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CAPITOLO 8 – LE NULLITA’ E LE ALTRE SPECIE D’INVALIDITA’
La patologia degli atti: considerazioni introduttive
Gli atti compiuti in conformità alla fattispecie legale si dicono “perfetti” e possono produrre gli effetti che l’ordinamento ricollega
al loro compimento.
Le invalidità di qualsiasi tipo sono caratterizzate da un regime di legalità, cosicché, in assenza di disposizioni specifiche, pur quando
è difforme dal modello prescritto, l’atto non sarà contrassegnato da alcuna patologia giuridicamente rilevante. Inoltre, gli atti
producono comunque i loro effetti sin quando il giudice non ne dichiari l’invalidità, nel rispetto dei tempi e dei modi, stabiliti dal
legislatore, entro i quali questa possa essere dichiarata.
L’art. 177 dispone che l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti è causa di nullità soltanto nei casi stabiliti dalla legge
(principio di tassatività); ciò comporta sia il divieto di interpretazione estensiva o analogica, sia il divieto per il giudice di
valutare l’esistenza di un conseguente pregiudizio effettivo e concreto all’interesse protetto dalla norma, che deve considerarsi
implicito nella previsione legislativa posta a presidio di quell’interesse.
La mera irregolarità
Nelle ipotesi in cui manchi la previsione di invalidità, permane per tutti gli operatori l’obbligo di osservare le norme, secondo quanto
disposto dall’art. 124. In tal caso l’inosservanza comporterà soltanto una mera irregolarità, che non si riflette sulla validità degli
atti, ma può portare ad una responsabilità sotto il profilo disciplinare.
Una particolare ipotesi è prevista dall’art. 186 secondo cui, quando la legge assoggetta un atto ad una imposta o tassa, l’inosservanza
della norma tributaria comporterà esclusivamente il pagamento delle sanzioni finanziarie prescritte.
Le nullità: tipologie e regime giuridico
La prima distinzione si fonda sulle modalità di previsione:
a) se il legislatore in un’unica disposizione commina le nullità in riferimento alla violazione di categorie omogenee di determinate
norme, si tratta di nullità generali.
Ex art. 178, è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:
- le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di
ordinamento giudiziario;
- l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
- l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della
persona offesa dal reato e del querelante.
b) Se la legge commina la nullità di volta in volta per la violazione di una o più specifiche disposizioni, si tratta di nullità speciali.
La seconda distinzione attiene al regime giuridico e quindi in relazione alla gravità del vizio che inficia l’atto e che dipende
dall’importanza dell’interesse che la norma violata è diretta a tutelare:
• Nullità assolute: sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'art. 178
co.1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa
citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche
disposizioni di legge (nullità assolute speciali).
Esse perdono rilevanza con il giudicato, cioè con l’irrevocabilità del provvedimento che conclude il giudizio; inoltre, nel giudizio
di rinvio dopo l’annullamento della decisione da parte della corte di cassazione non possono proporsi le nullità, verificatesi nei
precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
• Nullità intermedie: esse partecipano in parte del regime delle nullità assolute, perché possono essere rilevate anche d’ufficio, in
parte del regime delle nullità relative, perché sono sanabili se non sono rilevate dal giudice o eccepita dalle parti in un momento
anteriore alla irrevocabilità della sentenza (art. 180). L’individuazione di tali nullità avviene per sottrazione dall’elenco delle nullità
generali, una volta eliminate quelle espressamente dichiarate assolute dal legislatore.
Vi sono poi delle nullità intermedie e speciali, derivanti da alcuni vizi dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali
rilevabili anche d’ufficio dal giudice.
• Nullità relative: sono identificate dal legislatore per esclusione, e sono quelle che non possono essere qualificate come assolute o
intermedie; esse possono essere dichiarate soltanto su eccezione di parte, entro termini più ristretti e sono sanabili. Tutte le nullità
relative sono speciali, mentre non è vero il contrario. Dunque, dinanzi ad un’espressa previsione, in assenza di ulteriori specificazioni,
l’interprete dovrà verificare se la nullità in questione è riconducibile alla categoria delle nullità assolute o a quella delle nullità a
regime intermedio: solo in caso negativo si trova a pervenire alla conclusione che si tratta di una nullità relativa.
Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti
dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare
previsto dall'art. 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'art. 491
co.1, cioè il termine per la proposizione delle questioni preliminari, subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento
della costituzione delle parti in giudizio.
Entro lo stesso termine sono eccepite le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al
dibattimento e devono essere riproposte le nullità che non siano state dichiarate dal giudice (queste ultime anche con l'impugnazione
della sentenza di non luogo a procedere). Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa
sentenza.
Il legislatore fissa anche limiti alla deducibilità della nullità: le nullità intermedie e relative non possono essere eccepita da chi vi
ha dato o a concorso a darvi causa oppure da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata (art. 182).
Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento; se non è possibile prevenire il
compimento dell’atto nullo, la nullità va eccepita immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i
termini previsti rispettivamente per le nullità intermedie e per le nullità relative.
I termini per rilevare o eccepire la nullità sono stabiliti a pena di decadenza.
(segue): le sanatorie
La sanatoria è determinata dall’aggiungersi all’atto nullo di un ulteriore atto o fatto giuridico che, combinandosi con l’atto
invalido, integra una nuova fattispecie, alla quale l’ordinamento ricollega gli stessi effetti che sarebbero derivati dall’atto se questo
fosse stato originariamente compiuto in conformità dello schema legale. E ciò risponde al principio di conservazione degli atti
processuali imperfetti.
L’art. 138 prevede le sanatorie generali: Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto (c.d. acquiescenza);
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato (sanatoria per raggiungimento dello
scopo).
Sono poi previste delle sanatorie speciali ex art. 184: la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni
e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire; anche in questo caso si può parlare di sanatoria
per raggiungimento dello scopo.
La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per
la difesa non inferiore a 5 gg; quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore
a quello previsto dall'art. 429, e cioè almeno 20 gg.
Merita segnalare che a norma dell’art. 438, co. 6 bis, la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina
la sanatoria delle nullità non assolute.
(segue): gli effetti della dichiarazione di nullità
La nullità dell’atto, una volta dichiarata dal giudice, impedisce la produzione degli effetti dell’atto stesso, e, dunque, giuridicamente,
è come se non fosse mai stato compiuto.
Quando la patologia cade su uno o più atti di una sequela caratterizzata da unitarietà logico-giuridica, essa travolge tutti gli atti
consecutivi che dipendono dall’atto dichiarato nullo (c.d. diffusività della nullità).
Il giudice che dichiara nullo un atto ne dispone la rinnovazione, sempre che sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di
chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave (art. 185). La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento
allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito. La regressione non riguarda le nullità
concernenti le prove: l’atto sarà rinnovato dallo stesso giudice che ha dichiarato la nullità, sempre che ciò sia necessario ai fini della
decisione e possibile (se la prova è cioè ripetibile), senza far regredire il procedimento. La nullità di atti a funzione probatoria,
pertanto, non determina l’effetto diffusivo: infatti, l’incapacità dimostrativa conseguente all’invalidità può avere ricadute solo sulla
decisione quando questa si fonda sull’atto probatorio dichiarato nullo; la pronuncia sarà quindi affetta da carenza di motivazione se
il percorso esplicativo manifestato dal giudice e si regge essenzialmente sull’atto dimostrativo nullo.
Le specie di invalidità non previste dalla legge: l’inesistenza
In virtù del principio di tassatività i vizi degli atti processuali penali non esplicitamente q