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L'ARRESTO IN FLAGRANZA ED IL

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO

A cura di: HectorFranz

Indice:

1. Premessa

2. Definizioni di "Arresto in flagranza" e "Fermo"

3. L'arresto ed il primo requisito: la flagranza

4. Due tipi di arresto: l'obbligatorio e il facoltativo

4.1 L'arresto obbligatorio

4.2 L'arresto facoltativo

5. Il fermo di indiziato di delitto

6. Il divieto di arresto e di fermo previsto dalla legge

7. Le vicende successive ad arresto e fermo

8. La convalida dell'arresto e del fermo

1. Premessa:

Gli appunti contenuti in questo documento sono mirati a rendere più chiare le due

misure coercivite d'urgenza previste dal codice di procedura penale: "l'arresto in

flagranza di reato" ed "il fermo di indiziato di delitto".

Dopo aver fornito le nozioni fondamentali, si passerà ad esaminare, nel dettaglio,

prima quando vengono applicati i due singoli istituti, poi le modalità e le

conseguenze degli stessi.

Si consiglia di avere a portata di mano il codice di procedura penale (o almeno una

pagina sul computer da cui poter leggere le disposizioni dello stesso), in modo da

poter seguire meglio ciò che si troverà scritto all'interno del documento.

A tal proposito, si specifica che la disciplina dell' arresto e del fermo è contenuta agli

artt. 379 e ss. C.P.P. .

2. Definizioni di "Arresto in flagranza" e "Fermo":

I due istituti possono essere così definiti:

L'arresto in flagranza è la misura coercitiva applicata su iniziativa di ufficiali o

– agenti di polizia giudiziaria o di privati, quando la legge lo stabilisce, nei

confronti del soggetto che ha commesso, o che abbia tentato di commettere, un

delitto rientrante nei parametri stabiliti dagli artt. 380 e 381 C.P.P. e che è stato

colto in flagranza .

Il fermo è la misura coercitiva applicata su iniziativa del P.M. o, nei casi

– previsti specificamente, della polizia giudiziaria, nei confronti di un soggetto

che: 1) è gravemente indiziato per un delitto rientrante nei parametri stabiliti

dall'art. 384 C.P.P. ; 2) è considerato come "soggetto ad alto pericolo di fuga" .

Prima di procedere nell'analisi dettagliata dei due istituti, è necessario fare due

importanti considerazioni, alla luce delle definizioni date:

Entrambe le misure si applicano in presenza di delitti; ciò significa che sono

– fuori dalle ipotesi di arresto e fermo i reati contravvenzionali;

Entrambe le misure rappresentano una deroga alla normale disciplina delle

– misure cautelari coercitive; ciò in quanto, secondo le norme che disciplinano

tali misure, è necessaria la previa autorizzazione del Giudice , mentre in arresto

e fermo, a causa dell'urgenza che determina il ricorso a tali misure, tale

autorizzazione non è necessaria (N.B. In entrambi i casi il ruolo del Giudice,

come verrà spiegato nell'apposito paragrafo, è quello di convalidare la misura

eseguita).

Il fermo, a differenza dell'arresto, parte per iniziativa del P.M. e solo in

– determinati casi, invece, viene eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria;

ciò si spiega poichè l'arresto nasce da una necessità (il delitto in flagranza) più

immediata rispetto a quella del fermo, dove invece vi è la necessità di tutelare

le indagini, impedendo al soggetto gravemente indiziato di allontanarsi.

3. L'arresto ed il primo requisito: la flagranza:

Come si deduce dalla definizione, requisito essenziale dell'arresto è che il soggetto

venga colto in flagranza di reato . Il codice di procedura penale, all'art. 382, stabilisce

quando vige tale situazione. Leggendo tale disposizione, si comprende che è in stato

di flagranza:

Chi viene colto nell'atto di commettere il reato;

– Chi, subito dopo il reato, viene inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona

– offesa o da altre persone;

Chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il

– reato immediatamente prima.

La norma suddetta, inoltre, prevede anche anche la possibilità di flagranza di reato in

presenza di reato permanente. In questo caso, secondo quanto previsto, lo stato di

flagranza, se riscontrato, dura fino a quando non è cessata la permanenza .

4. Due tipi di arresto: l'obbligatorio e il facoltativo:

Il C.P.P. disciplina due tipi di arresto: quello obbligatorio e quello facoltativo.

4.1 L'arresto obbligatorio:

L'arresto obbligatorio è disciplinato dall'art. 380 C.P.P. e, come fa intendere il titolo

della norma, prevede l'obbligo di arresto, a carico di ufficiali e agenti di polizia

giudiziaria, del soggetto sorpreso a commettere un delitto.

La norma, inoltre, stabilisce anche quando si deve procedere all'arresto obbligatorio;

a riguardo sono previsti due tipi di parametri:

Qualitativo : secondo tale criterio, si deve procedere ad arresto obbligatorio

– quando si è dinanzi ad un delitto non colposo, consumato o tentato, per la quale

la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel

minimo a cinque anni e nel massimo a venti;

Quantitativo : secondo tale criterio, invece, si deve procedere ad arresto

– obbligatorio quando si è dinanzi ad un delitto non colposo, consumato o

tentato, rientrante in uno dei casi previsti dallo stesso articolo. Quì si omette di

indicare tutta la lista (di cui si può prendere visione leggendo l'art.380 comma

2 C.P.P.); casi rilevanti sono: violenza sessuale; rapina; estorsione .

Il delitto per cui si procede deve rientrare almeno in uno dei suddetti parametri;

quindi non deve rientrare necessariamente in tutti e due.

L'articolo 380 C.P.P. si chiude con una rilevante disposizione: quando il delitto per

cui si procede all'arresto obbligatorio è perseguibile a querela , questa deve essere

presentata, anche solo oralmente, all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria presente

sul luogo del delitto; in caso contrario, l'arresto non potrà essere effettuato.

In caso poi di rimessione della querela, l'arresto viene meno e il soggetto è

immediatamente liberato.

4.2 L'arresto facoltativo:

L'arresto facoltativo è disciplinato dall'articolo 381 C.P.P. .

A differenza dal caso precedente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno

la possibilità di decidere se arrestare o meno il soggetto . E' necessario chiarire però

che "facoltà" non significa "arbitrarietà" poichè, all'atto della decisione, devono

essere tenuti in considerazione due fattori espressamente previsti dalla norma. Questi

sono: la gravità del fatto commesso e la pericolosità sociale del soggetto .

Come per l'arresto obbligatorio, la norma prevede i criteri "qualitativo" e

"quantitativo" per stabilire se ci si trova in un caso di arresto facoltativo (e, come

nell'arresto obbligatorio, il delitto deve rientrare in almeno uno dei due parametri); i

requisiti però sono diversi.

Per ciò che riguarda il primo criterio, è previsto che ci si debba trovare: o

– dinanzi ad un delitto non colposo, consumato o tentato, la cui pena prevista sia

superiore nel massimo a tre anni, o dinanzi ad un delitto colposo la cui pena

prevista sia, nel massimo, superiore a cinque anni.

Per ciò che riguarda il secondo criterio, non solo la lista è differente, ma nelle

– ipotesi è previsto anche il delitto di natura colposa (a differenza del primo caso,

dove il delitto colposo non è contemplato); anche in questo caso si omette la

lista completa (consultabile all'art. 381 comma 2 C.P.P.); casi rilevanti sono:

violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni .

In caso di delitti procedibili per querela, valgono le stesse regole previste per

l'arresto obbligatorio (a cui si rimanda).

5. Il fermo di indiziato di delitto:

L'articolo 384 C.P.P. disciplina la seconda misura coercitiva d'urgenza: il fermo di

indiziato di delitto.

A differenza dell'arresto, quì non è richiesta la flagranza; sono richiesti, invece, altri

specifici requisiti:

La presenza di gravi indizi che portino a sospettare fortemente della

– colpevolezza di un soggetto;

Il rischio che lo stesso soggetto possa darsi alla fuga, divenendo irreperibile;

Oltre a questi presupposti, il codice richiede che il soggetto sia sospettato di un

delitto che rientri in determinati parametri. La definizione di questi è la stessa di

quelli previsti per l'arresto; il contenuto è differente:

Parametro qualitativo : delitto, anche colposo, per la quale la legge stabilisce la

– pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e

superiore nel massimo a sei ;

Parametro quantitativo : delitto, anche colposo, che riguardi: armi da guerra;

– esplosivi; terrorismo, sia nazionale che internazionale; l'eversione dell'ordine

democratico .

Se i presupposti sussistono tutti, il P.M. deve disporre il fermo del soggetto e

demandare l'esecuzione della misura alla polizia giudiziaria.

Ci sono dei casi, però, dove l'iniziativa del fermo viene presa direttamente dalla

polizia giudiziaria . I casi, espressamente previsti dal 384 C.P.P. commi 2 e 3, sono:

Delitti che rientrino nei parametri citati prima, nel caso in cui il P.M. non abbia

– ancora assunto la direzione delle indagini;

Scoperta sopravvenuta , in situazione di urgenza che non consenta

– materialmente di attendere il provvedimento del P.M., di elementi che possano

far seriamente pensare al pericolo di fuga del soggetto indiziato (esempio: il

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A.A. 2012-2013
6 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher HectorFranz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Pierro Guido.