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DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO
diritto oggettivo
Il è tutto il diritto contenuto all'interno dell'ordinamento giuridico; l'insieme di
norme, leggi e regolamenti. Questo è valido erga omnes, quindi per tutti. Esso si divide in diritto
pubblico, che organizza il rapporto tra singolo individuo e lo Stato (ma anche regola le materie
statali e costituzionali e la sfera sacra e religiosa), ed in diritto privato, che regola i rapporti tra i
singoli individui.
diritto soggettivo
Il consiste invece nel potere di esigere un certo comportamento da un'altra
persona. Il diritto soggettivo si divide in diritto assoluto e diritto relativo.
Il diritto assoluto riguarda i diritti sulle cose, sul patrimonio, sull'usufrutto e sulla schiavitù; è quindi
un diritto che può essere utilizzato verso tutti, erga omnes.
Il diritto relativo riguarda invece i diritti di credito e di obbligazione; di conseguenza è esperibile
solo verso una determinata persona o un determinato gruppo di persone.
Nel mondo degli antichi romani non esisteva la distinzione tra questi due tipi di diritto. La azione
distinzione, in questo ambito, avveniva, invece, tramite l'attribuzione di due tipi di azioni: l'
in rem azione in personam
e l' . La prima veniva attribuita dal pretore al singolo individuo per
salvaguardare i diritti appartenenti al diritto assoluto, di conseguenza era un'azione esperibile verso
tutti. La seconda veniva invece attribuita per difendere i diritti del creditore, di conseguenza era
esperibile solo contro una determinata persona.
Due concetti molto importanti in questo ambito sono quelli di fatto e atto giuridico.
Un fatto giuridico è un'azione che comporta effetti giuridici. Questo fatto giuridico può essere
involontario (come per esempio la nascita) o volontario, dovuto quindi ad un comportamento
intenzionale. Questi fatti giuridici involontari possono essere leciti (legali) o illeciti.
All'interno dei fatti giuridici leciti troviamo il negozio giuridico e l'atto in senso stretto. Il negozio e
l'atto possono essere usati quasi come sinonimi, in quanto entrambi sono: espressione di una volontà
diretta a raggiungere effetti giuridici.
L'atto è diverso dal negozio perchè meno versatile ed elastico in quanto è regolato da una maggiore
burocrazia e formalismo.
I negozi possono essere unilaterali o bilaterali, reali o a effetti obbligatori, inter vivos o mortis causa
ecc.. CAPACITA' GIURIDICA E CAPACITA' DI AGIRE
soggetto giuridico
Una nozione fondamentale è quella di , ovvero un soggetto avente la piena
capacità giuridica
capacità giuridica. La piena si ha quando un soggetto giuridico possiede diritti
e ha la possibilità di contrarre obbligazioni.
Bisogna precisare che i soggetti giuridici possono essere persone fisiche, ovvero i singoli individui
o persone giuridiche, ovvero gli enti, le cosiddette corporazioni e fondazioni. Noi ci occuperemo
più che altro dei singoli individui.
I singoli individui possedevano la piena capacità giuridica se erano liberi, cittadini e sui iuris
(proprietari dei propri diritti). Bisogna però precisare che, se nel mondo moderno un fatto giuridico
come la nascita garantisce la piena proprietà dei diritti a tutti, nel mondo romano gli schiavi non
possedevano alcuna capacità giuridica, mentre le persone alien iuris (coloro sotto la potestà di un
pater come i figli di famiglia) possedevano una limitata capacità giuridica.
Non tutti nascevano cittadini e liberi.
Un bambino nasceva cittadino se, all'interno di un matrimonio legittimo, al momento del