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L'INCIDENTE PROBATORIO

Con lo strumento dell'incidente probatorio si rende possibile, durante la fase delle indagini preliminari, assumere, e dunque acquisire al processo, prove la cui assunzione non appare rinviabile al successivo dibattimento. Il legislatore ha ritenuto opportuno nell'art. 392 c.p.p. elencare le specifiche ipotesi in presenza delle quali procedere con incidente probatorio, con ciò volendo sostanzialmente scongiurare il pericolo che l'uso dell'istituto esorbiti dall'eccezionalità. Durante le indagini preliminari, dunque, sia il p.m. che la persona sottoposta ad indagine possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti esarebbe preclusa. Il testo formattato con i tag HTML è il seguente:

specifici,vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza,minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non depongao deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all'esame delle persone imputate in un procedimento connesso;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne sarebbe preclusa.

potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni, la richiesta di incidente probatorio deve essere depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari. Inoltre, deve essere accompagnata da eventuali cose o documenti e deve essere notificata a cura di chi l'ha proposta, sia al pubblico ministero che alle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, sia il pubblico ministero che la persona sottoposta alle indagini hanno la possibilità di presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta. Inoltre, possono depositare cose, produrre documenti e indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova, così come altre persone interessate. Una copia delle deduzioni deve essere consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunicherà senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. Poiché l'incidente probatorio è un procedimento particolare, è importante seguire tutte le disposizioni previste dalla legge.risolve nella immediata acquisizione della prova, esso comporta la c.d. discovery di risultanze investigative. Se tale discovery è promossa dall'indagato, essa talvolta può risultare pregiudizievole alle indagini in corso; in tal caso, il P.M. può provocare il differimento dell'incidente probatorio per il tempo strettamente necessario ad esperire quegli atti investigativi messi anzitempo a rischio dall'incidente probatorio. La contraria esigenza di acquisizione urgente della prova può comportare o il rigetto dell'istanza di differimento o l'abbreviazione dei termini per l'assunzione della prova. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere.

All'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

LIBERTÀ DELLA PERSONA E PROCEDIMENTO PENALE

In tema di libertà personale, il quadro sistematico è dettato dall'art. 13 della Costituzione il quale, dopo aver premesso il principio che la libertà personale è inviolabile, sancisce che non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza,

indicatitassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. L'ARRESTO IN FLAGRANZA E IL FERMO L'arresto in flagranza L'arresto in flagranza fa riferimento all'atto regolato dagli artt. 385-391 c.p.p., con il quale una persona viene privata della libertà personale, poiché colta nell'atto di commettere un reato, o sorpresa con cose e tracce con le quali appaia avere commesso poco prima un reato. - obbligatorio - facoltativo L'arresto si ripartisce in e a seconda che la sua effettuazione sia un atto dovuto o

un atto discrezionale. Per la previsione obbligatoria deve trattarsi di delitti non colposi riconducibili ad una indicazione generale (la cui pena prevista sia nel minimo non inferiore a 5 anni e nel massimo non inferiore a 20) o analitica (casi cioè espressamente indicati dal codice). Per la previsione facoltativa deve ugualmente trattarsi di delitti ma in questo caso anche colposi. Se trattasi di delitto doloso è previsto l'arresto facoltativo se la pena prevista per il reato è superiore nel massimo edittale a 3 anni; se trattasi di delitto colposo la pena prevista deve essere superiore nel massimo a 5 anni. Anche per l'arresto facoltativo, oltre ad una indicazione generale è prevista una elencazione analitica. Infine è da notare che il comma 4-bis dell'art. 381, introdotto dalla L. 332/95, vieta l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico al fine di evitare pericolose coazioni.

psicologiche che la minaccia dell'arresto potrebbe comportare.

Il fermo attribuisce alla polizia giudiziaria o al p.m. un potere di cattura di carattere discrezionale, non sottoposto, come l'arresto, al requisito della flagranza di reato. In pratica, il fermo consiste in una privazione della libertà dopo la quale trovano applicazione le medesime norme previste per l'arresto (artt. 385-391 c.p.p.): la diversità fra i due istituti si coglie però nell'ambito dei presupposti, delle finalità e della titolarità del potere. Per quanto concerne i presupposti si può osservare che il fermo richiede gravi indizi di reità unitamente a elementi specifici dai quali possa desumersi il pericolo di fuga; non è richiesta la flagranza. Infine, il fermo deve essere consentito in ordine al titolo del delitto (o per l'entità della pena o per espressa previsione: art. 384 c.p.p.). Di chiara evidenza risultano le

finalità che possono riassumersi nell'intento di evitare che l'indagato possa fuggire, soprattutto nei casi in cui, difettando la flagranza, non si può legittimamente procedere all'arresto. Infine, si deve rilevare che la titolarità del potere di procedere al fermo appartiene tanto alla polizia giudiziaria che al p.m.; alla polizia giudiziaria, in particolare, prima dell'assunzione della direzione delle indagini da parte del p.m. o in caso di sopravvenute emergenze (come ex art. 384, comma 3 o ). Il fermo non è consentito quando il fatto commesso è non punibile o coperto da una causa di giustificazione (art. 385 c.p.p.). I doveri della polizia giudiziaria e i casi di immediata liberazione del fermo sono disciplinati dagli artt. 386 e 389. Adempimenti e verifiche comuni Premesso che le misure in esame non sono consentite quando il fatto commesso appaia non punibile o coperto da una causa di giustificazione, i doveri della P.G. hanno i

seguenti contenuti, secondo una scansione logico-cronologica:

  1. immediata notizia al P.M. competente del luogo ove la misura è stata eseguita;
  2. avvertimento al soggetto in vinculis della facoltà di nominare un difensore;
  3. se necessario richiesta al P.M. di nominare un difensore di ufficio;
  4. immediata informativa al difensore appena designato dello stato di restrizione;
  5. messa a disposizione del P.M. entro 24 ore del soggetto fermato o arrestato;
  6. invio al P.M. nello stesso termine del verbale di arresto;
  7. avviso dell'arresto o del fermo ai familiari, con il consenso dell'interessato.

L'art. 389 prevede l'immediata liberazione del soggetto se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3. La liberazione è

altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

La convalida del fermo o dell'arresto

Entro 48 ore il p.m. deve richiedere al giudice per le indagini preliminari della stessa sede la convalida; nelle successive 48 ore il G.i.p. deve celebrare in Camera di consiglio l'udienza di convalida e decidere, a pena di cessazione di efficacia del fermo o dell'arresto (art. 390 c.p.p.). L'eventuale ordinanza di convalida del G.i.p. ha riguardo unicamente al controllo giurisdizionale sull'atto privativo di libertà operato dalla polizia giudiziaria e dal p.m., ma non è sufficiente da sola a consentire l'ulteriore continuazione dello stato di fermo: infatti, il G.i.p., se non emette anche una contestuale ordinanza per l'applicazione di una misura coercitiva deve, comunque,

Ordinare la immediata liberazione del fer.

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Publisher
A.A. 2008-2009
166 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Orlandi Renzo.