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LINEE DI PENSIERO:
Fiducia nella costituzione di un sistema coerente di norme giuridiche
partendo da principi generali e auto evidenti di giustizia e di ragione che si
possono dedurre perché sono ancorati all'uomo disancorati da un'origine
divina. Nonostante Grozio fosse calvinista, afferma che questi principi
sarebbero esistiti e sarebbero dovuti essere accettati anche se non fosse
esistito un Dio.
( fondamento di legittimità del diritto naturale, individuato nella ragione umana
piuttosto che nell’ordine divino delle cose). I termini Dio e natura cominciano ad
essere pensati come separabili.
STATO DI NATURA → Precede le società civili. Situazione di convivenza pacifica e
di libertà razionalmente disciplinata dagli istinti sociali. Visione ottimistica
dell'uomo (fondamentalmente socievole ).
Nel momento in cui i bisogni aumentano e le risorse diminuiscono emergono
gli istinti egoistici degli uomini che decidono di stipulare un contratto sociale
con il sovrano, a cui assegnano il compito di tutelare i diritti di ciascun
individuo, per mantenere l'ordine e la pace.
STATO CIVILE → Il sovrano deve promulgare delle leggi coerenti coerenti con
la natura razionale dell'uomo (quindi con il diritto naturale).
Deve partire da tre massime basilari e imprescindibili:
1. astenersi dall’appropriarsi di ciò che è d’altri e restituire il maltolto o il
profitto che se ne è tratto
2. mantener fede ai patti
3. riparare i danni causati per propria colpa.
Da queste tre norme preliminari mediante un metodo matematico e deduttivo
(generale → specifico) si può ricavare un completo sistema di principi che non si
contraddicano, tutelando così il diritto naturale di ciascuno in uno stato civile.
Thomas Hobbes (1588-1679) → inglese, fornisce la più lucida teorizzazione
dell’assolutismo politico e una delle prime teorizzazioni del positivismo
giuridico moderno.
STATO DI NATURA → Stato presociale, dominato dalle passioni primordiali
(malvagità, egoismo, anarchia e prepotenza del più forte), il clima è quello di
guerra di tutti contro tutti (“bellum omnium contra omnes”) e di violenza
incontrollata (“homo homini lupus”).
La paura porta irresistibilmente gli uomini al contratto.
STATO CIVILE → Il contratto è stipulato dai sudditi fra loro e non fra il sovrano e i
sudditi. Ne deriva che esso lega i sudditi ad un dovere di obbedienza, ma non
lega il sovrano, il quale ha tutti i diritti e nessun dovere. I sudditi godono
unicamente dei diritti loro concessi dalla volontà del sovrano, cioè dalla legge
statuale positiva (patto di soggezione).
In questa prospettiva, lo Stato è pienamente laicizzato, poiché il suo fondamento
viene identificato in un atto razionale della volontà umana (il contratto) anziché in
una pretesa legittimazione divina del potere dei sovrani.
Ogni potere è unificato nelle mani del sovrano e il diritto viene ad identificarsi con
la legge positiva (legge = unica fonte del diritto), che è la manifestazione
della volontà insindacabile del sovrano (volontarismo giuridico). Il potere di 42
interpretare le norme spetta unicamente al sovrano legislatore e i magistrati
devono limitarsi ad eseguire la volontà del legislatore (rigorosa subordinazione
del giudice alla legge).
La teoria di Hobbes è tuttavia indirettamente produttiva anche di conseguenze in
senso garantistico, individualistico e liberale.
Particolarmente evidenti nelle riflessioni che Hobbes compie in tema di
nullum crimen, nulla poena sine lege
diritto penale → “ ”
Afferma, infatti, che un’azione non è criminosa e meritevole di pena in quanto
tale, cioè in quanto intrinsecamente malvagia, ma è da considerarsi crimine e
quindi da punirsi unicamente in quanto è presente una norma statuale che la
vieta e che la punisce.
(Moderno principio di legalità, con il suo logico corollario della irretroattività della
norma incriminatrice).
Conseguenze:
Solo le infrazioni ad un comando del sovrano sono da considerarsi delitti
punibili, al cittadino quindi è garantita la libertà di poter fare tutto ciò che la
legge non vieta. La libertà viene dunque a identificarsi col silenzio della
legge.
Il diritto penale viene visto in una prospettiva laica. Ciò che attribuisce la
natura di delitto ai comportamenti non è la loro qualità intrinseca, ma è la
proibizione e la soggezione a pena. Ogni delitto è tale perché è sanzionato e
punito, non perché è un male in sé, o perché è un male secondo precetti
divini. Nello stato civile è crimine solo la violazione di un comando sovrano.
Essendo la disobbedienza alle leggi del sovrano sempre peccato, tutti i
crimini vengono ad essere peccati; non però viceversa, perché non tutti i
peccati sono crimini: vi sono peccati che non si traducono in comportamenti
esterni e sono solo intenzioni o sentimenti; questi non interessano il sovrano
e la sua autoconservazione e perciò non sono crimini.
Inoltre, quanto al contenuto delle norme giuridiche, Hobbes pensa che il
sovrano, una volta garantita la sicurezza, non debba opprimere o paralizzare
i sudditi con leggi superflue o irrazionalmente prive di una reale utilità ai
fini dell’ordine e della pace: le norme devono giustificarsi in base alla loro
utilità.
Quanto, poi, alla forma delle norme giuridiche, poiché occorre che ciascun
cittadino sappia esattamente e anticipatamente ciò che è lecito e ciò che è
illecito, è necessario che il legislatore renda conoscibile la legge, sia mediante
la sua promulgazione ufficiale, sia mediante la sua chiara formulazione.
John Locke (1632-1704)→ elabora dottrine (espresse nel 1690 nell’opera
Due tratti sul governo) che si presentano come teorizzazione come vera e
propria teorizzazione dei diritti dell’uomo e del garantismo costituzionale
(monarchia costituzionale).
STATO DI NATURA → Vige la perfetta libertà di regolare le proprie azioni e di
disporre della propria persona e dei propri beni come meglio si crede, entro i limiti
della legge di natura che fondamentalmente vieta di recare danni ad altri e
promulga la pace.
Gli uomini sono tutti uguali.
L'esigenza di far rispettare la legge di natura deriva dal fatto di "proteggere gli
innocenti e reprimere gli oppressori".
La teorica giusnaturalistica in Locke non potenzia lo Stato (come invece fa
Hobbes), ma l’individuo nei confronti dello Stato. 43
Come per Hobbes, anche per Locke il ‘contratto’ costituisce la matrice legale
dello Stato e delle istituzioni civili e il legislativo costituisce il potere
supremo.
Ma il potere legislativo è inteso come potere separato da quello esecutivo (che è
subordinato al primo) e la legge, anziché essere espressione di una volontà
dispotica, ha la funzione di positivizzare i diritti naturali preesistenti dell’individuo
(libertà, eguaglianza, proprietà), riconoscendoli e garantendoli contro ogni
arbitraria invadenza.
I cittadini hanno il diritto di resistenza nei confronti dell’autorità pubblica
che arbitrariamente oltrepassi i poteri delegatile con il contratto e non
rispetti gli inviolabili diritti naturali dell’individuo. Perciò i cittadini hanno
l’obbligo di osservare i precetti giuridici solo se questi provengono da uno
Stato che abbia la configurazione istituzionale da esse stessi
maggioritariamente voluta. Nessun potere dello Stato è legittimo se non è
consentito dalla maggioranza.
Lo Stato di Locke è limitato e garantista, non assoluto: il suo potere è legittimo
solo se esercitato per tutelare le libertà civili e solo entro questo limite.
Samuel von Pufendorf (1632-1694)→ primo ad avere la cattedra di diritto
naturale e delle genti istituita a Heidelberg nel 1660 (il giusnaturalismo
diviene per la prima volta oggetto di insegnamento universitario).
De Iure naturae et gentium → il diritto naturale è oggetto di una
sistemazione scientifica in quanto anche i suoi principi sono governati da
leggi razionali
La legge per lui è “un decreto con cui un superiore obbliga il sottoposto ad
agire conformemente alla propria prescrizione”.
Divisione tra:
Leggi naturali → regolano l'esistenza terrena, (non i rapporti con Dio), nello stato
di natura e riguardano tutti gli uomini
Leggi civili → imposte dal sovrano, sono precetti giuridici correlati di sanzione
(manifestazioni della volontà del sovrano)
Dalla concezione che il diritto positivo è un razionale sistema di comandi
discendono tre conseguenze:
1. l’ambito del diritto positivo si identifica con la sfera degli obblighi
imposti dal sovrano attraverso una norma coattiva
2. tutto ciò che è fuori di quel campo è libertà: libertà è possibilità di fare
tutto ciò che non è vietato dalla legge
3. le azioni che si debbono compiere o non compiere (ambito del giuridico)
si distinguono da quelle che si possono compiere o non compiere
(ambito della libertà) non in base alla loro intrinseca moralità (vi
possono essere azioni lecite moralmente riprovevoli), ma
semplicemente in base alla coazione dell’autorità.
Legalità e moralità, diritto e teologia morale, ambito giuridico e ambito della
coscienza sono collocati su due piani distinti; l’area morale e religiosa rimane
riservata alla libertà di coscienza dell’individuo (sfera morale incoercibile da parte
del sovrano).
La pena è solo quella stabilita dal sovrano con legge resa nota precedentemente
al fatto
Distinzione triplice tra le norme:
1) leggi religiose 2) leggi sul diritto naturale 3) leggi giuridiche 44
docente di diritto a Lipsia e a Halle, si ispira al
Christian Thomasius →
pensiero di Pufendorf giungendo a ulteriori sviluppi.
Scrive un trattato intitolato “fundamenta iuris naturae et gentium” (inizio
'700)
Thomasius distingue tre categorie:
1) Honestum →regole che dirigono le azioni interne e riguardano la morale
individuale, ovvero regole di saggezza e di virtù che assicurano la pace interna
PRINCIPIO → ciascuno dovrebbe essere internamente, come vorrebbe che gli altri
fossero internamente.
2) Decorum → azioni che riguardano la buona convivenza sociale, che implicano
benevolenza, simpatia etc.
PRINCIPIO → ciascuno deve fare agli altri ciò che vorrebbe che gli altri facessero a