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MISURE CAUTELARI PERSONALI E SISTEMA PROCESSUALE

La regolamentazione delle misure cautelari è frutto di un compromesso tra i due fondamentali sistemi processuali. Nel sistema inquisitorio l'imputato può essere trattato come colpevole ancora prima che sia pronunciata la sentenza. È prevista un'unica misura cautelare che consiste nella custodia preventiva in carcere. Questa misura svolge la stessa funzione della tortura, cioè indurre l'imputato a confessare. Le esigenze cautelari non sono previste in modo tassativo, per cui il giudice inquisitore può disporre la custodia in carcere anche solo per placare l'allarme sociale suscitato dal compimento del reato. La custodia preventiva viene a svolgere un ruolo di tipo sostanziale, cioè quella medesima funzione che dovrebbe essere tipica della pena: serve a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l'intimidazione. Inoltre ilgiudice ha ampi potere coercitivi che hanno lo scopo di permettere il miglior accertamento dellaverità. Pertanto il provvedimento cautelare è basato su un presupposto probatorio molto esiguo (sono sufficienti sospetti o indizi), non è sottoposto ad un controllo effettivo. Misure cautelari e sistema accusatorio: il sistema accusatorio si fonda sul presupposto in base al quale la libertà personale deve essere la regola e la custodia cautelare deve restare un'eccezione. La presunzione di innocenza (prevista all'art. 27 comma 2 cost) impone che le misure cautelari non abbiano la funzione di anticipare la pena, né quella di costringere l'imputato a confessarsi colpevole. Le esigenze cautelari debbono essere previste tassativamente al fine di evitare l'arbitrio del giudice e lo stravolgimento della funzione delle misure. L'arrestato: - ha diritto ad essere condotto al più presto davanti ad un giudice; - ha diritto a

Prestare ricorso ad un tribunale affinché questo decida in un termine breve sulla legalità della sua detenzione;

Ha diritto ad essere giudicato in un tempo congruo o ad essere liberato durante il corso del procedimento.

La presunzione di innocenza e il rispetto delle libertà fondamentali impongono la previsione di una pluralità di misure cautelari, in modo tale che il giudice possa scegliere quella che risulta più adeguata al caso concreto e la custodia cautelare in carcere resta l'extrema ratio.

Questi principi appena esposti trovano espressione nel criterio del minore sacrificio necessario: la compressione della libertà personale dell'indagato o dell'imputato deve essere contenuta entro limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto.

Il criterio del minore sacrificio necessario impegna il legislatore a sfruttare il sistema cautelare secondo il modello della pluralità graduata.

Predisponendo una gamma alternativa di misure connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale. Inoltre impegna il legislatore a prefigurare meccanismi individualizzati di selezione del trattamento cautelare, adeguati alle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete.

Il codice del 1988: la legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale ha previsto come direttiva quella di attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio.

La materia delle misure cautelari è stata più volte modificata dopo l'entrata in vigore del codice. I cambiamenti hanno creato un regime differenziato per la criminalità organizzata e per i più gravi delitti, rispetto alla generalità dei reati. Inoltre hanno provveduto a porre alcuni rimedi alla mancanza del contraddittorio nei confronti della difesa.

LA RISERVA DI LEGGE E DI GIURISDIZIONE

Le disposizioni generali sulle misure cautelari personali attuano e

Rafforzano i principi costituzionali dellariserva di legge e di giurisdizione. La riserva di legge: la costituzione permette la restrizione della libertà personale soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (art. 13 cost). Ne deriva che il potere di limitare la libertà personale, definita dalla costituzione inviolabile, ha il carattere della eccezionalità e può essere esercitato soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il codice precisa i casi e modi quando nell'art. 272 afferma che le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo avente ad oggetto le misure cautelari personali. Il riferimento alle libertà della persona comprende sia le misure cautelari che toccano la libertà fisica di movimento, sia le misure cautelari che impongono ulteriori divieti. L'art. 272 ammette che vi siano misure diverse da

Quelle cautelari, che comunque limitano la libertà personale: l'arresto e il fermo (tali misure sono definite pre-cautelari).

La riserva di giurisdizione: è attuata dall'art. 279 del codice secondo cui sull'applicazione, revoca o modifica delle misure cautelari provvede il giudice che procede. Tale disposizione costituisce l'interpretazione della costituzione che all'art. 13 comma 2 permette la limitazione della libertà personale con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Quando si tratti di materia attinente alla libertà personale, per autorità giudiziaria si deve intendere il giudice. Le misure cautelari possono essere soltanto richieste (e non disposte) dal pubblico ministero, l'applicazione è riservata alla decisione del giudice, che è organo terzo ed imparziale.

Sono previste varie disposizioni di carattere generale che precisano i presupposti necessari per applicare le misure coercitive.

Poiché il giudice deve motivare ampiamente il suo provvedimento, ne deriva che il pubblico ministero ha l'onere di convincerlo che esistono in concreto i presupposti che fondano la singola misura. Dopo eseguita, l'imputato ha diritto di essere sentito dal giudice in un interrogatorio che la misura coercitiva è stata di garanzia. In questo momento il difensore ha la possibilità di conoscere la richiesta del pubblico ministero e gli atti che la pubblica accusa ha presentato al giudice. Si ricava che il contraddittorio sulla misura cautelare è posticipato ad un momento successivo all'applicazione di questa. I presupposti che consentono di disporre le misure sono suddivisi nelle seguenti categorie: 1. Condizioni generali di applicabilità; 2. Esigenze cautelari; 3. Criteri di scelta delle misure. LE CONDIZIONI GENERALI DI APPLICABILITÀ Il codice pone le seguenti condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali all'imputato: 1.Una determinata gravità del delitto addebitato la condizione che il delitto addebitato sia di una determinata gravità è posta dall'art. 280 ("condizioni di applicabilità delle misure coercitive"). Il codice dispone che non siano applicabili le misure coercitive ed interdittive nei procedimenti per quei reati che sono denominati contravvenzioni. In questi reati si possono adottare soltanto misure cautelari reali, cioè il sequestro conservativo e preventivo. Inoltre l'art. 280 dispone che possano applicarsi misure coercitive ed interdittive al di sotto di una soglia minima di gravità del delitto addebitato, tale soglia fa riferimento alla pena detentiva stabilita nel massimo per il delitto. Determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari: per determinare la quantità di pena che consente di applicare le misure cautelari, il codice dispone di considerare la pena detentiva prevista in astratto.nel massimo per il singolo delitto consumato o tentato, senza tenere conto della continuazione, dell'accompagnamento del reato, ma tenendo conto dell'aggravante dell'aver profittato direttamente e delle circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e dell'attenuante del danno o del lucro di speciale tenuità. Sulla quantità individuata devono essere operati gli aumenti o le diminuzioni di pena previsti per le circostanze indipendenti o per quelle ad effetto speciale. Sono circostanze indipendenti quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che comportano un aumento o una diminuzione superiore a un terzo. Nel regolare l'applicazione delle misure cautelari personali. Categorie di delitti: il codice distingue tre fondamentali categorie di delitti: - Nella

Prima categoria: i delitti punibili con massimo 3 anni di reclusione. Nessuna misura coercitiva o interdittiva può essere disposta di regola. Sono applicabili le misure cautelari reali.

Seconda categoria: i delitti punibili con reclusione superiore a 3 anni, ma inferiore a 5. Sono applicabili misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.

Terza categoria: i delitti punibili con reclusione di almeno 5 anni o ergastolo. Consentono l'applicazione della custodia in carcere e delle misure cautelari descritte dall'art. 273 comma 2.

2. La punibilità in concreto del delitto: il delitto addebitato all'imputato deve essere punibile in concreto. In caso contrario, non è possibile applicare alcuna misura cautelare personale. Nessuna misura cautelare può

essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata. L'art. 273 pone come requisito della misura cautelare personale: 1. La presenza di gravi indizi di reità: l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Una misura cautelare può essere basata su prove indiziarie dell'indagato in senso stretto, ma può essere basata anche su prove rappresentative della responsabilità "indizi" di cui all'art. 273 non deve essere interpretato nel suo significato tecnico di prova critica (indica quel procedimento logico mediante il quale da un fatto noto si desume l'esistenza di un fatto da provare mediante l'applicazione di massime di esperienza o di leggi scientifiche), ma deve essere interpretato in un senso ampio.

che è idoneo a ricomprendere sia le provecritiche, sia quelle rappresentative. Dunque a parola indizio in materia caut

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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Deiv99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conti Carlotta.