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Il ruolo del PM nella Magistratura
Il PM (Pubblico Ministero) è il dominus all'interno della Magistratura. Le disposizioni costituzionali hanno l'obiettivo di evitare la subordinazione del PM al potere politico, in quanto un PM subordinato al potere politico non è indipendente nella sua azione.
L'articolo 104 comma 1 della Costituzione stabilisce che la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il termine "Magistratura" comprende sia i PM (magistratura requirente) sia i giudici (magistratura giudicante).
L'articolo 106 comma 2 della Costituzione prevede che le nomine dei magistrati avvengano per concorso, garantendo così un accesso paritario alla magistratura.
L'articolo 107 della Costituzione garantisce l'inamovibilità dei magistrati, che non possono essere trasferiti arbitrariamente, limitando le eccezioni a questa garanzia.
L'articolo 105 della Costituzione è centrale nella
Garanzia rispetto all'indipendenza della magistratura: Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni, i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Ciò vale sia per i PM sia per i giudici ed è una garanzia in quanto il CSM è un organo collegiale di auto-governo (forte garanzia per la sua indipendenza) composto in maggioranza di membri eletti dai magistrati stessi e solo una parte minoritaria è eletta dal Parlamento, mentre il presidente del CSM è il presidente della Repubblica, capo dello stato.
Art.109 Costituzione: L'autorità giudiziaria risponde direttamente della polizia giudiziaria. La garanzia sta in "direttamente", che significa che l'autorità giudiziaria può impartire ordini e direttive alla polizia giudiziaria in via diretta, senza dover passare tramite i
azione necessaria per l'accertamento dei reati e per l'individuazione dei responsabili. Egli ha il potere di disporre l'apertura delle indagini preliminari, di emettere provvedimenti cautelari, di promuovere l'azione penale e di rappresentare l'accusa in sede processuale. Il PM svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, in quanto è responsabile dell'accertamento dei fatti e della tutela dell'interesse pubblico. Egli ha il compito di raccogliere le prove, interrogare i testimoni, acquisire documenti e ogni altra attività necessaria per la ricostruzione dei fatti. Inoltre, il PM ha il potere di proporre al giudice l'applicazione di misure cautelari, come l'arresto o la custodia cautelare, al fine di garantire l'efficacia dell'azione penale e la sicurezza della collettività. È importante sottolineare che il PM non è un giudice, ma un rappresentante dell'accusa. Spetta infatti al giudice decidere sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato, sulla base delle prove raccolte dal PM e delle argomentazioni delle parti. In conclusione, il PM svolge un ruolo centrale nel procedimento penale, garantendo l'efficacia dell'azione penale e la tutela dell'interesse pubblico. La sua attività è regolata da precise norme di legge, al fine di assicurare un processo equo e imparziale.Attività necessaria per le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, svolgendo anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Il PM deve quindi muoversi a 360° e non in maniera unilaterale a carico della persona sottoposta alle indagini: in questo senso, riferendosi al PM, si parla anche di parte imparziale.
Un aspetto che viene fuori molto chiaramente in tema di misure cautelari: se il PM, durante il procedimento penale, ha raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di tizio e c'è pericolo che questo commetta ulteriori gravi fatti di reato, allora potrà chiedere al GIP di limitare in via cautelare la libertà personale di tizio, pur non essendo ancora considerato colpevole (custodia cautelare in carcere ad esempio). Il GIP decide senza dover interpellare tizio o il suo avvocato, in quanto, per essere efficace, la misura cautelare deve arrivare a sorpresa: proprio per questo il
tribunali per i minorenni (organi giurisdizionali specializzati nella giustizia minorile). Anche in questo caso, al vertice c'è il procuratore della Repubblica, coadiuvato da sostituti procuratori; le procure generali presso le corti d'appello (organi giurisdizionali di secondo grado). Anche qui, al vertice c'è il procuratore generale, coadiuvato da sostituti procuratori; la Procura generale presso la Corte di Cassazione (organo giurisdizionale di terzo grado). Al vertice c'è il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, coadiuvato da sostituti procuratori. Inoltre, il codice stabilisce che il PM ha l'obbligo di far conoscere al GIP (giudice per le indagini preliminari) tutti gli elementi a favore dell'indagato. Questo significa che il PM non può tenere nascoste al GIP informazioni o prove che potrebbero essere a vantaggio dell'indagato durante le indagini preliminari.tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale specializzato nella trattazione dei casi che coinvolgono i minori. Le procure generali della Repubblica presso le corti d'appello sono organi giurisdizionali che operano a livello regionale e sono guidati dal procuratore generale presso la corte d'appello. Questo ufficio è coadiuvato da uno o più sostituti procuratori generali e talvolta da un avvocato generale. La procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione è l'organo giurisdizionale di più alto livello e ha competenza a livello nazionale. Anche qui, il procuratore generale è coadiuvato da sostituti procuratori generali e dall'avvocato generale. Questo significa che sul territorio nazionale ci saranno tante procure della Repubblica quanti sono i tribunali ordinari e così via. Tutti questi organi sono giudici, con funzione giudicante, e si distinguono per la loro competenza territoriale e per il livello gerarchico all'interno del sistema giudiziario.tribunale ordinario esercita la giurisdizione in primo grado, si tratta del giudice del giudizio di primo grado. La corte d'appello esercita la giurisdizione in appello, si tratta del giudice del giudizio di appello o di secondo grado. La corte di Cassazione, si tratta del giudice del giudizio di cassazione. Presso ognuno di questi organi giurisdizionali si trova quindi un ufficio del PM, composto invece da magistrati inquirenti, non giudicanti. Nel corso di uno stesso procedimento penale, a esercitare le funzioni di PM, intervengono i magistrati di questi vari uffici del PM, i quali svolgono tutti la funzione di PM, ma la svolgono in fasi diverse del procedimento penale, ricavabile dall'art.51 c.p.p. Come si distribuiscono i magistrati nelle fasi del procedimento? Nelle indagini preliminari e nei processi di primo grado, la funzione di PM è esercitata da magistrati delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari. Nei giudizi di appello, la funzione diPM è esercitata da magistrati delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello. In Cassazione, la funzione di PM è esercitata da magistrati della procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.
Il magistrato della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario che ha presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado, ha la possibilità di chiedere che sia stesso lui a svolgere le funzioni di PM anche nel giudizio d'appello, ricavabile dall'art.570 co.3 c.p.p.
L'art.70 co.3 ordinamento giudiziario, dice qual è la funzione dei titolari dei vari uffici del PM: dirigono l'ufficio a cui sono preposti (funzione dirigenziale), o ne organizzano l'attività (funzione organizzativa), o esercitano personalmente le funzioni attribuite al PM dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designano altri magistrati addetti all'ufficio.
Il PM (art.358 c.p.p.) è
tenuto a svolgere ogni attività necessaria al fine delle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, ovvero ogni attività che serva a decidere se bisogna esercitare l'azione penale: il PM potrà svolgere una serie di atti di indagine a forma libera, ogni attività necessaria, atti d'indagine che devono chiaramente svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.Art.188 c.p.p.: Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (ad esempio, nel nostro ordinamento non è possibile utilizzare la macchina della verità o l'ipnosi).
Non è tanto una questione di sfiducia nei confronti dell'efficacia di queste tecniche, ma di tutela della dignità della persona umana che non può.mai diventare uno strumento. Il PM inoltre può procedere ad atti di perquisizione, di sequestro, di ispezione, disporre intercettazioni con l'autorizzazione del GIP, procedere ad accertamenti tecnici, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e nominare eventualmente consulenti tecnici, assumere informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, interrogare la persona sottoposta alle indagini. Nella sua attività investigativa, il PM si avvale di agenti della polizia giudiziaria (che non è autorità giudiziaria, lo sono solo i giudici e i PM). L'ordinamento italiano non ha mai introdotto un corpo autonomo di organi funzionari con funzioni soltanto di polizia giudiziaria e alle dipendenze soltanto dell'autorità giudiziaria. Nel nostro sistema, le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte da funzionari che appartengono a corpi della pubblica amministrazione e questo fa sì che siano una figura ibrida.
Nel senso che sono funzionari che svolgono una duplice funzione: da un lato svolgono funzioni di polizia di sicurezza o amministrativa, ha a che fare con la prevenzione dei reati, con la pubblica sicurezza, attività svolta alle dipendenze dell'amministrazione, cioè del potere esecutivo; dall'altro svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria, ha a che fare con l'attività (ad esempio successiva alla commissione di un reato attività d'indagine delegate loro dal PM). Questa è la funzione che chiaramente interessa a noi nel discorso del procedimento penale, che ha il compito di accertare se un reato sia stato commesso o meno, se ci sia o meno responsabilità penale e se così fosse, di applicare la sanzione prevista dalla legge per tal reato.
Chi sono i soggetti investiti di questa duplice funzione?
Il personale della polizia di Stato dipende dal Ministro dell'interno (oggi Salvini)
Gli appartenenti
all'arma dei carabinieri e dal 2016 è stato assorbito anche il