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Diritto processuale penale II

Principi del procedimento penale

Nel procedimento penale troviamo due principi contrapposti:

  • Principio di uguaglianza connesso alla presunzione di innocenza per cui qualsiasi imputato, di qualunque reato sia esso accusato, si deve presumere la sua innocenza. Ma viviamo in un mondo in cui le risorse materiali e morali a disposizione dell'amministrazione della giustizia sono finite e quindi occorre bilanciare questo con
  • Principio di ragionevole durata del processo, che trova riconoscimento nell'art. 111 Cost. comma 2. La necessità di limitare la durata dei processi ha portato al riconoscimento del principio della ragionevole durata del processo, che deve essere garantita dalla legge. Tale principio venne sancito dall'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e dall'art. 46 comma 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Corollari del principio di ragionevole durata

  • Principio di economia processuale, cioè di sostenibilità economica delle forme processuali. Si può fare riferimento all'art. 97 Cost. che fa riferimento all'assicurazione di buon andamento e imparzialità del processo. Parte della dottrina ritiene che sia applicabile anche all'organizzazione e quindi si riferisca, ex art. 110 Cost., al Ministro della Giustizia. Andrebbero letti insieme, vincolerebbe il Ministro della Giustizia a garantire un assetto tale da garantire il buon andamento, imponendo di eliminare tutte quelle forme inutili.
  • Dal principio di economia processuale si desumono una differenziazione marcata di riti. Supponiamo che l'imputato venga colto nell'atto di commettere reato. Ebbene in questo caso ancora una volta vige il principio della presunzione di innocenza e dunque quell'imputato va trattato come tutti gli altri. Ma è evidente che in un'ottica di attuazione del principio di sostenibilità economica, si deve sottolineare che in un’ottica di corretta allocazione di risorse, forse nel caso dell'arresto in flagranza di reato in cui risulta evidente la commissione del fatto, si potranno saltare alcune fasi processuali, si potranno risparmiare delle risorse.
  • Si è parlato in dottrina di principio di adeguatezza delle forme processuali, volto a bilanciare l'art. 27 comma 2 Cost. (l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna). Alla struttura del processo va adeguata a: gravità del reato, tipologia del reato, complessità dell'accertamento, livello di conflittualità. Si tratta di compiere una scelta processuale che viene fatta dipendere dalla gravità del reato.

Istituti e differenze sul piano del rito

A quali istituti dipendono delle differenze sul piano del rito?

La competenza per materia soprattutto. Già in quel caso vi è una differenziazione del rito in merito alla decisione di affidare la competenza per materia ad un giudice piuttosto che un altro. Inoltre, anche in merito alla competenza per attribuzione tra Tribunale in composizione monocratica o tribunale in composizione collegiale. Questo spiega come il legislatore attribuisca la competenza in relazione al principio di adeguatezza. Da valutare anche la complessità dell’accertamento: qui viene alla luce per esempio la confessione.

La Legge 81/1987 e il Codice Vassalli

Data questa premessa, nella Legge 81/1987 secondo cui il Codice Vassalli avrebbe dovuto attuare i principi costituzionali e i principi delle convenzioni internazionali, recepire il modello accusatorio e inoltre avrebbe dovuto attuare il principio di massima semplificazione del processo. Notiamo che è posizionata quale prima direttiva a seguito degli obiettivi appena citati. Ci si trova in un contesto in cui si vuole rispondere a fenomeni sociali e a disfunzioni processuali, in particolare nel decennio 78-88, in cui la durata media dei procedimenti penali di primo grado in Italia si era dilatata oltre misura passando da 559 a 752 giorni con una crescita del 34,52%. Il giudizio d'appello si era allungato da 436 a 638 giorni con un aumento del 46,33%. Si sta parlando del codice Rocco, quel codice che aveva adottato un sistema misto ma sbilanciato sul versante inquisitorio, dato il contesto di regime nel quale era stato accolto.

Certo, vi era stata la stagione del garantismo inquisitorio degli anni '60 che aveva introdotto delle garanzie a favore dell'imputato soprattutto nella fase istruttoria. Si consolida il fenomeno dei maxi processi, di processi giganti connotati dalla presenza di centinaia di imputati (soprattutto nel caso di processi di mafia) e allora era già dagli anni '60 prima dell’avvio dei lavori preparatori del nuovo codice che si ragionava della necessità di superare il codice Rocco per affermare un processo più snello, più semplificato, più rapido.

Nella seduta di insediamento di una delle prime commissioni di riforma, presieduta da Carnelutti, l'allora ministro di grazia e giustizia Gonella affermò che l'iniziativa per l'introduzione di un nuovo codice rispondeva a due obiettivi:

  • Da un lato attuare in modo più soddisfacente i principi costituzionali
  • Dall’altro curare i numerosi mali del processo penale di cui il principale era proprio nella lamentata lungaggine delle procedure.

Nella Relazione al Testo Definitivo del Codice Vassalli si afferma che la scelta accusatoria è certamente giustificata da un'idea di maggior aderenza agli schemi democratici e a una più ampia considerazione per la persona, ma è una scelta che consente di coniugare garanzie ed efficienza, entrambe sacrificate nel Codice Rocco.

Il Codice Vassalli introduce una differenziazione marcata nei procedimenti e non a caso appena si introduce con la previsione dei procedimenti alternativi, il guardasigilli Vassalli presenta subito dopo una proposta di riforma costituzionale per innalzare il quorum parlamentare per la concessione di amnistia ed indulto. Proposta che viene accolta e si è stabilito che amnistia ed indulto sono concesse con maggioranza di 2/3 di ciascuna camera: altissima, tant’è che il numero di concessioni si è ridotto al punto che c’è stato solo un indulto nel 2006. Risultato è stato che il numero delle pendenze è cresciuto, tanto che oggi vantiamo il primato di arretrato processuale più alto d’Europa.

Procedimento penale ordinario di primo grado

Schema

Fase 1: è quella delle indagini preliminari al termine delle quali con l'esercizio dell'azione penale si transita nella fase di filtro: udienza preliminare che è una fase di filtro rispetto alle imputazioni soprattutto azzardate e a quel punto vi è un bivio.

Fase 2:

  • Sentenza di non luogo a procedere oppure
  • Rinvio a giudizio che è il lato che porta imputato a giudizio

Fase 3: è quella che si conclude con la pronuncia di una sentenza. Questo è lo schema più articolato, più ricco di garanzie per quanto guarda il giudizio di primo grado.

Abbiamo poi due impugnazioni ordinarie:

  • Appello
  • Ricorso per Cassazione

Ed eventualmente il ricorso per saltum disciplinato all'art. 569 cpp che consente alle parti di portare la regiudicanda direttamente in Cassazione.

Procedimenti speciali

Essi omettono una o più fasi del modello di base che abbiamo visto in ottica proprio di semplificazione e di deflazione.

Schema

  • Riti che omettono il dibattimento:
    • Applicazione della pena su richiesta delle parti: il cd patteggiamento (artt. 444-448 cpp)
    • Il giudizio abbreviato (artt. 443-448 cpp)
    • L'oblazione (artt. 141 disp. att. cpp, 162, 162bis cpp)
    • Sospensione del procedimento con messa alla prova (introdotta a metà dei 2000) (art. 446bis cpp e ss.)
  • Riti che omettono l’udienza preliminare e il dibattimento:
    • Procedimento per decreto (artt. 459-464 cpp)
    • Quelli che omettono il dibattimento possono omettere anche udienza preliminare perché si dà un patteggiamento in indagini ex art.447 cpp e una sospensione con messa alla prova nelle indagini preliminari e la stessa oblazione può essere proposta nelle indagini preliminari.

In questi casi:

  1. Elidendo la fase centrale del processo, dove la prova si forma in contraddittorio, è possibile prendere questa scorciatoia laddove vi sia consenso dell’imputato, ex art. 111 comma 5 Cost. [La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita]. NB I riti che omettono dibattimento richiedono necessariamente consenso dell’imputato: espresso o implicitamente, come per il patteggiamento, dove imputato e PM si accordano su una sanzione, o postumo, come nel procedimento per decreto, dove il gip emette un decreto di condanna con cui irroga una sanzione pecuniaria. Questo viene notificato a imputato, al quale è concesso un termine perentorio per farvi opposizione e quindi essere riammesso nel circuito processuale, e chiederà di essere assoggettato al procedimento ordinario. Laddove non faccia opposizione significa che fa un’implicita rinuncia alle garanzie del contraddittorio dibattimentale.
  2. L’ordinamento incentiva manifestazione del consenso a anticipazione con premi: riti premiali, per incentivare il consenso, in un’ottica di economia processuale. Perché Vassalli nell’ '89 presenta la proposta di riforma dell’art 79 Cost? Perché ritiene che amnistia sarebbe un concorrente troppo sleale dei riti alternativi. Se imputato avesse saputo che ogni 2 anni il parlamento approvava un’amnistia risultava più favorevole per lui piuttosto che richiedere un patteggiamento. La motivazione è rendere difficile l’amnistia per far decollare riti alternativi.

Dall’altro lato, i riti che omettono udienza preliminari, che omettono udienza preliminare passano a giudizio immediato, si va direttamente in dibattimento.

  • Riti che omettono l’udienza preliminare si passa direttamente all’udienza dibattimentale. Due condizioni (alternative):
    • Evidenza della prova
    • Situazione cautelare consolidata (per quanto riguarda richiesta del PM)

Giudizio immediato (artt.453-458cpp e art.419 comma 5 cpp):

  • A richiesta dell’imputato (=rinuncia dell’udienza preliminare)
  • A richiesta del PM
  • Immediato cautelare

Riti che omettono sia l’udienza preliminare che le indagini preliminari:

Giudizio direttissimo (artt. 449-452 cpp): attuabile in caso di:

  • Arresto in flagranza di reato
  • Confessione dell’imputato
  1. Non richiedono consenso dell’imputato perché già intrinsecamente rispettano art 111 comma 4 Cost. [Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto: si fondano su una prova assunta nel contraddittorio all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore]
  2. Non hanno natura premiale, grazie all’evidenza della prova.

Relazione al prog. Prel del cpp 1988 diceva che le deviazioni che nei procedimenti speciali si riscontrano rispetto al modello del procedimento ordinario tendono tutte a semplificare i meccanismi processuali o ad abbreviare la durata del processo mediante forme di definizione anticipata rispetto alle forme del giudizio dibattimentale. Soprattutto i riti abbreviati hanno funzione di evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran numero di procedimenti. Qui il legislatore aveva come esempio il procedimento adversary americano dove accedevano al trial solo il 3% dei processi. Questo aveva in mente Vassalli di fronte all’innalzamento del quorum per l’amnistia e indulto. Ma come vedremo di fatto si è avuta una crisi dei riti alternativi.

Procedimenti differenziati

Quelli che hanno una struttura peculiare rispetto al procedimento ordinario presso il tribunale collegiale (composto da indagini, udienza e dibattimento in giudizio) e si caratterizzano per alcune peculiarità che attengono o al giudice o alla responsabilità, da accertare sempre in attuazione del canone di adeguatezza.

Alludo al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica con citazione diretta, disciplinato dagli artt.550 cpp e ss: in questo caso non vi è l'udienza preliminare, si va direttamente dalle indagini all'udienza dibattimentale.

Sembra assomigliare quindi al giudizio immediato, ma in realtà anche il dibattimento presenta alcuni connotati di forte semplificazione e dal punto di vista numerico il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica con citazione diretta copre larghissima parte dei procedimenti di competenza del tribunale; quindi i numeri reali li fa questo rito, non il procedimento ordinario.

Secondo procedimento davanti al giudice di pace, introdotto nel 2000 con il d.lgs. 274/2000: il procedimento per accertare la responsabilità amministrativa dell'ente disciplinato dal decreto legislativo 231 del 2001 che ha delle peculiarità tutte sue con riferimento alle indagini con riguardo all'archiviazione. Con riguardo alle misure cautelari il procedimento davanti al tribunale per i minorenni disciplinato dal dpr.448/1988 (cioè adottato contestualmente al codice di procedura) la tipologia della responsabilità del minore dell’ente incide in questo caso sul giudice tribunale per i minorenni nel caso appunto dei minori incide anche sul rito in comune. Questi tre ultimi procedimenti possono dirsi sistemi extra-codicistici: la disciplina non la trovate all'interno del codice di procedura penale, ma sviluppando quello che è fenomeno dell’età della decodificazione.

Funnel effect della giustizia penale

Ecco alcuni numeri su quelli che sono i procedimenti iscritti davanti al PM, sui numeri in Cassazione. Partendo da una base molto ampia e poi via via i numeri della regiudicanda calano man mano che si procede.

Dati recenti sul numero dei processi penali nel 2019 presso le procure della Repubblica sono stati iscritti poco più di due milioni e mezzo di procedimenti penali. Numero abbastanza ampio però una riduzione significativa.

All’inizio degli anni '90 i procedimenti iscritti dal PM erano circa 5 milioni, poi abbiamo avuto un primo calo significativo alla fine degli anni '90 tra il '99 e il 2000 quando vi è stata l'istituzione del giudice unico in primo grado quindi l'eliminazione della pretura e l'unificazione del tribunale, alla quale sono seguite delle profonde depenalizzazioni e si è passati già in quella fase da 5 milioni del '98-'99 a circa 3.000.006 dei primissimi anni 2000.

Poi vi è stata una seconda importante depenalizzazione tra il 2015 e il 2016 e questa ha prodotto un ulteriore calo dei procedimenti iscritti che ci sono stati sotto i tre milioni a partire dal 2017, 18 e 19.

Quindi rispetto all'inizio degli anni 2000 abbiamo ridotto sensibilmente il numero di procedimenti penali iscritti presso le procure questo numero cala nella seconda fase diciamo gip gup a meno di due milioni, si riduce in maniera drastica a 352.910 procedimenti iscritti in tribunale.

Più del 90% di questi è in tribunale in composizione monocratica. Il grado successivo è quello dell'appello e qui nel corso degli anni abbiamo avuto invece una crescita significativa delle iscrizioni mentre son calate le iscrizioni da parte della procura sono negli anni aumentati sensibilmente.

Infine, l'ultimo grado di giudizio si arriva a 50.801 procedimenti iscritti in Cassazione.

Si noti come sia complesso il mix tra esigenze di tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla costituzione e tutela dell'efficienza del processo penale. Tutti i codici dal codice del 1913 al codice del 1930 tutti i codici diritto penale dell’Italia unita sono nati con l'auspicio di superare i difetti del codice precedenti in particolare di fornire una risposta al problema della durata irragionevole dei procedimenti penali, che è un problema atavico.

Alla fine dell'1800 Luigi Lucchini parlava del processo penale italiano come il processo più lungo d'Europa.

Ebbene tra il 1959 e il 2020 l'Italia ha un primato non invidiabile: cioè metà delle condanne della Corte di Strasburgo pronunciate per violazione del diritto alla ragionevole durata riguardano l'Italia e la somma dei due paesi secondo e terzo in questa certo non virtuosa classifica che sono la Turchia e la Grecia fa neanche la metà delle nostre condanne.

Allora questo a dire che il legislatore all' '88 aveva ben presente la necessità di differenziare i procedimenti di introdurre dei procedimenti speciali, aveva addirittura modificato la costituzione per creare le condizioni per lanciare i procedimenti speciali, in particolare quei procedimenti premiali che consentono una definizione anticipata ed evitano i dibattimenti molto costosi e che richiedono un'attività anche preparatoria molto dispendiosa. Eppure, a distanza di 30 anni, nonostante vari interventi finalizzati a garantire l'efficienza, quella scommessa del legislatore dell’88 è stata persa.

Lezione 3: Indagini preliminari

È la fase preliminare che rappresenta il cuore del procedimento.

Introduzione e principi generali

Finalità → Art.326 cpp Il PM e la PG svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Dunque finalità singolare: i loro atti di indagine hanno come unico fine porre il PM nelle condizioni di decidere se esercitare l’azione penale. Cristallizza il pensiero che origina dal dibattito dottrinale che vedeva Cordero e Carnelutti affermare di trasformare la fase istruttoria in una fase puramente interna al PM, così che valuti gli estremi dell’apertura di un processo. Evoca la filosofia di fondo del processo penale.

Si evidenzia l’unilateralità delle indagini preliminari in capo al PM. È una fase defor

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bughili98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Gialuz Mitja.
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