Misure precautelari (arresto e fermo)
Arresto e fermo (ex 391)
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Sono misure di coercizione personale, restrittive della libertà personale dell’indagato.
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Eccezionali (soggette a riserva di legge rinforzata), ammesse solo in casi e a condizioni tassative (in casi eccezionali e tassativi di necessità ed urgenza).
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Sono misure giurisdizionali (soggette a riserva di giurisdizione), anche se disposte da un organo non giurisdizionale, infatti:
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Sono disposte dalla PG, il fermo anche dal PM.
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Ma sono soggette a convalida giudiziale, devono essere convalidate dal giudice (GIP o GD a seconda che il PM attivi il rito ordinario o direttissimo), pena la loro automatica caducazione.
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Si differenziano quindi dalle misure cautelari perché caratterizzate dall’urgenza e soggette a controllo giurisdizionale ex post (il provvedimento giudiziale interviene solo successivamente alla loro esecuzione, nelle forme della convalida).
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Sono misure provvisorie (efficaci solo fino alla convalida giudiziale), perché:
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Devono essere comunicate dal PM al giudice entro 48 ore e convalidate dal giudice entro le successive 48 ore, pena la loro automatica caducazione.
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E comunque perdono efficacia se non convertite in misura cautelare coercitiva, anche se legittime e convalidate dal giudice.
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Si definiscono precautelari perché disposte in situazioni di urgenza tale da non poter attendere il provvedimento cautelare del GIP e in previsione della loro conversione in misura cautelare: infatti, ove non convertibili in misura cautelare coercitiva, perdono efficacia, col conseguente obbligo di immediata liberazione dell’arrestato/fermato.
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Sono disciplinate dal CPP e trovano fondamento nell’art. 13 Cost. che, nel sancire l’inviolabilità della libertà personale, ne consente la limitazione in casi e modi tassativi.
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Divergono per presupposti e legittimazione ma hanno in comune stesse modalità esecutive e stesso procedimento di convalida.
Arresto (ex 380/383)
L’arresto è un provvedimento precautelare disposto dalla PG nei confronti di chi è colto in flagranza di reati tassativi. Presupposti dell’arresto sono flagranza o quasi flagranza di reati tassativi, salvi i casi sempre tassativi di arresto fuori flagranza:
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La flagranza (ex 382) ricorre quando il soggetto è sorpreso nell’atto di commettere il reato; la quasi-flagranza ricorre quando il soggetto è inseguito subito dopo il reato o è sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che abbia commesso il reato immediatamente prima.
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L’arresto in flagranza può essere obbligatorio o facoltativo a seconda del reato:
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I reati che legittimano l’arresto obbligatorio (ex 380) sono:
- Delitti punibili con la reclusione da 5 a 20 anni (es. sequestro a scopo di estorsione).
- Una serie di gravi delitti elencati in base al titolo del reato (es. riduzione in schiavitù, pedofilia, rapina, furto aggravato, estorsione, reati in materia di armi e stupefacenti, delitti terroristico-eversivi e di criminalità organizzata).
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I reati che legittimano l’arresto facoltativo (ex 381) e cioè in subordine ad una valutazione discrezionale della PG circa gravità del fatto o pericolosità del soggetto, sono:
- Delitti punibili con la reclusione da 3 a 5 anni (es. calunnia, lesioni gravissime).
- Una serie di gravi delitti elencati in base al titolo del reato (es. peculato, corruzione, appropriazione indebita, furto, danneggiamento aggravato, truffa, violenza o minaccia a pubblico ufficiale).
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L’arresto fuori flagranza è ammesso in casi tassativi: ad esempio per il reato di evasione (che consente l’arresto a prescindere dal requisito della flagranza), per i reati di violenza commessi in occasione di competizioni sportive (per i quali l’arresto è possibile fino a 48 ore dal fatto).
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Per i delitti procedibili a querela, l’arresto è possibile solo se viene proposta la querela (proponibile anche oralmente, dall’avente diritto alla PG presente sul luogo del reato) e perde efficacia se il querelante dichiara di rimettere la querela (con la conseguenza che l’arrestato deve essere immediatamente liberato).
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L’arresto è vietato in alcuni casi:
- In presenza di cause di giustificazione o non punibilità (come ad esempio legittima difesa o vincolo di parentela per il furto).
- Nei confronti del testimone in udienza per reati.