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SPECIFICA: LE NORME IN MATERIA STABILISCONO CRITERI PER LA VERIFICA DELLA LORO

VALIDITÀ E PREDISPONGONO UN SISTEMA IDONEO A PERMETTERE CHE POSSANO ESSERE

CONSIDERATI VALIDI ANCHE IN QUEI SISTEMI GIURIDICI CHE ANCORA OGGI NON NE

RICONOSCONO LA VALIDITÀ.

Stato membro d'origine: Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stata approvata o

• conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l'atto pubblico o è stato rilasciato il certificato

successorio europeo.

Stato membri dell'esecuzione: Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di

• esecutività o l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico.

Decisione: qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di

• uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata.

Transazione giudiziale: transazione in materia di successioni approvata dall'organo

• giurisdizionale o conclusa davanti a quest'ultimo nel corso di un procedimento.

Atto pubblico: qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto

• o registrato come atto pubblico in uno Stato membro.

Organo giurisdizionale: qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti

• legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su

delega di una autorità giudiziaria o sotto il controllo di una autorità giudiziaria. 13

Il reg. detta un criterio di collegamento generale ai fini della determinazione della competenza

giurisdizionale (e della legge applicabile): la residenza abituale del defunto al momento della

morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione

dovrebbe procedere ad una valutazione globale delle circostanze di vita del defunto negli anni

precedenti la morte e al momento della morte.

Nei casi in cui determinare la residenza abituale risulti un lavoro troppo arduo, l'art. 24 prevede

come criterio generale che si possa ritenere che il defunto avesse ancora la sua residenza abituale

nello Stato d'origine in cui è situato il centro di interessi della sua famiglia e della sua vita sociale.

Nei casi limite in cui è impossibile individuare la residenza abituale, l'art. 24, accanto al criterio

generale, individua un criterio sussidiario, basato su elementi speciali quali la cittadinanza o il

possesso di tutti i propri beni ereditari in uno Stato membro.

L'art. 11 prevede, poi, un c.d. forum necessitatis: si tratta di un meccanismo utilizzabile solo in

termini sussidiari ed eccezionali. Si ricorre a tale foro protettivo quando la successione ha uno

stretto collegamento con uno Stato terzo ma il radicamento in tale Stato comporterebbe un diniego

di giustizia. L'art. 11 prevede che "qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia

competente in forza di altre disposizioni del presente reg., in casi eccezionali, gli organi

giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non

può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale

la causa ha uno stretto collegamento.

Di particolare interesse è il meccanismo della stipula di accordi di scelta del foro: l'art. 5 prevede

che se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione è la legge di uno Stato membro,

le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di

tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla

successione; tale accordo deve essere concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti

interessate.

Di fronte ad un simile accordo, l'organo giurisdizionale adito o investito d'ufficio, in base ai criteri di

competenza generale o di competenza sussidiaria, può reagire in due modi:

Può, su richiesta di una delle parti, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi

A. giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla

successione;

Può dichiarare la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto di

B. conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato

membro della legge scelta.

A loro volta, gli organi giurisdizionali dello Stato membro, la cui legge sia stata scelta dal defunto,

sono competenti a decidere sulla successione:

Se un organo giurisdizionale preventivamente ardito ha dichiarato la propria incompetenza;

A. Se le parti del procedimento hanno stipulato un accordo di scelta del foro;

B. Se le parti del procedimento all'espressamente accettato la competenza dell'organo

C. giurisdizionale adito.

Il reg., come è consueto in ambito europeo, si occupa di evitare le ipotesi di decisioni incompatibili

in Stati membri diversi, contemplando norme ad hoc:

Art. 17 - LITISPENDENZA: l'organo successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento

1. fino a quando sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente

adito. Qualora sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente

adito, l'organo giurisdizionale successivo dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

Art. 18 - CONNESSIONE tra cause: ove tali cause siano pendenti davanti agli organi

2. giurisdizionali di Stati membri differenti, l'organo giurisdizionale successivamente adito ha la

facoltà di sospendere il procedimento. Se le cause pendono in primo grado, l'organo

giurisdizionale successivo può dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle

parti, a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a

conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione di procedimenti. 14

In materia cautelare l'art. 19 si allinea al reg. 44/2001 richiamandone integralmente le

disposizioni. Tale articolo stabilisce che i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di

uno Stato membro possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se la

competenza a conoscere nel merito è riconosciuta, in forza del reg., agli organi giurisdizionali di un

altro Stato membro. La norma appare quindi autorizzare l'esercizio della tutela cautelare da parte

di giudici di Stati contraenti che non siano competenti per il merito.

Un aspetto fondamentale è quello della legge applicabile alla successione. Il criterio generale è,

come per la competenza, quello della residenza abituale del defunto al momento della morte.

È però presente una clausola c.d. di salvaguardia, finalizzata a garantire l'obiettivo di certezza e

prevedibilità della successione: se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso

concreto risulta chiaramente che al momento della morte il defunto aveva collegamenti

manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale, la legge

applicabile alla successione sarà la legge di tale altro Stato.

Per consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la loro successione, di assicurare un

collegamento fra il defunto e la legge scelta ed evitare che la legge sia scelta nell'intento di

frustrare le aspettative legittime di persone aventi diritto ad una quota di legittima, il reg. all'art. 22

permette ad un soggetto di scegliere un criterio alternativo: la legge dello Stato di cui ha la

cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

La legge del luogo di residenza abituale del defunto oppure la legge determinata ai sensi dell'art.

22 regola l'intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell'eredità, indipendentemente dalla loro

natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

Il reg. 650 affronta il complesso tema dei patti successori, un tipo di disposizione a causa di

morte la cui ammissibilità e accettazione variano nei diverso Stati membri. In Italia, ad esempio,

vige un generale divieto di patti successori ex art. 458 c.c.; molti altri Stati, invece, tendono a

riconoscerne la validità. Per questa ragione, il reg. vuole agevolare l'accettazione negli Stati dei

diritti acquistati per effetto di un patto successorio, determinandone gli aspetti fondamentali quali la

legge che disciplina l'ammissibilità di tali patti, la loro validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le

parti nonché le condizioni del loro scioglimento.

L'art. 25, per quanto riguarda la legge applicabile al patto successorio, distingue a seconda che il

patto successorio abbia ad oggetto la successione di una o più persone.

L'art. 27, invece, si occupa delle condizioni di validità formale delle disposizioni a causa di morte

fatto per iscritto.

L'art. 28 del reg. disciplina la validità formale della dichiarazione riguardante la accettazione o la

rinuncia: tale dichiarazione è valida se soddisfa i requisiti previsti

dalla legge applicabile al successione o

• dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale.

L'applicazione delle norme sul conflitto di leggi previste dal reg. 650 può portare all'applicazione

della legge di uno Stato terzo:

Il considerando 57 raccomanda di tenere conto delle norme di diritto internazionale privato di

1. tale Stato terzo. Di fronte alla previsione di un rinvio alla legge di uno Stato membro o alla

legge di uno Stato terzo che avesse applicato alla successione la propria legge, tale rinvio

avrebbe dovuto essere accettato per assicurare la coerenza internazionale.

Il considerando 58 osserva come in presenza di circostanza eccezionali, per ragioni di

2. interesse pubblico, gli organi giurisdizionali e le altre autorità competenti in materia di

successione degli Stati membri avrebbero potuto disapplicare determinate disposizioni di una

legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni fosse

risultata manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Gli artt. 36 e 37 considerano il caso in cui la legge che regola la successione sia quella di uno

Stato membro avente ordinamento plurilegislativo a base territoriale oppure a base personale: 15

Nel primo caso si è in presenza di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria

A. normativa in materia di successione. Nessun problema nel caso in cui tale Stato sia dotato di

un sistema di norme di conflitto: queste norme determineranno quale sia l'unità territoriale la

cui normativa si applica. Più problematico è il caso in cui tale ordinamento non abbia norme

interne in materia di conflitti di legge: qui interviene il regolamento 650 che offre dei criteri per

individuare la normativi applicabile.

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Publisher
A.A. 2013-2014
30 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luigi1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Biavati Paolo.