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L'INDAGATO E L'IMPUTATO NEL
PROCEDIMENTO PENALE
A cura di: HectorFranz
Indice:
1. Premessa
2. Definizioni di imputato e di indagato
3. Acquisizione delle qualità di indagato ed imputato in via formale ed in via
sostanziale
4. Indagato e imputato nel procedimento penale
5. L'equiparazione, in materia di diritti, di indagato ed imputato
6. Lo status di imputato: diritti e doveri (in evidenza: il principio del
contraddittorio a tutela dell'imputato)
7. La perdita dello status di imputato
1. Premessa:
Lo scritto è mirato a fornire delucidazioni in merito alle qualità di indagato ed
imputato.
Verrà prima fornita una panoramica generale, dando a queste una definizione
completa ed inserendole, poi, nell'ambito del procedimento penale, in modo da
mostrare in che modo sono tali stati tra loro correlati. Fatto ciò, si passerà a trattare le
due qualità singolarmente; in particolare verranno forniti chiarimenti sia su come il
soggetto acquisisce il singolo status, sia sui diritti e doveri derivanti da questo.
Si consiglia di avere a portata di mano il codice di procedura penale (o almeno una
pagina sul computer da cui poter leggere le disposizioni dello stesso), in modo da
poter seguire meglio ciò che si troverà scritto all'interno del documento.
Gli articoli di riferimento sono i seguenti:
per l'imputato: Artt. 60 a 73 C.P.P. ;
– per indagato: Art. 335 C.P.P. (N.B. Non esiste un articolo che dia una diretta
– disciplina allo status di indagato; tuttavia si fa riferimento all'articolo nominato
in quanto questo regola il "registro delle notizie di reato", il quale rileva ai fini
dell'acquisizione dello status esaminato, come si vedrà poi).
2. Definizioni di indagato e di imputato:
Come sottolineato nella premessa, non esiste all interno del C.P.P. una definizione
specifica di "indagato" ; tuttavia questa si può ricavare andando a vedere come si
acquisisce, secondo la legge, tale qualità. Così, si può concludere che l'indagato viene
come <<soggetto il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato,
disciplinato dall'art. 335 C.P.P.>>.
Per ciò che riguarda la qualità di Imputato, invece, la definizione si ricava
direttamente dal C.P.P. . Si ricava che un soggetto <<acquisisce lo status di imputato
in base a quanto disposto dall'art. 60 C.P.P.>>.
Tale articolo stabilisce che si acquisisce la qualità di imputato quando il P.M.,
nell'esercizio dell'azione penale, chiede:
Rinvio a giudizio;
– Giudizio immediato;
– Decreto di Condanna;
– Applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari;
– Decreto di citazione diretta a giudizio;
– Richiesta di giudizio direttissimo.
–
A ciò si deve aggiungere che, a seguito dell'introduzione della competenza del
giudice di pace in ambito penale (avvenuta con d.lgs. n. 274 del 2000) si sono
aggiunte due ulteriori ipotesi:
La citazione a giudizio disposta dalla Polizia Giudiziaria;
– Il ricorso immediato al Giudice di Pace ad opera della persona offesa.
–
E' necessario, ora, chiarire un aspetto fondamentale riguardante il "come" si diviene
imdagato o imputato.
3. Acquisizione delle qualità di indagato ed imputato in via formale ed in via
sostanziale:
Facendo riferimento alle nozione date nel paragrafo precedente, si potrebbe
concludere che si diventa indagati o imputati solo quando viene previsto dalla legge
(a tal proposito si parla di "acquisizione in via formale").
Ciò tuttavia può essere un modo per aggirare le tutele in materia di difesa stabilite
dalla legge stessa a favore di indagato ed imputato.
Un chiaro esempio a riguardo è il seguente: Tizio, persona informata dei fatti, viene
interrogata dal P.M. su fatti riguardanti le indagini. Successivamente si scoprono
degli indizi che indicano Tizio come possibile autore del reato. A tal punto, il P.M.
iscrive Tizio nel registro degli indagati.
Tutto sembra filare liscio; il problema, però, è che il P.M. avrà a sua disposizione
elementi ricavati da dichiarazioni rese da Tizio come testimone e non come indagato
o imputato ; ciò implica che Tizio, non potendo usufruire dei diritti difesa in capo ad
indagato ed imputato ed essendo vincolato all'obbligo di dire la verità (N.B. Tale
aspetto verrà esaminato più avanti), potrebbe aver fornito al P.M. elementi che
potrebbero essere utilizzati nelle indagini contro di lui, cosa che non sarebbe accaduta
se fosse invece stato già prima esaminato come indagato.
Ciò a portato a stabilire che nel procedimento penale italiano vale la regola
dell'acquisizione sostanziale dello status di indagato o imputato.
Tale principio trova riscontro all'art 63 co. 2 C.P.P. , secondo cui: <<Se la persona
doveva essere sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle
indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate>>
4. Indagato e imputato nel procedimento penale:
Esaminando come si collocano nel procedimento penale le qualità di imputato ed
indagato, si può notare come si trovino in due fasi dello stesso completamente
diverse.
Infatti, si è "indagati" durante la fase delle "indagini preliminari" , mentre solo
quando il P.M. esperisce l'azione penale, formulando l'accusa, si diventa "imputati" .
Per quanto la distinzione possa suonare banale, essa è importante, in quanto fa capire
si può essere imputati solo durante il processo (a tal proposito può risultare utile
ricordare che il processo inizia quando il P.M. esercita l'azione penale, ragione per cui
il processo è una parte del procedimento penale).
5. L'equiparazione, in materia di diritti, di indagato ed imputato
Attraverso le disposizioni contenute all'art. 61 C.P.P. , all'indagato sono stati estesi
tutti i diritti, in materia di difesa, riconosciuti in capo all'imputato. Ciò in quanto si è
ritenuto necessario, in mancanza di disposizioni specifiche in merito, riconoscere
anche all'indagato tutti quei diritti finalizzati a garantire a questo un'adeguata difesa.
Per i diritti in questione si rimanda al paragrafo successivo.
6. Lo status di imputato: diritti e doveri:
All'imputato sono stati riconosciuti svariati diritti, volti a garantire a questo di potersi
difendere nel miglior modo possibile.
I suddetti diritti si ritrovano non solo all'interno del C.P.P. , ma anche nella
Costituzione. Con la stessa sono garantiti diritti fondamentali che, di conseguenza,
vanno a vantaggio anche l'imputato. Gli articoli specifici sono:
L'art. 24, con cui si garantisce a tutti il diritto di difesa e il diritto del non
– abbiente ad accedere al "gratuito patrocinio", col quale si assegna un avvocato
difensore pagato dallo Stato; a tal proposito è necessario sottolineare che, nel
procedimento penale, la difesa d'ufficio non può essere concessa a coloro
sottoposti al procedimento penale per determinati reati (ad esempio: reati di
associazione a delinquere a stampo mafioso e reati finanziari);
L'art. 27, con cui si stabilisce che <<l'imputato non è considerato colpevole
– fino alla sentenza definitiva>>;
L'art. 111, che garantisce il contraddittorio, la ragionevole durata del processo e
– la parità tra le parti. Vengono poi fornite, al comma 3, tutele esclusive per
l'imputato: informazione, nel più breve tempo possibile, sui motivi che fondano
le accuse a suo carico; termini processuali idonei a garantirgli il tempo
necessario alla preparazione della propria difesa; la possibilità, dinanzi al
giudice, sia di poter interrogare o far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, che di chiedere che vengano interrogati soggetti che
depongano a suo favore; l'accostamento, in caso di non comprensione della
lingua usata nel processo, di un interprete.
In evidenza: il principio del contraddittorio a tutela dell'imputato
E' necessario dare ulteriori delucidazioni su come il principio del contraddittorio
vada a tutelare ulteriormente il diritto alla difesa dell'imputato.
Il comma 3 dell'art. 111 della Costituzione recita:
<<Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore>>.
Il comma 4, invece, recita:
<<La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita>>.
Da questi due enunciati si deduce che:
Senza contraddittorio non possono essere prodotte prove contro l'imputato,
– salvo che, quando previsto dalla legge, non vi sia consenso dell'imputato o
impossibilità oggettiva a produrre la prova in contraddittorio;
L'imputato non può essere condannato sulla base di informazioni fornite da un
– soggetto che, per propria volontà, si sia sempre rifiutata di farsi interrogare da
imputato o da difensore dello stesso.
Ci si è posti un problema: Perchè il principio del contraddittorio, se va a tutelare
tutti, è stato inserito all'interno dell'art. 111 (dunque nella sezione riguardante
l'ordinamento giurisdizionale) e non è stato invece inserito nella sezione riguardanti il
diritto del cittadino?
Per rispondere a tale quesito è necessario considerare che il principio del