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Capitolo 25: I mezzi di prova

Attraverso i mezzi di prova, il giudice acquisisce direttamente innanzi a sé gli elementi di convincimento: le prove. I mezzi di ricerca della prova invece, veicolano innanzi al giudice le fonti del suo convincimento che preesistono e che quasi sempre sono acquisite nelle indagini preliminari.

La prova generica è quella in grado di dimostrare la sussistenza del fatto di reato. La prova specifica è quella che consente di attribuire il fatto ad un determinato autore.

  1. Disciplina generale delle prove

La disciplina generale in tema di prove è contenuta negli artt. 187 e ss del cpp (187-193).

187 cpp: tale articolo disciplina l'oggetto della prova, che individua nei fatti che attengono all'imputazione contestata, alla punibilità, alla determinazione della pena, all'applicazione delle misure di sicurezza, alla responsabilità civile, all'applicazione delle norme.

processuali. Sarà compito del giudice, non ammettere prove richieste dalle parti che esulano dal suddetto oggetto.

188 cpp: - libertà morale non possono essere utilizzati metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione della persona

189 cpp: 65 - principio di non tassatività dei mezzi di prova sono ammissibili anche mezzi di prova non previsti dalla legge purché siano idonei ad assicurare l'accertamento dei fatti (es. nastro registrato dalla vittima di richieste estorsive)

190 cpp: - diritto alla prova ribadisce la facoltà delle parti di richiedere l'ammissione delle prove nel processo (+) la violazione di tale diritto è motivo di ricorso per cassazione (606 c.1 lett. d)

191 cpp: - inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita

192 c.1 cpp: - principio del libero convincimento del giudice e obbligo della motivazione nella valutazione della prova il vizio di motivazione costituisce motivo di impugnazione

E di ricorso per cassazione (606 c.1 lett. e) 192 c. 2,3,4 cpp: - indica alcuni criteri a cui deve attenersi il giudice nella valutazione delle prove.

Quando la prova è costituita da indizi per la loro utilizzabilità, è necessario che essi siano plurimi, gravi, precisi e concordanti. 193 cpp: - non si applicano i limiti di prova previsti nel processo civile, salvo che non riguardino lo stato di famiglia e la cittadinanza.

2. CHIAMATA IN CORREITÀ. Dichiarazioni rese da un imputato contro altri coimputati o da imputati di reati connessi o collegati a quello per cui si procede. Queste dichiarazioni, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. La chiamata del corréo deve essere corroborata da riscontri obiettivi, cioè esterni. Ratio persona penalmente coinvolta nei fatti.

3. LA TESTIMONIANZA. È un mezzo di prova che garantisce sia l'oralità, sia il diritto al

contraddittorio attraverso il c.d. esame incrociato (cross examination). La testimonianza trova la sua naturale assunzione:

  • nell'istruzione dibattimentale
  • nell'incidente probatorio.

Non c'è testimonianza in sede di indagini preliminari.

La testimonianza ha ad oggetto la formazione della prova in ordine ai fatti che il giudice può utilizzare ai fini della sua deliberazione.

Oggetto della testimonianza solo fatti determinati e specifici.

  • non apprezzamenti personali, voci correnti o moralità dell'imputato

Solo per valutare la credibilità del testimone, è possibile estendere l'esame testimoniale a temi diversi da quelli dei fatti racchiusi nell'atto di incolpazione.

Testimonianza della persona offesa non si applicano le regole dettate per la chiamata del corréo(192). Non si richiedono pertanto riscontri esterni per l'attendibilità.

4. TESTIMONIANZA INDIRETTA.

Il testimone deve essere

detentore di scienza diretta dei fatti da lui affermati. Se egli trae da terzi, la conoscenza dei fatti, i testi di riferimento devono essere chiamati a deporre, anche su impulso del giudice.

La testimonianza indiretta serve come mezzo per individuare nuove fonti di prova e per acquisire queste ultime. Se le persone a cui il teste fa riferimento non sono chiamate a deporre, nonostante l'istanza di parte, la testimonianza de relato, è inutilizzabile, salvo che l'esame risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità del teste.

È fatto divieto alla P.G. di deporre sulle dichiarazioni ricevute dai testimoni. Se le dichiarazioni sono state rese dalla PG al di fuori delle ipotesi previste nel corso delle indagini preliminari, la testimonianza è ammissibile, ma in quanto de relato, si applica la disciplina della testimonianza indiretta.

La capacità di testimoniare appartiene a qualsiasi persona. - tale capacità

può essere assoggettata ad accertamenti, anche peritali. 5. INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO DI TESTIMONE. Responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria non posso assumere la veste di testimone, semmai potranno essere sentite come "parti", cioè non hanno piena attendibilità, ma necessitano di riscontri. Parte civile può assumere la veste di testimone, ma il giudice è chiamato a valutare con particolare rigore le sue dichiarazioni, tenuto conto che nel processo ha un interesse personale e risarcitorio. C'è incompatibilità anche per le persone che nel medesimo procedimento hanno svolto funzioni di giudice, pm o ausiliario, nonché il difensore che abbia svolto investigazioni difensive. Possono assumere l'ufficio di testimoni anche: - i coimputati di un medesimo reato, a condizione che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, proscioglimento o patteggiamento.

imputati in un procedimento connesso a condizione che gli si sia stato fatto avviso ex art. 64 comma 3 lett. c (se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di). altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità - Se tale avviso non sia stato fatto, potranno essere assunti come testimoni, solo dopo che sia intervenuta sentenza definitiva.

gli imputati in altro procedimento, per cui non vi sia vincolo di connessione.

Falsa testimonianza per il testimone sospettato di falsità o reticenza, non è consentito l'arresto in aula.

Inoltre, il giudice, informerà il PM, solo all'esito della fase processuale. Nell'immediatezza può solo rinnovare al teste l'avvertimento di dire la verità.

Se il teste rifiuta di deporre, essendo subito evidente il quadro probatorio, il giudice dispone l'immediata informativa al PM.

6. FACOLTÀ DI

  1. ASTENSIONE.

I prossimi congiunti dell'imputato, possono deporre, ma hanno facoltà di astenersi. Stessa disciplina vige anche per i soggetti tenuti al segreto professionale, di ufficio o di Stato. A pena di nullità, tali soggetti, devono essere avvisati dal giudice che hanno facoltà di nondeporre. Tutti hanno l'obbligo di testimoniare se hanno assunto le vesti di:

  • offesi dal reato
  • denuncianti
  • querelanti.
  1. ESAME DELLE PARTI.

L'esame è un mezzo di prova, sicché può essere attivato solo nel dibattimento e nell'incidente probatorio. Riguarda le parti private imputato - parte civile ecc... La parte pubblica P.M., non può essere sottoposta né ad esame né a testimonianza. I testimoni hanno l'obbligo di deporre. Le parti hanno solo la facoltà di assoggettarsi all'esame. La disciplina dell'esame è contenuta nell'art. 503 cpp, e prevede anche, come per i testi,

La possibilità di contestazioni di difformi dichiarazioni rese in precedenza dalla parte. Diverso l'esame della parte, rispetto a quello della testimonianza: infatti l'esame della parte non comporta l'impegno di dire la verità.

CONFRONTI.

Il confronto è un atto a partecipazione necessariamente plurima:

  • più parti
  • più testimoni
  • una parte e un testimone.

Il confronto consiste nell'esame di tali soggetti, eseguito congiuntamente e nel loro contraddittorio se tra di essi vi è disaccordo su fatti e circostanze già riferite in precedenza. Può avere luogo solo davanti al giudice in sede dibattimentale o in incidente probatorio.

Nella fase delle indagini preliminari il confronto è utile solo ai fini delle investigazioni e non già per la formazione delle prove, salva l'utilizzabilità per le contestazioni.

RICOGNIZIONI.

Solo in dibattimento o incidente probatorio. Mira

All'individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali, ad opera di un soggetto chiamato in sede processuale. La corrispondente attività nella fase preprocessuale, è chiamata individuazione di cose e persone dinanzi al PM.

La ricognizione personale deve essere eseguita con un campione almeno di altre 2 persone ad essa somiglianti.

La ricognizione di cose si procede in maniera analoga.

La ricognizione concernente fenomeni privi di materialità fisica (odori, suoni, voci) è rimessa al giudice la regolamentazione del modus procedendi, dovendo egli procurarsi simili realtà fenomeniche.

10. ESPERIMENTI GIUDIZIALI.

Esperimento giudiziale è un mezzo di prova volto a dimostrare la veridicità o almeno la verosimiglianza di un accadimento. Per conseguire questa prova, si sperimenta la ripetizione dell'accadimento in questione, riproducendo, per quanto possibile, la situazione originaria e le stesse

modalità di svolgimento del fatto in contestazione. Nella fase preprocessuale PM può farlo con accertamenti tecnici. 11. PERIZIA E CONSULENZA TECNICA. PERIZIA: - disposta in dibattimento o in sede di incidente probatorio - può essere disposta anche d'ufficio dal giudice. Una volta nominato il perito, deve presentarsi innanzi al giudice, nel contraddittorio delle parti, per ricevere il conferimento dell'incarico, con la formulazione dei quesiti cui è chiamato a rispondere. - il perito è pubblico ufficiale nell'esercizio della sua attività - le parti possono ricusare il perito che versa in situazione di non imparzialità Le parti possono controllare l'operato del perito: - sia intervenendo durante l'espletamento delle operazioni peritali - sia presentando osservazioni e controdeduzioni al termine delle operazioni peritali.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
125 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kicca86_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto e procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Triggiani Nicola.