate da presentare voci:
ratei e risconti (attivi e passivi), NI, Relazione sulla gestione e la pubblicazione del
bilancio d’esercizio.
Concezioni:
Redazione di SP e CE in forma abbreviata.
GRANDIIMPRESE:
Pari a 500 dipendenti.
Obbligatorio pubblicare informazioni all’ambiente, personale, diritti umani e lotta alla
corruzione.
1.5.3) RECIPIMENTO DELLA DISCIPLINA CONTABILE EUROPEA: QUADRO
NORMATIVO NAZIONALE
Direttiva 65/2001 recepita con la 394/2003
Novità del legislatore non riesce a determinare il F.V deve determinare al C.S, va a
modificare l’informativa della NI e della relazione sulla gestione:
- Per gli strumenti finanziari derivati devo indicare il loro F.V e la loro natura.
- Per le immobilizzazioni finanziarie nelle NI il valore contabile F.V delle singole
voci o di raggruppamenti.
Mentre nella relazione sulla gestione:
- Politiche in materia di gestione del rischio finanziario.
Decreto 32/2007 recepisce la Direttiva 51/2003
Ha apportato alcune modifiche sulla relazione sulla gestione, relazione di revisione, e il
bilancio consolidato.
Decreto 173/2008 recepisce la direttiva 46/2006
- Aumenta i limiti per la redazione di bilancio in forma abbreviata.
- Aumenta lo SP e i RICAVI NETTI.
Decreto 56/2011 recepisce la direttiva 49/2009
Esonera la redazione del bilancio consolidato per talune imprese.
Decreto 139/2015 recepisce la direttiva 34/2013
- Introduce il rendiconto finanziario come documento obbligatorio.
- Lo SP si arricchisce di una serie di voci contabili, strumenti finanziari derivati.
- Si eliminano una serie di voci contabili “costi di ricerca”.
- Abolizione conti d’ordine.
- Le azioni proprie vengono postate a deduzioni nel PN.
Il CE viene modificato:
- Il nuovo prospetto introduce voci contabili riferite a proventi finanziari relative a
imprese. sottoposte al controllo delle controllanti.
- Rivalutazioni e svalutazioni di strumenti finanziari derivati.
- Eliminazioni delle voci relative agli oneri straordinari.
La NI si amplifica di altre voci:
- Informazioni alle spesse pluriennali capitalizzate.
- Importo complessivo deli impegni non risultanti nello SP.
- Spiegazione e dettaglio di ricavi eccezionali.
- Informazione di rilievo avvenute dopo la chiusura dell’esercizio.
- Informazione sulla contabilizzazione dei derivati.
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite.
La norma aggiunge due criteri nuovi di valutazione il F.V e il Costo Ammortizzato
Il F.V viene utilizzato per strumenti finanziari e derivati, le variazioni vanno imputate
nel CE.
Per il C.Ammortizzato crediti, debiti, aggi, disaggi su prestiti. Queste modifiche
riguardano il bilancio ordinario, ma la normativa prevede modifiche anche sul bilancio
in forma abbreviata:
- Il B. in forma Abbreviata (Piccoleimprese), il decreto ridefinisce i limite per le
piccole imprese.
Possono non redigere il RF, facoltà di adottare criteri di valutazione alternativi.
novità assoluta
- Il B. semplificato (microimprese) per il bilancio civilistico.
Esonero della NI, della relazione sulla gestione del RF, esonero delle applicazione sulla
gestione relative agli strumenti finanziari derivati.
2.1) BILANCIO D’ESERCIZIO IAS/IFRS (PREMESSA)
E’ un sistema documentale in cui si esplicano il reddito d’esercizio e il correlato
capitale di funzionamento. Relativo a un periodo amministrativo. E’ un complesso
anche di valore conseguiti nella gestione e osservati nel loro significato economico,
finanziario e patrimoniale; ed anche uno strumento di conoscenza interna ed esterna.
I valori di bilancio sono classificati nel seguente modo:
VALORI CERTI : Sono costi e ricavi monetari SCAMBIO In relazione Diretta.
VALORI STIMATI : Sono crediti SCAMBIO In relazione Indiretta (Futuro).
VALORI CONGETTURATI : Sono ammortamenti, nessuna relazione di SCAMBIO.
In base alle variazione di valori stimati e congetturati si hanno varie configurazioni di
reddito e sono:
R. DISTRIBUIBILE Posso distribuirlo ai soci senza intaccare il capitale.
R. PRODOTTO(O REALIZZATO) Corrisponde alla ricchezza creata dall’impresa.
R. MATURATO (O REALIZZABILE) Tiene conto delle attese di realizzo di alcuni beni che
compongono il capitale.
2.2) BILANCIO D’ESERCIZIO
Per il bilancio IAS/IFRS ci si riferisce al suo “FRAMEWORK” che è uno strumento
preliminare per preparare e predisporre il bilancio descrive finalità, i destinatari, i
principi di redazione e gli elementi di struttura, lo IAS1.
2.2.1) DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO MODELLO IAS/IFRS
SP, CE, Prospetto delle variazioni delle poste di PN, RF, Note esplicative.
A questi documenti è raccomandata la presentazione di una relazione degli
amministratori, per il modello IAS/IFRS non prevede rigidi schemi tipo per SP e CE;
detta linee guide per la struttura e il contenuto lascia discrezionalità di chi redige il
bilancio.
2.2.1.1) STATO PATRIMONIALE (SP)
SP = composizione quali quantitative del capitale di funzionamento in cui sono definite
attività passività del PN.
Attività = risorse immateriali, materiali, finanziarie.
Passività = obbligazioni
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