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SCOPO DEL BILANCIO

Il bilancio d'esercizio è un documento redatto dagli amministratori con il quale si fornisce la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica al termine di un certo periodo amministrativo.

Il bilancio però non rappresenta soltanto il punto d'arrivo della gestione passata ma anche il punto di avvio della gestione futura. Infatti, molte valutazioni, che servono a determinare alcuni componenti di reddito dell'esercizio influiranno sui risultati economici degli esercizi futuri. Ne sono un esempio la valutazione delle rimanenze, la determinazione delle quote di ammortamento, gli accantonamenti per rischi e oneri ecc.

Fondamentalmente il bilancio svolge le seguenti funzioni:

  1. È un documento amministrativo che collega la gestione passata con quella futura;
  2. È uno strumento di conoscenza della gestione e dei suoi risultati per gli amministratori della società;
  3. È uno strumento di
comunicazione di informazioni di carattere patrimoniale, finanziario ed economico nei confronti di una serie di soggetti interessati agli andamenti aziendali. Tali soggetti possono essere interni all'azienda, come ad esempio gli azionisti e il personale dipendente, o esterni alla stessa, come le banche, i clienti, i fornitori, lo Stato ecc. Si può quindi affermare che il bilancio è uno strumento informativo di valenza interna ed esterna, infatti, attraverso esso la società comunica con l'esterno. SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO PREVISTO DAL CODICE CIVILE La normativa civilistica prevista per il bilancio ha come scopo quello di tutelare l'interesse dei terzi mediante una serie di norme che assicurino la correttezza nella determinazione del reddito e del patrimonio e un adeguato livello di informazione. La clausola generale (articolo 2423 del Codice Civile) stabilisce il principio della chiarezza, della verità e dellacorrettezza.Infatti l'articolo 2423 del Codice Civile dispone che: "..il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se l'applicazione di una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta essa non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga. La chiarezza va intesa come intelligibilità da parte di persone dotate di una cultura contabile media. La rappresentazione veritiera e corretta non può consistere nella ricerca di verità oggettive, né va intesa come comportamento di buona fede da parte degli amministratori. Questi devono tener

Presente:

  1. Le norme di legge;
  2. I principi contabili, i quali integrano le norme di legge.

I principi di redazione:

  1. La prudenza e continuità aziendale: la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. In base al principio della prudenza devono essere esclusi gli utili sperati mentre devono essere considerati tutti gli oneri anche se solo probabili (esempio la Svalutazione crediti).
  2. In base al principio della continuità aziendale: le valutazioni devono essere fatte secondo un criterio di funzionamento, esempio un macchinario non deve essere valutato secondo il suo valore di realizzo (criterio di liquidazione) ma in base all'utilità che potrà ancora dare all'azienda (articolo 2426 del Codice Civile comma 2).
  3. Un altro principio è quello
della competenza economica in base al quale il risultato di periodo va determinato attribuendo all'esercizio i costi e i ricavi che sono "economicamente" di competenza dell'esercizio, indipendentemente se essi hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria (principio di correlazione tra costi e ricavi). Lo stesso articolo 2423 bis afferma, a sostegno del principio della prudenza e della competenza, che i rischi in corso e le perdite di competenza devono concorrere alla formazione del risultato economico anche se se ne è avuta conoscenza tra la fine dell'esercizio e la redazione del bilancio. Infine, un ultimo importantissimo principio è quello della costanza dei criteri di valutazione, in base al quale gli amministratori non possono mutare a loro discrezione le regole di valutazione. La giustificazione a questo principio è duplice: 1) serve a limitare le "manovre" di bilancio; 2) serve a permettere una valutazione oggettiva e comparabile nel tempo dei risultati aziendali.comparabilità dei bilanci nel tempo. È possibile derogare a questo principio solo in casi eccezionali e dandone un'adeguata giustificazione nella nota integrativa. CRITERI DI VALUTAZIONE L'articolo 2426 del Codice Civile detta le regole-cardine per le valutazioni. Per la concreta applicazione occorre fare riferimento: 1) ai principi giuridici generali (articolo 2423, articolo 2423 bis del Codice Civile); 2) ai principi contabili. Il principio base è il criterio del costo. 1) Le immobilizzazioni devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione. Al costo di acquisto se il bene è stato acquistato presso terzi, al costo di produzione se il bene è stato costruito in economia. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori (patrimonializzati). 2) Le immobilizzazioni materiali e immateriali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in base alla loro residua possibilità di utilizzo.

utilizzazione.

3) Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quanto stabilito nei due punti precedenti, devono essere svalutate. Questo minor valore però non può essere mantenuto nei bilanci successivi se sono venuti meno i motivi della rettifica (devono cioè essere rivalutate).

4) Le partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate in due modi:

  1. criterio del costo storico, eventualmente svalutato;
  2. criterio del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata. Seguendo il secondo criterio si possono verificare due casi:
  1. Il costo di acquisto è superiore alla frazione di Patrimonio Netto della partecipata. In questo caso se si ritiene che la perdita di valore sia imputabile all'andamento negativo della partecipata si scriverà la perdita nel conto economico nella voce svalutazioni.
  2. Se invece si ritiene che il maggior prezzo pagato sia da
intendersi come AVVIAMENTO, la differenza viene iscritta nell' ATTIVO e deve essere ammortizzata.
2) Il costo di acquisto è inferiore alla frazione di Patrimonio Netto della partecipata. In questo caso la differenza positiva va iscritta in una riserva non distribuibile. (Riserva da Valutazioni delle partecipazioni). Per le partecipazioni in altre imprese si applica la regola del costo di acquisto sempre con l'obbligo dell'eventuale svalutazione.
5) Gli oneri pluriennali (costi d'impianto ampliamento, costi di ricerca e sviluppo) possono essere iscritti solo con il consenso del Collegio sindacale e devono essere ammortizzati in un periodo non superiore ai cinque anni.
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6) L'avviamento: anche l'avviamento può essere iscritto solo con il consenso del collegio sindacale e solo se acquisito a titolo oneroso. Deve essere ammortizzato in cinque anni ma è possibile aumentare il periodo di ammortamento dandone motivazione nella nota.

integrativa.7) Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale (Attivo D) e deve essere ammortizzato in ogni esercizio per tutta la durata del prestito. L'ammortamento disaggio viene inserito tra gli oneri finanziari. (Conto Economico C17)

8) I crediti devono essere iscritti secondi il loro presumibile valore di realizzo. Ciò significa se un credito è di sicura esigibilità viene valutato al valore nominale, se c'è un rischio specifico il credito viene svalutato e iscritto al netto del fondo svalutazione crediti. Dall'importo netto così determinato si sottrae il fondo rischi su crediti che esprime il rischio generico di possibili perdite.

9) Le rimanenze di magazzino e titoli dell'attivo circolante; si svalutano al costo di acquisto o di produzione o, se minore, al valore desumibile dell'andamento del mercato. In questo criterio di valutazione è evidente l'applicazione del principio

10) I lavori in corso su ordinazione (esempio le costruzioni edilizie) possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. In questo caso è abbandonato il criterio del costo.

LA STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio è un documento unitario composto da tre parti che sono:

  1. Stato Patrimoniale
  2. Conto Economico
  3. Nota Integrativa

Lo Stato Patrimoniale mette in evidenza la composizione del Patrimonio al termine del periodo amministrativo. La forma è quella a sezioni contrapposte cioè Attività e Passività. Le Attività sono classificate in base al criterio della destinazione economica cioè avendo riguardo alla funzione che i vari investimenti svolgono nell'impresa. Tuttavia vi è anche qualche informazione finanziaria in quanto i criteri devono indicare la parte esigibile entro o oltre l'esercizio successivo.

Le Passività invece vengono classificate secondo

l'origine delle fonti di finanziamento. Anche per i debiti deve essere indicata la parte esigibile oltre l'esercizio successivo. Il Conto Economico dà la dimostrazione del risultato economico dell'esercizio. La forma adottata dal nostro Codice Civile è verticale (o scalare) e la struttura è a valore e costi della produzione ottenuta. Vengono evidenziate le quattro aree di gestione: 1) gestione ordinaria, che comprende la gestione caratteristica e le gestioni accessorie; 2) gestione finanziaria che include anche tipici componenti della gestione patrimoniale; 3) gestione straordinaria; 4) gestione fiscale. La Nota Integrativa, che è parte integrante del bilancio, ha i seguenti scopi: 1) completare i dati dei prospetti contabili fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive; 2) motivare certi comportamenti riguardo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2003-2004
4 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Non --.