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MISURE PRECAUTELARI (ARRESTO E FERMO)
ARRESTO E FERMO (ex 391)
1)sono misure di coercizione personale,restrittive della libertà personale dell’indagato
2)eccezionali (soggette a riserva di legge rinforzata),ammesse solo in casi e a condizioni tassativi
(in casi eccezionali e tassativi di necessità ed urgenza)
3)sono misure giurisdizionali (soggette a riserva di giurisdizione),anche se disposte da un organo
non giurisdizionale,infatti:
A)sono disposte dalla pg,il fermo anche dal pm
B)ma sono soggette a convalida giudiziale,devono essere convalidate dal giudice (gip o gd a
seconda che il pm attivi il rito ordinario o direttissimo),pena la loro automatica caducazione
C)si differenziano quindi dalle misure cautelari perché caratterizzate dall’urgenza e soggette a
controllo giurisdizionale ex post (il provvedimento giudiziale interviene solo successivamente alla
loro esecuzione,nelle forme della convalida)
4)sono misure provvisorie (efficaci solo fino alla convalida giudiziale),perché:
A)devono essere comunicate dal pm al giudice entro 48 ore e convalidate dal giudice entro le
successive 48 ore,pena la loro automatica caducazione
B)e cmq perdono efficacia se non convertite in misura cautelare coercitiva,anche se legittime e
convalidate dal giudice
5)si definiscono precautelari perché disposte in situazioni di urgenza tale da non poter attendere il
provvedimento cautelare del gip e in previsione della loro conversione in misura cautelare:infatti
ove non convertibili in misura cautelare coercitiva,perdono efficacia,col conseguente obbligo di
immediata liberazione dell’arrestato/fermato
6)sono disciplinate dal cpp e trovano fondamento nell’art 13 cost che,nel sancire l’inviolabilità della
libertà personale,ne consente la limitazione in casi e modi tassativi
7)divergono per presupposti e legittimazione ma hanno in comune stesse modalità esecutive e
stesso procedimento di convalida
ARRESTO (ex 380/383)
L’arresto è un provvedimento precautelare disposto dalla pg nei confronti di chi è colto in
flagranza di reati tassativi.
Presupposti dell’arresto sono flagranza o quasi flagranza di reati tassativi,salvi i casi sempre
tassativi di arresto fuori flagranza:
1)la flagranza (ex 382) ricorre quando il soggetto è sorpreso nell’atto di commettere il reato; la
quasi-flagranza ricorre quando il soggetto è inseguito subito dopo il reato o è sorpreso con cose
o tracce dalle quali appare che abbia commesso il reato immediatamente prima
2)l’arresto in flagranza può essere obbligatorio o facoltativo a seconda del reato:
A)i reati che legittimano l’arresto obbligatorio (ex 380) sono:
a)i delitti punibili con la reclusione da 5 a 20 anni (es sequestro a scopo di estorsione)
b)e una serie di gravi delitti elencati in base al titolo del reato (es riduzione in schiavitù,pedofilia,
rapina,furto aggravato,estorsione,reati in materia di armi e stupefacenti,delitti terroristico-eversivi e
di criminalità organizzata)
B)i reati che legittimano l’arresto facoltativo (ex 381) e cioè in subordine ad una valutazione
discrezionale della pg circa gravità del fatto o pericolosità del soggetto,sono:
a)delitti punibili con la reclusione da 3 a 5 anni (es calunnia,lesioni gravissime)
b)e una serie di gravi delitti elencati in base al titolo del reato (es peculato,corruzione,appropria-
zione indebita,furto,danneggiamento aggravato,truffa,violenza o minaccia a pu)
3)l’arresto fuori flagranza è ammesso in casi tassativi:ad es per il reato di evasione (che
consente l’arresto a prescindere dal requisito della flagranza),per i reati di violenza commessi in
occasione di competizioni sportive (per i quali l’arresto è possibile fino a 48 ore dal fatto)
4)per i delitti procedibili a querela,l’arresto è possibile solo se viene proposta la querela
(proponibile anche oralmente,dall’avente diritto alla pg presente sul luogo del reato) e perde
efficacia se il querelante dichiara di rimettere la querela (con la conseguenza che l’arrestato deve
essere immediatamente liberato)
5)l’arresto è vietato in alcuni casi:
A)in presenza di cause di giustificazione o non punibilità (come ad es legittima difesa o vincolo di
parentela per il furto)
B)nei confronti del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione (come
ad es falsa testimonianza,calunnia,favoreggiamento):il divieto di arresto del testimone in udienza
va esteso anche alla persona informata,la ratio è garantire la genuinità della depo-sizione (che
potrebbe essere condizionata dalla minaccia dell’arresto)
Quanto alle modalità esecutive,l’arresto (come il fermo) è eseguito dalla pg,mediante traduzione
in carcere e con una serie di adempimenti a garanzia dell’arrestato ma (a differenza del fermo)
può essere eseguito eccezionalmente da privati e pm (che ha potere di fermo ma di regola non ha
potere di arresto):
1)i privati possono procedere ad arresto solo in flagranza di delitti ad arresto obbligatorio,con
obbligo di immediata consegna alla pg dell’arrestato e del corpo del reato
2)il pm può procedere ad arresto solo in flagranza di delitti commessi in udienza (ad es per lesioni
provocate dall’imputato al testimone),fermo il divieto di arresto del testimone in udienza per reati
concernenti il contenuto della deposizione.
FERMO DELL’INDIZIATO DI DELITTO (ex 384)
Il fermo è un provvedimento precautelare disposto nei confronti di soggetti gravemente indiziati di
delitti tassativi e che si ha fondato motivo di ritenere possano darsi alla fuga.
Presupposti del fermo sono gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga dell’indagato,a
prescindere dal requisito della flagranza:
1)i gravi indizi di colpevolezza devono riguardare reati tassativi e cioè:
A)delitti punibili con la reclusione da 2 a 6 anni (es furto aggravato,rapina)
B)e una serie di gravi delitti elencati in base al titolo del reato (es delitti in materia di armi,delitti
terroristico-eversivi)
2)il pericolo di fuga deve essere attuale e concreto,cioè fondato su circostanze oggettive,quali ad
es impossibilità di identificazione o sopravvenuta disponibilità di documenti falsi
nb:il fermo (se ne ricorrono i presupposti) è sempre obbligatorio (a differenza dell’arresto).
Quanto alle modalità esecutive,il fermo (come l’arresto) è eseguito dalla pg mediante traduzione
in carcere e con una serie di adempimenti a garanzia del fermato ma (a differenza dell’arresto) è
eseguibile con o senza previo decreto del pm e non può mai essere eseguito da privati; possiamo
distinguere 3 tipologie di fermo:
1)il fermo del pm è disposto dal pm con decreto motivato,dopo che ha assunto la direzione delle
ip ed è poi eseguito dalla pg
2)il fermo ad iniziativa della pg è eseguito dalla pg senza previo decreto del pm,prima
dell’intervento del pm
3)il fermo urgente di pg è eseguito dalla pg senza previo decreto del pm,dopo e nonostante
l’intervento del pm ma solo in casi di imminente pericolo di fuga dell’indiziato (ad es fondato sulla
sopravvenuta disponibilità di documenti falsi) e quindi in situazioni di urgenza tale da non poter
attendere il decreto del pm.
PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DELL’ARRESTO/FERMO (ex 381/391)
Il procedimento di convalida è comune ad entrambe le misure e immediatamente successivo alla
loro esecuzione,è soggetto a termini brevi e perentori (ha una durata massima di 96 ore ed è
articolato in 3 fasi,ciascuna soggetta ad un termine perentorio),prevede una serie di adempimenti
a garanzia dell’arrestato/fermato.
La prima fase (immediatamente successiva all’esecuzione della misura) riguarda gli
adempi-menti a carico della pg,che deve tradurre in carcere l’arrestato/fermato,con obbligo di
immediata informativa al pm entro 24 ore dall’esecuzione della misura,pena la sua inefficacia:con
la traduzione in carcere il soggetto viene formalmente messo a disposizione del pm; prima della
traduzione in carcere:
1)la pg deve avvertire l’arrestato/fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia,con
l’obbligo di richiedere al pm un difensore d’ufficio,se l’arrestato/fermato non si attiva
2)deve avvisare il difensore (di fiducia o d’ufficio),subito dopo l’esecuzione della misura:
l’arrestato/fermato ha diritto al colloquio immediato col difensore (anche in caserma),salvo decreto
motivato di differimento del pm (ex 104)
3)deve avvisare i familiari dell’arrestato/fermato,su suo consenso e senza ritardo (ex 387)
4)ha obbligo di verbale e deve trasmettere al pm il verbale di arresto/fermo entro 24 ore dalla
esecuzione della misura,pena la sua inefficacia,salvo dilazione autorizzata dal pm
5)può acquisire notizie dall’arrestato/fermato nell’immediatezza del fatto (ex 350/5) o ricevere le
sue eventuali dichiarazioni spontanee (ex 350/7)
6)la pg deve liberare l’arrestato/fermato prima della traduzione in carcere,se ritiene illegittima la
misura (per errore di persona o difetto dei presupposti temporali o di reato),con obbligo di
infor-marne il pm.
La seconda fase riguarda gli adempimenti a carico del pm,che deve richiedere la convalida
dell’arresto/fermo al giudice,entro 48 ore dall’esecuzione della misura (ex 390/3),pena la sua
inefficacia,con la precisazione che
1)il pm deve richiedere al giudice sia la convalida della misura precautelare sia la sua conversione
in misura cautelare coercitiva (che può essere richiesta contestualmente alla richiesta di convalida
o durante l’udienza di convalida,a seconda che il pm intenda partecipare o meno alla udienza)
2)il giudice competente è il giudice del luogo di esecuzione della misura (gip o gd a seconda che
il pm intenda attivare rito ordinario o direttissimo)
3)con la richiesta di convalida l’arrestato/fermato viene messo a disposizione del giudice
4)prima di richiedere la convalida:
A)il pm può disporre la custodia in regime carcerario o domiciliare (ex 386)
B)può differire il colloquio col difensore (ex 104),per ragioni di cautela eccezionali,con decreto
motivato e fino a quando l’arrestato/fermato è posto a disposizione del giudice
C)può interrogare l’arrestato/fermato (ex 388),se lo ritiene utile ai fini delle indagini:
a)l’interrogatorio è facoltativo e il pm può procedervi prima dell’udienza di convalida (ergo prima
del gip,in deroga alla regola dell’anteriorità dell’interrogatorio di garanzia)
b)si svolge con le regole e le garanzie ordinarie dell’interrogatorio dell’indagato,compatibilmente
con le esigenze di rapidità,quindi:
• è sufficiente la comunicazione verbale delle ragioni dell’arresto/fermo (in luog