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Diritto processuale penale

Le indagini preliminari

Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale. Essa inizia nel momento in cui una notizia di reato perviene alla polizia giudiziaria o al PM; termina quando quest'ultimo esercita l'azione penale o ottiene dal giudice l'archiviazione richiesta.

Le indagini preliminari sono una sequenza di "atti di regola segreti" che vengono posti in essere dal PM e dalla PG. Tali atti sono segreti nel senso che, la persona sottoposta alle indagini (quindi l'indagato), non può averne conoscenza. Gli atti sono infatti svolti in segreto dal soggetto che investiga e sono assunti in modo unilaterale e senza il contraddittorio. Per tale motivo di solito non sono utilizzabili ai fini della decisione pronunciata in dibattimento (principio della separazione delle fasi).

Ci sono dei casi eccezionali nei quali però tale segreto cade (ad esempio l'interrogatorio dell'indagato è un atto di indagine conoscibile, ovviamente poiché l'indagato vi prende parte). Questa regolamentazione la troviamo all'art 329 cpp:

  • Comma 1. "Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari".

Le finalità delle indagini preliminari

Le indagini preliminari hanno diverse finalità a differenza di quanto si potrebbe intuire dalla semplice lettura dell'art 326 cpp, che ci fornisce un semplice quadro generale.

  1. Prima funzione: Dall'art 326 si desume infatti che le indagini preliminari sono "necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale".
  2. Seconda funzione: Gli elementi acquisiti servono al PM per ottenere dal giudice per le indagini preliminari i vari provvedimenti che soltanto quest'ultimo può disporre, tra i quali ricordiamo le misure cautelari e l'autorizzazione alle intercettazioni. Pertanto i risultati sono utilizzabili anche dal giudice. Dunque gli elementi acquisiti sono utilizzati come prove nelle prime due fasi del procedimento (indagini ed udienza preliminare).
  3. Terza funzione: La terza finalità delle indagini preliminari è ben delineata dall'art 111 Cost., c.5, in base al quale la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio in tre casi (consenso dell'imputato, non ripetibilità oggettiva, per effetto di condotta illecita sul dichiarante). In tali casi dunque il giudice in dibattimento può utilizzare eccezionalmente gli elementi raccolti durante le indagini preliminari.

Il giudice per le indagini preliminari

Nelle indagini preliminari il PM è l'autorità procedente, il dominus, colui che gestisce le indagini, mentre la figura del giudice è una novità del codice dell'88. Il giudice delle indagini preliminari si pone quasi in contrapposizione col giudice dell'istruttoria che agiva nel vecchio codice del '30. La funzione del giudice si caratterizza come una "giurisdizione semipiena" poiché egli può esercitare la sua funzione solo:

  • "Nei casi previsti dalla legge"
  • E su richiesta di parte

In questa fase il giudice non ha poteri di iniziativa, è la stessa denominazione che ne limita i poteri; in questa fase il potere di iniziativa è affidato al PM.

Il giudice è chiamato però ad intervenire quando è necessario formare la prova in contraddittorio prima del dibattimento. Può accadere infatti che, già nella fase delle indagini preliminari, si profili una situazione di urgenza; e cioè la necessità di acquisire una prova subito (ad esempio nel caso in cui il testimone sia in fin di vita e non sia in grado di giungere vivo al contraddittorio). Nelle indagini preliminari dunque si può svolgere una attività che si nomina Incidente Probatorio, si tratta di una vera e propria parentesi di dibattimento che si svolge nel corso delle indagini preliminari per raccogliere in contraddittorio una prova urgente.

Un'altra particolarità sta nel fatto che la funzione giurisdizionale in questi casi è svolta prima dell'esercizio dell'azione penale, in ciò derogandosi al principio generale nulla iurisdictio sine actione. Il giudice inoltre, quando interviene nel corso delle indagini preliminari, non ha una cognizione piena del quadro probatorio, a differenza da quello che accade nel dibattimento, bensì deve decidere solo sulla base dei verbali presentati dalle parti potenziali. Pertanto egli ha una cognizione limitata.

Come si lavora nelle indagini preliminari?

Nelle indagini preliminari si parte da un evento (es. morte). Di fronte a questo evento colui che indaga si pone ovviamente delle domande (Chi? Quando? Dove? Perché?). Il PM si rivolgerà poi ad una serie di esperti (tecnici, scienziati ecc..) e a chiunque sia informato dei fatti che hanno cagionato l'evento, tutto ciò per formulare la migliore ipotesi ricostruttiva (per ricostruire cioè una vicenda). Il PM deve dunque trovare l'ipotesi migliore; l'ipotesi è la migliore quando il PM riterrà che quella particolare ipotesi sarà in grado di resistere all'urto del contraddittorio dibattimentale. Tale ipotesi deve cioè risultare certa al di là del ragionevole dubbio (INFERENCE TO THE BEST EXPLANATION).

È in questo quadro che dobbiamo collocare l'art 358 cpp: ATTIVITA' DI INDAGINE DEL PM

"Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326(1) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini".

Il PM dunque non indaga a senso unico (tunnel vision); è la stessa legge che gli impone di ricercare anche gli elementi a favore della difesa, proprio per poter formulare la migliore ipotesi possibile.

Temporaneità delle indagini

Per le indagini solitamente è previsto un termine temporale, per due motivi:

  • Da un lato il termine garantisce l'obbligatorietà dell'azione penale (se non vi fosse il termine il PM potrebbe investigare senza mai esercitare l'azione penale).
  • In secondo luogo l'indagato, essendo presunto innocente, non può essere sottoposto ad indagini senza fine (termine in chiave garantista).

Segreto investigativo e divieto di pubblicazione

Lo svolgersi del procedimento penale genera un contrasto tra opposte esigenze. Vi è la necessità di proteggere la ricerca delle fonti di prova contro gli atti che possono mettere in pericolo l'acquisizione o la genuinità delle informazioni; ma vi è anche quella di assicurare l'esercizio del diritto di difesa. La garanzia del diritto di difesa richiede che gli atti possano essere conosciuti dall'indagato e dalle altre potenziali parti private.

Con il termine SEGRETO si indica un limite posto alla conoscibilità dei fatti; di essi viene infatti assicurata la conoscenza esclusiva in favore di determinati soggetti. Per gli atti di indagine compiuti dal PM e dalla PG è previsto come regola l'obbligo del segreto. Il segreto è funzionale al buon esito delle indagini svolte dal PM e dalla PG; esso costituisce una tutela contro il pericolo di inquinamento della prova.

Gli atti conoscibili dall'indagato

La conoscenza degli atti permette all'indagato di verificare la credibilità delle fonti di prova ricercate dall'accusa e l'attendibilità dei risultati ottenuti, permette inoltre di ricercare le prove a proprio favore.

Alla regola della segretezza sono state poste varie deroghe in favore della difesa:

  • Gli atti "garantiti": sono quelli ai quali il difensore ha diritto di assistere previo avviso che deve essergli dato almeno 24h prima del compimento dello stesso atto; si tratta dell'interrogatorio, dell'ispezione, della individuazione delle persone ecc... Tra tali atti vi rientra anche l'accertamento tecnico non ripetibile. Tale garanzia in definitiva assicura il c.d. contraddittorio debole. Infatti quando il difensore assiste a tali atti di indagine può presentare al PM richieste, osservazioni e riserve delle quali sarà fatta menzione nel verbale.
  • Gli atti a sorpresa: in questa categoria rientrano gli atti ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza tuttavia avere diritto al preavviso. Si tratta delle perquisizioni e dei sequestri, che sono atti non ripetibili.
  • Il deposito: degli atti sia garantiti che a sorpresa è previsto il deposito presso la segreteria del PM.
  • L'informazione di garanzia: quando il PM ritiene di compiere atti garantiti egli ha l'obbligo di inviare all'indagato ed alla persona offesa l'informazione di garanzia, con la quale invita l'indagato a nominare un difensore di fiducia.

Gli atti segreti

- Art 379-bis c.p. prevede il reato di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale.

- Art 326 c.p. prevede il reato di rivelazione del segreto d'ufficio.

Durata del segreto investigativo

Il codice indica due momenti nei quali viene meno il segreto investigativo:

  • Quando l'indagato può avere conoscenza dell'atto.
  • Quando si perviene alla chiusura delle indagini preliminari.

Il codice prevede poi anche la possibilità di rendere segreti anche quegli atti che, per legge, sono nati come conoscibili. Il PM esercita il potere di segretazione "in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini" e in particolare quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone. Il potere di segretazione è ammesso in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • Che l'indagato stesso lo consenta.
  • Che la conoscenza dell'atto possa ostacolare le indagini riguardanti altre persone.

I fascicoli

Ogni atto compiuto dal PM e dalla PG entra a far parte del procedimento penale quando il verbale dell'atto viene depositato, e cioè inserito nel fascicolo. Nelle indagini preliminari il fascicolo degli atti di indagine (di regola segreti) è collocato presso la segreteria del PM. Nel momento in cui si chiudono le indagini preliminari (e dunque nel momento in cui il PM esercita l'azione penale) il segreto cade, dunque nell'udienza preliminare il fascicolo degli atti di indagine (che sono ora conoscibili) viene depositato presso la cancelleria del giudice della udienza preliminare.

Dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice forma i due fascicoli:

  1. Fascicolo per il dibattimento: è depositato presso la cancelleria del giudice competente per il dibattimento. Contenuto tassativo (431):
    • Prove raccolte nell'incidente probatorio, cioè in contraddittorio;
    • Atti formati come non ripetibili all'origine, compiuti dal PM, dalla PG, dal difensore nell'investigazione privata;
    • È conosciuto dal giudice e può essere letto in aula.
  2. Fascicolo del PM: (433) è depositato presso la segreteria del PM, ha contenuto residuale rispetto all'altro fascicolo, è conosciuto dalle parti e non dal giudice; non può essere letto in aula.

ART 433

"1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza(1).

2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1."

Lo sdoppiamento del fascicolo di indagine è una sorta di materializzazione del principio di separazione delle fasi. Principio cardine del sistema accusatorio è infatti quello di neutralità psichica del giudice del dibattimento, il giudice arriva infatti in dibattimento senza sapere nulla di ciò che è stato detto prima, senza conoscere nessun atto. Vedremo poi che il decreto che dispone il giudizio, è un decreto che non è motivato; questo perché si vuole evitare che il giudice del dibattimento venga condizionato. Il giudice del dibattimento conosce solo il contenuto del fascicolo per il dibattimento.

ART 431 cpp

"1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio(1), il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento (dunque il contenuto del fascicolo del dibattimento è fissato in contraddittorio, ciò che non confluisce in questo fascicolo va a finire nel fascicolo del PM, che non è conoscibile dal giudice del dibattimento). Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

  • Gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
  • I verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (perquisizioni ad esempio);
  • I verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore (ad es. fotografia acquisita dal difensore nel sopralluogo);
  • I documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
  • I verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
  • I verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
  • Il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
  • Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove(2).

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva."

Se le parti, ai sensi dell'art 431 c.2, si mettono d'accordo, possono prendere un atto, che tecnicamente sarebbe destinato al fascicolo del PM (ad es. verbale di una dichiarazione di una persona informata sui fatti) e inserirlo nel fascicolo del dibattimento (questo istituto prende il nome di Acquisizione Concordata). L'effetto è quello di rendere questo atto conoscibile al giudice del dibattimento; inoltre tale possibilità che viene data alla parte consiste nell'attuazione dell'art. 111, c.5 Cost:

"La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita."

Questa possibilità si traduce nella manifestazione del principio dialettico.

Art. 526 Prove utilizzabili ai fini della deliberazione:

"Il giudice non può utilizzare per la deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento."

Quali sono le prove che sono legittimamente acquisite nel dibattimento?

  1. Quelle che si raccolgono nel dibattimento, nell'esame incrociato;
  2. Tutte le prove i cui verbali sono inseriti nel fascicolo del dibattimento;
  3. Bisogna poi leggere l'art. 514 Letture vietate:

Art. 514 Letture vietate:

"Fuori dei casi tassativamente previsti dal codice è vietata la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (di regola, i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini non sono legittimamente acquisiti)"

Questa norma ci dice che non si considerano legittimamente acquisiti in dibattimento i verbali delle dichiarazioni rese nelle indagini dai possibili testimoni. Questa però è la regola; ci sono infatti ipotesi eccezionali in cui il codice ammette l'utilizzabilità nel dibattimento delle precedenti dichiarazioni rese dai possibili testimoni nelle indagini preliminari.

Il principale istituto che permette di acquisire legittimamente in dibattimento le precedenti dichiarazioni dei testimoni è rappresentato dalle Contestazioni Probatorie (ART 500)

Contestazioni probatorie

Es:

La Contestazione (scopo Maieutico) serve a vedere come il testimone reagisce quando gli viene contestata una difformità tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nelle precedenti dichiarazioni rilasciate durante le indagini preliminari. Dunque la contestazione può essere usata solo come prova della credibilità delle dichiarazioni rese dal testimone.

Ci sono però delle ipotesi eccezionali in cui la precedente dichiarazione contestata al testimone può divenire prova del fatto narrato. Quali sono tali ipotesi?

  1. Se il fatto è concordato tra le parti;
  2. Se risulta dimostrata una minaccia o offerta di denaro sul testimone.

A quel punto il giudice può utilizzare sia le dichiarazioni rese in dibattimento che quelle rese nelle indagini preliminari.

Articolo 500 Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

Contestazioni nell'esame testimoniale

"1. Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone [351, 362, 422] e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [433]. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto(1)."

Da questo comma si ricavano i requisiti necessari per accedere alle contestazioni:

  1. Che vi sia un testimone che abbia già reso precedenti dichiarazioni;
  2. Che quella dichiarazione sia stata resa proprio dal testimone;
  3. Questa dichiarazione, sotto forma di verbale, deve trovarsi nel fascicolo del PM;
  4. Che vi sia una difformità tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nelle precedenti dichiarazioni rilasciate durante le indagini preliminari.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Deiv99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conti Carlotta.
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