L'arresto in flagranza ed il fermo di indiziato di delitto
A cura di: Hector Franz
Indice
- 1. Premessa
- 2. Definizioni di "Arresto in flagranza" e "Fermo"
- 3. L'arresto ed il primo requisito: la flagranza
- 4. Due tipi di arresto: l'obbligatorio e il facoltativo
- 4.1 L'arresto obbligatorio
- 4.2 L'arresto facoltativo
- 5. Il fermo di indiziato di delitto
- 6. Il divieto di arresto e di fermo previsto dalla legge
- 7. Le vicende successive ad arresto e fermo
- 8. La convalida dell'arresto e del fermo
1. Premessa
Gli appunti contenuti in questo documento sono mirati a rendere più chiare le due misure coercitive d'urgenza previste dal codice di procedura penale: "l'arresto in flagranza di reato" ed "il fermo di indiziato di delitto".
Dopo aver fornito le nozioni fondamentali, si passerà ad esaminare, nel dettaglio, prima quando vengono applicati i due singoli istituti, poi le modalità e le conseguenze degli stessi.
Si consiglia di avere a portata di mano il codice di procedura penale (o almeno una pagina sul computer da cui poter leggere le disposizioni dello stesso), in modo da poter seguire meglio ciò che si troverà scritto all'interno del documento.
A tal proposito, si specifica che la disciplina dell'arresto e del fermo è contenuta agli artt. 379 e ss. C.P.P.
2. Definizioni di "Arresto in flagranza" e "Fermo"
I due istituti possono essere così definiti:
L'arresto in flagranza è la misura coercitiva applicata su iniziativa di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di privati, quando la legge lo stabilisce, nei confronti del soggetto che ha commesso, o che abbia tentato di commettere, un delitto rientrante nei parametri stabiliti dagli artt. 380 e 381 C.P.P. e che è stato colto in flagranza.
Il fermo è la misura coercitiva applicata su iniziativa del P.M. o, nei casi previsti specificamente, della polizia giudiziaria, nei confronti di un soggetto che: 1) è gravemente indiziato per un delitto rientrante nei parametri stabiliti dall'art. 384 C.P.P.; 2) è considerato come "soggetto ad alto pericolo di fuga".
Prima di procedere nell'analisi dettagliata dei due istituti, è necessario fare due importanti considerazioni, alla luce delle definizioni date:
- Entrambe le misure si applicano in presenza di delitti; ciò significa che sono fuori dalle ipotesi di arresto e fermo i reati contravvenzionali.
- Entrambe le misure rappresentano una deroga alla normale disciplina delle misure cautelari coercitive; ciò in quanto, secondo le norme che disciplinano tali misure, è necessaria la previa autorizzazione del Giudice, mentre in arresto e fermo, a causa dell'urgenza che determina il ricorso a tali misure, tale autorizzazione non è necessaria (N.B. In entrambi i casi il ruolo del Giudice, come verrà spiegato nell'apposito paragrafo, è quello di convalidare la misura eseguita).
- Il fermo, a differenza dell'arresto, parte per iniziativa del P.M. e solo in determinati casi, invece, viene eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria; ciò si spiega poiché l'arresto nasce da una necessità (il delitto in flagranza) più immediata rispetto a quella del fermo, dove invece vi è la necessità di tutelare le indagini, impedendo al soggetto gravemente indiziato di allontanarsi.
3. L'arresto ed il primo requisito: la flagranza
Come si deduce dalla...
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Procedura penale - le misure precautelari
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Procedura penale - misure precautelari, arresto e fermo, udienza di convalida
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