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SCOPO DEL BILANCIO
Il bilancio d'esercizio è un documento redatto dagli amministratori con il quale si fornisce la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica al termine di un certo periodo amministrativo.
Il bilancio però non rappresenta soltanto il punto d'arrivo della gestione passata ma anche il punto di avvio della gestione futura. Infatti, molte valutazioni, che servono a determinare alcuni componenti di reddito dell'esercizio influiranno sui risultati economici degli esercizi futuri. Ne sono un esempio la valutazione delle rimanenze, la determinazione delle quote di ammortamento, gli accantonamenti per rischi e oneri ecc.
Fondamentalmente il bilancio svolge le seguenti funzioni:
- È un documento amministrativo che collega la gestione passata con quella futura;
- È uno strumento di conoscenza della gestione e dei suoi risultati per gli amministratori della società;
- È uno strumento di
Presente:
- Le norme di legge;
- I principi contabili, i quali integrano le norme di legge.
I principi di redazione:
- La prudenza e continuità aziendale: la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. In base al principio della prudenza devono essere esclusi gli utili sperati mentre devono essere considerati tutti gli oneri anche se solo probabili (esempio la Svalutazione crediti).
- In base al principio della continuità aziendale: le valutazioni devono essere fatte secondo un criterio di funzionamento, esempio un macchinario non deve essere valutato secondo il suo valore di realizzo (criterio di liquidazione) ma in base all'utilità che potrà ancora dare all'azienda (articolo 2426 del Codice Civile comma 2).
- Un altro principio è quello
utilizzazione.
3) Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quanto stabilito nei due punti precedenti, devono essere svalutate. Questo minor valore però non può essere mantenuto nei bilanci successivi se sono venuti meno i motivi della rettifica (devono cioè essere rivalutate).
4) Le partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate in due modi:
- criterio del costo storico, eventualmente svalutato;
- criterio del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata. Seguendo il secondo criterio si possono verificare due casi:
- Il costo di acquisto è superiore alla frazione di Patrimonio Netto della partecipata. In questo caso se si ritiene che la perdita di valore sia imputabile all'andamento negativo della partecipata si scriverà la perdita nel conto economico nella voce svalutazioni.
- Se invece si ritiene che il maggior prezzo pagato sia da
2) Il costo di acquisto è inferiore alla frazione di Patrimonio Netto della partecipata. In questo caso la differenza positiva va iscritta in una riserva non distribuibile. (Riserva da Valutazioni delle partecipazioni). Per le partecipazioni in altre imprese si applica la regola del costo di acquisto sempre con l'obbligo dell'eventuale svalutazione.
5) Gli oneri pluriennali (costi d'impianto ampliamento, costi di ricerca e sviluppo) possono essere iscritti solo con il consenso del Collegio sindacale e devono essere ammortizzati in un periodo non superiore ai cinque anni.
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6) L'avviamento: anche l'avviamento può essere iscritto solo con il consenso del collegio sindacale e solo se acquisito a titolo oneroso. Deve essere ammortizzato in cinque anni ma è possibile aumentare il periodo di ammortamento dandone motivazione nella nota.
integrativa.7) Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale (Attivo D) e deve essere ammortizzato in ogni esercizio per tutta la durata del prestito. L'ammortamento disaggio viene inserito tra gli oneri finanziari. (Conto Economico C17)
8) I crediti devono essere iscritti secondi il loro presumibile valore di realizzo. Ciò significa se un credito è di sicura esigibilità viene valutato al valore nominale, se c'è un rischio specifico il credito viene svalutato e iscritto al netto del fondo svalutazione crediti. Dall'importo netto così determinato si sottrae il fondo rischi su crediti che esprime il rischio generico di possibili perdite.
9) Le rimanenze di magazzino e titoli dell'attivo circolante; si svalutano al costo di acquisto o di produzione o, se minore, al valore desumibile dell'andamento del mercato. In questo criterio di valutazione è evidente l'applicazione del principio
10) I lavori in corso su ordinazione (esempio le costruzioni edilizie) possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. In questo caso è abbandonato il criterio del costo.
LA STRUTTURA DEL BILANCIO
Il bilancio è un documento unitario composto da tre parti che sono:
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa
Lo Stato Patrimoniale mette in evidenza la composizione del Patrimonio al termine del periodo amministrativo. La forma è quella a sezioni contrapposte cioè Attività e Passività. Le Attività sono classificate in base al criterio della destinazione economica cioè avendo riguardo alla funzione che i vari investimenti svolgono nell'impresa. Tuttavia vi è anche qualche informazione finanziaria in quanto i criteri devono indicare la parte esigibile entro o oltre l'esercizio successivo.
Le Passività invece vengono classificate secondo
l'origine delle fonti di finanziamento. Anche per i debiti deve essere indicata la parte esigibile oltre l'esercizio successivo. Il Conto Economico dà la dimostrazione del risultato economico dell'esercizio. La forma adottata dal nostro Codice Civile è verticale (o scalare) e la struttura è a valore e costi della produzione ottenuta. Vengono evidenziate le quattro aree di gestione: 1) gestione ordinaria, che comprende la gestione caratteristica e le gestioni accessorie; 2) gestione finanziaria che include anche tipici componenti della gestione patrimoniale; 3) gestione straordinaria; 4) gestione fiscale. La Nota Integrativa, che è parte integrante del bilancio, ha i seguenti scopi: 1) completare i dati dei prospetti contabili fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive; 2) motivare certi comportamenti riguardo.