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Controllo successivo alla consulenza tecnica
Dopo il deposito del consulente, c'è ancora una forma di possibile controllo anche successiva all'endo procedimento della consulenza tecnica: il giudice, nella sua piena discrezionalità, può ritenere che tutto vada bene e quindi andare avanti. Ma può anche chiedere chiarimenti al consulente o riordinare la perizia.
4 novembre
Regole che disciplinano lo svolgimento del processo. Bisogna capire come i soggetti interagiscono nel processo e come i poteri e doveri possono essere esercitati nel processo.
Abbiamo parlato dei poteri delle parti, poteri - doveri del giudice. I poteri del p.m.: il ruolo del pubblico ministero, nonostante il codice dica essere importante, è una soluzione di compromesso per ovviare ai diritti indisponibili. Il punto è che il ruolo del p.m. nella pratica è stato sminuito o comunque svolge un ruolo marginale. È raro che il p.m. proponga delle domande e anche nei processi in cui deve intervenire obbligatoriamente.
l'intervento diventa sempre più una formalità. Inoltre, il p.m. è una parte nel processo civile, quindi i poteri che hanno le parti li ha anche il p.m. (con limitazione nel proporre domande). Il punto di partenza è come disciplinare il processo? Parlando delle garanzie del giusto processo, esso si attua attraverso un processo regolato dalla legge. Questo vuol dire che dev'esserci una predeterminazione delle regole processuali. Questa garanzia però non è così stringente perché il legislatore può lasciare anche un margine di discrezionalità al giudice, infatti un'unica disciplina più rigida rischia di essere troppo penalizzante per le controversie più semplici e più complesse. Come ha disciplinato il legislatore il processo? In questa cornice di garanzia costituzionale (duplice ex articolo 111 e 25): articolo 25: precostituzione del giudice. Chi sarà il giudice inteso.non come persona fisica ma le regole che stabiliscono chi si occuperà della mia controversia ed ex articolo 111 devo conoscere le regole del gioco. Queste garanzie costituzionali stabiliscono la predeterminazione di nomina dei giudici e la predeterminazione dei criteri di svolgimento del processo ma non dicono come deve svolgersi il processo (se non con riferimento alla garanzia del contraddittorio, ex articolo 111). Il principio del contraddittorio implica che alle parti sia data la possibilità di difendersi nei confronti di controparte e del giudice e di presentare le proprie argomentazioni. Nell'arco di questo quadro generale, il legislatore ha discrezionalità nel decidere come regolare lo svolgimento del processo. Le prime regole di svolgimento del processo (vedi giudice naturale precostituito per legge) sono le regole che disciplinano chi regolerà la controversia. Queste regole sono rappresentate dalle regole di giurisdizione e competenza e dalle regole cheDisciplinano le regole dell'assegnazione della singola controversia al magistrato all'interno di un ufficio giudiziario. L'esigenza di stabilire queste regole discende dal fatto che non vi è un unico ufficio giudiziario in Italia. Il punto è che la distinzione tra giurisdizione e competenza è puramente italiana, all'estero si parla solo di competenza.
La disciplina dei criteri di giurisdizione è diversa dalla disciplina dei criteri di competenza, infatti anche le violazioni che ne derivano sono di gravità differente. Giurisdizione e competenza in cosa si distinguono tra di loro? La giurisdizione comprende tutte le regole che disciplinano il riparto delle competenze tra giudici ordinari e giudici speciali. Ma anche altri aspetti. Le regole di competenza disciplinano le regole di ripartizione delle controversie tra i giudici ordinari.
Giurisdizione: spesso si parla di giurisdizione come un insieme di limiti della giurisdizione ordinaria.
Questo perché i giudici ordinari sono quelli che normalmente hanno la capacità e il potere di decidere sulle controversie. La regola è che la giurisdizione spetti ad un giudice ordinario; sono straordinari e tassativi i casi in cui la controversia spetta ad un giudice speciale. Questo lo si riscontra nel cpc in tutte le leggi che disciplinano i processi davanti ai giudici speciali; in questo è facile rendersene conto solo guardando la struttura normativa dei codici e delle leggi perché non stabiliscono quando la giurisdizione spetta al giudice ordinario, semplicemente si limitano a indicare quando non è prevista la giurisdizione del giudice ordinario.
Ulteriore problema che vale sia per la competenza che per la giurisdizione: il legislatore deve predeterminare le regole per individuare quale giudice sia competente. Un altro dubbio è: sappiamo che un processo ha una durata. Cosa succede se nelle more del processo cambia qualcosa nella
situazione di fatto o di diritto delle parti che incidono sulle regole di giurisdizione e competenza? Es. Cambia la residenza di controparte nel corso del processo. Questo incide sulla competenza del giudice? Oppure, il legislatore nel corso del processo cambia la giurisdizione dicendo che la controversia in corso debba essere decisa dal giudice amministrativo. Incide? L'articolo 1 attribuisce al giudice ordinario i processi in materia civile. L'articolo 5 ci dice che vi è l'irrilevanza dei mutamenti di diritto o di fatto che intervengono nel corso del processo. Un mutamento di diritto o di fatto non sposta la competenza o la giurisdizione. Viene normalmente qualificata come principio della perpetuatio jurisdictionis. In realtà, questo tipo di regola non è necessariamente tutelabile a livello costituzionale: è una ragionevole applicazione dell'articolo 25, in cui però si prevede che i criteri di nomina del giudice siano oggettivi e imparziali.predeterminati manon dicono che non possono cambiare in corso di causa. Non ha valenza costituzionale in modo assoluto. Questa regola non ammette eccezione (articolo 5). In realtà le eccezioni ci sono. Questa norma sancisce l'irrilevanza dei mutamenti in corso del processo a parte se:
- Soppressione dell'ufficio giudiziario (accorpato o trasferito presso un altro ufficio). Non c'è più solo naturalmente.
- Mutamento normativo particolare: dichiarazione di incostituzionalità di una norma.
I criteri di giurisdizione e competenza devono essere valutati al momento della domanda, in linea generale ciò che sopravviene in un secondo momento è irrilevante (eccezioni a parte). Questo vale sia per giurisdizione che per competenza.
Giurisdizione: regole che ripartiscono le controversie tra giudici ordinari e giudici speciali. Si parla di regole che stabiliscono i limiti alla giurisdizione ordinaria. Questo perché le regole operano su tre
modelli diversi: stabiliscono ilimiti del giudice ordinario ma nei confronti di chi?
- nei confronti dei giudici speciali
- Nei confronti dei giudici stranieri. La loro violazione incide come violazione sulle regole alla giurisdizione 63 63 di 16363
- Nei confronti degli altri poteri dello stato. Diamo per pacifica la tripartizione dei poteri dello stato. È l'insieme di regole che stabiliscono fino a dove si può esercitare il potere giudiziario.
Difetto di giurisdizione: tutti i casi in cui il giudice ordinario non ha la giurisdizione. È un potere che spetta ad un altro organo. Nei primi due casi c'è il difetto di giurisdizione che dev'essere esercitato da alti giudici, qui non c'è proprio un potere di giurisdizione. Infatti, nei primi due casi si parla di difetto di giurisdizione, nel terzo caso si parla di difetto assoluto di giurisdizione.
Violazione delle regole di giurisdizione: due profili.
Le regole sulla giurisdizione sono derogabili?
Se sono derogabili, nulla vieta che la parte proponga la controversia davanti al giudice sbagliato e che controparte non obietti nulla. In parte, le regole di giurisdizione davanti a un giudice straniero sono derogabili. Dobbiamo distinguere il difetto di giurisdizione di giudice speciale e difetto assoluto di giurisdizione dal difetto delle norme nei confronti del giudice straniero. Nei primi due casi le regole sulla giurisdizione sono inderogabili, la loro violazione può essere eccepita dalla parte e rilevata d'ufficio da parte del giudice. Nel caso delle regole di giurisdizione del giudice straniero, invece, i criteri di competenza del giudice straniero sono tendenzialmente derogabili, salvo che le regole di diritto internazionale privato non lo vietino espressamente. Questo lo si ricava dai principi dell'ordinamento giuridico. Questa inderogabilità di questi criteri si ricava anche dall'articolo 37 cpc (difetto di giurisdizione): difetto nei confronti di p.a.
(difetto assoluto digiurisdizione, mancanza del potere giurisdizionale) e difetto nei confronti dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. La violazione di questa norma è grave perché implica che possa rendersene conto la Cassazione al terzo grado. Il legislatore si trova a dover fare delle scelte di compromesso: se consento di rilevare in qualunque stato e grado la violazione di queste regole, lo considero grave. Deve prevalere su qualsiasi esigenza, anche sulla ragionevole durata del processo.
Ma se sbaglio giudice cosa succede? Potrei correre il rischio di prescrizione del diritto? (nel corso del processo il termine di prescrizione viene interrotto, ma questa regola vale se il processo si conclude regolarmente). Si può tornare indietro? Il legislatore ha disciplinato una regola che tutela la parte, definita come translatio judicii, una regola in base alla quale il difetto di giurisdizione non pregiudica gli
ice straniero, quindi non si applica questa regola. La regola del difetto di giurisdizione prevede che se una parte propone tempestivamente una domanda davanti a un giudice incompetente, il termine di prescrizione o decadenza si interrompe o sospende. Questa regola è molto importante e ha richiesto del tempo per essere riconosciuta. Non è prevista nel codice di procedura civile, ma vale per qualsiasi giurisdizione (articolo 59 legge 69/2009). Rappresenta un principio fondamentale che riflette anche i principi del giusto processo. Tuttavia, questa regola si applica solo nel caso di difetto di giurisdizione tra giudici ordinari e speciali, poiché negli altri due casi non è applicabile. Se non c'è giurisdizione, il processo termina senza che ci sia un altro giudice. Nel caso della giurisdizione del giudice straniero, il legislatore italiano non può disciplinare la giurisdizione del giudice straniero, quindi questa regola non si applica.