Procedura civile - regolamenti europei
Introduzione
Il rapporto tra diritto UE e diritto nazionale si caratterizza per la presenza di due criteri:
- Quello della supremazia del diritto UE su quello nazionale;
- Quello della immediata applicabilità del diritto europeo da parte dei giudici nazionali.
In un primo momento si riteneva che la tutela giurisdizionale appartenesse all'ambito di organizzazione di ogni singolo Stato, ma col tempo ci sono state diverse fonti che, col loro intervento, hanno influenzato profondamente il diritto processuale civile:
- In primis, l'art. 293 del trattato di Roma (istitutivo della Comunità europea) promuoveva il riconoscimento e la circolazione delle decisioni giudiziarie fra paesi membri; sulla base di tale art. venne sottoscritta a Bruxelles la convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Il compito di interpretare in maniera uniforme la convenzione venne attribuito alla Corte di giustizia.
- Altre fonti importanti sono state la giurisprudenza della Corte di giustizia e le numerose direttive che, dedicate al diritto sostanziale, hanno investito la normazione processuale.
- Con l'introduzione dell'art. 65 nel trattato CE la cooperazione giudiziaria civile è diventata oggetto di una precisa politica dell'Unione. Con il trattato di Lisbona tale art. è stato sostituito dall'art. 81 Tfue, che sottolinea l'impegno dell'Ue nel settore delle controversie transnazionali.
Il rapporto tra diritti interni e diritto UE si riassume nel concetto di autonomia processuale: da un lato, i legislatori interni hanno la piena libertà nel modellare le regole di procedura civile e i rispettivi ordinamenti giudiziari; dall'altro, questa autonomia deve tener conto della supremazia del diritto dell'Unione e quindi ogni ordinamento deve assicurare, almeno per i diritti che discendono dal sistema europeo, una tutela effettiva ed adeguata. Per questa ragione, parliamo di un rapporto di autonomia-supremazia: i diritti interni sono autonomi, ma le norme di procedura derivanti dal diritto UE sono prevalenti rispetto alle disposizioni meramente nazionali. Alla luce di ciò, le disposizioni interne devono essere sottoposte ad un vaglio di compatibilità con il diritto europeo: se questo vaglio non è superato, risulteranno inapplicabili.
Dicevamo che la fonte che ha ottenuto maggiore successo è stata il regolamento e, a questo riguardo, occorre distinguere tra:
- Regolamenti "di prima generazione" che trasferiscono nel contesto europeo preesistenti convenzioni: si tratta di normative collaudate e di testi omogenei e di facile interpretazione.
- Regolamenti che affrontano ex novo determinati istituti: questi testi nascono da soluzioni di compromesso e per questo pongono diversi problemi interpretativi e applicativi.
Assume grande rilevanza, nell'ambito dell'intervento dell'Unione nella cooperazione giudiziaria, il profilo della informazione, che si caratterizza per l'istituzione di:
- Una Rete giudiziaria europea, con il fine di porre in contatto le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri;
- Un Atlante giudiziario europeo, che raccoglie dati e notizie sull'organizzazione giudiziaria dei singoli Stati membri.
Segnaliamo adesso alcune osservazioni e problemi generali che riguardano tutti i regolamenti:
Estensione territoriale degli effetti dei regolamenti europei
Abbiamo già detto che la materia della cooperazione civile è stata introdotta con il trattato di Amsterdam, nel titolo IV del trattato CE, in un contenitore improntato alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che comprendeva anche materie politicamente molto sensibili. Alcuni Stati membri presero le distanze da questa situazione: Regno Unito e Irlanda si riservarono il diritto di partecipare di volta in volta all'adozione e alla applicazione dei singoli regolamenti (c.d. opt in), mentre la Danimarca si escluse a priori dalla successiva attività di normazione relativa al titolo IV (c.d. opt out). Di fatto, Regno Unito e Irlanda hanno aderito a tutti i regolamenti emanati tranne uno, mentre la Danimarca ne è sempre rimasta fuori. Nessun problema è invece scaturito con gli allargamenti dell'Unione ad Est: tutti i paesi hanno aderito ai regolamenti.
Carattere intrinsecamente provvisorio dei testi regolamentari
La revisione dei regolamenti è prevista come un evento fisiologico, destinato a correggere e modificare l'impostazione data nella prima formulazione, alla luce dell'esperienza applicativa.
Rapporto fra regolamento e normativa nazionale
I testi regolamentari presuppongono, in numerosi punti, che norme nazionali vengano a supportarne l'applicazione. Queste lacune possono essere colmate sia attraverso un lavoro interpretativo, sia attraverso norme nazionali espresse. Mentre la maggior parte dei paesi ha provveduto ad emanare norme attuative dei regolamenti, l'Italia ha sempre usufruito del lavoro interpretativo.
Peculiarità nella tecnica normativa dei regolamenti
Nei testi regolamentari notiamo un largo impiego di definizioni, che mirano a fornire un lessico comune ad operatori provenienti da diversi paesi e diverse culture. Inoltre, si fa ampio uso di formulari standard, di impiego obbligatorio, nei quali si devono tradurre importanti profili dell'attività delle parti o delle decisioni del giudice.
Uno degli obiettivi principali perseguiti dalla politica dell'Unione è lo sviluppo del mercato unico: il suo buon funzionamento suppone una fluida circolazione delle decisioni giudiziarie, una rapida attuazione dei provvedimenti da un paese all'altro e una certa omogeneità delle condizioni di lite nei diversi Stati. Per quanto riguarda i primi due aspetti, le norme sul riconoscimento delle sentenze straniere, sull'ingiunzione di pagamento e sul titolo esecutivo per i crediti non contestati tendono a ridurre la necessità di un exequatur (atto di diritto interno che permette l'ingresso di prodotti giurisdizionali esterni). Tuttavia, oltre a ciò, riscontriamo un altro fenomeno: quello della tendenziale equivalenza delle diverse giurisdizioni che è una premessa da cui partire e un fine da raggiungere. Soltanto una fiducia reciproca fra Stati può permettere una circolazione di sentenze, mezzi di prova, notificazioni.
Alla luce di ciò, possiamo cogliere nei regolamenti una tendenza a favorire, più che la circolazione delle decisioni, la circolazione delle liti: si favorisce il radicarsi della lite nel luogo e davanti alla giurisdizione più prossima ai fatti. Invece, per quanto riguarda l'armonizzazione dei diritti processuali interni (terzo aspetto di cui sopra), prima della creazione del mercato unico, essa rappresentava una idea utopistica. Bisogna chiarire che armonizzazione non significa uniformità e che non significa neanche avere norme parzialmente comuni: l'armonizzazione è un cammino che, rispettando le peculiarità nazionali, offre un metodo comune, di cui i punti centrali sono:
- Flessibilità delle procedure, adattate al caso concreto;
- Attenzione a non compromettere diritti sostanziali per una osservanza eccessiva delle regole del processo;
- Rispetto del diritto di difesa, inteso anche come trasparenza di linguaggio e informazione;
- Efficacia dei risultati, puntando alla pratica regolazione degli interessi.
Oltre a questo, il diritto europeo sta producendo un effetto di mutazione genetica su alcune nozioni importanti del diritto processuale, come ad esempio il concetto di litispendenza, di giurisdizione e di giudicato. Occorre dire che il vero ostacolo per una profonda armonizzazione è rappresentato dalla disuguale struttura dell'amministrazione della giustizia e dell'ordinamento giudiziario nei vari Stati: finché la durata media dei processi, i costi delle liti, l'organizzazione giudiziaria e forense presenteranno marcate disuguaglianze fra Stati, non si potrà avere una perfetta armonia.
Il regolamento CE 44/2001 sostituito dal regolamento UE 1215/2012
Nel 1968 è stata conclusa la convenzione di Bruxelles a cui fu attribuita una struttura "doppia": infatti prevedeva regole comuni sulla giurisdizione internazionale che costituivano il presupposto fondamentale di un sistema improntato all'automatico riconoscimento delle decisioni rese dai giudici degli Stati membri e alla semplificazione delle procedure per la concessione alle stesse dell'exequatur.
Il regolamento 44/2001 sostituisce la convenzione e ne rappresenta la sua evoluzione, accogliendone la sua "doppia" struttura. Come la convenzione, nelle materie rientranti nel suo ambito di applicazione, tale regolamento sostituisce interamente le norme di diritto comune degli Stati membri, anteriori o successive e rende inapplicabili le disposizioni e gli istituti incompatibili con la propria ratio ed i suoi obiettivi.
Da gennaio 2015 il regolamento 44/2001 è destinato ad essere a sua volta sostituito dal regolamento 1215/2012, che si applicherà anche al Regno Unito, all'Irlanda e alla Danimarca.
Sul piano oggettivo, il regolamento 44/2001 si applica alla materia civile e commerciale, a prescindere dalla natura dell'organo giudiziario adito. In mancanza di una precisa definizione di tale materia, essa è stata oggetto di numerose pronunce interpretative della Corte di giustizia, la quale ne ha enucleato una definizione autonoma, da individuarsi in base allo scopo e al sistema della normativa europea e ai principi generali desumibili dagli ordinamenti nazionali, indipendentemente dal significato che tale espressione può assumere nei singoli Stati membri. L'art. 1 esclude espressamente dall'ambito oggettivo di applicazione del reg. la materia fiscale, doganale e amministrativa.
Sempre ai sensi dell'art. 1, vi sono altre materie che sono escluse dall'applicazione del regolamento qualora costituiscano l'oggetto principale della controversia, tra le quali ritroviamo le controversie in materia di:
- Stato e capacità delle persone, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni: l'esclusione di queste materie deriva dalle differenze nel loro trattamento sostanziale da parte degli Stati membri e dalla rilevanza ai fini giurisdizionali del criterio della nazionalità, che non trova ospitalità nel regolamento.
- Fallimento, concordati e altre procedure affini: l'esclusione di tali materie è stata dovuta alla mancanza di omogeneità nelle posizioni degli Stati membri e alla volontà di disciplinare la materia dell'insolvenza transnazionale in una sede specifica.
- Sicurezza sociale: tale nozione comprende tutto il contenzioso in materia di previdenza sociale, cioè le controversie derivanti dai rapporti tra l'amministrazione e i datori di lavoro o i lavoratori.
- Arbitrato: l'esclusione riguarda ogni controversia che abbia come oggetto principale l'accertamento dell'esistenza o della validità di una clausola arbitrale, l'impugnazione, il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale e le procedure giudiziarie previste dalla legge nazionale come "ausiliarie" rispetto alla procedura arbitrale.
Nel reg. 1215/2012, rispetto all'ambito oggettivo di applicazione della normativa europea in materia civile e commerciale, si registrano pochi cambiamenti:
- Nella lettera A., tra le materie escluse, il regime patrimoniale fra coniugi è stato equiparato al regime patrimoniale derivanti da rapporti che secondo la legge applicabile hanno effetti equiparati al matrimonio, lasciando così spazio ad unioni diverse dal matrimonio.
- Testamenti e successioni, appartenenti alla lettera A., sono stati trasferiti nella nuova lettera F.
- Si è inserita una nuova lettera E., dedicata alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
- È stata inserita una disposizione dedicata alle definizioni di alcuni termini utilizzati dalla normativa europea (come la nozione di decisione e di transazione) allo scopo di uniformare nozioni e terminologie utilizzate nei regolamenti processuali europei in materia civile e commerciale.
Il regolamento 44/2001 recepisce il sistema giurisdizionale creato dalla convenzione di Bruxelles è basato sulla eliminazione dei fori esorbitanti (privi di un significativo rapporto con le parti o la controversia), attraverso l'individuazione di criteri fondati su uno stretto collegamento tra foro, parti e controversia. Sul piano dei criteri applicabili il regolamento prefigura tre possibilità:
- Convenuto domiciliato in uno Stato membro: deve essere citato in giudizio in uno dei fori previsti dal regolamento.
- Convenuto domiciliato in uno Stato terzo: è soggetto alla lex fori dei singoli Stati contraenti.
- Le norme previste da una convenzione in materie speciali di cui uno Stato membro è parte, prevalgono sulle analoghe disposizioni del regolamento.
Nei confronti dei convenuti domiciliati in uno Stato membro, il reg. predispone un criterio di competenza generale, utilizzabile a prescindere della controversia, ed alcuni criteri speciali, che attribuiscono giurisdizione in base alla materia del contendere oppure in base ad un elemento della fattispecie. Vi sono poi criteri di natura esclusiva, in quanto prevalgono su qualsiasi altro criterio astrattamente invocabile, e criteri di natura quasi-esclusiva, ossia criteri in alternativa tra loro ma di applicazione esclusiva rispetto ad altri previsti dal reg.
Il regolamento individua alcuni fori speciali che l'attore può adire in via alternativa a quello generale del domicilio del convenuto. Si tratta di ipotesi tassative e da interpretare in chiave restrittiva, ma autonoma rispetto a quanto previsto dalla legge nazionale degli Stati membri. L'art. 5 del reg. elenca una serie di criteri di collegamento, che attribuiscono giurisdizione in ragione della natura o degli elementi di una controversia. I principali fori speciali sono previsti in:
- Materia contrattuale: la nozione di materia contrattuale va interpretata in modo autonomo rispetto agli orientamenti dei singoli Stati membri, alla luce della ratio e degli obiettivi della disciplina europea; la Corte di giustizia in particolare ha definito contrattuale ogni controversia relativa a un vincolo liberamente assunto dalle parti, specificando che non è necessaria l'effettiva conclusione di un contratto. Il criterio di collegamento prevede che ad avere giurisdizione sia il giudice del luogo in cui l'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Questa norma non si applica alle obbligazioni negative (di non fare o di tollerare) in quanto non sono collocato in uno specifico ambito territoriale. La Corte ha inoltre precisato che se l'attore propone una molteplicità di domande, relative ad una pluralità di obbligazioni scaturenti da un medesimo contratto e da eseguirsi in Stati diversi, il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione principale avrà giurisdizione anche sulle obbligazioni accessorie. Il luogo di esecuzione della prestazione deve essere individuato con riferimento agli accordi eventualmente presi dalle parti e, in mancanza, in base alle previsioni di legge applicabile al contratto (cioè norme di diritto internazionale privato del foro, norme di origine internazionale e convenzionale). Per i contratti di vendita e di prestazione di servizi vale un criterio di collegamento specifico. Innanzitutto i due termini vanno interpretati in modo autonomo: vendita è la consegna di un bene dietro pagamento di un corrispettivo; prestazione di servizi è un contratto che prevede un facere localizzato. In questi due tipi di contratti, sul piano giurisdizionale, vi è una sola obbligazione rilevante, nel cui luogo di esecuzione si concentra tutto il contenzioso: per quanto riguarda la vendita facciamo riferimento al luogo della consegna; per quanto riguarda la prestazione di servizi facciamo riferimento al luogo in cui il servizio raggiunge o beneficia effettivamente il committente.
- Materia di fatti illeciti: rispetto agli illeciti civili dolosi e colposi, la norma attribuisce giurisdizione speciale al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto. Per la Corte di giustizia tale luogo va inteso, in via alternativa, sia come il luogo in cui è stata posta in essere la condotta lesiva sia come quello in cui si è manifestato l'evento dannoso.
- Controversie relative alle attività di una sede secondaria: nelle controversie concernenti l'esercizio di una succursale, una agenzia o qualsiasi altra sede di attività, la giurisdizione speciale spetta al giudice del luogo in cui essa è situata, purché sia la società madre sia la sede secondaria siano localizzate in uno Stato membro.
Alcuni criteri speciali sono infine previsti in materia di risarcimento del danno o restituzione del reato, di trust, di alcune questioni di diritto della navigazione.
Gli artt. 6 e 7 elencano criteri speciali che collegano l'esercizio della giurisdizione ad una connessione tra domande, con lo scopo di accorpare più azioni davanti ai giudici di un solo Stato membro e di ottenere una decisione unitaria su fattispecie complesse sul piano oggettivo e soggettivo. Si prevedono fori speciali in caso di:
- Litisconsorzio passivo: un convenuto domiciliato in un altro Stato membro può essere citato davanti ai giudici di uno Stato membro diverso, in cui sia domiciliato un altro convenuto. Quindi in caso di litisconsorzio passivo, il foro del domicilio di uno dei co-convenuti svolge un ruolo attrattivo nei confronti degli altri. Tale cumulo è tuttavia ammissibile solo qualora esista un nesso stretto che renda opportune una trattazione congiunta.
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