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UNIFORMITA CONTBILE INTERNAZIONALE (Aspetti preliminari)

La globalizzazione e il sistema economico Internazionale e l’accelerazione della

dinamica dei mercati finanziari ha reso necessario l’intelligibilità della comunicazione

economica finanziaria tra le imprese.

In un’economia globale il raggiungimento di una uniformità dell’informativa esterna

delle imprese (Bilancio d’esercizio) diventa un vero è proprio fattore di sviluppo. Per

ridurre le differenze contabili tra i diversi paesi.

ARMONIZZAZIONE approccio flessibile, Uniformità relativa.

STANDARDIZZAZIONE approccio rigido, Uniformità assoluta.

Parti di un medesimo processo evolutivo, che prelude in ultima istanza alla completa

omogeneità della prassi contabili.

L’UE è l’istituzione che ha operato più efficacemente per realizzare un effettiva

omogeneizzazione dei sistemi contabili dei paesi aderenti.

GLI STRUMENTI NORMATIVI UE sono :

REGOLAMENTI (Obblighi senza deroghe direttamente applicabili).

DIRETTIVE (Vincola lo stato membro a raggiungere il risultato da raggiungere, mentre

le modalità per raggiungere tale risultato vengono stabiliti dal legislatore Nazionale).

PRIMO TENTATIVO DI AMORNIZZAZIONE

Prime Direttive inizio anni 70’ PRINCIPI DI REDAZIONE DEI BILANCI DELLE IMPRESE E

CRITERI DI VALUTAZIONE. Direttive:

IV → Bilancio d’esercizio 78/660/CEE

- Molta flessibilità, ha condizionato molto il processo di armonizzazione, portando a

differenze rilevanti date dalle opzioni.

- Non ha risolto l’esigenza di rendicontazione.

- Tempistica, ritardi nell’attivazione di vari paesi.

Tutto ciò potrebbe far pensare che tale processo di ARMONIZAZZIONE non ha raggiunto gli

obbiettivi ma in realtà l’obiettivo principale era quello di attivare un primo processo a livello

europeo e non Internazionale.

VII → Bilancio Consolidato 83/349/CEE

VIII → Abilitazione dei soggetti incaricati a seguire il controllo dei conti 84/253/CEE

SUCCESSIVO APPROCCIO UE IN TEMA INFORMATIVA DI BILANCIO

Il nuovo approccio del legislatore ha una visione (integrazione dei mercati europei con

quella Internazionale).

1990 → IOSCO “associazione mondiale delle autorità di vigilanza” (stabilisce idoneità

degli IAS (“principi standard Internazionale”) emanati dallo IASC (“Un accordo tra

organismi della professione contabili”) )

IASC → IASB diventa nel 2001.

2000 (LISBONA) Si riunisce il consiglio europeo, miglioramento delle comparabilità dei

bilanci ARMONIZAZZIONE entro il 2005.

359/2000 → DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA:

A) Società UE quitate obbligate allo IAS per il bilancio consolidato.

B) Gli stati membri facoltà di imporre o consentire l’utilizzo degli iAS per le società non

quotate (bilancio d’esercizio e consolidato).

C) Introduzione di un apposito meccanismo (endorsement) di omologazione dei

principi IAS = garantisce l’applicazione del principio all’interno dell’UE è un

meccanismo al duplice livello:

1) politico 2) regolamentare

Stabilisce un preciso calendario.

- Entro il 2000 regolamento per l’applicazione degli IAS comprensiva della

disciplina del meccanismo di omologazione.

- Entro il 2001 modernizzazione delle direttive IAS per assicurare la compatibilità

con gli IAS.

QUESTO DOCUMENTO SEGNA UNA TAPPA IMPORTANTE PER L’IMPRESSE DI MAGGIORE

DIMENSIONE , QUESTO PROCESSO EUROPEO DI UNIFICAZIONE CONTABILE SEGNA IL

PASSAGGIO DALLA FASE DI ARMONIZZAZIONE A QUELLA DI STANDARDIZZAZIONE.

INTRODUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

“Corpus di Standard contabili” → con il regolamento CE 1606/2002 (Regolamento IAS)

ha formalmente recepito i principi contabili internazionali.

Società quotate UE→ - Obbligo d’adozione IAS/IFRS consolidato dal primo gennaio

2005.

- Facoltà stati membri consentire/prescrivere IAS/IFRS bilancio d’esercizio.

Restante società UE→ - Facoltà stati membri consentire/prescrivere IAS/IFRS bilancio

d’esercizio e consolidato.

Il regolamento prescrive la procedura per garantire la presenza dei requisiti necessari

per applicare i principi contabili definita omologazione (endorsement mechanism)

ENDORSEMENT MECHANISM

Rappresenta la verifica dei principi contabili per l’omologazione e questi sono i principi

che sono necessari:

1) Assenza di contrasto con la clausola “true and Fair View” (Veritiera e Corretta).

2) Rispetto del principio della tutela dell’interesse pubblico UE.

3) Coerenza con i requisiti di :

- Comprensibilità

- Pertinenza

- Affidabilità

- Comparabilità

Solo se i principi rispondono a questi requisiti → omologazione da parte della

politico

commissione UE, con due organismi distinti cioè uno (“ARC” composto dai

rappresentanti degli stati membri preseduti dalla commissione europea) e l’altro

tecnico (“EFRAG” ente di diritto privato composto da professionisti contabili).

Il primo si occupa della nomina dei componenti e dei presidenti e di indirizzare il

programma di lavoro.

Il secondo si occupa del lavoro tecnico.

le endorsement mechanism fu accolto soprattutto per le società non quotate in

NB

genere e per le società quotate bilancio d’esercizio.

IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

58/1998 →Prima emanazione dei principi contabili Internazionali ma mai approvata.

366/2001 →Nessun risultato.

306/2003 →Svolta Italiana recepisce la legge comunitaria del 2003 obbligo dei principi

contabili Internazionali anche per le società quotate bilancio d’esercizio. Ampliamento

degli utilizzo degli IAS a escluso degli IAS le imprese di minore dimensione che

redigono in forma abbreviata.

38/2005 →Amplia l’applicazione dei principi IAS/IFRS escludendo sempre le società

minori.

Passaggio del C.S al F.V (Fair Value) e il legislatore fissa il tempo di adozione di tali

principi per consentire un’applicazione graduale. Questa legge è stata modificata con

la 91/2014.

ALTERNATIVI MODELLI DI BILANCIO VIGENTI

Nascono due modelli alternativi IAS/IFRS e il CIVILISTICO, differenti tra loro:

- Sia redazione di bilancio.

- Criteri di valutazione.

Non prudenza ma competenza per lo IAS/IFRS.

Più informazione per sul CASH FLOW che sulle differenza dell’attivo e passivo.

Concetto F.V (IAS/IFRS)

Concetto C.S (CIVILISTICO)

I due sistemi hanno una doppia velocità, uno Internazionale (IAS/IFRS), e l’altro

Nazionale (CIVILISTICO “Armonizzazione debole”). Questa doppia velocita

comporta problemi di comparabilità tra i vari sistemi informativi di bilancio.

ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE

310/2014 →ha apportato delle correzioni al modello civilistico:

Modifica schemi di bilancio.

- Principio della Sostanza sulla Forma.

- Ampliamento contenuto NI.

- Introduzione prospetto riassuntivo delle variazioni del PN.

-

PROCESSO DI AMMODERNAMENTO DELLA DISCIPLINA CONTABILE

EUROPEA

Rende le normative contabili nazionali in linea col nuovo modello Internazionale.

DIRETTIVE CE:

65/2001 →Introduce nel bilancio d’esercizio e consolidato la valutazione al F.V

degli istrumenti finanziari.

51/2003 → Introduce nel bilancio d’esercizio:

Aggiunge il RENDICONTO FINANZIARIO.

- Prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

- F.V anche su poste diverse dagli strumenti finanziari.

- Presentazione del CE secondo un modello di rendiconto delle prestazioni.

- Eliminazione della distinzione tra fondo rischi ed fondi oneri.

-

46/2006 →

Introduzione di una specifica informativa sulla governance.

- Eleva i limiti quantitativi previsti per la predisposizioni del bilancio in forma

- abbreviata.

49/2009 → Primo passo verso la semplificazione:

Esonero delle medie imprese dall’obbligo di comunicare le spesse di

- ampliamento, iscritte nello stato patrimoniale e la ripartizione dell’importo

netto nel CE.

Per imprese che fanno il consolidato:

-

L’impresa madre è esonerata dall’obbligo da redigere il bilancio consolidato se le

imprese figlie nel loro insieme sono irrilevanti.

6/2012 → Ulteriore passo della semplificazione: cioè microentità “microimprese”

che ha queste caratteristiche:

Non deve superare due de tre criteri per due esercizi consecutivi.

A) SP → 350000 (max).

B) RICAVI → 700000 (max).

C) MEDIA DIPENDENTI → 10 (max).

Può essere esonerate a:

NI

- Non presentare ratei e risconti sia attivi e passivi.

-

34/2013 → Riordino disciplina contabile europea “piccole e medie imprese”.

Abrogazione della IV e VII direttive.

- Modifica i limiti quantitativi delle piccole e medie imprese:

-

microimprese SP→350000 RICAVI→700000 MEDIADIPENDENTI→10

piccoleimprese SP→4000000 RICAVI→8000000

MEDIADIPENDENTI→50

medieimprese(<) SP→20000000 RICAVI→40000000MEDIADIPENDENTI→250

grandiimprese(>) SP→20000000 RICAVI→40000000MEDIADIPENDENTI→250

Individua per gli stati membri le forme giuridiche, per l’italia sono: SPA,

- SAPA, SRL, SNC, ecc.

Gli stati membri recepiscono la direttiva entro il 20/2015 e possono prevedere

l’applicazione per il bilancio 2016.

ULTERIORI PRINCIPI INTRODOTTI:

A) Continuità aziendale.

B) Criteri di valutazione non modificabili da un esercizio ad un altro.

C) Principio della prudenza per le singole poste.

D) Principio di competenza per gli importi scritti nella SP e CE.

E) Corrispondenza tra l’apertura e chiusura di un esercizio dello SP.

F) Valutazione separate delle singole voci del passivo e attivo.

G) Non si possono compensare voci dell’attivo e passivo.

H) Prevalenza delle sostanza sulla forma.

I) Voci di Bilancio valutate al costo di produzione o prezzo d’acquisto.

J) Esenzione degli obblighi d’informazioni e consolidamento quando si osservano

effetti irrilevanti.

La I) può essere derogata:

1) tramite rideterminazioni dei valori.

2) tramite valore netto.

DOCUMENTI DI BILANCIO

Prevede tre documenti fondamentali inscindibili SP, CE e NI.

Facoltà degli stati membri di aggiungere ulteriori documenti per l’imprese di medie

e grandi dimensioni.

NOVITA SP

La nuova direttiva prevede che le SP è formato da due schemi “struttura

orizzontale” o “struttura verticale”.

Facoltà degli stati membri di autorizzare schemi bassati sulla distinzione: tra voci

correnti e non correnti.

1) A bilancio costi di sviluppi.

2) Non più costi di ricerca tra immobilizzazioni.

3) Le voci delle azioni proprie e delle participazioni in imprese affiliate devono

essere scritte in voci specifiche.

NOVITA CE

Si articola in due schemi “per natura della spessa” o “per funzione della spessa”.

1) Forma scalare.

2) Mancata distinzione dei proventi e oneri straordinari.

3) Nella NI bisogna inserire redditi eccezionali.

Gli stati membri hanno facoltà di redigere un documento un più “rendiconto delle

prestazioni”.

Nullità sulla NI.

NOVITA NI

Cosa deve comparire:

A) Principi contabili adottati.

B) Metodo della rideterminazione sui valori.

C) Metodo del valore netto.

D) Impegni finanziari che non risultano nello SP.

E) Eventuali crediti concessi a membri di organi di amministrazione.

F) Importo natura di elementi di ricavo o di costi eccezionali.

G) Importo dei debiti superiore ai 5 anni e tutti i debiti con garanzia reale.

H) Media dei dipendenti occupati.

Per le grande imprese di interesse pubblico bisogna aggiungere due documenti:

- Relazione sulla gestione.

- Relazione sul governo societario.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

A) Evoluzione prevedibile dell’impresa.

B) Attività in materia R&S.

C) Se esistono succursali dell’impresa.

D) Uso da parte dell’impresa degli strumenti finanziari e rilevazioni attività o paasività.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

A) Codice di governo utilizzato.

B) Spiegare se non usa tale codice di governo.

C) Descrizione del sistema di controllo interno aziendale.

D) Informazione dell’OPA.

E) Descrizione del funzionamento dell’assemblea degli azionisti.

F) Descrizione del funzionamento degli organi d’amministrazione.

1.5.2.4) SEMPLIFICAZIONE PER LE PICCOLE/MEDIE IMPRESE ESEZIONI

MICROIMPRESE

PICCOLE:

La direttiva da facoltà agli stati membri di esentare la pubblicazione sul CE e relazione

sulla gestione.

MEDIE:

Consente di pubblicare nel CE e NI in forma abbreviata.

MICROIMPRESE:

Esentate da presentare voci:

ratei e risconti (attivi e passivi), NI, Relazione sulla gestione e la pubblicazione del

bilancio d’esercizio.

Concezioni:

Redazione di SP e CE in forma abbreviata.

GRANDIIMPRESE:

Pari a 500 dipendenti.

Obbligatorio pubblicare informazioni all’ambiente, personale, diritti umani e lotta alla

corruzione.

1.5.3) RECIPIMENTO DELLA DISCIPLINA CONTABILE EUROPEA: QUADRO

NORMATIVO NAZIONALE

Direttiva 65/2001 recepita con la 394/2003

Novità del legislatore non riesce a determinare il F.V deve determinare al C.S, va a

modificare l’informativa della NI e della relazione sulla gestione:

- Per gli strumenti finanziari derivati devo indicare il loro F.V e la loro natura.

- Per le immobilizzazioni finanziarie nelle NI il valore contabile F.V delle singole

voci o di raggruppamenti.

Mentre nella relazione sulla gestione:

- Politiche in materia di gestione del rischio finanziario.

Decreto 32/2007 recepisce la Direttiva 51/2003

Ha apportato alcune modifiche sulla relazione sulla gestione, relazione di revisione, e il

bilancio consolidato.

Decreto 173/2008 recepisce la direttiva 46/2006

- Aumenta i limiti per la redazione di bilancio in forma abbreviata.

- Aumenta lo SP e i RICAVI NETTI.

Decreto 56/2011 recepisce la direttiva 49/2009

Esonera la redazione del bilancio consolidato per talune imprese.

Decreto 139/2015 recepisce la direttiva 34/2013

- Introduce il rendiconto finanziario come documento obbligatorio.

- Lo SP si arricchisce di una serie di voci contabili, strumenti finanziari derivati.

- Si eliminano una serie di voci contabili “costi di ricerca”.

- Abolizione conti d’ordine.

- Le azioni proprie vengono postate a deduzioni nel PN.

Il CE viene modificato:

- Il nuovo prospetto introduce voci contabili riferite a proventi finanziari relative a

imprese. sottoposte al controllo delle controllanti.

- Rivalutazioni e svalutazioni di strumenti finanziari derivati.

- Eliminazioni delle voci relative agli oneri straordinari.

La NI si amplifica di altre voci:

- Informazioni alle spesse pluriennali capitalizzate.

- Importo complessivo deli impegni non risultanti nello SP.

- Spiegazione e dettaglio di ricavi eccezionali.

- Informazione di rilievo avvenute dopo la chiusura dell’esercizio.

- Informazione sulla contabilizzazione dei derivati.

- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite.

La norma aggiunge due criteri nuovi di valutazione il F.V e il Costo Ammortizzato

Il F.V viene utilizzato per strumenti finanziari e derivati, le variazioni vanno imputate

nel CE.

Per il C.Ammortizzato crediti, debiti, aggi, disaggi su prestiti. Queste modifiche

riguardano il bilancio ordinario, ma la normativa prevede modifiche anche sul bilancio

in forma abbreviata:

- Il B. in forma Abbreviata (Piccoleimprese), il decreto ridefinisce i limite per le

piccole imprese.

Possono non redigere il RF, facoltà di adottare criteri di valutazione alternativi.

novità assoluta

- Il B. semplificato (microimprese) per il bilancio civilistico.

Esonero della NI, della relazione sulla gestione del RF, esonero delle applicazione sulla

gestione relative agli strumenti finanziari derivati.

2.1) BILANCIO D’ESERCIZIO IAS/IFRS (PREMESSA)

E’ un sistema documentale in cui si esplicano il reddito d’esercizio e il correlato

capitale di funzionamento. Relativo a un periodo amministrativo. E’ un complesso

anche di valore conseguiti nella gestione e osservati nel loro significato economico,

finanziario e patrimoniale; ed anche uno strumento di conoscenza interna ed esterna.

I valori di bilancio sono classificati nel seguente modo:

VALORI CERTI : Sono costi e ricavi monetari SCAMBIO In relazione Diretta.

VALORI STIMATI : Sono crediti SCAMBIO In relazione Indiretta (Futuro).

VALORI CONGETTURATI : Sono ammortamenti, nessuna relazione di SCAMBIO.

In base alle variazione di valori stimati e congetturati si hanno varie configurazioni di

reddito e sono:

R. DISTRIBUIBILE Posso distribuirlo ai soci senza intaccare il capitale.

R. PRODOTTO(O REALIZZATO) Corrisponde alla ricchezza creata dall’impresa.

R. MATURATO (O REALIZZABILE) Tiene conto delle attese di realizzo di alcuni beni che

compongono il capitale.

2.2) BILANCIO D’ESERCIZIO

Per il bilancio IAS/IFRS ci si riferisce al suo “FRAMEWORK” che è uno strumento

preliminare per preparare e predisporre il bilancio descrive finalità, i destinatari, i

principi di redazione e gli elementi di struttura, lo IAS1.

2.2.1) DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO MODELLO IAS/IFRS

SP, CE, Prospetto delle variazioni delle poste di PN, RF, Note esplicative.

A questi documenti è raccomandata la presentazione di una relazione degli

amministratori, per il modello IAS/IFRS non prevede rigidi schemi tipo per SP e CE;

detta linee guide per la struttura e il contenuto lascia discrezionalità di chi redige il

bilancio.

2.2.1.1) STATO PATRIMONIALE (SP)

SP = composizione quali quantitative del capitale di funzionamento in cui sono definite

attività passività del PN.

Attività = risorse immateriali, materiali, finanziarie.

Passività = obbligazioni

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emanuele_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Rea Michele.
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