Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I FASE
– la polizia giudiziaria pone l’arrestato a disposizione del PM. La polizia giudiziaria ha i seguenti
– doveri di informazioni:
dare immediata notizia del provvedimento al PM del luogo ove è stato eseguito;
– Avvertire l’arrestato o fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
– chiedere di proseguire le indagini;
– presentare documentazioni di atti di investigazione difensiva.
– Arresto: in flagranza o quasi flagranza di reato è obbligatoria per la polizia giudiziaria per
– delitto non colposo con pena ergastolo o reati mafiosi, traffico stupefacenti, dal 2009 violenza
sessuale e violenza sessuale di gruppo.
A. a opera di privati > il delitto è procedibile d’ufficio;
– se non è nominato il difensore di fiducia si chiede al PM di designare uno d’ufficio;
– informano subito il difensore dell’arrestato/fermato;
– senza ritardo e con consenso dell’arrestato informano i familiari.
– II FASE
– con funzione di permettere al PM di formulare la richiesta di convalida e chiedere una delle
– misure cautelari personali:
- il PM procede all’interrogatorio con avviso al difensore che ha facoltà di essere presente
all’atto;
il PM lo avvisa della facoltà di non rispondere e lo informa del fatto per cui si procede e le
– ragioni che fanno determinare un provvedimento;
il PM può liberare l’arrestato per errore di persona o la misura è diventata inefficace per
– decorrenza di termini.
III FASE
– inizia con richiesta di convalida che deve essere presentata dal PM al GIP.
– Il GIP fissa udienza di convalida entro 48 ore successive dando avviso al PM e difensore;
– l’udienza si svolge in camera di consiglio con partecipazione facoltativa del PM e necessaria
– del difensore;
decide con ordinanza se convalidare o no l’arresto/fermo dopo aver accertato che l’atto è stato
– legittimamente eseguito e rispettati i termini perentori per porre l’arrestato a disposizione del
PM e che sia presente o gravità del fatto o pericolosità del soggetto.
–
– L'incidente probatorio
–
Ci sono esigenze pratiche che in alcuni casi richiedono di procedere subito all’assunzione delle
– prove infatti non sempre si può ottenere la formazione delle prove nei dibattimenti. Quindi è
possibile assumere le prove in contraddittorio già nel corso delle indagini preliminari perché
non rinviabile nei dibattimenti. Così è stato predisposto l’incidente probatorio che consiste in
udienza svolta in camera di consiglio dove dinnanzi al GIP si assumono le prove sulle
medesime forme che sono prescritte per il dibattimento.
I casi tassativi di non rinviabilità
–
Testimonianza e confronto che sono ammessi perché il dichiarante non potrà deporre in
– dibattimento a causa di un grave impedimento o minaccia in atto;
esperimenti giudiziali e perizia ingente che sono annessi se la prova riguarda cose o persone il
– cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
ricognizione che è ammessa se particolari ragioni d’urgenza non permettono di rinviare l’atto in
– dibattimento; I casi di incidente probatorio su mera richiesta di parte
–
Quando c’è richiesta del PM o indagato dal GIP
– Esame dell’indagato;
– esame imputato connesso o collegato (art 210);
– perizia di lunga durata;
– perizia coattiva (l 85 del 2009).
– Contraddittorio sull'ammissibilità dell'incidente probatorio
–
Fasi:
– contraddittorio sull’ammissibilità dell’incidente;
– decisione del giudice di non ammissibilità e fondatezza della richiesta;
– svolgimento udienza in camera di consiglio;
– eventuale integrazione del contraddittorio.
– Possono farne richiesta: PM, indagato e suo difensore, la parte offesa può rivolgersi al PM ma
– non al giudice.
I soggetti hanno l’onere di specificare alla richiesta:
– la prova da assumere;
– le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
– i motivi per cui la prova non è rinnovabile al dibattimento.
– La richiesta di incidente è presentata alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari ed è
– notificata alla controparte.
Decisione sulla richiesta: a seguito dell’eventuale contraddittorio scritto il giudice decide sulla
– richiesta con ordinanza non impugnabile. Se accoglie la richiesta, fissa la data dell’udienza
dandone avviso agli interessati, o dichiara inammissibile la richiesta.
Differimento incidente probatorio: il PM ha il potere di chiedere al giudice il differimento
– dell’incidente quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti dell’indagine
preliminare. La decisione sulla richiesta è presa dal giudice senza contraddittorio. Il
differimento non è consentito quando pregiudica l’assunzione della prova.
– 415 bis avviso conclusioni indagini
–
Il PM si convince che la persona è colpevole e conclude le indagini. Invia l'avviso della
– conclusione delle indagini (discovery). È il momento in cui l'indagato conosce gli atti a suo
carico. All'interno è dato l'avviso di visionare gli atti e estrarre la copia e chiedere di essere
sottoposto ad interrogatorio. Si presenta la memoria difensiva. Se l'indagato chiede di essere
sottoposto ad interrogatorio ma il PM non vi provvede c'è la nullità assoluta. Non c'è
l'obbligo di dire il vero. L'archiviazione
–
Quando il PM ritiene che non vi siano elementi per esercitare l'azione penale ma con richiesta di
– archiviazione che è sottoposta al controllo del GIP. L'istituto adempie a 3 funzioni:
permettere al PM di fare opera di prima selezione dei procedimenti al fine di non appesantire il
– filtro dell'udienza preliminare;
attua il controllo del giudice sul corretto adempimento dell'obbligo di esercitare l'azione penale
– da parte del PM;
riconosce alla persona offesa dal reato il diritto di far controllare dal giudice (in udienza e in
– camera di consiglio) le ragioni di un' eventuale inerzia del PM.
L'archiviazione è pronunciata dal GIP in presenza di presupposti di fatto e di diritto:
- presupposti di fatto: quando la notizia di reato è infondata facendo il giudice una prognosi
sull'esito del dibattimento, ritenendo probabile la sentenza di assoluzione (valutazione in
giudizio prognostico emesso allo stato degli atti sulla superfluità del processo visti elementi
raccolti dal PM). Non sorregge l'accusa in giudizio.
- p. di diritto:
1) quando manca la condizione di procedibilità;
2) il reato è estinto;
3) il fatto non è previsto dalla legge come reato;
4) sono rimasti segnati autori del reato;
- la richiesta coatta di archiviazione.
La richiesta di archiviazione nei confronti dell'indagato
–
Con tale richiesta il PM trasmette al GIP il fascicolo delle indagini.
Il PM che chiede archiviazione ha l'onere di instaurare il contraddittorio scritto con la persona
offesa che abbia dichiarato in precedenza di voler essere informato circa l'eventuale
archiviazione. La persona offesa riceve l'avviso che è stata presentata richiesta di archiviazione
e entro 20 giorni può presentare opposizione chiedendo la prosecuzione delle indagini.
Se l'offeso non presenta opposizioni il GIP effettua il controllo del piano e emette decreto di
archiviazione ma se non accoglie richiesta del PM fissa la data di udienza in camera di
consiglio. Udienza in Camera di Consiglio
L'oggetto della valutazione è sia la richiesta di archiviazione sia l'eventuale opposizione
dell'offeso.
Nell'udienza il GIP può scegliere fra più procedimenti:
– > archiviazione;
> ulteriori indagini (indicando con ordinanze al PM e fissando il termine per il compimento
della stessa. Una volta compiute le indagini il PM può formulare le imputazioni);
> iscrizione coatta nel registro degli indagati;
> imputazione coatta: dispone con una ordinanza che il PM formuli imputazioni entro 2 giorni
– dalla formulazione dell'imputazione coatta, il giudice deve fissare con un decreto la data
dell'udienza preliminare. –
– Cap V
–
IL PROCEDIMENTO ORDINARIO
– Udienza preliminare
–
Assicura che il giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio
– formulata dal pubblico ministero.
Richiesta di rinvio a giudizio
–
Segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell'udienza preliminare. È il
– modo ordinario con il quale è esercitata la funzione penale.
2 esigenze
– diritto di difesa: si possono assumere nell'udienza preliminare alla fase dell'udienza preliminare
– le prove che permettono all'imputato di dimostrare che non esistono sufficienti elementi di
accusa.
Principio di immediatezza: la prova, sulla quale si basa la decisione del giudice, deve formarsi
– davanti a quest'ultimo in dibattimento.
Art 418 comma 1: al giudice per le indagini preliminari spetta di fissare giorno, ora e luogo
dell'udienza.
Art 416 comma 2: nella richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero deve trasmettere il
fascicolo delle indagini.
Art 419 comma 1: l'imputato è avvertito che, se non compare all'udienza, sarà giudicato in
contumacia.
Art 420 comma 2: il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti e deve
ordinare la rinnovazione degli avvisi o della notificazione di cui abbia accertata la nullità.
ART 420 bis comma 1: il giudice deve rinnovare l'avviso anche quando la prova che l'imputato
non ha avuto 'effettiva conoscenza' dello stesso senza sua colpa, non sussiste e tuttavia appare
probabile la mancata conoscenza incolpevole.
ART. 420 TER comma 3: il giudice ha il potere di accertare se l’imputato ha un legittimo
impedimento e se questo provoca una assoluta impossibilità di comparire in udienza. Se le due
condizioni sono presenti, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la
rinnovazione dell’avviso.
ART. 421: nei suoi vari commi riguarda la costituzione delle parti, la documentazione delle
investigazioni difensive (nell’ambito delle richieste di ammissione di atti e documenti).
ART. 122: è prevista una “attivi