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Analizzando le modalità con cui il rito camerale, per legge, si deve svolgere ed

analizzando l'elenco dei casi in cui lo stesso è richiesto, è possibile vedere come, con

la "Camera di Consiglio", si perseguano due particolari obiettivi: celerità e

riservatezza .

3. Ipotesi in cui si procede in Camera di Consiglio:

Gli articoli 127 e 128 c.p.p. non forniscono un elenco dei casi in cui si ricorre alla

Camera di Consiglio; ciò in quanto sono le singole norme successive che, quando

richiesto, richiedono il ricorso a tale rito (esempio: l'art. 32 c.p.p. , in tema di

risoluzione del conflitto di competenza o di giurisdizione, stabilisce che decide <<la

Cassazione in Camera di Consiglio>>) .

In base a tali rimandi, è possibile osservare quali sono i singoli casi in cui si ricorre

al rito camerale; i più importanti tra questi sono:

1) Conflitti di competenze e di giurisdizione;

2) Dichiarazione di ricusazione o rimessione;

3) Procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

o del decreto di sequestro;

4) Udienza di convalida dell’arresto e di fermo;

5) Decisione sulla proroga del termine delle indagini preliminari e sull’

archiviazione;

6) Udienza preliminare.

L'ultimo caso in particolare (Udienza Preliminare) presenta delle peculiarità stabilite

dalla legge. Per non confondere troppo le idee, questo caso verrà trattato dopo.

4. Svolgimento del rito Camerale:

Quando si deve procedere mediante procedimento in Camera di Consiglio, il

presidente del collegio o il giudice, a seconda che si tratti di procedimento collegiale

o monocratico, dà avviso alle parti, ai difensori e agli altri interessati della data in cui

si terrà l'udienza.

L'avviso in questione deve essere comunicato o notificato, a pena di nullità, almeno

dieci giorni prima della data d'udienza.

Massimo 5 giorni prima rispetto al giorno di udienza stabilito, è possibile presentare

delle "memorie" attraverso cui far presente determinati fatti a sostegno delle proprie

ragioni.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico e con la presenza facoltativa di

parti, difensori e interessati. La ratio di tale disposizione si comprende andando a

rivedere la lista di ipotesi in cui è richiesto il rito camerale; si può osservare, infatti,

che le decisioni in tali ipotesi si possono basare soprattutto su prove cartolari

(documenti presentati dalle parti, relazioni ecc...); ciò fa venir meno la necessità della

presenza delle parti, in quanto non è più necessario il contraddittorio per la

costituzione delle prove.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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