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Procedura penale

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Definizione e caratteristiche

La procedura penale è il mezzo tramite il quale il giudice accerta se l’imputato è colpevole e applica le conseguenze sanzionatorie della legge. È lo strumento attraverso il quale si attua la giurisdizione penale, ovvero l’attività di applicazione della legge penale da parte del giudice. Si compone di una serie di atti organizzati in forme e cadenze ordinate dalla legge. Il diritto processuale penale stabilisce quindi le forme e le cadenze, cioè qual è la procedura che deve essere seguita per accertare e punire i reati.

Modelli di processo penale

Al processo penale ci sono forme diverse:

  • Modello inquisitorio
  • Modello accusatorio

Sono due tipi ideali di processo. Sono quindi teorici e si seguono come punto di riferimento per scegliere il proprio ordinamento. Nella realtà è impossibile trovare un sistema che rispecchi al 100% uno dei due modelli descritti in modo teorico. Quindi gli ordinamenti sono tendenzialmente accusatori o inquisitori e mai puri.

Elementi differenziali

Due differenze sostanziali:

  • Distribuiscono in modo diverso le funzioni di accusa e di giudizio
  • Differiscono nel metodo di accertamento del fatto

Modello inquisitorio

Caratterizzato dalla commistione delle funzioni di accusa e di giudizio. Quindi le funzioni di accusa e di giudizio tendono a concentrarsi nelle mani di un solo soggetto, il giudice inquisitore (in quirere (lat) ovvero cercare, fare un'inchiesta e quindi indagare). Il giudice inquisitore indaga, raccoglie le prove e infine giudica. Si può dire che il giudice inquisitore è bifronte (come Giano). Ha quindi il doppio volto di colui che indaga/accusa ma anche giudica. Ne deriva che il processo tende a diventare un monologo del giudice o al massimo un dialogo tra giudice e imputato, ma squilibrato in quanto l’accusato è di fronte a un soggetto allo stesso tempo giudice e accusatore. L’idea sottostante a questo modello è che il modo migliore per appurare i fatti sia di affidarsi all’inchiesta condotta da un soggetto qualificato e che non ha la veste di parte (giudice inquisitore). In questo modello si ha un organo che assomma in sé i poteri accusativi/investigatori che di giudizio ovvero decisori.

Modello accusatorio

Si caratterizza per la netta separazione tra accusa/indagine e di giudizio. Sono funzioni che in un processo accusatorio spettano a organi diversi. Si fonda sull’idea che il metodo migliore per accertare i fatti sia il confronto tra parti con punti di vista diversi davanti a un terzo impari ed equidistante. Assume una struttura triadica. L’accusa spetta al pubblico ministero, la difesa spetta all’imputato e al suo difensore e il giudizio spetta al giudice. Quindi il giudice deve pronunciarsi su un’accusa proveniente da un altro soggetto. La difesa è ammessa a immettere nel processo prove a favore dell’imputato, contrapponendole alle prove a sfavore prodotte dall’accusa. Questa struttura triadica tipica di questo processo prevede che il giudice sia tendenzialmente passivo e quindi non si attiva per accusare qualcuno. Interviene solo dopo che il pubblico ministero ha formulato un’accusa e va a stabilire se essa sia fondata. L’accusa e la difesa si attivano per ricercare e proporre le prove e non il giudice. La passività del giudice è la garanzia di distanza dalle parti. Il processo di stampo accusatorio è caratterizzato da un organo di accusa che indaga e formula l’accusa a carico dell’imputato. L’organo di accusa è nettamente distinto dall’organo che giudica se l’imputato è colpevole.

Metodo di accertamento delle prove

Modello inquisitorio

Le prove che servono per stabilire se l’imputato è colpevole vengono raccolte in segreto e in forma scritta. Nel fascicolo del giudice inquisitore si accumulano via via verbali. La partecipazione della difesa nell’attività di raccolta delle prove è esclusa. Soltanto nella fase finale del processo la difesa ha accesso alle prove d’accusa.

Modello accusatorio

Le prove sono raccolte pubblicamente, oralmente e nel contraddittorio delle parti davanti a un giudice equidistante. La pubblicità rende possibile conoscere come vengono assunte le prove (possibilità per pubblico cittadino di assistere a processo). Oralmente significa che in un processo accusatorio le prove dichiarative si formano con domande esposte oralmente e relative risposte esposte oralmente. Per applicazione rigorosa del principio di oralità (1791), prime leggi: dichiarazioni dei testimoni sono prese oralmente e non vanno verbalizzate nemmeno.

Quando si descrivono caratteristiche di tipo accusatorio si parla di oralità e immediatezza. Quindi nel processo accusatorio le prove sono raccolte oralmente davanti allo stesso giudice che dovrà decidere se l’imputato è colpevole anche sulla base di questa prova. In un processo accusatorio le prove sono raccolte nel contraddittorio delle parti davanti al giudice equidistante. Il contraddittorio è fondamentale, infatti il processo accusatorio ha struttura triadica e prende forma di contesa davanti al giudice equidistante. Il contraddittorio evoca appunto questa caratteristica di ruotare attorno al confronto delle parti davanti al giudice. In termini generali il principio del contraddittorio prevede che ogni questione rilevante per stabilire colpevolezza sia dibattuta tra le parti e poi decisa dal giudice imparzialmente. L’elemento dello scontro tra le parti è posto in risalto dal termine anglo-americano adversary o adversary system.

Forme di attuazione del modello accusatorio

Forma radicale: il processo accusatorio vede formarsi le prove in un contraddittorio completamente libero da regole in modo tale che le strategie di accusa e difesa hanno la possibilità di esprimersi al massimo. Sporting theory justice ovvero che il processo è una competizione dove vince chi è più abile e non chi ha ragione.

Forma 2: al giudice è affidato un ruolo di guida, di integrazione rispetto al confronto tra le parti in modo da evitare degenerazioni e colmare lacune. Vedi artt 488-489 C.P. previsioni per assunzioni testimoni: domande poste prima da accusa o difesa in base a chi dei due ha chiesto di sentirlo in giudizio. Esame e controesame del testimone. Infine quindi può proporre domande nuovamente la stessa parte che ha iniziato. Esame incrociato (esame diretto, controesame, riesame). Le dichiarazioni testimoniali nascono appunto dalle risposte fornite alle domande delle parti al testimone. L’art 489 cp prevede che questo contraddittorio è sottoposto a regole. Quindi al giudice dovrà appurare che l’esame sia condotto senza irregolarità e scorrettezze delle parti (essenza ledere dignità, correttezza dell’esame, genuinità delle risposte)

Le prove nel modello accusatorio

In un modello accusatorio le prove per stabilire colpevolezza dell’imputato sono raccolte nel contraddittorio davanti al giudice. Esistono due tipi di prove:

  • Prove precostituite: sono prove che appartengono a una realtà esterna al processo, entità che si formano a prescindere dal processo stesso e però possono fare ingresso nelle prove. Tipica prova è la prova documentale (es un biglietto aereo, scontrino hotel, etc).
  • Prove costituende: sono quelle prove che si formano nella sede processuale. Tipica prova costituenda è la testimonianza.

Il contraddittorio è un cardine del processo accusatorio. Bisogna assicurarsi che la prova venga introdotta nel processo in modo lecito. Le prove devono essere poste a conoscenza di entrambe le parti affinché si possa discutere di esse nel contraddittorio. Quindi si parla di contraddittorio sulla prova se la prova è proveniente dall’esterno del processo. Questo tipo di contraddittorio deve essere garantito davanti a tutte le prove precostituite. (es la difesa potrebbe argomentare che secondo i rilievi della polizia la vittima è stata uccisa in un orario precedente all’appuntamento che la vittima aveva con l’imputato).

Per le prove costituende si può esigere qualcosa di più nel contraddittorio. Es omicidio in appartamento della vittima. In questo caso ad esempio il vicino può conoscere delle cose. La strada per far entrare nelle prove le sue testimonianze prevede la raccolta delle sue dichiarazioni. La regola del contraddittorio prevede che il giudice potrà utilizzare solo le dichiarazioni raccolte alla sua presenza e attraverso le domande dell’accusa e della difesa per decidere la colpevolezza. Quindi per decidere colpevolezza il giudice potrà attenersi solo alle dichiarazioni che il vicino ha espresso in risposta alle domande poste dall’accusa e dalla difesa. Solo quindi quelle del contraddittorio per la prova. Anche sulle prove costituende le parti possono esercitare il contraddittorio sulla prova. Accusa e difesa possono quindi ancora confrontarsi su questa testimonianza e per esempio discutere sulla attendibilità della testimonianza.

Modello misto

Si dicono misti i sistemi processuali che si ispirano al codice napoleonico del 1808. Fra i sistemi processuali misti c’è anche il codice di procedura penale italiano del 1930 che ha preceduto il codice attuale. In estrema sintesi il modello misto sdoppia in due fasi:

  • Istruttoria: si svolge segretamente senza la partecipazione della difesa e ha matrice inquisitoria.
  • Dibattimento: matrice accusatoria, si svolge pubblicamente con partecipazione di accusa e difesa e in modo orale.

Il materiale raccolto nell’istruzione con metodo inquisitorio va a confluire in blocco nel dibattimento e va a influenzare il verdetto del giudice sulla colpevolezza dell’imputato. È quindi un processo molto più vicino al processo inquisitorio. Vengono quindi raccolte prove raccolte precedenti e introdotte nella fase dibattimentale sulle quali la difesa non ha potuto argomentare.

Giustizia negoziata

Esempio tipico è il patteggiamento:

  • L’imputato e il pubblico ministero si accordano per proporre al giudice l’applicazione di una pena ridotta. La pena viene applicata senza previo accertamento della responsabilità dell’imputato (natura anti-cognitiva del patteggiamento).
  • La rinuncia dell’imputato a una procedura cognitiva consente al sistema-giustizia di risparmiare tempo e risorse. In cambio l’imputato ottiene una consistente riduzione della pena.
  • Il patteggiamento è una via percorribile per una fascia di reati contenuta e di gravità non troppo elevata (non reati più gravi).
  • Accordo tra imputato e PM che propongono al giudice l’applicazione di una pena ridotta.
  • Patteggiamento si caratterizza per la natura anticognitiva quindi manca accertamento responsabilità.
  • Varianti: Si chiede all’imputato di dichiararsi colpevole; altri sistemi non pongono questa condizione; sistemi che hanno spazi di controllo del giudice ampi o ridotti in base all’ordinamento.
  • Neanche la confessione dell’imputato accerta la colpevolezza e quindi l’accertamento della responsabilità.
  • Ordinamento italiano ha gruppo di sistemi che non richiedono per l’accesso al patteggiamento la confessione di colpevolezza dell’imputato.
  • La pena che posa sull’imputato patteggiante riposa sulla concorda volontà espressa dalle parti cioè non su un sapere ma su un potere che la legge affida al PM e l’imputato di determinare la pena attraverso un accordo da sottoporre al giudice. Ciò deve avvenire con il consenso dell’imputato stesso alla pena alla quale sottoporsi. Il vantaggio più significativo è una consistente riduzione della pena. Per il sistema giustizia il vantaggio è il risparmio di tempo e di risorse che deriva dalla rinuncia dell’accertamento della responsabilità come presupposto necessario per l’applicazione della pena.
  • Il patteggiamento è il fattore dello sviluppo di un paradigma della giustizia nei tempi moderni. Una crescente insoddisfazione per la giustizia negoziale ha spinto la giustizia verso un nuovo paradigma ovvero la giustizia riparativa.

Codice di procedura penale italiano

Nella sua versione originaria il nostro CPP risale al 1988 ed è entrato in vigore il 24-10-1989. Fino ai giorni nostri non è mai stato varato un nuovo codice di procedura penale ma sono state tantissime le modifiche effettuate. In molti punti la disciplina oggi non è più la stessa dell’89.

Nascita

  • Il codice del 1988 ha sostituito quello del 1930.
  • È stato redatto dall’esecutivo (governo) su delega del parlamento.
  • Nel 1987 il parlamento italiano emanò una legge delega per il nuovo CPP. Nei tempi stabiliti il governo dà attuazione alla legge delega parlamentare producendo un nuovo codice.
  • Viene approvato dal DPR 22.9.1988 n. 447.
  • Il nuovo codice entra in vigore il 24.10.1989.

Quando si fa ricorso alla legge delega?

Quando bisogna disciplinare materie complesse la cui disciplina richiede conoscenze specifiche o tanto tempo. Si preferisce quindi che se ne occupi il governo che si può servire anche di enti specifici qualificati. Gli atti sono decreti legislativi.

Il rapporto tra legge delega e dgl. La funzione legislativa appartiene al parlamento. Il governo può adottare decreti con forza di legge soltanto in casi straordinari di necessità o urgenza. I dgl devono essere convertiti in legge entro 60gg dal parlamento. Fuori dalla necessità o urgenza il governo può emanare atti solo se espressamente richiesto dal parlamento tramite una legge detta legge delega. Sulla base della legge delega il governo costruisce il suo decreto legge. Nella legge delega il parlamento dovrà inserire i principi e i criteri direttivi, il tempo a disposizione al governo e l’oggetto specifico che il governo dovrà seguire per la formazione del decreto. Se il dgl non si attiene ai principi e ai criteri direttivi della legge delega:

  • Si incorre nell’eccesso di delega (art 76 cost)
  • Se la corte cost riconosce l’esistenza dell’eccesso si avrà una dichiarazione di incostituzionalità del dgl o della parte di esso che non si attiene alle indicazioni della legge delega.

Il codice di procedura penale del 1988 nacque appunto sotto il vincolo di una legge delega. Il governo legiferò su delega del parlamento. Significa che ognuna delle disposizioni originali del codice doveva essere in linea con la legge delega (principi e criteri direttivi) per non rischiare di esser dichiarata costituzionalmente illegittima dalla corte costituzionale. La legge delega è lg 16.2.1987 n° 81. La legge 81/1987 il parlamento vincolò il governo a dare origine a un processo penale di stampo accusatorio. Scelta che viene esplicitata nell’art 2 della legge delega. “Il CPP deve [...] attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi e i criteri che seguono [...]” Questo significò abbandonare il modello processuale misto (a cui si ispirava il CPP del 1930).

Nel tempo il CPP del 1988 ha subito molte modifiche. Le disposizioni del codice che sono rimaste inalterate ancora oggi potrebbero essere dichiarate incostituzionali se fossero in contraddizione con la legge delega n°81/1987 poiché sulla base di essa tali disposizioni sono nate. Ciò non vale per le disposizioni del codice che sono state cambiate/introdotte successivamente, ovvero che sono nate fuori dalla legge delega del 1987 n°81.

I molti cambiamenti hanno mutato significativamente il volto del codice dalla sua forma primaria. Dal 1988 in poi sono avvenute varie vicende (leggi, dgl, leggi delega ulteriori, leggi di riforma, etc). Talvolta è stato messo in discussione la stessa natura accusatoria del codice in alcune sue parti. Oggi la natura accusatoria del CPP risulta confermata. Infatti i postulati del modello accusatorio sono rispettati. Il processo penale è caratterizzato dalla struttura triadica del modello accusatorio. La funzione di accusa e di giudizio sono separate nettamente, c’è il pubblico ministero che indaga e formula l’accusa (pm) che non ha poteri decisori, per decidere fondatezza interverrà un giudice, il giudice interviene a pronunciarsi come soggetto terzo e imparziale che deve decidere. Il nostro CPP adotta la regola per la quale le dichiarazioni valide sono solo quelle raccolte pubblicamente, oralmente, davanti al giudice nel contraddittorio. Le dichiarazioni raccolte senza la partecipazione della difesa non possono essere usate.

Fasi del procedimento penale italiano

Il procedimento penale italiano ha 3 fasi:

  • Indagini preliminari
  • Udienza preliminare
  • Giudizio

Al termine del giudizio, se l’imputato risulterà colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, verrà condannato. In giudizio il giudice andrà a decidere sulla base degli elementi raccolti dai pm e dalla polizia nelle indagini senza la partecipazione della difesa (segretezza delle indagini)? No. Se il pm vuole che le conoscenze (ad esempio vicino di casa della vittima) entrino nel processo e diventino valide per il giudice, si possono convocare i testimoni e sentirli nel contraddittorio. La via quindi è chiedere che il testimone sia sentito in giudizio rispondendo alle domande della difesa e del PM, oralmente e pubblicamente, davanti al giudice che dovrà decidere se l’imputato sarà prosciolto o condannato. Le dichiarazioni precedentemente rilasciate dai testimoni durante le indagini preliminari non sono valide, non si può leggere solo il verbale della dichiarazione. Il PM può fare riferimento ai verbali durante un contraddittorio, ad esempio nel caso in cui il testimone cambiasse i fatti dichiarati.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzomassaia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mantovani Giulia.
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