Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo
Il diritto oggettivo è tutto il diritto contenuto all'interno dell'ordinamento giuridico; l'insieme di norme, leggi e regolamenti. Questo è valido erga omnes, quindi per tutti. Esso si divide in diritto pubblico, che organizza il rapporto tra singolo individuo e lo Stato (ma anche regola le materie statali e costituzionali e la sfera sacra e religiosa), ed in diritto privato, che regola i rapporti tra i singoli individui.
Diritto soggettivo
Il diritto soggettivo consiste invece nel potere di esigere un certo comportamento da un'altra persona. Il diritto soggettivo si divide in diritto assoluto e diritto relativo. Il diritto assoluto riguarda i diritti sulle cose, sul patrimonio, sull'usufrutto e sulla schiavitù; è quindi un diritto che può essere utilizzato verso tutti, erga omnes. Il diritto relativo riguarda invece i diritti di credito e di obbligazione; di conseguenza è esperibile solo verso una determinata persona o un determinato gruppo di persone.
Nel mondo degli antichi romani non esisteva la distinzione tra questi due tipi di diritto. La distinzione, in questo ambito, avveniva, invece, tramite l'attribuzione di due tipi di azioni: l'in rem e l'azione in personam. La prima veniva attribuita dal pretore al singolo individuo per salvaguardare i diritti appartenenti al diritto assoluto, di conseguenza era un'azione esperibile verso tutti. La seconda veniva invece attribuita per difendere i diritti del creditore, di conseguenza era esperibile solo contro una determinata persona.
Due concetti molto importanti in questo ambito sono quelli di fatto giuridico e atto giuridico. Un fatto giuridico è un'azione che comporta effetti giuridici. Questo fatto giuridico può essere involontario (come per esempio la nascita) o volontario, dovuto quindi ad un comportamento intenzionale. Questi fatti giuridici involontari possono essere leciti (legali) o illeciti.
All'interno dei fatti giuridici leciti troviamo il negozio giuridico e l'atto in senso stretto. Il negozio e l'atto possono essere usati quasi come sinonimi, in quanto entrambi sono: espressione di una volontà diretta a raggiungere effetti giuridici. L'atto è diverso dal negozio perché meno versatile ed elastico in quanto è regolato da una maggiore burocrazia e formalismo. I negozi possono essere unilaterali o bilaterali, reali o a effetti obbligatori, inter vivos o mortis causa.
Capacità giuridica e capacità di agire
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