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LA TESTIMONIANZA ASSISTITA
A cura di: HectorFranz
Indice:
1. Premessa
2. Definizione e ratio della testimonianza assistita
3. Casi in cui si applica la disciplina della testimonianza assistita
4. Le due ipotesi di testimonianza assistita e i diritti connessi
5. Valore probatorio della testimonianza assistita
6. Problema: una lacuna legislativa che lede il diritto alla difesa del co-imputato
1. Premessa:
Attraverso gli appunti contenuti in questo documento si cercherà di rendere più
semplice la comprensione della "testimonianza assistita", la quale trova la sua
disciplina agli artt. 197 e 197Bis del C.P.P. .
A tal fine, verrà fornita una spiegazione completa sulla ratio e sulle peculiarità del
suddetto istituto; in particolare ci si concentrerà sulle garanzie difensive fornite
dall'ordinamento, a causa della particolarità della situazione, al soggetto sottoposto a
testimonianza assistita (N.B. si partirà dal presupposto che si siano già apprese le
nozioni fondamentali sulla testimonianza).
Si consiglia di avere a portata di mano il codice di procedura penale (o almeno una
pagina sul computer da cui poter leggere le disposizioni dello stesso), in modo da
poter seguire meglio ciò che si troverà scritto all'interno del documento.
2. Definizione e ratio della testimonianza assistita:
La "testimonianza assistita" venne introdotta con la legge n. 63 del 2001, che
introdusse all'interno del C.P.P. l'art. 197bis. Dalla lettura di tale articolo, si può
risalire alla definizione di tale istituto, che può essere definito come <<mezzo di
prova mediante il quale un soggetto, rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 197Bis
commi 1 e 2 C.P.P. , viene chiamato a rilasciare testimonianza a carico di un altro
soggetto, imputato a sua volta in un procedimento penale connesso o collegato>> .
La ratio di tale istituto si ritrova nella volontà di escludere gli imputati collegati o
connessi dal novero dei soggetti "incompatibili a testimoniare", la cui lista si trova
all'art 197 C.P.P. ; ciò in quanto questi possono conoscere, proprio perchè connessi o
collegati, informazioni utili da poter utilizzare nel procedimento in cui viene chiesta
la testimonianza stessa.
Per rispondere a tale esigenza, tuttavia, è stato necessario porre anche delle tutele a
favore dei soggetti chiamati a testimoniare, in modo da evitare la lesione del giusto
processo , principio garantito dalla Costituzione (esempio di come poteva essere leso
tale principio: senza garanzie, si correva il rischio che il testimone potesse fornire,
non volendo, elementi auto-indizianti).
E' importante sottolineare, prima di procedere, che l'art. 61 C.P.P. stabilisce che le
garanzie in capo all'imputato si estendono anche all'indagato ; dunque la disciplina
della testimonianza assistita si applica anche all'indagato.
3. Casi in cui si applica la disciplina della testimonianza assistita:
Attraverso il confronto tra i commi 1 e 2 dell'artt. 197Bis ed il 197 C.P.P. , si
ricavano i casi in cui si deve ricorrere alla testimonianza assistita.Tali casi sono:
Connessione , in base a quanto stabilito dall'art. 12, lettera c) C.P.P. ; il caso in
– questione è la "connessione teleologica", ravvisabile quando si è in presenza di
più reati finalisticamente collegati tra loro (esempio: omicidio ed occultamento
di cadavere);
Collegamento , in base a quanto stabilito dall'art. 371, comma 2, lettera b)
– C.P.P. ; vi è quindi collegamento tra reati quando <<gli uni sono stati commessi
in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri
il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più
persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o
di una sua circostanza influisce sulla prova d'un altro reato o di un'altra
circostanza>> .
4. Le due ipotesi di testimonianza assistita e i diritti connessi:
La disciplina della testimonianza assistita varia a seconda della situazione giuridica
del co-imputato; a tal proposito sono disciplinate, dal C.P.P., due ipotesi distinte:
La situazione del co-imputato non è stata ancora definita, ma questo ha
– rilasciato dichiarazioni che riguardano la responsabilità di altri, secondo le
modalità previste dall'art. 64, comma 3, lettera c);
La situazione del co-imputato è già stata definita, attraverso una sentenza
– irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su
richiesta.
Nella prima ipotesi, al testimone assistito sono stati garantiti i seguenti diritti:
La presenza obbligatoria dell'avvocato difensore , in modo da garantire al co-
– inputato chiamato a testimoniare di poter avere, durante la testimonianza,
l'opinione di un legale; viene inoltre garantita la presenza di un avvocato
d'ufficio, in caso di mancanza di un avvocato di fiducia;
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese "contra se" nel procedimento a
– proprio carico;
La possibilità di non rispondere su fatti riguardanti la propria responsabilità per
– il reato per cui si procede; è necessario sottolineare che, nel caso in cui il
testimone rinunci a tale diritto, sarà costretto a dire la verità .
Nella seconda ipotesi, la legge a stabilito una tutela rinforzata. Oltre alle garanzie
previste per l'ipotesi precedente, infatti, è stato anche previsto che il co-imputato non
possa essere obbligato a deporre su fatti per i quali è stata pronunciata sentenza di
condanna nei suoi confronti, nel caso in cui egli abbia negato (o non abbia reso
dichiarazioni sulla) propria responsabilità. Tale garanzia si giustifica in quanto, se ciò
non fosse previsto, si minaccerebbe, a causa di eventuali elementi "contra se" venuti
fuori dalla propria testimonianza, la possibilità, in capo all'imputato, di poter
eventualmente impugnare la sentenza mediante revisione (che, è bene ricordarlo,
costituisce un mezzo straordinario di impugnazione mediante il quale è possibile
chiedere la revisione, appunto, delle sentenze di condanna irrevocabili).
In passato tale ultima tutela era garantita anche ai co-imputati il cui procedimento si
era concluso con sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" ; tale
possibilità fu tuttavia eliminata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.
381 del 2006.
Parte della dottrina, a seguito di tale sentenza, denunciò che potesse rappresentare
una "carenza di tutela" a danno del soggetto; la critica, tuttavia, si rivelò priva di
fondamento. Il motivo sta nel fatto che la posizione giuridica del soggetto non può
più essere toccata , proprio perchè vi è stata una sentenza di proscioglimento; si può
dimostrare ciò sia facendo riferimento al principio del ne bis in idem (un giudice non
può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata), sia
osservando le disposizioni in materia di impugnazione straordinaria per revisione
(che non può essere esperita contro un soggetto il cui procedimento si è concluso con
sentenza di proscioglimento) .
5. Valore probatorio della testimonianza assistita:
L'ultimo comma dell'articolo 197bis C.P.P. ha stabilito un'importante regola in
materia di valore probatorio della testimonianza assistita: cioè che le dichiarazioni
rese tramite testimonianza assistita vengono valutate seguendo i dettami dell'art. 192
comma 3 C.P.P. .
L'articolo riguarda la "valutazione della prova" e, al comma 3, dispone che: <<Le
dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un
procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri
elementi di prova che ne confermano l'attendibilità>>.
Si deduce, quindi, che le dichiarazioni rese tramite testimonianza assistita devono