Udienza pubblica al Palazzo di Giustizia di Genova
Avigo Elisa Matricola 2726144
Prof. Fanchiotti
Li, 27 giugno 2006
Dettagli dell'udienza
In data 9 maggio 2006, presso il Palazzo di Giustizia di Genova, si è svolta un’udienza pubblica (art 471) del tribunale di primo grado relativa agli episodi di violenza fisica e morale commessi dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario della caserma di Bolzaneto in occasione del vertice del G8, svoltosi dal 19 al 22 luglio 2001.
In particolare si assumevano di fronte al tribunale in composizione collegiale (art 33bis), le dichiarazioni di due testimoni assistiti, entrambi arrestati all’epoca dei fatti, e imputati connessi in altri procedimenti penali. Il Presidente del Collegio, assistito dal cancelliere che ha redatto il verbale (art 136), ha provveduto ad effettuare l’appello delle parti e dei rispettivi difensori.
Deposizione dei testimoni
Viene chiamato a deporre il primo teste dell’accusa; si tratta di un testimone assistito, in quanto precedentemente imputato in un procedimento connesso conclusosi con sentenza irrevocabile (art. 197 Bis c.p.p). Mancando un difensore di fiducia che possa assistere il teste, ne viene nominato uno d’ufficio, ai sensi dell’art. 97 c.p.p. e come disposto dallo stesso art. 197 bis, comma 3.
In seguito il testimone, essendo chiamato a deporre secondo verità a pena dell’applicazione dell’art. 372 c.p., è stato invitato a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 497 c.p.p., la quale prevede la seguente formula: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.
Esame incrociato
La testimonianza resa dal soggetto è diretta. Ha avuto così inizio l’esame incrociato; il quale, come cita l’art. 499 c.p.p., si è svolto mediante domande su fatti specifici rivolte dal Pubblico Ministero al testimone.
Peculiare è il fatto che nonostante le ripetute domande suggestive poste dal PM e vietate secondo il sopra citato art. 499 comma 3, non sia stata fatta alcuna obiezione.
- Gli imputati di reato connesso o collegato nei confronti dei quali sia già stata pronunciata una sentenza definitiva di proscioglimento o di condanna assumono comunque l’ufficio di testimone. Le forme dell’esame testimoniale sono stabilite dall’art. 197 bis.
- La testimonianza è una prova pericolosa in quanto il test può mentire in perfetta buona fede poiché il ricordo che ha dei fatti risulta approssimativo. In questa ipotesi la testimonianza è diretta, ovvero il fatto da provare è stato direttamente percepito dal teste.
- Come cita l’art 197 bis il testimone non può esimersi dal dire la verità.