Quando la capacità di agire è limitata
Sono limiti alla capacità di agire tutte quelle cause che impediscono al soggetto di agire autonomamente come la minore età, infermità mentali, alcune malattie e certe condanne penali decise dai giudici. In tali circostanze il soggetto viene definito incapace di agire. Per esempio, a diciotto anni, per poter compiere atti giuridici validi, oltre alla capacità giuridica e di agire bisogna anche avere la capacità naturale, cioè essere in grado di intendere e volere.
Può tuttavia accadere che, nonostante la maggiore età, non si sia in grado di agire autonomamente, perché, per esempio, si è stati colpiti da una malattia mentale che ha alterato le capacità intellettive. In queste situazioni la legge prevede che dopo l’accertamento della causa che limita la capacità di agire, il soggetto possa essere dichiarato dal giudice incapace di agire. L’incapacità può essere assoluta o relativa.
Tipi di incapacità
È incapace assoluto chi non può compiere personalmente alcun atto giuridico, mentre è incapace relativo chi può compiere personalmente solo alcuni tipi di atti. Per gli incapaci assoluti il giudice solitamente nomina un tutore, che li rappresenta compiendo atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel loro interesse, mentre per gli incapaci relativi nomina un curatore per i soli atti di straordinaria amministrazione.
Atti di amministrazione
Gli atti di ordinaria amministrazione sono gli atti più semplici, come per esempio, riscuotere un affitto o lo stipendio, mentre gli atti di straordinaria amministrazione sono più complessi e importanti, come per esempio, vendere una casa. Tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti da tutori e curatori devono comunque essere autorizzati dal giudice tutelare, cioè l’organo giudiziario che si occupa della tutela degli incapaci.
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