RIASSUNTI DI PROCEDURA CIVILE
–
CAPITOLO 1 LA TUTELA DEI DIRITTI
La tutela dei diritti costituisce una funzione ineliminabile in ogni ordinamento giuridico, questo è composto
da regole di condotta, che possono imporre doveri di comportamento (attivi o omissivi).
Ma le regole di condotta impongono questi doveri di comportamento al fine di creare situazioni sostanziali
protette, cioè al fine di elevare interessi, beni della vita alla dignità di diritti e garantire a colui che ne è
titolare l’utilità correlata all’interesse giuridicamente protetto.
diritto sostanziale stabilisce quando c’è una situazione sostanziale protetta ovvero quando un
Quindi è dall’ordinamento.
interesse è riconosciuto
A seconda dell’interesse protetto le situazioni sostanziali si dividono in:
→ L’ordinamento il titolare dell’interesse di poteri e facoltà di
- Le situazioni finali fornisce divieto d’impedire
comportamento, imponendo a tutti gli altri consociati il
l’esercizio di questi poteri e facoltà.
Sono dette finali perché l’interesse è garantito fintanto che il diritto sussiste.
(es: diritti reali)
→ L’interesse si realizza nel momento in cui, con la prestazione
- Le situazioni strumentali dell’obbligato, il diritto si estingue. (es. diritti di credito)
Quando il comportamento in concreto è difforme dall’astratta previsione normativa si ha l’ILLECITO, in
la situazione sostanziale protetta si trova in uno stato di LESIONE.
conseguenza dell’illecito,
Di fronte all’illecito l’ordinamento prevede dei meccanismi di reazione che non hanno la finalità di
repressione dello stesso ma in primo luogo è finalizzata alla tutela della situazione sostanziale protetta.
STRUMENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI
→ Si realizza mediante l’intervento di quell’apparato pubblicistico
- Tutela giurisdizionale dello
Stato (processo civile, amministrativo e tributario) ed è previsto dal titolo
IV della costituzione
- Tutela non giurisdizionale (attività negoziale delle parti e arbitrato) che concorrono allo stesso
risultato di quella giurisdizionale
→
FORME DI TUTELA DEI DIRITTI Al diverso bisogno di tutela corrisponde una diversa forma di
tutela e le tre forme possibili sono:
• Tutela dichiarativa
Individua in modo vincolante, con riferimento ad una situazione sostanziale protetta, la regole di
comportamento che vigono per i titolari della stessa e per i soggetti titolari dei doveri di
comportamento correlati a tale situazione.
Le regole di comportamento concrete si sovrappongono e si sostituiscono alle regole che
disciplinano quella situazione sostanziale protetta.
• Tutela esecutiva
Quando siamo di fronte ad una situazione sostanziale, che si attua attraverso la cooperazione attiva di
un altro soggetto, può darsi che l’inerzia di questo rendendo la situazione insoddisfatta.
Quindi a fronte dell’inerzia del debitore è uno strumento che fa ricevere al titolare del credito quella
utilità, che non gli è stata spontaneamente fornita dal comportamento volontario, che l’ordinamento
impone all’obbligato.
Oppure può anche essere necessaria la tutela esecutiva in caso di cooperazione passiva dove il
soggetto tiene il comportamento vietato.
La tutela esecutiva si articola diversamente sulla base del dovere violato, non del diritto correlato a
tale dovere.
• Tutela cautelare
È sussidiaria rispetto alle altre forme di tutela, ha la funzione di evitare gli inconvenienti che nascono
dal fatto che nessun sistema riesce a dare tutela contestualmente al momento, in cui essa è richiesta.
o addirittura azzeri l’effettività della tutela
Serve quindi ad impedire che il lasso di tempo diminuisca
stessa.
La tutela cautelare coopera alla realizzazione di due dei postulati sui quali è costruita l’attuale tutela
dei diritti:
o La tutela dei diritti deve dare tutto quello che spetta e solo quello che spetta in base al diritto
sostanziale.
o La necessità di ottenere la tutela non deve pregiudicare la parte che ne ha diritto: la tutela
deve porre la parte, nei limiti del possibile, nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata,
se non avesse avuto bisogno di chiedere la tutela del proprio diritto.
Il processo quindi deve essere neutro: non deve alterare, ma deve rispettare il diritto sostanziale.
La tutela dei diritti in via non negoziale è possibile solo per la tutela dichiarativa, per la tutela esecutiva in è
esclusa perché richiede l’esercizio di poteri autoritativi e anche la tutela cautelare è oggi esclusa in via
generale per una precisa scelta del nostro legislatore.
CAPITOLO 2 - PRINCIPI COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI
PRINCIPI E NORME SOVRANAZIONALI
• CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO
→
Articolo 6 Diritto ad un processo equo
“Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
costituito per legge”.
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale
Ove uno Stato venga meno agli obblighi può essere convenuto dalla Commissione europea dei diritti
dell’uomo dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo con sede a Strasburgo affinché, accertata
la violazione degli obblighi, condanni lo Stato inadempiente a rimuovere gli effetti della lesione o se
è
ciò non possibile al risarcimento dei danni alla parte lesa.
effettuata l’istruttoria, può
La persona lesa può ricorrere alla Commissione la quale, deferire lo Stato
innanzi alla Corte che se non adempie a quanto previsto dalla Corte stessa può essere sospeso
provvisoriamente dal Consiglio d’Europa e nei casi più gravi addirittura escluso.
è è
Lo Stato italiano stato condannato più volte per il non rispetto del termine ragionevole, così stata
introdotta la Legge 24 marzo 2001, la quale consente alla persona lesa di ricevere dallo Stato un
risarcimento per il danno subito a causa dell’eccessiva durata del processo.
• NORMATIVA COMUNITARIA
f
Nell’UE sono i giudici degli Stati membri a dover applicare il diritto comunitario, che prevale su
quello interno e la Corte di giustizia dell’unione europea ha un compito nomofilattico ovvero di
uniforme interpretazione ed applicazione delle norme.
Ma non è possibile impugnare dinanzi alla Corte, è previsto il rinvio pregiudiziale:
Se il giudice deve applicare una norma che collide con una norma comunitaria può è
sospendere il processo e rimettere la questione alla Corte europea, il rinvio giudiziale
è è
facoltativo mentre obbligatorio se il dubbio in capo alla Corte suprema.
g
Inoltre sono stati emanati dei regolamenti per armonizzare i rapporti fra i vari sistemi processuali
interni, che si occupano dei rapporti fra le varie giurisdizioni e dell’efficacia delle sentenze
pronunciate dal giudice di uno Stato membro.
PRINCIPI E NORME COSTITUZIONALI
① Articolo 24
→ →
DIRITTO D’AZIONE “Tutti possono
Comma 1 agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi”
Il “tutti” significa qualunque è
soggetto di diritto, senza alcuna limitazione, garantito della tutela
giurisdizionale.
Con l’espressione “diritti e interessi legittimi” intende “tutte le situazioni sostanziali protette”, quindi
il legislatore non può creare una situazione sostanziale protetta e negare alla stessa la tutela
giurisdizionale. è
Nonostante ciò rimangono dei settori nei quali la tutela giurisdizionale non possibile, come:
→
L’autodichia degli organi costituzionali
- La controversia non è decisa da un giudice terzo e
imparziale ma da una delle due parti.
Si verifica con riferimento ai rapporti con i dipendenti che non possono chiedere la tutela
giurisdizionale dei diritti per il rapporto di lavoro, ma debbono richiedere al proprio datore di lavoro
il riconoscimento delle proprie pretese.
f è dato dall’elezione dei membri del parlamento, se nasce una controversia
Un altro esempio questa
è
non risolta dal giudice ma dalla stessa assemblea.
L’arbitrato obbligatorio
- La legge ha previsto delle ipotesi di arbitrato obbligatorio per determinati diritti escludendo la via
l’illegittimità
giurisdizionale, però la Corte costituzionale ha dichiarato delle norme che prevedono
sottrarsi all’obbligo costituzionale di
forme di arbitrato obbligatorio, in quanto il legislatore non può
fornire la tutela giurisdizionale a chiunque la chieda.
è è
Tuttavia però si dovuto prendere atto che lo Stato non in grado di offrire a tutti una tutela
giurisdizionale effettiva e pertanto per specifici casi l’arbitrato potrebbe alleviare il carico già
gravoso sulla giurisdizione. → Quando l’accesso alla tutela giurisdizionale è
- La giurisdizione condizionata non assolutamente
è
impedito, ma subordinato al compimento di una certa attività,
però:
L’attività non deve rendere troppo difficile l’accesso alla giurisdizione
o L’attività
o deve essere finalizzata ad un miglior funzionamento della giurisdizione.
Sono invece incostituzionali le norme che impongono come condizione per l’accesso alla
giurisdizione, il soddisfacimento di oneri tributari.
- I tentativi obbligatori di conciliazione
Sono quelle ipotesi in cui chi vuole proporre una domanda deve previamente instaurare con la
controparte, dinnanzi ad una struttura pubblica o privata, un procedimento volto a verificare se le
parti possono trovare un accordo.
il quale se non si trova l’accordo ciascuna delle parti può
La legge pone un termine oltre proporre
domanda in sede giudiziale.
- I ricorsi amministrativi preventivi
d
Con questi l’interessato può richiedere la tutela della propria situazione sostanziale protetta a suo
avviso lesa dall’attività della pubblica amministrazione. Il ricorso talvolta può essere proposto allo
stesso ufficio che ha emanato l’atto, al superiore gerarchico o ad appositi organi della pubblica
amministrazione.
Da questo comma si ricava l’esistenza del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, diritto che ciascun
soggetto di diritto ha verso lo Stato. Tale diritto non coincide e non deve essere confuso con il diritto
che si vuol vedere tutelato attraverso l’intervento giurisdizionale. Altro è,
sostanziale, quindi, il diritto
(processuale) alla tutela, altro il diritto (sostanziale) da tutelare, che si ha verso la controparte.
→ → “La
Comma 2 DIRITTO ALLA DIFESA difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento”
Questo insieme all’Art. 111, secondo cui: “
ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
”
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale canonizzano il PRINCIPIO DEL
CONTRADDITTORIO.
è è
Il procedimento una sequenza di atti, tali che ciascuno di essi il presupposto di quello che segue e
processo.
presuppone quello che precede, quando si struttura secondo contraddittorio, abbiamo il
contraddittorio quando, coloro che saranno i destinatari degli effetti dell’atto hanno la
Si ha
possibilità di partecipare al procedimento in condizioni di parità.
f
La condizione di parità si realizza quando:
L’autore dell’atto può
o disattendere, ma non ignorare gli elementi forniti dalle parti.
è simmetria fra i poteri delle parti, nel senso che al potere dell’uno corrisponde lo
o Vi →
speculare potere dell’altro PRINCIPIO PARITA’ DELLE ARMI
del contraddittorio si ricollegano una serie di implicazioni:
Al principio
Il dovere dell’autore dell’atto di motivarlo, spiegando le ragioni del suo convincimento e i motivi per
- cui ritiene di accogliere o respingere gli elementi addotti dalle parti
dovere dell’autore dell’atto finale di indicare alle parti e sottoporre alla loro discussione, le
- Il
questioni rilevabili d’ufficio che egli ritiene di poter porre a fondamento dell’atto stesso.
Ad esempio la nullità del contratto.
- La parte convenuta deve essere avvisata della pendenza del processo, una volta avvertita sarà la parte
a decidere se utilizzare o meno i poteri che l’ordinamento le dà.
Il contraddittorio si può realizzare tramite:
• PROCESSI A CONGIZIONE PIENA
d
Quando le parti possono portare il loro contributo in ordine a tutte le questioni rilevanti ai fini della
discussione, utilizzando tutti i mezzi che a tal fine il sistema prevede.
ordinario
Sono a cognizione piena il processo (strumento per la tutela dichiarativa) ed i processi
speciali che sono previsti per fornire la tutela dichiarativa in alcune particolari categorie di
controversie (lavoro e previdenza, locazione, affitto e comodato).
• →
PROCESSI SOMMARI Tutti quei processi che non sono a cognizione piena, in quanto non
prevedono una trattazione piena ed esauriente della controversia.
d
La limitazione può derivare:
o Dal fatto che talune questioni, pur rilevanti, vengono escluse dalla trattazione
o Dal fatto che non possono essere utilizzati tutti i mezzi di prova previsti dal sistema
Dal fatto che l’istruttoria è
o effettuata in modo atipico, cioè senza seguire le regole ordinarie
d
Possono essere: →
o Processi sommari cautelari Per la tutela cautelare il processo deve avere una trattazione di
brevissima durata, quindi la trattazione è superficiale.
o I processi sommari non cautelari
d
d sfociano in un provvedimento suscettibile d’acquisire gli stessi effetti di un
Questi
provvedimento emesso al termine di un processo a cognizione piena (es. decreto ingiuntivo,
associazione sindacale).
Questi possono essere previsti a condizione che ciascuna delle parti possa ottenere,
semplicemente manifestando la sua volontà in tal senso, che il processo sommario si
trasformi in processo a cognizione piena.
→ “Sono
Comma 3 assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione”
Questo è una conseguenza del DIRITTO E OBBLIGO ALLA DIFESA TECNICA
Dinnanzi agli organi costituzionali la parte non può compiere di persona gli atti del processo, ma
deve incaricare della propria difesa un soggetto qualificato: l’avvocato.
impone l’obbligo quando la è
(Non si causa di bassissimo valore)
la parte che abbia l’abilitazione a difendere altri innanzi a quell’organo giurisdizionale, può
Inoltre
difendersi da sola.
s
Invece in sede arbitrale la parte può sempre difendersi da sola, o incaricare della sua difesa chi vuole
è in grado, per ragioni economiche, di far fronte all’onere
Per questo occorre provvedere a chi non
finanziario da corrispondere al legale.
DIFESA DEI NON ABBIENTI
è un limite massimo di reddito, l’istanza è al consiglio dell’ordine degli avvocati che
Vi presentata
è l’ufficio del giudice competente a conoscere del merito.
ha sede dove
Se il consiglio respinge l’istanza, l’interessato può riproporla al giudice del merito.
L’ammissione ha effetto per tutti i gradi è è
del processo, se la parte vittoriosa, se soccombente deve
proporre una nuova istanza.
è è
Il difensore scelto dalla parte, ed retribuito dallo Stato.
→ → “Nessuno
② Articolo 25 GIUDICE NATURALE può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge”
legislatore deve prevedere meccanismi d’individuazione del giudice che non siano soggetti
Quindi il
al potere discrezionale di una qualunque autorità.
Quindi spetta ad una norma primaria (legge, D.L, D.LGS) stabilire la fattispecie, in presenza delle
quali si individua il giudice fornito del potere giurisdizionale.
d
Attraverso le regole sulla competenza, si giunge ad individuare in modo automatico l’ufficio
giudiziario fornito del potere giurisdizionale.
Individuato l’ufficio occorre assicurare che l’investitura del singolo magistrato avvenga con criteri
obiettivi e non discrezionali.
d è rispettato con riferimento all’ufficio giudiziario
Nei processi civili il principio del giudice naturale
è attuato all’interno del singolo ufficio, per quanto riguarda l’individuazione del
mentre non
magistrato.
→ “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”
③ Articolo 101 Secondo comma: della
Questo significa che l’organizzazione magistratura deve essere disciplinata secondo i principi e
le norme degli artt. 102 e seguenti della Costituzione. è
Inoltre è il fondamento del principio di legalità il giudice quindi vincolato solo alle norme primarie,
per le norme secondarie ne tiene conto solo se conformi alla norma primaria se no le disapplica.
Solo rispetto alle norme primarie illegittime il giudice non ha il potere di disapplicarle dovendo
sollevare la questione di costituzionalità alla Corte costituzionale.
Questo articolo pone il problema del VINCOLO AL PRECEDENTE
Si ha quando la risoluzione di una questione di diritto da parte di un giudice è vincolante in tutti i
casi in cui la stessa si ripresenti in un’altra controversia.
Ciò non accade, neppure le sentenze dei giudici di vertice sono de iure vincolanti in processi diversi,
da quelli in cui sono state pronunciate.
→
④ Articolo 102 Distingue tra giudice ordinario, straordinario e speciale.
→ è istituito e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
- Giudice ordinario Quello che
Ad esso appartiene in via di principio la funzione giurisdizionale e gli si
applicano gli artt. 104-110, quindi gode di tutte le garanzie previste dalle
costituzionali e sull’ordinamento giudiziario.
norme
Comprende sia i giudici pr
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