Procedura penale – Parte I
I concetti di base – Capitolo I: Introduzione allo studio del diritto processuale penale
Le norme di organizzazione e funzionamento
Le norme procedurali sono accorgimenti tecnici utili a predeterminare il comportamento dei soggetti privati portatori degli interessi in conflitto e anche di tutti i soggetti pubblici operanti nel processo penale. Per i soggetti processuali, tutto ciò che non è espressamente consentito è da ritenere precluso. L’attività delle parti e del giudice, per essere giuridicamente rilevante, deve svolgersi sempre nel rispetto della legge. Questo è il nucleo del c.d. giusto processo.
Il processo penale è la serie di attività compiute dall’autorità giudiziaria nei modi di legge, dirette alla verifica empirica dell’ipotesi accusatoria, con un giudizio fondato sulla ricostruzione empirica dei fatti previsti come reati sulla base degli elementi di prova acquisiti e dalla valutazione che il giudice ne compie. Oggi è impensabile che le prove possano essere ricercate dal giudice, la cui funzione è di arbitro imparziale che assicuri l’osservanza delle regole. Oggi conta l’ortodossia del metodo e non solo unicamente il risultato.
Il giudice non è più legibus solutus: anche in questo risiede il valore della motivazione della sentenza, che diventa espressione del concreto operare delle regole del giusto processo, in riferimento alla formazione del convincimento del giudice, che è libero ma vincolato al rispetto dei parametri legali (dei quali è tenuto a rendere conto nella motivazione della decisione).
I profili costituzionali del processo penale
Art. 3 cost: uguaglianza formale e sostanziale davanti alla legge di tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso, razza, lingua. Situazioni affini vanno trattate in modo omogeneo. Ogni eventuale differenziazione deve trovare legittimazione nella peculiare specificità del fine ad essa sotteso.
Esempio: posto che nelle nostre aule di giustizia deve obbligatoriamente essere utilizzata la lingua italiana, al fine di non discriminare parti private di differente idioma, è previsto il diritto all’interprete e alla traduzione nei procedimenti penali.
- Art. 13: tutela della libertà personale sotto diversi profili:
- Divieto di violenza fisica e morale sulle persone già sottoposte a restrizioni di libertà personale. Esclusione di forme di tortura nei confronti dei detenuti e qualsiasi pressione o strumentalizzazione degli strumenti processuali ordinari.
- Il diritto di libertà personale può essere sacrificato nei soli casi e modi previsti dalla legge, per atto dell’autorità giudiziaria adeguatamente motivato. Riserva di legge, giurisdizione e obbligo di motivazione.
- Con le stesse garanzie, possono essere in casi eccezionali di necessità e urgenza, provvedimenti provvisori da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, che necessitano di convalida da parte dell’autorità giudiziaria nel termine di 48 ore.
- Art. 14: inviolabilità del domicilio di fronte ad atti invasivi dell’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, con doppia riserva e motivazione. Stessa disciplina per l’art. 15, sulla tutela della privacy e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
- Art. 24 (e 111 c. 3): diritto di difesa, tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. A rendere effettivo questo diritto: istituto del gratuito patrocinio e le condizioni e modi per la riparazione degli errori giudiziari.
- Art. 25 (e 111 c. 2): requisiti del giudice naturale, precostituito per legge, terzo e imparziale.
- Art. 27: presunzione di non colpevolezza, l’imputato è colpevole solo dopo che la sentenza di condanna diventa definitiva. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.
- Art. 68: la richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza non impedisce il compimento di indagini nei confronti di un membro del Parlamento, preclude soltanto il compimento di atti particolarmente invasivi.
- Art. 79: possibile adottare atti di clemenza come amnistia e indulto.
- Art. 101: la magistratura (giudicante e requirente) è soggetta soltanto alla legge, e indipendente rispetto agli altri poteri dello stato. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
- Art. 112: obbligatorietà dell’azione penale per il PM, ma solo quando all’esito delle indagini emergano elementi antitetici a quelli previsti per la richiesta di archiviazione, cioè quando abbia raccolto elementi di prova tali da sostenere l’accusa in giudizio.
- Art. 111: tutti i provvedimenti devono essere motivati, le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale sono suscettibili di controllo, almeno per violazione di legge, da parte della Cassazione.
- Art. 117: potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Vincola anche i giudici, perché qualora rilevino un contrasto tra legislazione interna ed UE, sono tenuti ad interpretare la prima adeguandola ai parametri della seconda. Ove si profili un contrasto non superabile con interpretazioni adeguatrici, il giudice nazionale deve denunciare l’incompatibilità proponendo questione incidentale di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 cost.
L’adeguamento delle tecniche interpretative indotto dalla riforma costituzionale sul giusto processo
I principi del giusto processo dell’art. 111 cost sono stati posti in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle altre norme sul processo penale. Per cui bisogna adeguare le norme e gli istituti processuali:
- Solo il giudice terzo e imparziale è veramente naturale.
- Il diritto al contraddittorio come esigenza fondamentale per garantire all’imputato effettività al suo diritto di difesa. Le parti devono fronteggiarsi attivamente su posizioni omogenee, i poteri della difesa devono essere commisurati a quella dell’accusa.
- La possibilità per l’imputato di confrontarsi con un testimone non vale solo in primo grado. Il convincimento del giudice non deve restare avulso dalla conoscenza di tutti i fatti che possono essere significativi nella ricostruzione della vicenda.
- Crescente tutela del diritto alla celebrazione di ogni tipologia procedimentale in pubblica udienza, o perlomeno il diritto a richiederne la trasformazione ogni volta che la forma tipica sia costituita da rito camerale a porte chiuse.
- Il principio del ne bis in idem (non espressamente previsto in Costituzione), deve tutelare l’individuo sia contro la possibilità di essere sanzionato due volte per lo stesso reato, ma anche dalla possibilità di essere sottoposto una seconda volta a processo per un fatto per il quale è già stato giudicato.
L’adattamento del diritto interno alle fonti europee
Capitolo II – L’obbligo di interpretare in senso europeo la disciplina interna
Nel caso in cui la norma interna sia in contrasto con la disciplina europea sarebbe sempre quest’ultima a prevalere. Con specifico riferimento alle decisioni quadro, queste sono vincolanti per gli stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta. Nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa. Il giudice deve però evitare interpretazioni contra legem. Inoltre trova limiti insuperabili nei principi generali del diritto, in particolari quelli legati alla certezza del diritto e della non retroattività.
Il M.C.D. europeo del diritto processuale penale
Ad oggi, il trattato di riforma ha comunitarizzato le disposizioni CEDU, per cui deve ritenersi l’obbligo in capo al singolo giudice interno di disapplicare qualsiasi norma o disciplina in contrasto con i diritti fondamentali in esse sanciti poiché costituenti principi generali di diritto comunitario, validi erga omnes. Ad ogni modo, l’interpretazione delle disposizioni CEDU non può mai implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali.
Le fonti del processo penale (appunti)
Il codice nasce nel 1989, periodo di grande sensibilità per la cornice costituzionale e internazionale. La legge delega (L. 81/1987) del 1987 e precisamente il suo art. 2: il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono.
Il nostro è un codice repubblicano, deve attuare le fonti costituzionali e internazionali. Il sistema deve essere accusatorio e non inquisitorio. Come si colloca un'altra fonte, ovvero la CEDU? La convenzione ratificata e resa esecutiva dalla L. 848/1955, vige da parecchi anni, anche durante il codice Rocco. Dal ’55 sino al 2000 è come se la convenzione non fosse esistita. È un trattato internazionale adottato da paesi europei, e anche non strettamente europei, che ha dato origine ad un sistema di protezione dei diritti umani che fa perno sul Consiglio d’Europa, il quale non è un’istituzione comunitaria. Nasce nel 1950 come reazione alle guerre, al nazismo e alla violazione dei diritti dell’uomo. Tale convenzione vige nel nostro ordinamento dal 1955 ma venne sovente ignorata.
Dall’inizio del 2000 nella giurisprudenza della cassazione compare l’acronimo CEDU. Ma fino alla fine degli anni ‘90 non si sapeva come collocare la CEDU benché vi fosse la legge di attuazione, la quale però è ordinaria e non è sovraordinata alla Costituzione. Nel 2001 la riforma colpisce anche l’art. 117 Cost. Alla luce di tale modifica, la legislazione interna è sottoposta alla necessità di essere conforme alle norme internazionali (che sono così interposte). Con le sentenze gemelle della Corte Costituzionale (sent. 348 e 349) si dice che se la legge interna contrasta con le norme internazionali, contrasta con l’art. 117 Cost.
Così si sono aperti scenari incredibili perché la CEDU non è solo un insieme di disposizioni ma anche un insieme di norme e interpretazioni date dal giudice che vigila sulla convenzione e che ha sede a Strasburgo. Questo è il giudice che giudica e vigila sul rispetto della convenzione. Tale suo meccanismo è molto avanzato in termini di tutela permettendo ad ogni cittadino di adire la Corte e convenire lo Stato in giudizio.
Nel caso Torregiani rileva la lettera che quest’ultimo scrisse a Strasburgo dicendo che le carceri italiane si trovavano in condizioni pessime. La Corte condannò l’Italia ad un indennizzo e affermò che nel nostro paese è violato il divieto di trattamenti inumani e degradanti. La Corte di Strasburgo interpreta le norme della convenzione ma non ha un vincolo di legalità processuale. C’è un’interpretazione espansiva delle garanzie. Parlando di equo processo (art. 6 CEDU) non c’è il diritto al silenzio. Anche se non è scritto, il diritto al silenzio per la Corte Europea, si trae attraverso l’ermeneutica orientata alla massima espressione della garanzia dei diritti dell’uomo.
Il nostro problema è che l’art. 117 Cost. rinvia agli obblighi internazionali senza dire quali (quelli formali? le disposizioni?). La Corte Costituzionale ha ribadito con le sentenze gemelle che siamo tenuti a conformarci alla Convenzione tanto osservando il testo della CEDU quanto nelle sue pronunce. Con la Sent. 317/2009 della Corte Costituzionale si compendia quanto detto: in tale caso abbiamo la Cassazione che tenta di limitare i diritti del contumace, mentre la Corte Costituzionale intende sindacare sull’interpretazione giurisprudenziale della Cassazione e in quel caso la boccia dicendo che si tratta di una restrizione dei diritti.
Dobbiamo però dire che bisogna guardare al giudice europeo con un po’ di sospetto visto che adotta la dottrina del doppio binario esprimendo principi validi nella generalità di casi per poi giustificare delle attenuazioni in circostanze caratterizzate da gravità (come nelle fattispecie terroristiche). La CEDU oggi si colloca un gradino sotto la costituzione ed uno sopra la legge ordinaria. Poi la Corte Costituzionale è ritornata sull’argomento avendo sollevato un vespaio (con le sentenze gemelle): ci rendiamo conto che è difficoltoso sindacare la legittimità del codice alla luce di una sentenza della Corte Europea.
Sul diritto dell’accusato a interrogare l’accusatore c’è un giurisprudenza cinquantennale della Corte EDU che stabilisce che non si può condannare l’accusato senza permettergli di contro interrogare l’accusatore, salvo poi cambiare rotta ritornando su un’interpretazione restrittiva del diritto in questione (caso Alcavaia). Il Sig. Alcavaia aveva in terapia due signore che lo denunciano per abusi sessuali. Una delle due dopo la denuncia si suicida. La donna che lo ha denunciato non ha consentito quindi la possibilità della controinterrogazione.
La Corte ha affermato che esisteva allora un processo parallelo nel quale lo psichiatra è stato condannato. Si può quindi supplire alla mancanza di un accusatore A con l’accusatore B. Questa soluzione non ha alcun senso trattandosi di due processi diversi. Alla luce di tale decisione noi avremmo dovuto ripensare tutte le regole sulla formazione della prova ma è chiaro che la decisione deriva da uno spirito di adeguarsi al caso singolo. Il problema di fondo è adeguare il nostro ordinamento interno a principi internazionali che non sono solo quelli consacrati nel testo, ma anche nell’interpretazione.
La corte costituzionale si è accorta dell’eccessiva apertura espressa nelle sentenze gemelle rispetto alla valenza giuridica della CEDU. Così nel tempo si è inventata il criterio del margine di apprezzamento nel guardare alla giurisprudenza della Corte. Parlando della CEDU e in particolar modo della giurisprudenza, la Corte europea giudica il caso singolo e quindi la violazione dei diritti sanciti nella convenzione. Bisogna dire che la violazione potrebbe derivare da un abuso delle autorità procedenti, quindi si tratta di un problema di applicazione da parte degli operatori e non si tratta di un problema di legislazione (la norma c’è ma viene mal applicata dalle autorità procedenti).
La corte europea non è il giudice delle leggi come la Corte Costituzionale. Non sta a sindacare la buona o cattiva interpretazione o applicazione della legge in un caso singolo. La Corte Costituzionale considera la norma di matrice giurisprudenziale quando è diritto vivente, quando si consolida, e quando possa avere una portata avulsa da quella del sistema costituzionale. La corte europea guarda alla violazione specifica, derivante tanto da un difetto strutturale dell’ordinamento quanto dalla mancata applicazione della norma da parte delle autorità procedenti.
Se un giudice si dimentica di scarcerare l’imputato e questo fa ricorso, vince per violazione dell’art. 5 CEDU (Diritto alla libertà e alla sicurezza) ma il nostro ordinamento non si discute, perché la disciplina esiste ed è stata disapplicata erroneamente. In queste circostanze, dovremmo leggere la giurisprudenza della Corte EDU solo nella misura in cui esprime un principio generale e non quando fa riferimento a questo tipo di distorsioni nell’applicazione della norma. Noi oggi abbiamo una protezione multilivello dei diritti dell’imputato: Costituzione, CEDU, Unione Europea.
Il diritto dell’Unione non si è mai occupato del processo penale, almeno finché esisteva il sistema dei pilastri. Dopo il Trattato di Lisbona del 2009 questo sistema venne scardinato e il Diritto Unitario poté operare in maniera pressoché uniforme e vi sono numerose direttive, le quali devono essere attuate dallo Stato, relative al processo penale. Non hanno forza cogente nell’immediato però. L’Unione Europea non incide particolarmente sul diritto processuale penale. Una sua rilevanza acquisisce il mandato di arresto europeo (testimonianza della cooperazione in Europa tra gli Stati e l’Unione).
Capitolo III – I protagonisti del processo
Processo e procedimento penale
Il processo penale è una concatenazione di atti, compiuti da determinati soggetti, che tendenzialmente conduce all’atto finale della sentenza. Questa sequenza prende avvio con la notizia di reato e si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza (con l’esecuzione della sentenza definitiva).
Processo e procedimento in senso ampio potrebbero essere utilizzati come sinonimi, ma quando si fa riferimento alle fasi della procedura penale, procedimento e processo in senso stretto sono:
- Procedimento: gli atti che precedono l’esercizio dell’azione penale, quindi è rappresentato dalla fase delle indagini preliminari.
- Processo: gli atti compiuti dopo l’esercizio dell’azione penale, quindi dall’udienza preliminare in avanti.
Il legislatore li ha separati nettamente per un principio cardine: ciò che accade nel procedimento tendenzialmente non dovrebbe condizionare il processo.
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