La testimonianza assistita
A cura di: Hector Franz
Indice:
- Premessa
- Definizione e ratio della testimonianza assistita
- Casi in cui si applica la disciplina della testimonianza assistita
- Le due ipotesi di testimonianza assistita e i diritti connessi
- Valore probatorio della testimonianza assistita
- Problema: una lacuna legislativa che lede il diritto alla difesa del co-imputato
Premessa
Attraverso gli appunti contenuti in questo documento si cercherà di rendere più semplice la comprensione della "testimonianza assistita", la quale trova la sua disciplina agli artt. 197 e 197Bis del C.P.P. A tal fine, verrà fornita una spiegazione completa sulla ratio e sulle peculiarità del suddetto istituto; in particolare ci si concentrerà sulle garanzie difensive fornite dall'ordinamento, a causa della particolarità della situazione, al soggetto sottoposto a testimonianza assistita (N.B. si partirà dal presupposto che si siano già apprese le nozioni fondamentali sulla testimonianza).
Si consiglia di avere a portata di mano il codice di procedura penale (o almeno una pagina sul computer da cui poter leggere le disposizioni dello stesso), in modo da poter seguire meglio ciò che si troverà scritto all'interno del documento.
Definizione e ratio della testimonianza assistita
La "testimonianza assistita" venne introdotta con la legge n. 63 del 2001, che introdusse all'interno del C.P.P. l'art. 197bis. Dalla lettura di tale articolo, si può risalire alla definizione di tale istituto, che può essere definito come "mezzo di prova mediante il quale un soggetto, rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 197Bis commi 1 e 2 C.P.P., viene chiamato a rilasciare testimonianza a carico di un altro soggetto, imputato a sua volta in un procedimento penale connesso o collegato".
La ratio di tale istituto si ritrova nella volontà di escludere gli imputati collegati o connessi dal novero dei soggetti "incompatibili a testimoniare", la cui lista si trova all'art 197 C.P.P.; ciò in quanto questi possono conoscere, proprio perché connessi o collegati, informazioni utili da poter utilizzare nel procedimento in cui viene chiesta la testimonianza stessa.
Per rispondere a tale esigenza, tuttavia, è stato necessario porre anche delle tutele a favore dei soggetti chiamati a testimoniare, in modo da evitare la lesione del giusto processo, principio garantito dalla Costituzione (esempio di come poteva essere leso tale principio: senza garanzie, si correva il rischio che il testimone potesse fornire, non volendo, elementi auto-indizianti).