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Lezione del 09/11/2007 pomeriggio

Testimonianza assistita art. 197bis

La legge del 2001 ha ridotto l’area dell’incompatibilità a testimoniare e conseguentemente ha ampliato l’obbligo testimoniale. Già prima della riforma ci si era chiesti se l’indagato che avesse ottenuto un provvedimento archiviativo fosse o meno incompatibile a testimoniare. Tenete conto che l’art. 197 prevedeva l’incompatibilità a testimoniare dell’imputato fino alla sentenza irrevocabile di proscioglimento nella vecchia versione; quindi, l’indagato ancora non aveva assunto quello status che apparentemente lo rende incompatibile.

In realtà, l’art. 61 estende all’indagato i diritti e le garanzie dell’imputato, ed in generale anche le norme che non prevedono diritti e garanzie il che significa che anche all’indagato si estende l’incompatibilità a testimoniare dell’imputato e d’altronde l’esigenza poste alla base dell’incompatibilità è ravvisabile anche nei confronti dell’indagato, il quale sarebbe esposto al rischio di riapertura delle indagini nel caso in cui facesse dichiarazioni autoincriminanti sotto l’obbligo testimoniale.

Ecco perché, lo disse anche la corte costituzionale, anche l’indagato c.d. “archiviato”, cioè colui che ha ottenuto l’archiviazione, è incompatibile a testimoniare. Le conclusioni valgono anche oggi dopo la riforma del 2001.

Disciplina attuale dell’art. 197bis

Vediamo ora la disciplina attuale dell’art. 197bis cioè della testimonianza assistita. Come vi dicevo, occorre distinguere a seconda del tipo di legame che intercorre tra il dichiarante e la res iudicanda e i fatti su cui è chiamato a deporre.

Se vi è connessione forte, opera uno sbarramento all’obbligo testimoniale più duraturo; se vi è connessione debole invece, la cessazione dell’incompatibilità avviene in modo semplificato.

Connessione forte

Quindi nel primo caso, ipotesi di connessione forte che si ha quando vi è connessione ai sensi dell’art. 12 lettera a), cioè:

  • Concorso di persone nel reato;
  • Cooperazione colposa;
  • Condotte indipendenti che determinano il medesimo evento.

In tutti questi casi l’incompatibilità viene meno soltanto con la pronuncia irrevocabile, oggi non solo di proscioglimento, ma anche di condanna e di patteggiamento. Vedremo in che modo si è superato quel dubbio che prima era alla base dell’esclusione delle sentenze di condanna e di patteggiamento dalle sentenze che determinavano il venir meno dell’incompatibilità a testimoniare, cioè come oggi si è risolto il problema circa la possibilità di utilizzare contro il condannato in sede di decisione le sue dichiarazioni rese in qualità di testimone assistito.

Connessione debole

Per le fattispecie di connessione debole, cioè:

  • Le ipotesi di cui all’art. 12 lettera c) che attiene al reato commesso per eseguirne un altro ovvero per occultarne un altro;
  • Tutte le ipotesi di collegamento investigativo di cui all’art. 361 comma 2 lettera b) (verificare l’articolo).

In tutte queste ipotesi l’incompatibilità a testimoniare viene meno o per mezzo di quella sentenza irrevocabile oppure perché il dichiarante ha scelto di deporre sul fatto altrui previo avvertimento ex art. 64 lettera c) reso in un precedente atto, oppure nel medesimo atto se si tratta di esame nel dibattimento oppure dell’interrogatorio reso al PM, in quanto il 363 richiama l’art. 210 comma 6 con riferimento all’interrogatorio di persone indagate o imputate in un procedimento connesso o collegato separato ovvero cumulativo sul fatto altrui sempre che si tratti, attenzione, di connessione debole, perché altrimenti non basterebbe quell’avvertimento a far cadere l’incompatibilità nei casi di connessione forte.

Ora, supponendo che sia venuta meno l’incompatibilità a testimoniare, queste persone saranno sentite come testimoni o nel successivo atto o nello stesso atto, in quei casi particolari, quindi vi è un cambiamento di status o successivo o contestuale.

A quel punto, accanto a tutte le disposizioni prima applicabili richiamate dall’art. 210, prima di tutte l’art. 500 per quanto attiene alle contestazioni, si applicano anche altre disposizioni che attengono specificamente al testimone, in particolare l’obbligo di rispondere e l’obbligo di rispondere secondo verità. Quindi chi viene sentito come testimone assistito non può più rifiutarsi di rispondere, una volta che abbia assunto questo status, e deve dire il vero.

Tuttavia, della figura genetica di imputato di reato connesso collegato conserva il diritto all’assistenza del difensore. Sembrerebbe esserci una differenza perché mentre il difensore dell’imputato di reato connesso collegato, cioè per intenderci il difensore della persona sentita ai sensi del 210, perché comunque rimane quello status di imputato di reato connesso collegato, oppure viene meno se c’è una sentenza irrevocabile e vi subentra quella di prosciolto o di condannato altrimenti se il procedimento è ancora in corso rimane lo status.

Ad esempio, nel caso di due procedimenti paralleli e l’imputato del procedimento A risponde nel procedimento B risponde previo avvertimento ex art. 64 lettera c), il procedimento a carico dell’imputato (il suo procedimento) il procedimento A, è ancora in corso nel momento in cui quell’imputato di reato connesso collegato nel procedimento B ha assunto ormai la veste testimoniale, quindi è ancora al momento pur sempre un imputato di reato connesso collegato che però non sarà sentito ex art. 210 ma ai sensi dell’...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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