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Diritto oggettivo e soggettivo, atto e fatto giuridico, soggetto giuridico, capacità giuridica, capacità di agire Pag. 1
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DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

diritto oggettivo

Il è tutto il diritto contenuto all'interno dell'ordinamento giuridico; l'insieme di

norme, leggi e regolamenti. Questo è valido erga omnes, quindi per tutti. Esso si divide in diritto

pubblico, che organizza il rapporto tra singolo individuo e lo Stato (ma anche regola le materie

statali e costituzionali e la sfera sacra e religiosa), ed in diritto privato, che regola i rapporti tra i

singoli individui.

diritto soggettivo

Il consiste invece nel potere di esigere un certo comportamento da un'altra

persona. Il diritto soggettivo si divide in diritto assoluto e diritto relativo.

Il diritto assoluto riguarda i diritti sulle cose, sul patrimonio, sull'usufrutto e sulla schiavitù; è quindi

un diritto che può essere utilizzato verso tutti, erga omnes.

Il diritto relativo riguarda invece i diritti di credito e di obbligazione; di conseguenza è esperibile

solo verso una determinata persona o un determinato gruppo di persone.

Nel mondo degli antichi romani non esisteva la distinzione tra questi due tipi di diritto. La azione

distinzione, in questo ambito, avveniva, invece, tramite l'attribuzione di due tipi di azioni: l'

in rem azione in personam

e l' . La prima veniva attribuita dal pretore al singolo individuo per

salvaguardare i diritti appartenenti al diritto assoluto, di conseguenza era un'azione esperibile verso

tutti. La seconda veniva invece attribuita per difendere i diritti del creditore, di conseguenza era

esperibile solo contro una determinata persona.

Due concetti molto importanti in questo ambito sono quelli di fatto e atto giuridico.

Un fatto giuridico è un'azione che comporta effetti giuridici. Questo fatto giuridico può essere

involontario (come per esempio la nascita) o volontario, dovuto quindi ad un comportamento

intenzionale. Questi fatti giuridici involontari possono essere leciti (legali) o illeciti.

All'interno dei fatti giuridici leciti troviamo il negozio giuridico e l'atto in senso stretto. Il negozio e

l'atto possono essere usati quasi come sinonimi, in quanto entrambi sono: espressione di una volontà

diretta a raggiungere effetti giuridici.

L'atto è diverso dal negozio perchè meno versatile ed elastico in quanto è regolato da una maggiore

burocrazia e formalismo.

I negozi possono essere unilaterali o bilaterali, reali o a effetti obbligatori, inter vivos o mortis causa

ecc.. CAPACITA' GIURIDICA E CAPACITA' DI AGIRE

soggetto giuridico

Una nozione fondamentale è quella di , ovvero un soggetto avente la piena

capacità giuridica

capacità giuridica. La piena si ha quando un soggetto giuridico possiede diritti

e ha la possibilità di contrarre obbligazioni.

Bisogna precisare che i soggetti giuridici possono essere persone fisiche, ovvero i singoli individui

o persone giuridiche, ovvero gli enti, le cosiddette corporazioni e fondazioni. Noi ci occuperemo

più che altro dei singoli individui.

I singoli individui possedevano la piena capacità giuridica se erano liberi, cittadini e sui iuris

(proprietari dei propri diritti). Bisogna però precisare che, se nel mondo moderno un fatto giuridico

come la nascita garantisce la piena proprietà dei diritti a tutti, nel mondo romano gli schiavi non

possedevano alcuna capacità giuridica, mentre le persone alien iuris (coloro sotto la potestà di un

pater come i figli di famiglia) possedevano una limitata capacità giuridica.

Non tutti nascevano cittadini e liberi.

Un bambino nasceva cittadino se, all'interno di un matrimonio legittimo, al momento del

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.