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Estratto del documento

CPP.

La polizia deve fare quello che dice il pm ma può anche seguire piste alternative (terzo comma

arti 348).

La polizia procede alla ricerca delle tracce, alla conservazione di esse, ricerca delle persone e al

compimento degli atti necessari (secondo comma 348).

Oltre a questi atti la polizia può svolgere attività non nominate come il pedinamento, o indagini

finanziarie o informatiche, non può intercettare comunicazioni, non può sequestrare supporti

informatici ecc ecc. 5° lezione: 12 ottobre 2011

Polizia giudiziaria. L'attività delegata della polizia giudiziaria è imputabile al pubblico ministero,

agisce come se fosse un rappresentante. In alcuni casi gli atti del pubblico ministero possono

essere prove, mentre in altri quelli posti in essere dalla polizia giudiziaria no.

In certe occasioni anche il giudice può interrogare ma non ai fini investigativi ma a fini di

garanzia. O si tratta di un interrogatorio per mettere a contatto la persona col giudice oppure si

svolge nel corso dell'udienza preliminare con la presenza delle parti.

L'interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria è come se fosse del pm quindi in determinate

condizioni può essere usato come prova, lo stesso non si può dire di quello effettuato dalla

polizia giudiziaria senza delega del pm.

La polizia giudiziaria ha dei poteri limitati di incidenza sui diritti delle persone, soprattutto per

quelli che sono protetti da riserva di legge dalla costituzione. La polizia può adottare

provvedimenti provvisori che devono essere convalidati.

Anche il sequestro è soggetto a convalida, il che è un po' anomalo per la costituzione. Tuttavia il

sequestro può essere un provvedimento talmente lesivo dei diritti che il legislatore ha stabilito

che non solo è necessario un provvedimento dell'autorità giudiziaria ma che fosse

immediatamente impugnabile.

Il giudice deve entrare in gioco tutte le volte in cui si tratta di adottare un provvedimento

restrittivo della libertà personale, la più lieve può essere il ritiro del passaporto, ma anche per

autorizzare le intercettazioni. Il pm può farlo un caso di urgenza ma deve chiedere la convalida al

giudice e se il giudice non convalida le intercettazioni non sono utilizzabili come prova.

L'autorizzazione va chiesta anche per il prelievo di materiale biologico.

Gli atti riservati al pubblico ministero possono subire l'interferenza della polizia solo in casi di

emergenza o quando la legge lo consente, salvo convalida.

La polizia non può eseguire perquisizioni personali (restrizioni della libertà personale) o

perquisizioni domiciliari (art 14 che richiama il 13) e dunque la polizia può procedere alle

perquisizioni solo in caso di flagranza, o quando deve eseguire l'arresto. Ai fini identificativi può

prelevare materiale biologico ma solo i capelli e la saliva. 12

La polizia giudiziaria può arrestare in flagranza ossia colui che viene colto nell'atto di compiere

il reato (è un concetto di relazione, colui che assiste al reato deve essere un soggetto qualificato

ad eseguire l'arresto). In casi particolari anche il privato può eseguire l'arresto ma poi deve

consegnarlo immediatamente alla polizia giudiziaria. La polizia darà notifica al pm che chiederà

autorizzazione al giudice.

Esiste un potere condiviso, quello di fermo. La differenza tra il fermo è l'arresto è che nel fermo

non c'è la flagranza di reato. Ci sono i sospetti di reato e segue le stesse cadenze dell'arresto. È

ordinato dal pm ma può essere eseguito dalla polizia.

Interrogatorio di polizia, art 350 CPP.

Non si può procedere all'interrogatorio senza il difensore, e se non c'è quello di fiducia ne viene

affidato uno d'ufficio. Si vuole evitare che la polizia possa abusare del suo ruolo, in particolare la

polizia non può interrogare l'arrestato o il fermato perché si troverebbe in una situazione di

soggezione fisica il che limiterebbe la sua libertà morale o psichica. Da notare che la questione

fu portata molto tempo davanti alla Corte Costituzionale che giustificò questa limitazione proprio

a tutela della libertà individuale. Questo non vale per il pubblico ministero perché si ritiene che

esso garantisca meglio i diritti della persona arrestata o fermata e soprattutto il pm deve

adottare una serie di cautele, prime fra tutte, la contestazione dei fatti che vengono addebitati

alla persona. Per difendersi la prima cosa da sapere è di cosa si viene accusati tuttavia anche la

polizia ha il dovere di rispettare le garanzie di persone, prima fra tutte il diritto al silenzio cioè la

facoltà di rispondere alle domande. L'imputato non è tenuto a rispondere alla domande e non è

sanzionato se mente, non solo ha questo diritto ma dev'essere avvertito della facoltà di non

rispondere.

Art 64 - 65 CPP.

Art 64 cpp: "Regole generali per l'interrogatorio - La persona sottoposta alle indagini, anche se

in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio,

salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. (2) Non possono essere

utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire

sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. (3)

Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue

dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto

dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il

procedimento seguirà il suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la

responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le

incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis. (3-bis)

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le

dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3,

lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono

la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà

assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone".

L'art 350 prevedere un'eccezione alle regola secondo cui ci deve essere il difensore

nell'interrogatorio ma solo per proseguire l'indagine. Le dichiarazioni acquisite in questo

contesto, quindi fuori dalle garanzie, non possono essere utilizzate in giudizio e nemmeno

verbalizzate. Altro limite: questa attività può essere svolta soltanto sul luogo o nell'immediatezza

del fatto. Con le eccezioni bisogna fare sempre molta attenzione per evitare che diventi il modo

ordinario di procedere.

Eccezione dell'eccezione: possono invece essere utilizzate le dichiarazioni spontanee. Sono

dichiarazioni che la persona rendere senza esserci alcuna domanda (che è cosa diversa da chi

risponde spontaneamente a domanda). Hanno lo stesso valore dell'interrogatori, saranno

verbalizzate e inserite negli atti del pubblico ministero.

Le dichiarazioni assunte dalla polizia non sono suscettibili di trasformarsi in prova, possono

essere utilizzate solo come contestazione, se poi sono prese in assenza di difensore sono nulle o

inutilizzabili.

Le famose dichiarazioni di Amanda che si accusava del delitto erano dichiarazioni raccolte senza

il difensore. 13

La polizia può svolgere rilievi dattiloscopici che non sono limitativi della libertà personale e può

anche accompagnare la persona nei proprio uffici e trattenerla dandone avviso al pm. La polizia

giudiziaria assume informazioni dai testimoni, che non sono testimoni perché non siamo nel

processo ma sono persone che possono fornire dati utili.

Le SIT, sommarie informazioni testimoniali, vengono raccolte senza il difensore.

Le intercettazione devono essere depositate immediatamente e rese note quando viene adottata

una misura cautelare, misura da depositare insieme agli atti che ne sono posti a fondamento che

non sono più segrete.

Le polemiche attuali sono strumentali perché la conoscibilità di questi atti è legittima, forse

bisognerebbe instaurare dei filtri più legittimi a monte.

Le indagini tendenzialmente sono segrete ma ogni tanto qualcosa emerge.

Alle perquisizioni il difensore ha diritto di assistere ma non ha diritto di essere avvertito dell'atto.

Con la perquisizione si mira ad arrestare le persone o a sequestrare delle cose che possono

avere una valenza probatoria. La prova è una prova materiale che deve essere messa a

disposizione del processo, la perquisizione è un atto rilevante.

Una disciplina particolare riguarda il segreto di corrispondenza (art 15 costruzione). Se la polizia

trova una lettera sigillata non la può aprire ma deve trasmetterla così com'è al pm che è il solo a

poterla aprire o al limite ad autorizzare la polizia giudiziaria. Anche qui il difensore ha diritto di

partecipare. C'è un altro potere della polizia che è quello di fermare la corrispondenza all'ufficio

postale.

La polizia fa accertamenti urgenti, come la stradale che prende le misure dopo un incidente e

raccoglie le tracce. Può anche farsi aiutare da un ausiliario. Devono comunque essere

accertamenti che non ledano la libertà personale.

La perquisizione del computer e il sequestro avviene mediante una copia della memoria del

computer speculare.

Assistenza del dimensione non vuol dire formazione della prova in contraddittorio, ha solo la

funzione di garante e tutela dei diritti della persona.

Art 356 cpp: "Assistenza del difensore - Il difensore della persona nei cui confronti vengono

svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli

atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal

pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2".

La polizia può compiere anche attività atipiche come l'appostamento o il pedinamento ma

comunque tutto quello che fa deve essere annotato o fare il verbale. La differenza è che il

verbale, la cui disciplina è tra quella degli atti, è più complesso, l'annotazione è più semplificata.

Attività del pubblico ministero.

Il pm quando riceva la informativa della polizia, deve iscrivere la notizia di reato. Poi può o

restare inerte e aspettare che la polizia giudiziaria esegua i lavori, o gli da direttive oppure

delega att

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Illuminati Giulio.