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CAPITOLO 7 – IL PROCESSO DI COGNIZIONE DI RITO ORDINARIO
La citazione
La domanda deve necessariamente essere inserita nel primo atto del processo; lo stesso
atto introduttivo può contenere più domande, si può avere così un processo cumulato. Ma
l’atto introduttivo del processo, oltre che individuare l’oggetto, svolge anche un’altra
ovvero l’instaurazione del contraddittorio.
Dal punto di vista della forma, l’atto introduttivo del processo può essere una citazione o
un ricorso: la citazione viene prima notificata alle controparti, e successivamente viene
depositata nella cancelleria del tribunale; il ricorso è portato a conoscenza del giudice
depositandolo in cancelleria e poi a conoscenza della controparte. Nel processo di rito
ordinario, l’atto introduttivo assume la forma della citazione.
La notificazione
Per garantire che la controparte venga effettivamente a conoscenza della domanda,
l’ordinamento utilizza lo strumento della notificazione: è un’attività affidata ad un
pubblico ufficiale (ufficiale giudiziario) che seguendo il procedimento previsto (artt. 137
c.p.c) consegna al destinatario una copia dell’atto.
La notificazione può avvenire anche a mezzo posta, in tal caso l’ufficiale invia per
raccomandata al destinatario, in un plico chiuso, l’atto da notificare. La notificazione degli
atti può essere effettuata anche dall’avvocato, che abbia ottenuto l’autorizzazione del
consiglio dell’ordine.
Se la notificazione deve essere effettuata all’estero si applica la convenzione dell’ Aja del
15.11.1965, se la notificazione deve avvenire in uno Stato membro dell’ UE la notifica viene
effettuata dal collega dello Stato membro.
L’ordine di esame delle questioni
Il giudice dovrà, in via logicamente prudenziale, accertare che le norme processuali siano
rispettate, ed in particolare che sussistano tutte le condizioni per la decisione di merito: e
questo costituisce l’ambito della cognizione di rito. La questione attinente alla sussistenza
delle condizioni per la pronuncia è rilevabile d’ufficio e dal convenuto.
Fra questioni di rito e di merito di solito vi è pregiudizialità ma questo non impone che le
questioni di rito siano decise prima di passare alla trattazione di merito; impone solo che il
giudice non possa decidere il merito, prima di aver deciso le questioni di rito. Nei processi
moderni la trattazione riguarda promiscuamente il rito e il merito: è solo in fase decisoria
che si impone la pregiudizialità dell’uno rispetto all’altro.
Le questioni di rito divengono oggetto di cognizione solo quando sono rilevate dalle parti
o dal giudice stesso: cioè quando sorge una controversia in ordine alle regole stesse. Finché
ciò non avviene, le questioni diritto non assumono rilevanza nel processo. Pag. 24
PROCEDURA CIVILE – PROF.SSA PAOLA MARZOCCHI – A.A 2016/2017
La trattazione
Per individuare l’oggetto della causa, occorre far riferimento alla struttura del diritto
sostanziale. Questo prevede che al verificarsi di fatti costitutivi sorga un diritto; e a
seguito di ulteriori fatti questo diritto non nasca ancorché si sia integrata la fattispecie
costitutiva (fatti impeditivi) oppure che, una volta che il diritto sia nato, esso si modifichi
(fatti modificativi) oppure si estingua (fatti estintivi).
Questi fatti si denominano eccezioni di merito, per distinguerle dalle eccezioni di rito, che
sono quelle che riguardano la correttezza del processo.
L’allegazione
L’allegazione consiste nell’introduzione al giudice dei fatti storici rilevanti: sono rilevanti
quei fatti storici che corrispondono alla fattispecie astratta del diritto, di cui si chiede la
tutela. Occorrerà anche provare che quanto affermato corrisponde alla realtà, dimostrando
che il fatto storico allegato è effettivamente esistente. A cioè destinata la sotto fase della
trattazione chiamata istruttoria.
I diritti indisponibili
Il diritto sostanziale ci dice che talvolta le parti possono, attraverso propri atti negoziali,
costituire, regolare o estinguere la situazione sostanziale protetta (art. 1321 c.c.): qui siamo
in presenza di un diritto disponibile (contenuto patrimoniale). Se le parti non hanno
potere negoziale, si ha un diritto indisponibile (diritti della persona, matrimonio,
filiazione).
Laddove il diritto è disponibile, poiché gli atti negoziali delle parti sono efficaci e quindi
vincolano il giudice, anche gli atti processuali dispositivi hanno lo stesso effetto
vincolante; laddove il diritto è indisponibile, poiché gli atti negoziali non sono efficaci e
quindi non vincolano il giudice, neppure gli atti processuali dispositivi hanno effetto
vincolante nel processo.
Anche se si tratta di un diritto indisponibile i fatti storici devono essere provati, anche
qualora le parti concordino sulla loro esistenza; in questi casi le parti si presentano davanti
al giudice in presenza di un accordo (es. divorzio) chiedendo che venga emessa una
sentenza.
In caso di diritti disponibili è impossibile che le parti si presentino dinnanzi al giudice in
accordo in quanto sarebbe inutile lo strumento giurisdizionale potendo sottoscrivere loro
un contratto che regoli i rapporti.
I diritti disponibili
I fatti controversi possono essere pochi, e quindi l’istruttoria occupi poco spazio nel
processo, in quanto essa, per le ragioni viste sopra, è limitata ai soli fatti controversi. Se
non vi sono fatti controversi, ovvero quando le parti concordano in tutto e per tutto sul
quadro fattuale da esse allegato il contrasto è di puro diritto nell’interpretazione di quella
determinata norma. Pag. 25
PROCEDURA CIVILE – PROF.SSA PAOLA MARZOCCHI – A.A 2016/2017
La prova
Lo strumento per acquisire quel tanto di certezza che serve per affermare l’esistenza o
meno dei fatti storici allegati, è dato dalla prova. È l’unico strumento idoneo a convincere
il giudice della verità in quanto affermato dalle parti nel processo. Gli strumenti probatori
hanno la caratteristica della tipicità ovvero sono quelli previsti dal legislatore che quindi
esclude i mezzi di prova non tenuti attendibili (es. chiromanzia).
I mezzi di prova possono distinguersi in tre categorie:
Prove dirette
Prove indirette o rappresentative
Prove critiche
La prova diretta
Sono quelle attraverso le quali il giudice percepisce direttamente il fatto allegato con i
propri sensi, i mezzi di prova diretta sono utilizzabili solo quando il fatto da provare sia
permanente e rilevante nella sua attuale esistenza.
La prova rappresentativa / indiretta
Le prove indirette sono quelle in cui tra il fatto storico e la percezione del giudice vi è uno
strumento rappresentativo: il giudice percepisce il fatto non immediatamente, ma
attraverso una rappresentazione dello stesso che può essere contenuta in un oggetto
(prova documentale) oppure nella narrazione di un soggetto (testimonianza).
La prova critica
La prova critica detta anche indiziaria è costituita da un meccanismo complesso; oggetto
di prova non sono solo i fatti primari ovvero quelli integrativi della fattispecie ma anche i
fatti secondari, cioè quelli da cui attraverso un ragionamento, si può arrivare a dedurre
l’esistenza dei fatti primari. La prova critica viene chiamata tale, perché comporta un
ragionamento critico del giudice. Essa unisce la prova di un fatto, raggiunta con mezzi di
prova diretti o indiretti, con un ragionamento che consente di inferire dall’esistenza del
fatto secondario, di per sé irrilevante, all’esistenza o inesistenza del fatto primario.
I fatti notori
Sono previsti dall’art. 115 c.p.c, notori sono quei fatti che rientrano nella comune
esperienza, e dai quali pertanto il giudice è a conoscenza non per averne una cognizione
personale, ma perché egli conosce come un qualunque altro cittadino (patrimonio
culturale popolare; es. seconda guerra mondiale 1939-1945)
Le massime d’esperienza
I fatti notori sono accadimenti reali, le massime d’esperienza sono canoni di ragionamento
ovvero regole logiche e di valutazione, anch’esse proprie di una certa società in un certo
momento storico. Pag. 26
PROCEDURA CIVILE – PROF.SSA PAOLA MARZOCCHI – A.A 2016/2017
L’attendibilità della prova
Le prove dirette sono quelle che pongono il giudice a contatto immediato con il fatto
rilevante. Le prove indirette sono invece quelle che pongono il giudice a contatto con il
fatto rilevante attraverso un mezzo che rappresenta il fatto. Il problema che pongono le
prove indirette è la valutazione della genuinità del mezzo rappresentativo. Se il testimone
racconta certe cose al giudice, questi deve chiedersi se quanto riportato è un racconto che
dà garanzia di essere veritiero oppure poco attendibile. Le prove dirette non avendo un
mezzo rappresentativo, non presentano questo problema. Il giudizio di attendibilità del
mezzo rappresentativo è disciplinato dall’art. 116 c.p.c, il giudice deve valutare le prove
secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. In
contrapposizione alle prove liberamente valutabili vi sono le prove legali, in cui cioè la
valutazione di attendibilità è fatta a priori dalla legge.
La prova libera
Quando una prova è liberamente valutabile, il legislatore rinuncia a porre delle regole,
anche solo tendenziali, per la valutazione di attendibilità. Il giudice deve però sempre
porsi il problema dell’attendibilità, e deve enunciare i criteri in base ai quali la valuta
attendibile o meno. Tali criteri devono essere convincenti, devono fondarsi su regole,
ancorché non giuridiche, che siano idonee a convincere che la valutazione d’attendibilità è
effettuata sulla base di un metro corretto. Risulta quindi importante l’enunciazione dei
criteri di valutazione della prova: proprio perché tratti dalla comune esperienza, il
giudice li deve enunciare in modo che si possa controllare se i criteri da lui prescelti siano
attendibili o meno (es. testimone parente di una delle parti). Spetta quindi al giudice, già
nel momento dell’assunzione della prova, acquisire tutti gli elementi per valutarne
l’attendibilità.
La prova legale
Il legislatore individua la regola di valutazione, stabilendo che, al verificarsi di quel
determinato presupposto, il giudice deve ritenere la prova attendibile (es. atto pubblico).
La differenza tra prova libera e legale non sta quindi nella maggiore efficacia.
Gli argomenti di prova
Accanto alle prove in senso proprio, il nostro ordinamento consce anche delle prove
minori, che sono