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L'ARRESTO IN FLAGRANZA ED IL
FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
A cura di: HectorFranz
Indice:
1. Premessa
2. Definizioni di "Arresto in flagranza" e "Fermo"
3. L'arresto ed il primo requisito: la flagranza
4. Due tipi di arresto: l'obbligatorio e il facoltativo
4.1 L'arresto obbligatorio
4.2 L'arresto facoltativo
5. Il fermo di indiziato di delitto
6. Il divieto di arresto e di fermo previsto dalla legge
7. Le vicende successive ad arresto e fermo
8. La convalida dell'arresto e del fermo
1. Premessa:
Gli appunti contenuti in questo documento sono mirati a rendere più chiare le due
misure coercivite d'urgenza previste dal codice di procedura penale: "l'arresto in
flagranza di reato" ed "il fermo di indiziato di delitto".
Dopo aver fornito le nozioni fondamentali, si passerà ad esaminare, nel dettaglio,
prima quando vengono applicati i due singoli istituti, poi le modalità e le
conseguenze degli stessi.
Si consiglia di avere a portata di mano il codice di procedura penale (o almeno una
pagina sul computer da cui poter leggere le disposizioni dello stesso), in modo da
poter seguire meglio ciò che si troverà scritto all'interno del documento.
A tal proposito, si specifica che la disciplina dell' arresto e del fermo è contenuta agli
artt. 379 e ss. C.P.P. .
2. Definizioni di "Arresto in flagranza" e "Fermo":
I due istituti possono essere così definiti:
L'arresto in flagranza è la misura coercitiva applicata su iniziativa di ufficiali o
– agenti di polizia giudiziaria o di privati, quando la legge lo stabilisce, nei
confronti del soggetto che ha commesso, o che abbia tentato di commettere, un
delitto rientrante nei parametri stabiliti dagli artt. 380 e 381 C.P.P. e che è stato
colto in flagranza .
Il fermo è la misura coercitiva applicata su iniziativa del P.M. o, nei casi
– previsti specificamente, della polizia giudiziaria, nei confronti di un soggetto
che: 1) è gravemente indiziato per un delitto rientrante nei parametri stabiliti
dall'art. 384 C.P.P. ; 2) è considerato come "soggetto ad alto pericolo di fuga" .
Prima di procedere nell'analisi dettagliata dei due istituti, è necessario fare due
importanti considerazioni, alla luce delle definizioni date:
Entrambe le misure si applicano in presenza di delitti; ciò significa che sono
– fuori dalle ipotesi di arresto e fermo i reati contravvenzionali;
Entrambe le misure rappresentano una deroga alla normale disciplina delle
– misure cautelari coercitive; ciò in quanto, secondo le norme che disciplinano
tali misure, è necessaria la previa autorizzazione del Giudice , mentre in arresto
e fermo, a causa dell'urgenza che determina il ricorso a tali misure, tale
autorizzazione non è necessaria (N.B. In entrambi i casi il ruolo del Giudice,
come verrà spiegato nell'apposito paragrafo, è quello di convalidare la misura
eseguita).
Il fermo, a differenza dell'arresto, parte per iniziativa del P.M. e solo in
– determinati casi, invece, viene eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria;
ciò si spiega poichè l'arresto nasce da una necessità (il delitto in flagranza) più
immediata rispetto a quella del fermo, dove invece vi è la necessità di tutelare
le indagini, impedendo al soggetto gravemente indiziato di allontanarsi.
3. L'arresto ed il primo requisito: la flagranza:
Come si deduce dalla definizione, requisito essenziale dell'arresto è che il soggetto
venga colto in flagranza di reato . Il codice di procedura penale, all'art. 382, stabilisce
quando vige tale situazione. Leggendo tale disposizione, si comprende che è in stato
di flagranza:
Chi viene colto nell'atto di commettere il reato;
– Chi, subito dopo il reato, viene inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona
– offesa o da altre persone;
Chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il
– reato immediatamente prima.
La norma suddetta, inoltre, prevede anche anche la possibilità di flagranza di reato in
presenza di reato permanente. In questo caso, secondo quanto previsto, lo stato di
flagranza, se riscontrato, dura fino a quando non è cessata la permanenza .
4. Due tipi di arresto: l'obbligatorio e il facoltativo:
Il C.P.P. disciplina due tipi di arresto: quello obbligatorio e quello facoltativo.
4.1 L'arresto obbligatorio:
L'arresto obbligatorio è disciplinato dall'art. 380 C.P.P. e, come fa intendere il titolo
della norma, prevede l'obbligo di arresto, a carico di ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, del soggetto sorpreso a commettere un delitto.
La norma, inoltre, stabilisce anche quando si deve procedere all'arresto obbligatorio;
a riguardo sono previsti due tipi di parametri:
Qualitativo : secondo tale criterio, si deve procedere ad arresto obbligatorio
– quando si è dinanzi ad un delitto non colposo, consumato o tentato, per la quale
la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni e nel massimo a venti;
Quantitativo : secondo tale criterio, invece, si deve procedere ad arresto
– obbligatorio quando si è dinanzi ad un delitto non colposo, consumato o
tentato, rientrante in uno dei casi previsti dallo stesso articolo. Quì si omette di
indicare tutta la lista (di cui si può prendere visione leggendo l'art.380 comma
2 C.P.P.); casi rilevanti sono: violenza sessuale; rapina; estorsione .
Il delitto per cui si procede deve rientrare almeno in uno dei suddetti parametri;
quindi non deve rientrare necessariamente in tutti e due.
L'articolo 380 C.P.P. si chiude con una rilevante disposizione: quando il delitto per
cui si procede all'arresto obbligatorio è perseguibile a querela , questa deve essere
presentata, anche solo oralmente, all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria presente
sul luogo del delitto; in caso contrario, l'arresto non potrà essere effettuato.
In caso poi di rimessione della querela, l'arresto viene meno e il soggetto è
immediatamente liberato.
4.2 L'arresto facoltativo:
L'arresto facoltativo è disciplinato dall'articolo 381 C.P.P. .
A differenza dal caso precedente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
la possibilità di decidere se arrestare o meno il soggetto . E' necessario chiarire però
che "facoltà" non significa "arbitrarietà" poichè, all'atto della decisione, devono
essere tenuti in considerazione due fattori espressamente previsti dalla norma. Questi
sono: la gravità del fatto commesso e la pericolosità sociale del soggetto .
Come per l'arresto obbligatorio, la norma prevede i criteri "qualitativo" e
"quantitativo" per stabilire se ci si trova in un caso di arresto facoltativo (e, come
nell'arresto obbligatorio, il delitto deve rientrare in almeno uno dei due parametri); i
requisiti però sono diversi.
Per ciò che riguarda il primo criterio, è previsto che ci si debba trovare: o
– dinanzi ad un delitto non colposo, consumato o tentato, la cui pena prevista sia
superiore nel massimo a tre anni, o dinanzi ad un delitto colposo la cui pena
prevista sia, nel massimo, superiore a cinque anni.
Per ciò che riguarda il secondo criterio, non solo la lista è differente, ma nelle
– ipotesi è previsto anche il delitto di natura colposa (a differenza del primo caso,
dove il delitto colposo non è contemplato); anche in questo caso si omette la
lista completa (consultabile all'art. 381 comma 2 C.P.P.); casi rilevanti sono:
violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni .
In caso di delitti procedibili per querela, valgono le stesse regole previste per
l'arresto obbligatorio (a cui si rimanda).
5. Il fermo di indiziato di delitto:
L'articolo 384 C.P.P. disciplina la seconda misura coercitiva d'urgenza: il fermo di
indiziato di delitto.
A differenza dell'arresto, quì non è richiesta la flagranza; sono richiesti, invece, altri
specifici requisiti:
La presenza di gravi indizi che portino a sospettare fortemente della
– colpevolezza di un soggetto;
Il rischio che lo stesso soggetto possa darsi alla fuga, divenendo irreperibile;
–
Oltre a questi presupposti, il codice richiede che il soggetto sia sospettato di un
delitto che rientri in determinati parametri. La definizione di questi è la stessa di
quelli previsti per l'arresto; il contenuto è differente:
Parametro qualitativo : delitto, anche colposo, per la quale la legge stabilisce la
– pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e
superiore nel massimo a sei ;
Parametro quantitativo : delitto, anche colposo, che riguardi: armi da guerra;
– esplosivi; terrorismo, sia nazionale che internazionale; l'eversione dell'ordine
democratico .
Se i presupposti sussistono tutti, il P.M. deve disporre il fermo del soggetto e
demandare l'esecuzione della misura alla polizia giudiziaria.
Ci sono dei casi, però, dove l'iniziativa del fermo viene presa direttamente dalla
polizia giudiziaria . I casi, espressamente previsti dal 384 C.P.P. commi 2 e 3, sono:
Delitti che rientrino nei parametri citati prima, nel caso in cui il P.M. non abbia
– ancora assunto la direzione delle indagini;
Scoperta sopravvenuta , in situazione di urgenza che non consenta
– materialmente di attendere il provvedimento del P.M., di elementi che possano
far seriamente pensare al pericolo di fuga del soggetto indiziato (esempio: il