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La disciplina attuale dell'art. 197bis
Le conclusioni valgono anche oggi dopo la riforma del 2001. Vediamo ora la disciplina attuale dell'art. 197bis cioè della testimonianza assistita, come vidicevo occorre distinguere a seconda del tipo di legame che intercorre tra il dichiarante ela res iudicanda e i fatti su cui è chiamato a deporre.
Se vi è connessione forte opera uno sbarramento all'obbligo testimoniale più duraturo, se vi è connessione debole invece la cessazione dell'incompatibilità avviene in modo semplificato.
Quindi nel primo caso ipotesi di connessione forte che si ha quando vi è connessione ai sensi dell'art. 12 lettera a) cioè: concorso di persone nel reato; cooperazione colposa; condotte indipendenti che determinano il medesimo evento.
In tutti questi casi l'incompatibilità viene meno soltanto con la pronuncia irrevocabile, oggi non solo di più di proscioglimento, ma anche di condanna e di patteggiamento.
Vedremo in che
Il modo in cui si è superato quel dubbio che prima era alla base dell'esclusione delle sentenze di condanna e di patteggiamento dalle sentenze che determinavano il venir meno dell'incompatibilità a testimoniare, cioè come oggi si è risolto il problema circa la possibilità di utilizzare contro il condannato in sede di decisione le sue dichiarazioni rese in qualità di testimone assistito.
Per le fattispecie di connessione debole, cioè:
- le ipotesi di cui all'art. 12 lettera c) che attiene al reato commesso per eseguirne un altro ovvero per occultarne un altro;
- tutte le ipotesi di collegamento investigativo di cui all'art. 361 comma 2 lettera b) (verificare l'articolo).
In tutte queste ipotesi l'incompatibilità a testimoniare viene meno o per mezzo di quella sentenza irrevocabile oppure perché il dichiarante ha scelto di deporre sul fatto altrui previo avvertimento ex art. 64 lettera c) reso in un precedente atto.
oppure nel medesimo atto se si tratta di esame nel dibattimento oppure dell'interrogatorio reso al PM, in quanto il 363 richiama l'art. 210 comma 6 con riferimento all'interrogatorio di persone indagate o imputate in un procedimento connesso o collegato separato ovvero cumulativo sul fatto altrui sempre che si tratti, attenzione, di connessione debole, perché altrimenti non basterebbe quell'avvertimento a far cadere l'incompatibilità nei casi di connessione forte. Ora supponendo che sia venuta meno l'incompatibilità a testimoniare queste persone saranno sentite come testimoni o nel successivo atto o nello stesso atto, in quei casi particolari, quindi vi è un cambiamento di status o successivo o contestuale. A quel punto accanto a tutte le disposizioni prima applicabili richiamate dall'art. 210, prima di tutte l'art. 500 per quanto attiene alle contestazioni, si applicano anche altre disposizioni che attengono.Specificamente, al testimone in particolare l'obbligo di rispondere e l'obbligo di rispondere secondo verità. Quindi chi viene sentito come testimone assistito non può più rifiutarsi di rispondere, una volta che abbia assunto questo status, e deve dire il vero. Tuttavia, della figura genetica di imputato di reato connesso collegato conserva il diritto all'assistenza del difensore. Sembrerebbe esserci una differenza perché mentre il difensore dell'imputato di reato connesso collegato, cioè per intenderci il difensore della persona sentita ai sensi del 210, perché comunque rimane quello status di imputato di reato connesso collegato, oppure viene meno se c'è una sentenza irrevocabile e vi subentra quella di prosciolto o di condannato altrimenti se il procedimento è ancora in corso rimane lo status. Ad esempio nel caso di due procedimenti paralleli e l'imputato del procedimento A risponde nel procedimento B.
imputato può intervenire per proteggere i diritti del suo assistito. Il procedimento A, a carico dell'imputato, è ancora in corso mentre l'imputato di reato connesso collegato nel procedimento B ha assunto la veste testimoniale. Pertanto, l'imputato rimane un imputato di reato connesso collegato, ma non sarà sentito secondo l'articolo 210, bensì come testimone seppur assistito. Durante l'esame, il difensore dell'imputato sentito secondo l'articolo 210 partecipa attivamente e può formulare opposizioni o riserve quando le domande provengono dalle altre parti. In questo modo, può intervenire per evitare che le altre parti pongano domande che potrebbero implicare una responsabilità del proprio assistito, poiché l'esame riguarda il fatto altrui.dichiarante. Il difensore deve essere accorto a che il suo assistito eventualmente non deponga anche sul fatto proprio per evitare che renda dichiarazioni contrarie a sé che sarebbero pienamente utilizzabili, proprio perché è un soggetto che non depone come testimone ma come imputato di reato connesso/collegato. Non solo, quel difensore potrà a sua volta fare domande al soggetto che assiste, cioè al soggetto ex 210, proprio perché partecipa all'esame. È ovvio che le domande avranno la finalità di eliminare qualsiasi alone di sospetto sulla responsabilità per il fatto proprio. Però quel difensore, nel procedimento a carico di altro imputato, non deve precostituirsi la prova dell'innocenza del suo assistito, perché nel procedimento in corso le domande attengono alla responsabilità di altro soggetto. Eventualmente dovrà fare domande su questi temi di prova o domande che chiariscano i dubbi sulla responsabilità del proprio dichiarante.assistito generato dalle domande delle altre parti ma non potrà fare domande che abbiano come unico scopo di dimostrare l'innocenza del proprio assistito, non è quello il tema di prova, perché il suo assistito dovrà infatti dimostrare di essere innocente nel suo procedimento non in quello a carico di altri dove non è sentito sul fatto proprio ma sul fatto altrui. Invece il difensore del testimone assistito proprio perché assiste all'esame sembrerebbe non avere poteri di partecipazione attiva e quindi non potrebbe formulare domande, dovrebbe solo preoccuparsi di evitare che il suo assistito testimone possa essere esposto al rischio di risposte autoincriminanti; infatti il testimone assistito non può essere, in alcuni casi, obbligato a deporre sul fatto altrui e a questo deve essere attento il rispettivo difensore, ma non potrebbe poi formulare domande al proprio assistito che in quel processo è un testimone non è un.imputato di reato connesso collegato in senso stretto, cioè sul piano soggettivo può ancora essere tale ma è sentito come testimone, quindi con un'altra disciplina quindi con l'obbligo di rispondere e di dire la verità. Vediamo quali sono le norme che regolano l'esame di questo particolare soggetto. Dobbiamo distinguere se il soggetto ha beneficiato della sentenza di proscioglimento irrevocabile sarebbe pienamente tutelato dal "ne bis in idem", se anche dovesse rendere dichiarazioni sul fatto oggetto del procedimento già conclusosi con sentenza irrevocabile da cui potrebbe emergere una sua responsabilità non ne potrebbe subire alcun pregiudizio perché quella sentenza è inattaccabile, perché per il divieto del ne bis in idem non si potrebbe procedere una seconda volta per lo stesso fatto a carico della stessa persona perché c'è il divieto ex art. 649 di un secondo giudizio. Diversoè il caso di chi abbia subito una pronuncia irrevocabile di condanna o di patteggiamento o di chi abbia il procedimento in corso, ovvero ancora di chi abbia ottenuto una sentenza di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione, che attenzione, non impedisce l'assunzione dello status di imputato nei casi in cui opera l'art.64 lettera c). Cioè anche l'archiviato o il prosciolto in udienza preliminare se ha scelto di rispondere nei casi di connessione debole diventa poi dopo testimone. Solo se opera la connessione forte, l'archiviazione o il non luogo a procedere non fanno venir meno l'incompatibilità a testimoniare non se opera la connessione debole e se c'è stata, a monte, la libera scelta di rispondere, a quel punto anche l'archiviato o il prosciolto in udienza preliminare può essere sentito come testimone assistito. Qui evidentemente è diversa la situazione, immaginiamo che ci sia.È stata una condanna irrevocabile o un patteggiamento irrevocabile, oggi chi ha subito una condanna irrevocabile oppure una sentenza di patteggiamento irrevocabile può chiedere la revisione della sentenza di condanna o di patteggiamento. È chiaro che l'essere obbligati a rispondere sul fatto oggetto di quel procedimento ormai conclusosi con sentenza irrevocabile potrebbe avere dei riflessi negativi per il dichiarante nell'eventuale giudizio di revisione che dovesse promuovere successivamente alle sue dichiarazioni. Ecco perché la legge tutela in questo caso il testimone assistito, cioè impedisce di formulare domande sui fatti oggetto di quel procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento quando in quel procedimento il condannato abbia sempre negato la propria responsabilità o non abbia formulato alcuna dichiarazione. Invece il condannato che abbia ammesso la propria responsabilità non può pretendere
dinon rispondere su quei fatti perché in quel procedimento aveva, in sostanza, confessato:in questo caso non c'è ragione per impedire di formulare domande su quei fatti sui quali ha già deposto in senso autoincriminante nel suo procedimento.
Analogo discorso va fatto per chi ha ottenuto la sentenza di non luogo a procedere o l'archiviazione. Qui vi è un divieto assoluto di formulare domande sui fatti oggetto di quel procedimento perché qui non si può prospettare alcuna alternativa perché non vi è una condanna, non vi è una possibile revisione. Qui vi è un provvedimento favorevole al dichiarante, che è l'archiviazione o il non luogo a procedere, quindi questo soggetto ha sempre interesse a non rispondere sui fatti oggetto del suo procedimento, ecco perché non si potrà mai obbligarlo a rispondere sui fatti per i quali ha ottenuto l'archiviazione o il non luogo a procedere.
rato rischio di riapertura delle indagini o revoca della sentenza di non luogo a procedere, è importante considerare diversi fattori. Prima di tutto, bisogna valutare se sono emersi nuovi elementi o prove che potrebbero giustificare la riapertura del caso. Inoltre, è fondamentale verificare se ci sono stati errori procedurali o violazioni dei diritti dell'imputato durante il processo originale. Infine, è necessario considerare se ci sono stati cambiamenti nella legislazione o nelle interpretazioni giuridiche che potrebbero influire sulla validità della sentenza di non luogo a procedere. In ogni caso, spetta alle autorità competenti valutare attentamente tutte queste questioni prima di prendere una decisione sulla riapertura delle indagini o sulla revoca della sentenza.