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PROVE NON RINVIABILI A DIBATTIMENTO

È la legge a stabilire quando una prova non è rinviabile a dibattimento. Solo in questi casi si può procedere all'incidente probatorio. I casi sono contenuti nell'art 392 del CPP.

I) Casi di prova non rinviabile a dibattimento perché in dibattimento rischierebbe di non essere più acquisita o non essere più acquisita genuinamente:

  1. Art 392 c 1 lett A CPP: consente di ricorrere all'incidente probatorio per l'assunzione anticipata della testimonianza di una persona, quando c'è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento. (es persona moribonda, persona in età molto avanzata, rischio di amnesia, etc). In questo caso si parla di testimonianza a futura memoria. Nel caso la condizione non si realizzasse la testimonianza della persona potrà essere risentita nel contraddittorio.

1. Art 392 c 1 lett B, CPP: testimonianza di una persona che sulla base di elementi concreti especifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità affinché non deponga o deponga il falso. Questo mina la genuinità della testimonianza in dibattimento.

2. Art 392 c 1, lett F, CPP: assumere anticipatamente una perizia da assumere su persona, luogo o cosa il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. La ratio è la tutela della prova in quanto serve a evitare che la prova venga persa. Tipico esempio è l'autopsia. Ratio quindi di tutela della prova.

Caso di non rinviabilità perché se la prova venisse assunta in dibattimento ne risulterebbe un danno o un danno maggiore per la fonte. (art 392)

1. Art 392 co 1 bis: per una serie di procedimenti

(soprattutto per quelli di matrice sessuale) si può procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne o di maggiorenne che sia la persona offesa dal reato. Nel 2015 questa possibilità di usare l'incidente probatorio è stata estesa a tutti i casi di testimonianza di persone offese particolarmente vulnerabili a prescindere dal tipo di reato oggetto di procedimento. Gli elementi utili a individuare le persone offese vulnerabili sono indicate nell'art. 90 quater CPP. Ci sono regole particolarmente restrittive per risentire un testimone minorenne già sentito in incidente probatorio nel caso di procedimenti in particolare per reati di matrice sessuale. Stessa cosa vale ora per le persone offese particolarmente vulnerabili. Art. 190 bis co 1 bis CPP. La finalità è quella di tutelare la fonte di prova debole prima ancora di tutelarne la genuinità, questo anche nell'intento di proteggere le.

persone vulnerabili da ulteriori traumi, facendoli uscire in fretta dai circuiti giudiziaria in modo che non debbano rivivere il trauma durante il dibattimento

Prova non rinviabile al dibattimento perché se la prova fosse assunta nel dibattimento ciò potrebbe determinare una lunga sospensione del dibattimento stesso

391. Art 392 co 2, CPP: per espletare una perizia che se fosse esposta nel dibattimento ne potrebbe provocare una sospensione superiore a 60gg. La ratio è la tutela del principio della concentrazione ovvero la continuità temporale tra il momento in cui le prove vengono assunte in udienza, il momento della discussione tra le parti e infine la deliberazione della sentenza da parte del giudice. Questo per garantire che la decisione sia coerente con quello che il processo ha portato a galla.

PROCEDIMENTO PER L'INCIDENTE PROBATORIO

  1. Richiesta: i soggetti che possono richiedere l'incidente probatorio sono il PM, l'indagato o imputato
  2. udienza preliminare. La persona offesa può solo proporre sollecitazione al PM. Il destinatario è il giudice (GIP o GUP). Art 392 co 1 e 394 CPP 2) Svolgimento: a. Tipologia dell'udienza: in camera di consiglio b. Partecipanti: ci sono partecipanti necessari ed eventuali: i. Necessari: giudice, PM e difensore dell'indagato/imputato ii. Eventuali: difensore dell'offeso, indagato e l'offeso dal reato. c. Forma dell'attività probatoria: i. Forme dibattimentale (esame incrociato) ii. Possibilità di adottare tutele particolari (audizione protetta): il GIP può adottare l'audizione in forma protetta, anche d'ufficio se ci sono questi presupposti: 1. Reato in materie particolari, in particolare reati di matrice sessuale 2. Minorenne o maggiorenne infermo di mente per il quale sia opportuno usare determinate tutele. Il GIP possiede parecchio margine di manovra e discrezionalità per capire se il dato fatto possiede lecaratteristiche per l'audizione protetta. Può incidere sui tempi, sulluogo dell'incidente probatorio. Può quindi fissare l'espletamento dell'incidenteprobatorio anche in un luogo esterno alla sede giudiziale ad esempio l'abitazionedella persona in condizione di fragilità, o strutture adeguate (vd infermo di mente).Ci sono poi casi in cui si può far ricorso al sentire la persona maggiorenne inferma dimente o minorenne in modalità schermata (vetro unidirezionale, citofoni interni,presenza di psicologo che assiste, etc). Questo è un caso in cui si possono adottare lecautele ma solo su richiesta di parte. Questo è il caso in cui ci fosse un maggiorennenon infermo di mente in caso di particolare vulnerabilità (a discrezione del giudice).Art 398 co 5 ter CPP. Infine quando in incidente probatorio viene sentita una personaoffesa particolarmente vulnerabile sarà la persona stessa o il suo difensore.

    1. Per richiedere e ottenere l'audizione protetta.

    2. Quando l'incidente probatorio è richiesto dall'indagato, il PM può chiedere al GIP di differirlo (rimandarlo) art 397 cpp. Questo avviene quando l'esecuzione dell'atto di incidente probatorio danneggerebbe gli atti di indagine preliminare che andrebbero ancora compiuti. Questo viene fatto per evitare una immediata caduta del segreto sui risultati di indagini raggiunti fino a quel momento, poiché potrebbero danneggiare gli atti di indagine successivi ancora da compiere. Questo perché lo svolgimento dell'incidente probatorio implica una forma di discovery che apre uno squarcio nel segreto delle indagini, provoca una scoperta degli atti e delle carte d'indagine finora raccolti dal PM.

    3. Esito:

    a. I verbali degli atti assunti in incidente probatorio vengono inseriti nel fascicolo delle indagini.

    b. Successivamente, nel caso di udienza preliminare che si conclude con il rinvio a giudizio dell'imputato, i verbali...

    degli atti assunti nell'incidente probatorio verranno inseriti nel fascicolo per il dibattimento. <40>CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Art 112 cost: il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Se però si mette il principio di obbligatorietà dell'azione penale alla richiesta di archiviazione sorge un dubbio di eventuale collisione con l'art 112 cost. Evidentemente non c'è contrasto tra costituzione e principio di obbligatorietà perché quest'ultimo deve essere interpretato in modo razionale e va ad escludere che si venga a instaurare un processo che risultasse oggettivamente superfluo o inutile; in caso contrario sarebbe una lettura del principio di obbligatorietà senza ragionamento. Il principio di obbligatorietà dell'azione non esige l'instaurazione di un processo che si appalesi oggettivamente superfluo. L'obbligatorietà dell'azione penale quindi non

    obbliga il PM a esercitare l'azione penale ogniqualvolta acquisisca una notizia di reato. Esistono due modalità: obbligatorietà dell'azione penale e discrezionalità dell'azione penale. La differenza tra principio di obbligatorietà dell'azione penale e la discrezionalità dell'azione penale sta nel modo diverso nel quale nell'uno o nell'altro il PM si deve comportare di fronte a una notizia di reato non infondata. Se la notizia di reato è infondata i sistemi si comportano allo stesso modo, ovvero evitano di creare processi inutili.

    Azione penale discrezionale o retta dal principio di opportunità

    In un sistema del genere (diverso dal nostro) il PM può omettere di esercitare l'azione penale se la notizia di reato è fondata ma non c'è interesse pubblico a perseguire quel reato o il suo autore. Affinché il PM debba esercitare l'azione penale deve valutare altri

    Parametri per verificare che esercitare l'azione penale in quel sistema sia davvero l'interesse pubblico. I criteri possono essere ad esempi una valutazione costi/benefici, una valutazione sul contributo del soggetto a valutare responsabilità d'altri, l'effettiva offensività del reato, etc. Il PM andrebbe quindi a rinunciare all'esercizio dell'azione penale in nome dell'interesse pubblico. Tra i paesi possiamo citare la Francia e i paesi Anglosassoni.

    Obbligatorietà dell'azione penale. Il PM deve esercitare l'azione penale ogniqualvolta acquisisce una notizia di reato che in base alle indagini risulta pienamente fondata. Questo vuol dire che si deve andare a processo per ogni notizia di reato che non si mostri infondata. L'obbligatorietà dell'azione penale non esclude che si possa rinunciare all'esercizio dell'azione penale ma prevede che si rinunci solo in caso di infondatezza della notizia.

    di reato. Quindi l'obbligatorietà dell'azione penale esclude che si possa rinunciarvi sulla base di valutazioni discrezionali che riguardano l'interesse pubblico sulla notizia di reato. Tra i paesi dell'obbligatorietà troviamo l'Italia, la Spagna e la Germania. Questi ultimi due trovano però numerose eccezioni mentre in Italia è stabilito costituzionalmente e cambiarne la forma necessiterebbe di riforma costituzionale.

    La scelta costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ha come principio il proteggere l'uguaglianza davanti alla legge. Nel momento in cui si garantisce che per tutte le notizie di reato non infondate vengano perseguite si garantisce che tutti siano uguali davanti alla legge. Questo garantisce anche l'indipendenza del pubblico ministero. L'obbligatorietà funge da sorta di scudo al PM per evitare che possa ricevere influenze finalizzate all'evitare di svolgere

    L'azione penale; se l'azione penale è obbligatoria il PM non ha scelta e quindi le influenze esterne sono ridotte.

Dettagli
A.A. 2020-2021
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzomassaia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mantovani Giulia.