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L'INDAGATO E L'IMPUTATO NEL

PROCEDIMENTO PENALE

A cura di: HectorFranz

Indice:

1. Premessa

2. Definizioni di imputato e di indagato

3. Acquisizione delle qualità di indagato ed imputato in via formale ed in via

sostanziale

4. Indagato e imputato nel procedimento penale

5. L'equiparazione, in materia di diritti, di indagato ed imputato

6. Lo status di imputato: diritti e doveri (in evidenza: il principio del

contraddittorio a tutela dell'imputato)

7. La perdita dello status di imputato

1. Premessa:

Lo scritto è mirato a fornire delucidazioni in merito alle qualità di indagato ed

imputato.

Verrà prima fornita una panoramica generale, dando a queste una definizione

completa ed inserendole, poi, nell'ambito del procedimento penale, in modo da

mostrare in che modo sono tali stati tra loro correlati. Fatto ciò, si passerà a trattare le

due qualità singolarmente; in particolare verranno forniti chiarimenti sia su come il

soggetto acquisisce il singolo status, sia sui diritti e doveri derivanti da questo.

Si consiglia di avere a portata di mano il codice di procedura penale (o almeno una

pagina sul computer da cui poter leggere le disposizioni dello stesso), in modo da

poter seguire meglio ciò che si troverà scritto all'interno del documento.

Gli articoli di riferimento sono i seguenti:

per l'imputato: Artt. 60 a 73 C.P.P. ;

– per indagato: Art. 335 C.P.P. (N.B. Non esiste un articolo che dia una diretta

– disciplina allo status di indagato; tuttavia si fa riferimento all'articolo nominato

in quanto questo regola il "registro delle notizie di reato", il quale rileva ai fini

dell'acquisizione dello status esaminato, come si vedrà poi).

2. Definizioni di indagato e di imputato:

Come sottolineato nella premessa, non esiste all interno del C.P.P. una definizione

specifica di "indagato" ; tuttavia questa si può ricavare andando a vedere come si

acquisisce, secondo la legge, tale qualità. Così, si può concludere che l'indagato viene

come <<soggetto il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato,

disciplinato dall'art. 335 C.P.P.>>.

Per ciò che riguarda la qualità di Imputato, invece, la definizione si ricava

direttamente dal C.P.P. . Si ricava che un soggetto <<acquisisce lo status di imputato

in base a quanto disposto dall'art. 60 C.P.P.>>.

Tale articolo stabilisce che si acquisisce la qualità di imputato quando il P.M.,

nell'esercizio dell'azione penale, chiede:

Rinvio a giudizio;

– Giudizio immediato;

– Decreto di Condanna;

– Applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari;

– Decreto di citazione diretta a giudizio;

– Richiesta di giudizio direttissimo.

A ciò si deve aggiungere che, a seguito dell'introduzione della competenza del

giudice di pace in ambito penale (avvenuta con d.lgs. n. 274 del 2000) si sono

aggiunte due ulteriori ipotesi:

La citazione a giudizio disposta dalla Polizia Giudiziaria;

– Il ricorso immediato al Giudice di Pace ad opera della persona offesa.

E' necessario, ora, chiarire un aspetto fondamentale riguardante il "come" si diviene

imdagato o imputato.

3. Acquisizione delle qualità di indagato ed imputato in via formale ed in via

sostanziale:

Facendo riferimento alle nozione date nel paragrafo precedente, si potrebbe

concludere che si diventa indagati o imputati solo quando viene previsto dalla legge

(a tal proposito si parla di "acquisizione in via formale").

Ciò tuttavia può essere un modo per aggirare le tutele in materia di difesa stabilite

dalla legge stessa a favore di indagato ed imputato.

Un chiaro esempio a riguardo è il seguente: Tizio, persona informata dei fatti, viene

interrogata dal P.M. su fatti riguardanti le indagini. Successivamente si scoprono

degli indizi che indicano Tizio come possibile autore del reato. A tal punto, il P.M.

iscrive Tizio nel registro degli indagati.

Tutto sembra filare liscio; il problema, però, è che il P.M. avrà a sua disposizione

elementi ricavati da dichiarazioni rese da Tizio come testimone e non come indagato

o imputato ; ciò implica che Tizio, non potendo usufruire dei diritti difesa in capo ad

indagato ed imputato ed essendo vincolato all'obbligo di dire la verità (N.B. Tale

aspetto verrà esaminato più avanti), potrebbe aver fornito al P.M. elementi che

potrebbero essere utilizzati nelle indagini contro di lui, cosa che non sarebbe accaduta

se fosse invece stato già prima esaminato come indagato.

Ciò a portato a stabilire che nel procedimento penale italiano vale la regola

dell'acquisizione sostanziale dello status di indagato o imputato.

Tale principio trova riscontro all'art 63 co. 2 C.P.P. , secondo cui: <<Se la persona

doveva essere sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle

indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate>>

4. Indagato e imputato nel procedimento penale:

Esaminando come si collocano nel procedimento penale le qualità di imputato ed

indagato, si può notare come si trovino in due fasi dello stesso completamente

diverse.

Infatti, si è "indagati" durante la fase delle "indagini preliminari" , mentre solo

quando il P.M. esperisce l'azione penale, formulando l'accusa, si diventa "imputati" .

Per quanto la distinzione possa suonare banale, essa è importante, in quanto fa capire

si può essere imputati solo durante il processo (a tal proposito può risultare utile

ricordare che il processo inizia quando il P.M. esercita l'azione penale, ragione per cui

il processo è una parte del procedimento penale).

5. L'equiparazione, in materia di diritti, di indagato ed imputato

Attraverso le disposizioni contenute all'art. 61 C.P.P. , all'indagato sono stati estesi

tutti i diritti, in materia di difesa, riconosciuti in capo all'imputato. Ciò in quanto si è

ritenuto necessario, in mancanza di disposizioni specifiche in merito, riconoscere

anche all'indagato tutti quei diritti finalizzati a garantire a questo un'adeguata difesa.

Per i diritti in questione si rimanda al paragrafo successivo.

6. Lo status di imputato: diritti e doveri:

All'imputato sono stati riconosciuti svariati diritti, volti a garantire a questo di potersi

difendere nel miglior modo possibile.

I suddetti diritti si ritrovano non solo all'interno del C.P.P. , ma anche nella

Costituzione. Con la stessa sono garantiti diritti fondamentali che, di conseguenza,

vanno a vantaggio anche l'imputato. Gli articoli specifici sono:

L'art. 24, con cui si garantisce a tutti il diritto di difesa e il diritto del non

– abbiente ad accedere al "gratuito patrocinio", col quale si assegna un avvocato

difensore pagato dallo Stato; a tal proposito è necessario sottolineare che, nel

procedimento penale, la difesa d'ufficio non può essere concessa a coloro

sottoposti al procedimento penale per determinati reati (ad esempio: reati di

associazione a delinquere a stampo mafioso e reati finanziari);

L'art. 27, con cui si stabilisce che <<l'imputato non è considerato colpevole

– fino alla sentenza definitiva>>;

L'art. 111, che garantisce il contraddittorio, la ragionevole durata del processo e

– la parità tra le parti. Vengono poi fornite, al comma 3, tutele esclusive per

l'imputato: informazione, nel più breve tempo possibile, sui motivi che fondano

le accuse a suo carico; termini processuali idonei a garantirgli il tempo

necessario alla preparazione della propria difesa; la possibilità, dinanzi al

giudice, sia di poter interrogare o far interrogare le persone che rendono

dichiarazioni a suo carico, che di chiedere che vengano interrogati soggetti che

depongano a suo favore; l'accostamento, in caso di non comprensione della

lingua usata nel processo, di un interprete.

In evidenza: il principio del contraddittorio a tutela dell'imputato

E' necessario dare ulteriori delucidazioni su come il principio del contraddittorio

vada a tutelare ulteriormente il diritto alla difesa dell'imputato.

Il comma 3 dell'art. 111 della Costituzione recita:

<<Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione

della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di

dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto

all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore>>.

Il comma 4, invece, recita:

<<La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in

contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura

oggettiva o per effetto di provata condotta illecita>>.

Da questi due enunciati si deduce che:

Senza contraddittorio non possono essere prodotte prove contro l'imputato,

– salvo che, quando previsto dalla legge, non vi sia consenso dell'imputato o

impossibilità oggettiva a produrre la prova in contraddittorio;

L'imputato non può essere condannato sulla base di informazioni fornite da un

– soggetto che, per propria volontà, si sia sempre rifiutata di farsi interrogare da

imputato o da difensore dello stesso.

Ci si è posti un problema: Perchè il principio del contraddittorio, se va a tutelare

tutti, è stato inserito all'interno dell'art. 111 (dunque nella sezione riguardante

l'ordinamento giurisdizionale) e non è stato invece inserito nella sezione riguardanti il

diritto del cittadino?

Per rispondere a tale quesito è necessario considerare che il principio del

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher HectorFranz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Pierro Guido.