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Analizzando le modalità con cui il rito camerale, per legge, si deve svolgere ed
analizzando l'elenco dei casi in cui lo stesso è richiesto, è possibile vedere come, con
la "Camera di Consiglio", si perseguano due particolari obiettivi: celerità e
riservatezza .
3. Ipotesi in cui si procede in Camera di Consiglio:
Gli articoli 127 e 128 c.p.p. non forniscono un elenco dei casi in cui si ricorre alla
Camera di Consiglio; ciò in quanto sono le singole norme successive che, quando
richiesto, richiedono il ricorso a tale rito (esempio: l'art. 32 c.p.p. , in tema di
risoluzione del conflitto di competenza o di giurisdizione, stabilisce che decide <<la
Cassazione in Camera di Consiglio>>) .
In base a tali rimandi, è possibile osservare quali sono i singoli casi in cui si ricorre
al rito camerale; i più importanti tra questi sono:
1) Conflitti di competenze e di giurisdizione;
2) Dichiarazione di ricusazione o rimessione;
3) Procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
o del decreto di sequestro;
4) Udienza di convalida dell’arresto e di fermo;
5) Decisione sulla proroga del termine delle indagini preliminari e sull’
archiviazione;
6) Udienza preliminare.
L'ultimo caso in particolare (Udienza Preliminare) presenta delle peculiarità stabilite
dalla legge. Per non confondere troppo le idee, questo caso verrà trattato dopo.
4. Svolgimento del rito Camerale:
Quando si deve procedere mediante procedimento in Camera di Consiglio, il
presidente del collegio o il giudice, a seconda che si tratti di procedimento collegiale
o monocratico, dà avviso alle parti, ai difensori e agli altri interessati della data in cui
si terrà l'udienza.
L'avviso in questione deve essere comunicato o notificato, a pena di nullità, almeno
dieci giorni prima della data d'udienza.
Massimo 5 giorni prima rispetto al giorno di udienza stabilito, è possibile presentare
delle "memorie" attraverso cui far presente determinati fatti a sostegno delle proprie
ragioni.
L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico e con la presenza facoltativa di
parti, difensori e interessati. La ratio di tale disposizione si comprende andando a
rivedere la lista di ipotesi in cui è richiesto il rito camerale; si può osservare, infatti,
che le decisioni in tali ipotesi si possono basare soprattutto su prove cartolari
(documenti presentati dalle parti, relazioni ecc...); ciò fa venir meno la necessità della
presenza delle parti, in quanto non è più necessario il contraddittorio per la
costituzione delle prove.