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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

CRISTINA DANUSSO 2018-2019

CRISTIANESIMO E CHIESA

Nonostante le persecuzioni il cristianesimo si diffonde nell’Impero romano.

Dalla metà del II secolo comincia ad emerge la figura del vescovo:

→ ha sede nelle città e guida la sua diocesi.

→ assume un ruolo sempre più importante nell’ambito ecclesiastico e nell’ambito laico

(funzioni civili e

pubbliche)

→ è titolare del ministero ecclesiale, ha grande autorità morale e ha anche funzione

giurisdizionale episcopalis audientia

● Nel 318 Costantino conferisce al vescovo la (= possibilità che

hanno due parti in una controversia di rivolgersi, in accordo, al vescovo per giudicarla)

Per risolvere questioni dottrinali e disciplinari si afferma la consuetudine di convocare

CONCILI (= riunioni di vescovi di una o più province ecclesiastiche) o CONCILI

GENERALI (= riunioni di tutti i vescovi della Chiesa, convocate dagli imperatori, i quali

spesso tentano di influenzare gli esiti).

Le decisioni raggiunte formano il primo nucleo di regole del diritto della chiesa, i

CANONI.

● Gradualmente tra il IV e il V secolo si afferma il primato del vescovo di Roma (in

particolare con la figura di Leone Magno nella seconda metà del ‘400)

In OCCIDENTE → La posizione del papa ottiene un vasto riconoscimento

→ Oltre ai canoni, le collezioni canoniche accolgono le DECRETALI (=

lettere papali che danno dei precetti su determinate

questioni) 1

In ORIENTE → La posizione del papa non ottiene un vasto riconoscimento (la

situazione rimane in mano ai vescovi e agli imperatori

→ Il diritto della Chiesa si sviluppa sui canoni

-DIRITTO CANONICO → Presenta principi e termini del diritto romano, in quanto la

Chiesa è nata e si è sviluppata all’interno dell’Impero romano. Lo spirito cristiano però

permea le norme.

Anche il cristianesimo influenza la forma del diritto:

→ RAPPORTO CON I TESTI

Nel cristianesimo, (come nella tradizione ebraica) hanno un ruolo fondamentale le

sacre scritture, nelle quali è contenuta la rivelazione.

I padri della chiesa ( III e IV secolo) studiano le scritture in modo da spiegare le

antinomie, in modo da dare un’interpretazione organica e trarre delle regole di

condotta → interpretazione e commento che influenzerà il diritto

˗ Le persecuzioni nei confronti dei cristiani gradualmente cessano:

● Nel 311 l’imperatore Galerio decreta la cessazione delle persecuzioni anticristiane

● Nel 313 Costantino emana l’editto di Milano con il quale stabilisce il principio della

parità di diritti di tutte le religioni compresa quella cristiana

● Nel 380 Teodosio I dichiara la religione cristiana religione di stato con l’editto di

Tessalonica.

˗ Dal IV secolo la Chiesa comincia a godere di svariati privilegi, nonostante ciò gli

imperatori pretendono di intervenire e decidere in materia ecclesiastica

In OCCIDENTE → I pericolo di subordinazione allo Stato sono avvertiti ; opposizione

del papa → Episodio di Sant’Ambrogio (il popolo uccide un alto ufficiale di

Teodosio che in rappresaglia fa uccidere molti innocenti. Sant’Ambrogio,

vescovo di Milano, 2

gli impone la penitenza) → viene posto un confine tra il potere

temporale e quello spirituale; l’imperatore nelle

faccende spirituali è soggetto al papa

In ORIENTE → L’intreccio tra Chiesa e Stato è molto stretto

→ Si afferma il CESAROPAPISMO dignitates

●Nel 494 papa Gelasio enuncia il principio che impero e papato sono due

distincte:

→ gli imperatori devono occuparsi della tutela dell’ordine temporale

→ il papa della salute delle anime per condurle alla vita eterna

Entrambi i poteri vengono da dio e ognuno deve agire nella sua sfera di competenza

senza intromettersi in quella dell’altro.

˗ SCIENZA GIURIDICA:

In OCCIDENTE → Sopravvivono centri di studio del diritto di livello modesto

→ Le leggi vengono mescolate alle consuetudini

→ I testi di legge del diritto romano vengono riassunti e semplificati →

fenomeno della

VOLGARIZZAZIONE

In ORIENTE → Elevato livello dello studio del diritto

→ Costante e qualificata produzione legislativa

→ Riforme delle professioni legali

→ Studi del diritto nelle scuole superiori di Berito e Costantinopoli, per

la durata di 5 anni

LE INVASIONI BARBARICHE 3

Le popolazioni barbariche (Visigoti, Ostrogoti, Longobardi, Vandali, Burgundi, Franchi,

Angli e Sassoni) irrompono nei confini dell’impero → nel V e VI secolo fondano i regni

romano-barbarici.

˗ Inizialmente si reggono sulle C0NSUETUDINI (regole e principi non scritti), che si

rivelano insufficienti nel momento in cui l’insediamento nelle terre imperiali diviene

stabile → capiscono la necessità di un testo scritto

˗ Nel regno franco e nel regno longobardo vige il PRINCIPIO DELLA PERSONALITA’

DELLA LEGGE (= entro un medesimo ordinamento giuridico, più diritti sono

riconosciuti come validi, ciascuno con riferimento ad una stirpe, valido soltanto

all’interno di rapporti privati, non in quelli pubblici).

→ I Longobardi applicano a sé le proprie consuetudini, mentre la popolazione romana

può continuare a regolare i propri rapporti giuridici sulla base del diritto romano.

○Tutto ciò è possibile perché per un periodo i rapporti giuridici tra nuclei distinti

restano sporadici.

- Diverso dal PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ DEL DIRITTO (= coloro che vivono nello

stesso territorio sono soggetti alle medesime leggi).

○ Con la graduale amalgamazione delle diverse etnie i re barbari fanno redigere le

prime leggi scritte (in latino in quanto gli unici capaci di scrivere erano gli ecclesiastici

→ ciò causa una forte contaminazione da parte del diritto romano).

Le leggi visigotiche e burgunde sono fortemente impregnate di diritto romano

Le leggi dei Franchi e dei Longobardi rimangono più fedeli alle consuetudini

Una gran parte delle disposizioni della Legge salica dei Franchi e degli Editti longobardi

è dedicata alle COMPOSIZIONI PECUNIARIE → strumento calcolato in termini monetari,

atto ad evitare il ricorso alla faida (= vendetta).

● In Italia il passaggio dalla tarda antichità al medioevo avviene con la discesa dei

Longobardi, che nel 568 irrompono dal Friuli.

●Nel 643 viene promulgata la prima legge scritto, l’EDITTO DI ROTARI → nel prologo si

dice che l’aver scritto la legge serve per i poveri vessati dai potenti. Molti articoli sono

4

dedicati alle composizioni pecuniarie. Sono previste anche delle multe che si pagano

allo stato.

Non sempre queste norme erano improntate a livello elementare ci sono questioni

trattate in modo più raffinato del diritto romano ES. nel tentativo di reato (distinzione

tra atti preparatori, tentativo, reato perfetto).

●Liutprando segna una svolta significativa nell’evoluzione del diritto longobardo nella

prima metà del ‘700. ˗ Si converte al cattolicesimo, permettendo allo spirito cristiano

di permeare le leggi

˗Stabilisce che in occasione dei singoli negozi giuridici è possibile rinunciare alla

propria legge per applicare la legge dell’altra parte. La legge di Liutprando riguarda sia

i romani che i longobardi. Ci si avvia verso la territorialità del diritto. → Dove la legge

non dispone rimane il principio della personalità del diritto.

IL MONACHESIMO

Nell’alto medioevo la Chiesa con le sue istituzioni svolge un ruolo vitale anche per

l’evoluzione del

diritto:

○ Essa influenza le legislazioni visigotica e longobarda

○ I vescovi e l’organizzazione episcopale hanno una posizione di rilievo nelle strutture

pubbliche di alcuni regni germanici

○ La grande importanza riveste del fenomeno monastico

● EGITTO → nasce il monachesimo nel III secolo con la figura di Antonio Abate,

esponente eremitico.

Si sviluppa anche con Pacomio, monaco cenobita (= vita in comune dei monaci con

precise regole di condotta per ottenere la santificazione).

Si diffonde poi in Italia, Francia e Irlanda.

● ITALIA → San Benedetto da Norcia istituisce una comunità monastica a Norcia,

(ORA ET LABORA)

basata sulla REGOLA BENEDETTINA → contenente norme liturgiche e

prescrizioni relative al lavoro manuale e intellettuale → in particolare la trascrizione di

opere al di fuori delle sacre scritture, che ha permesso la trasmissione della cultura

nelle età successive. 5

- Nella Regola tutto è disciplinato: cibo, sonno, ospitalità. I monaci non possono

possedere alcunché.

La vita comune è basata sul principio dell’obbedienza.

-A capo del monastero c’è un ABATE → eletto a vita dai fratelli per le sue virtù di vita e

di sapienza, non per l’anzianità (criterio del merito)

→ prende tutte le decisioni sentiti i fratelli,

senza però essere vincolato dal loro parere

→ il potere dell’abate è concepito come un

servizio prestato ai fratelli, non come una manifestazione di

autorità

-Sono previste sanzioni e misure coercitive spirituali e fisiche per i monaci che

contravvengano ai principi della Regola, sino all’esclusione dalla comunità nei casi più

gravi.

○ Importante esponente della regola benedettina fu papa Gregorio I Magno, il quale si

praefectus urbi

fece monaco dopo aver ricoperto la prestigiosa carica pubblica di a

Roma.

-Divenuto papa, diede un orientamento preciso a inumerevoli aspetti

dell’organizzazione e della disciplina ecclesiastica.

-Scrisse oltre 800 lettere → offrono un quadro dei problemi della Chiesa e delle linee

d’azione e di pensiero del papa. In esse per giustificare i precetti che rivolge ai vescovi

e i suoi orientamenti pastorali, Gregorio parte dalla citazione della Sacra Scrittura,

appoggiandosi spesso a regole romane.

-Accanto al Registro delle lettere, ebbero grandissima fortuna gli scritti esegetici e

pastorali

● IRLANDA → San Colombano nel VII secolo diffonde il monachesimo. 6

→ fiorirono i Penitenziali → testi destinati al clero, contenenti

l’indicazione della penitenza più opportuna per il riscatto dei diversi peccati.

-La penitenza consisteva per lo più in forme di digiuno di varia drasticità e durata,

recite di preghiere, astensioni sessuali ed anche composizioni pecuniarie.

-La struttura dei penitenziali presenta evidenti analogie con le composizioni pecuniarie

delle leggi germaniche (i penitenziali integravano le lacune della consuetudini).

Per altri aspetti, i penitenziali riprendono motivi propri della tradizione cristiana

-Infine, emerge un ulteriore elemento di particolare rilevanza: l’intenzione del

peccante, il suo grado di consapevolezza e di colpa sono attentamente considerati e

influiscono sulla quantità e sulla qualità della pena.

IL REGNO FRANCO – CARLO MAGNO

Il regno dei Franchi conosce la sua massima espansione sotto Carlo Magno, che affida

il governo del territorio ai conti (circa 400)

→ nominati a vita dal re, scelti per lo più nell’ambito dell’aristocrazia

franca bannum

→ titolari del (potere di comando)

→ hanno il compito di mantenere l’ordine interno nella contea e

esercitare funzioni civili e

militari al servizio del re

→ amministrano la giustizia affiancati dagli scabini (= persone esperte

delle consuetudini locali)

● Le fonti del tempo rivelano i vizi e le prepotenze dei conti nei confronti dei sudditi

→ Per ovviare a questi mali Carlo Magno istituisce i missi dominici (= uomini di

sua fiducia incaricati di

recarsi in missione in una o più

regioni per esercitare in nome del re

una serie di funzioni pubbliche) 7

→ amministrano la giustizia (competenza concorrente con quella del conte)

→ controllano l’operato dei conti

→ riscuotono i vari tributi

● Il re costituisce l'istanza suprema a cui si può ricorrere per denegata giustizia o per

sentenze ingiuste

●Nella notte di Natale dell’‘800 papa Leone III pone sul capo di Carlo la corona

imperiale

→ nascita del Sacro Romano Impero

→ l'autorità imperiale si ritiene derivata da Dio per il tramite della Chiesa.

→ Il potere imperiale ha carattere universale nell’ambito della cristianità occidentale

→ il re dei Franchi acquista un rango superiore rispetto agli altri sovrani

○ Carlo introduce il giuramento di fedeltà da parte dei suoi sudditi maschi che abbiano

raggiunto l’età di 12 anni

→ accrescere il suo bannum

○ Vengono attuate riforme tramite → ordini diretti

→ CAPITOLARI (= leggi scritte con le quali il

sovrano dettava prescrizioni in materia giudiziaria,

penale amministrativa e perfino ecclesiastica) →

l'imperatore viene visto come

difensore e promotore della cristianità

IL FEUDO → istituto di origine consuetudinaria che consiste in un legame personale

(vassallaggio) tra due uomini liberi di diversa posizione ( SIGNORE e VASSALLO)

● VASSALLO → sostegno al signore in ogni circostanza

→ aiuto in guerra

● SIGNORE → protezione del vassallo 8

→ sostentamento stabile → concessione del BENEFICIO (pezzo di terra)

○ CERIMONIA DELL'INVESTITURA → il signore concede al vassallo la sua protezione e il

vassallo giura fedeltà totale.

-L’obbligo primo e fondamentale di entrambi è la fedeltà, ma il signore non è tenuto al

giuramento

-Il vassallo ha una serie di obblighi di non fare (non tradire il signore, non allearsi con i

suoi nemici, non nuocergli in alcun modo) e di fare (definiti dalla dottrina posteriore

consilium et auxilium:

con l’espressione

consiglio → assistenza al signore nelle decisioni di ogni genere

aiuto → intervento militare)

●Il vincolo feudale, bilaterale, ha priorità assoluta su ogni altro legame e dura finchè i

contraenti sono in vita. fidelitas

-La rottura ingiustificata della (fellonìa) costituisce un crimine gravissimo e

comporta, per il vassallo, la perdita del feudo.

● Il rapporto di vassallaggio si diffonde e si crea una gerarchia di rapporti (feudi

maggiori → duchi e feudi

minori )

-Nell’ambito di questa complessità, accade che un vassallo si leghi

contemporaneamente a più signori e se costoro vengono a confliggere, è difficile

capire a chi il vassallo deve dar prova di fedeltà. feudo ligio,

Si afferma allora una forma privilegiata di legame, il che crea un rapporto

feudale prioritario rispetto ad ogni altro.

PROBLEMA DELLA SUCCESSIONE

Sin dai primi tempi i vassalli aspirano a trasmettere ereditariamente il loro rapporto e i

loro diritti sulle terre concesse in beneficio.

● Nel 1037 Corrado II il Salico sancisce in una costituzione l’ereditarietà dei feudi

minori 9

-Alla morte di uno dei due contraenti, occorre comunque ristabilire il rapporto di

fedeltà attraverso una nuova investitura e di norma il vassallo è tenuto a pagare una

somma in denaro

○ DONNE → In origine erano escluse dalla titolarità del feudo, perché non erano in

grado di svolgere il servizio militare → con il tempo si affida loro la titolarità del feudo

mentre si affidano al marito gli oneri militari (si tende quindi a richiedere l’assenso del

signore alla scelta dello sposo).

● Le regole del feudo si affermano consuetudinariamente

-Nel secolo XII la scienza giuridica elabora la teoria del dominio diviso distinguendo:

→ il dominio diretto del signore (simile alla nostra nuda proprietà)

→ il dominio utile del vassallo (simile al nostro usufrutto, ma considerato dai giuristi

come una figura a sé in quanto implicante un insieme corposo di poteri e diritti di

natura pubblica o semipubblica: spesso il titolare del beneficio poteva esigere tributi o

amministrare la giustizia)

-La disciplina dei feudi sarà affidata in primo luogo alle regole poste dall’investitura, in

Libri feudorum

secondo luogo (in mancanza delle prime) ai formati da sentenze di

giuristi lombardi e in particolare dalle 2 lettere del giudice milanese Oberto dall’Orto al

figlio Anselmo. Corpus iuris

Verranno poi inseriti nel giustinianeo, per ordine di Federico II.

● Agli inizi del '900 le incursioni di Ungari e Saraceni provocano l'affermazione delle

signorie locali

→ vengono eretti castelli per proteggersi

→ ai signori dei castelli la popolazione si affida →per la difesa e per l’esercizio di

importanti funzioni pubbliche, a cominciare dalla giustizia.

-Le signorie rurali divengono forti al punto da disporre in via di fatto dei poteri di piena

giurisdizione civile e penale

● A partire dal secolo X, in Germania e Francia viene a formarsi una serie di principati

territoriali, dominati da duchi e conti che conquistano una crescente autonomia

rispetto al potere regio. 10

IL RUOLO DELLE CONSUETUDINI

Nell’alto medioevo → la legislazione svolge un ruolo del tutto trascurabile mentre ciò

che genera il diritto sono le consuetudini

-Vige la personalità del diritto → la consuetudine ha grande peso: lo stesso diritto

romano si tramanda in Europa per via consuetudinaria

-Con Liutprando si avverte l’inizio della crisi del sistema della personalità del diritto

-Si osserva un concomitante fenomeno di ritorno alla territorialità del diritto: laddove i

testi di legge delle varie stirpi non dispongono, si formano consuetudini locali comuni a

tutti coloro che vivono in un certo territorio

-La cultura giuridica è essenzialmente la cultura dei giudici e dei notai: questi ultimi

trasfondono nella prassi anche le consuetudini giuridiche non scritte.

-Verso la fine del secolo XI in Italia si hanno tracce anche di una cult

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher akalinowska710 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Danusso Cristina.
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