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PROCEDURA CIVILE II

CONNESSIONE TRA PARTI DIVERSE (per ora

Art.102 litisconsorzio necessario si salta)

- Art.103 litisconsorzio facoltativo

- Art.105 intervento volontario

- Art.106 intervento su istanza di parte

- Art.107 intervento per ordine del giudice

-

Ogni volta che si è chiamati c’è comunque un atto col quale si realizza l’intervento

o la chiamata: nel caso del 106 è la parte che chiama che preparerà un atto di

citazione rivolto al terzo chiamato; nell’art.107 il giudice dà l’ordine di chiamare e

sarà poi una parte del giudizio a provvedere a redigere un atto di citazione e

chiamare in causa il terzo. Mentre nella connessione fra stesse parti queste sono

già presenti in lite e si tratta di capire chi può replicare cosa (es. il convenuto, una

volta costituito, propone domanda riconvenzionale verso l’attore, o eccezione di

compensazione ecc.), adesso si hanno due parti nel giudizio e un terzo che sta

fuori e che ad un certo punto entra in causa attraverso il veicolo

dell’intervento/chiamata.

I processi sono molto più spesso multi-parti le controversie sono spesso

intrecciate tra loro e conseguenza di ciò è che il processo debba costituire un

alloggio possibile per questa pluralità di interessi che si agita nella realtà

sostanziale. Riprendendo i soliti esempi, sia nel caso di responsabilità sanitaria che

di responsabilità stradale abbiamo esempi di legittimazione diretta e di azione

diretta ci torneranno utili perché vedremo che nei processi per responsabilità

sanitaria le parti del processo sono più di una. Esempio: nel momento in cui ci si

ricovera in ospedale, si ha un rapporto con la struttura sanitaria, ma lo si ha anche

col medico, gli infermieri, i membri dello staff: sono tutti soggetti potenziali

danneggianti e possiamo immaginare un processo in cui il paziente, danneggiato,

faccia causa a tutti questi danneggianti; magari il paziente muore e gli eredi fanno

causa quindi abbiamo più parti anche dal lato attivo abbiamo un processo

multi-parti che si complicherebbe ancora se dovessimo chiamare in causa le

assicurazioni ecc. Sono tutti esempi che mostrano come la realtà sostanziale sia

complicata e, nel momento in cui si guarda al meccanismo processuale, dobbiamo

vedere come si alloggia questa realtà nel processo.

Leggiamo congiuntamente gli artt.103,105,106,107 perché vi ritroviamo gli stesso

schemi di connessione presi da punti di vista diversi, si ripetono questi schemi e si

atteggiano diversamente a seconda del tipo di norma.

Art.103 litisconsorzio facoltativo

“Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo,

Comma 1:

quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il

titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o

parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.” Litisconsorzio un gruppo

di persone nel medesimo processo; Facoltativo questo gruppo di persone, dal

lato attivo/passivo o entrambi, si aggrega in modo facoltativo, possono. La

connessione che fa sì che questi soggetti possano agire nel medesimo processo è

titolo petitum.

quella per o per

“Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la

Comma 2:

separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la

continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il

processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.”

1

Art.105 intervento volontario

“Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far

Comma 1:

valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo

all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.” Lo schema di

connessione che permette questo tipo di intervento è lo stesso che abbiamo letto

con riferimento all’art.103 la connessione per titolo e per petitum (oggetto)

legittima tanto un litisconsorzio facoltativo quanto un intervento volontario.

differenza è che si ha litisconsorzio facoltativo quando questi più soggetti, per

La

esempio gli attori, si mettono d’accordo per agire tutti insieme e in questo caso la

proposizione della domanda avviene congiuntamente da parte di tutti, non serve

l’accordo per convenire in giudizio più soggetti perché l’attore li individua, li

conviene (scrive un atto di citazione e glielo rivolge), ma bisogna trovare l’accordo

fra i più attori: quando questo accordo non viene raggiunto abbiamo il meccanismo

dell’intervento i terzi che non hanno proposto la causa insieme all’attore,

potranno intervenire nella causa proposta dall’attore in modo da far valere un

diritto connesso per titolo/petitum. Perché non propone la propria causa?

facoltativo

Dobbiamo vedere caso per caso, comunque ricordiamo che è tutto o

volontario, magari la volontà del terzo nasce dal fatto che immagina che, unendo

le forze, anche l’istruttoria possa essere più compiuta.

“Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti,

Comma 2:

quando vi ha un proprio interesse.” “Ciascuna parte può

Art.106 intervento (chiamata) su istanza di parte

chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale

pretende essere garantita.” È un intervento coatto. Troviamo il fenomeno della

garanzia che non c’è nei precedenti, ma non possiamo escludere che la garanzia

sia una connessione per oggetto o per titolo, si tratterà di capire a che tipo di

garanzia ci si riferisce e poi che connessione è. Quindi adesso garanzia è diversa

da connessione per titolo/petitum, ma siccome le forme di connessione sono per

parti, per oggetto e per titolo, la garanzia deve essere per forza per titolo o per

“Ritiene comune la causa”,

oggetto. cos’è la comunanza? Anche la comunanza

rientra in qualche schema che conosciamo, dato che queste norme si riferiscono

alla connessione. Quindi abbiamo visto che in queste norme ci sono diverse

terminologie, ma alla fin fine si ricade sempre nella connessione. A differenza del

litisconsorzio facoltativo e dell’intervento volontario perché non è una scelta delle

parti di agire congiuntamente o del terzo di intervenire, ma le parti costringono il

terzo (intervento coatto) ad intervenire in giudizio. Può poi capitare che sia il

giudice.

↓ “Il giudice, quando

Art.107 intervento (chiamata) per ordine del giudice

ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la

causa è comune, ne ordina l'intervento.” È sempre un intervento coatto con la

differenza che la chiamata la fa il giudice. L’art.107 utilizza nuovamente

“comunanza”

l’espressione per l’ipotesi in cui è il giudice a ordinare l’intervento,

non troviamo la garanzia.

Abbiamo trovato:

Forme facoltative

- Connessione per oggetto e per titolo

- “Comunanza” e “Garanzia” che ci costringono a pensare a quale schema

- di connessione fanno riferimento

Mentre l’intervento su istanza di parte è legato sia alla comunanza che alla

- solo

garanzia, l’intervento per ordine del giudice prevede la comunanza

2 Il riferimento alla facoltatività e alla volontarietà evoca la necessarietà 

- esisterà dunque un litisconsorzio necessario in cui più parti debbono

agire o essere convenute nello stesso processo.

Ripassino..

Connessione per oggetto: quando fra i due rapporti sostanziali esiste una

identità di oggetto, nel senso che vertono sullo stesso bene della vita. Esempio: la

controversia relativa a quel fondo Corneliano include anche Sempronio che a sua

volta si afferma titolare di quel fondo: abbiamo Tizio, Caio e Sempronio che si

affermano titolari e che stanno controvertendo ciascuno del proprio rapporto

sostanziale, ciascuno avente ad oggetto il medesimo bene della vita che non è in

connessi per oggetto.

comproprietà, dunque presuppone l’esistenza di tre rapporti

Ogni titolare è titolare di un diritto, ma non possono esistere tutti e 3 i diritti.

Abbiamo una incompatibilità tra i rapporti che è ciò in cui si sostanzia la

connessione per oggetto.

Connessione per titolo: quando l’elemento che congiunge i due rapporti

sostanziali è il fatto costitutivo, la causa petendi ciò da cui nasce il diritto.

Esempio: sinistro stradale oppure una vicenda in cui un fatto illecito è commesso

da più soggetti. Dobbiamo immaginare che ci sia una unicità di titolo con una serie

di diritti diversi per oggetto immaginiamo che una medesima condotta abbia

procurato danni a più soggetti e avendo procurato danni a più soggetti questi

vantano ciascuno il proprio diritto al risarcimento del danno per un ammontare

medesimo fatto storico.

diverso rispetto a quello degli altri, MA tutti originati dal

Quando la connessione per rapporti è legata al fatto possiamo avere sia un

litisconsorzio facoltativo (103), sia un intervento volontario; dovremmo domandarci

qual è la ragione che spinge il soggetto, che vanta un diritto collegato al diritto

oggetto del processo dal medesimo fatto storico, ad entrare all’interno di quel

processo. Sappiamo che il processo civile non ha per oggetto fatti, ma diritti,

dunque, se l’elemento comune è il fatto, la ragione per cui si interviene in giudizio

non è perché stando fuori si potrebbero avere delle ripercussioni sul proprio diritto

perché comunque tutto quello che è di comune rispetto al processo pendente è

l’accertamento storico e non fa giudicato, non condiziona, per cui intervengo per

avere un accertamento in fatto migliore, per collaborare, per ottenere il medesimo

accertamento costruito nella medesima maniera, è proprio volontario. Se

immagino che tipo di litisconsorzio e che tipo di intervento si può avere in un caso

del genere, considerando che abbiamo più danneggiati, avremo un litisconsorzio

facoltativo dal lato attivo tanti soggetti che agiscono contro un unico

danneggiante abbiamo più attori ed un unico convenuto e torna la necessità che

gli attori si accordino tra loro. Esempio:

Crollo del ponte Morandiunico fatto storico

Abbiamo la morte di più persone

Una serie di parenti di danneggiati che dovranno agire nei confronti di coloro che

hanno realizzato il ponte Morandi

In questo caso abbiamo più corresponsabili che rispondono nei confronti dei più

attori a titolo di solidarietà.

Si ha un concorso di responsabilità e gli attori devono mettersi d’accordo, ognuno

di loro avrà un proprio avvocato? O avranno un avvocato unico? Un concorso di

condotte che genera un unico fatto storico che ha causato danni a più soggetti, è

un fenomeno che andiamo a cercare dove si parla delle obbligazioni solidali.

3

Art.2055 c.c.

“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in

Comma 1:

solido al risarcimento del danno.”

“Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”

Ultimo comma:

Dal punto di vista della responsabilità risarcitoria abbiamo un unico fatto storico, il

crollo del ponte Morandi, e il 2055 ci spiega che se il fatto è imputabile a più

persone tutte sono obbligate il solido al risarcimento del danno e che nel dubbio le

singole colpe si presumono uguale, il che significa che i 40 attori hanno davanti 6

convenuti che potrebbero agire in giudizio separatamente perché parliamo di

obbligazioni solidali (si caratterizzano per il fatto che si può scegliere), ma

immaginiamo di coinvolgerli tutti in questo giudizio: avremo 40 attori e 6

scelta possono).

convenuto, tutto rimesso alla (le parti IMPORTANTE: quando si

parla di facoltatività si parla di una vicenda storica nella quale ci può essere

l’esigenza di agire insieme, ma si può anche agire separatamente; certo è che se

si agisce insieme l’accertamento del fatto storico si fa una volta sola, mentre se i

processi venissero condotti separatamente, si potrebbe avere tanti accertamenti

anche diversi tra loro è un costo pensando anche alla consulenza tecnica, se ho

40 processi ho 40 consulenze tecniche. Siccome queste più cause penderanno

davanti al medesimo ufficio giudiziario si avrà una riunione, quindi il simultaneus

processus che si realizza col litisconsorzio facoltativo si raggiungerebbe comunque

perché i giudici a una certa riunirebbero le cause.

Astrattamente si potrebbero avere tutti processo separati perché:

1. L’accertamento del fatto storico non condiziona un processo rispetto all’altro

2. Perché abbiamo il principio che quando la trattazione congiunta aggrava la

trattazione del processo, le cause possono essere separate. Esempio: per

valutare le conseguenze dannose, alcune potrebbero essere facilmente

accettabili altre, meno dunque si potrebbe preferire la separazione

Quando invece non c’è questa facoltatività?

Immaginiamo la situazione della comproprietà del bene il fondo Corneliano

appartiene a Tizio, Caio e Sempronio perché sono i figli della defunta Mevia che ha

lasciato loro in proprietà questo fondo; qualunque causa avesse a che fare con

inevitabilmente

questo fondo coinvolgerebbe Tizio, Caio e Sempronio perché non si

può condannare rispetto al fondo in comproprietà senza avere nel processo i tre

contitolari del fondo. Immaginiamo di possedere un’abitazione con altre persone,

possiamo pensare che qualcuno tratti dell’abitazione senza di noi? No, la

statuizione deve essere presa nel contraddittorio con tutti i comproprietari.

La differenza è che nel caso della connessione per oggetto abbiamo

litisconsorzio facoltativo per cui non c’è bisogno che tutti quelli che si

affermano titolari del diritto siano presenti in causa perché chi rimane fuori non è

vincolato alla decisione presa fra chi è dentro; ugualmente quando la connessione

è per fatto storico perché questo non si accerta con efficacia di giudicato per

definizione, non possono esserci ripercussioni per chi è fuori.

Quando ci sarebbero ripercussioni è dove abbiamo un rapporto plurisoggettivo,

come la comproprietà, e devo necessariamente avere tutti i contitolari del diritto.

Detto così sembra che il rapporto plurisoggettivo porti sempre con sé il

litisconsorzio necessario non è così.

Il rapporto plurisoggettivo può essere sia obbligatorio che reale. Possiamo avere:

Obbligazione solidale più soggetti sono tenuti a pagare l’intero, ma

- possono pagarlo separatamente e poi si rifaranno nei rapporti interni.

Abbiamo più titolari dell’obbligo art.2055 c.c. Nell’art.1292 vediamo come

“L'obbligazione è in solido quando più debitori sono

opera la solidarietà

4 obbligati tutti per la medesima prestazione” abbiamo un rapporto

“in modo

plurisoggettivo, che dal lato obbligatorio fa capo in più soggetti;

che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e

l'adempimento da parte di uno libera gli altri” ciascuno può essere tenuto a

pagare l’intero o ciascuno può chiedere l’intero, quando si dice “chiedere” ci

si riferisce al giudizio il litisconsorzio sarà facoltativo perché posso farlo da

solo il processo, comunque sicuramente non è necessario e si capisce dal

“La

1292 e dall’art.1306 sentenze, che fa riferimento al processo

sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido” ci può

essere il processo tra il creditore e uno dei debitori. Il 1292 dice che posso

chiedere a uno solo e il 1306 dice che la sentenza può essere pronunciata

nei confronti di uno solo, posso scegliere. Chi sceglierò? Sceglierò quello che

mi sembra più solvibile, poi sarà un problema del debitore. Chi farà entrare

in giudizio gli altri debitori non convenuti dall’attore? L’art.1306 dice

addirittura che la sentenza non ha effetto contro gli altri debitori. In quale

modo il debitore scelto dall’attore decide di far entrare anche tutti gli altri

debitori? Con una chiamata intervento coatto, cioè che qualcuno è

costretto ad entrare in giudizio, ma NON per un litisconsorzio necessario,

bensì perché chi è in causa ha necessità di allargare la schermaglia

processuale a coloro coobbligati; una volta che sono entrati valuteremo chi

paga cosa ecc.

Nel caso di diritto reale quel meccanismo non è praticabile perché il diritto

- reale non è frazionabile; in questo caso si potrebbe frazionare il diritto reale,

ma solo in presenza dei comproprietari art.784 c.p.c. parla della divisione,

“Le domande di divisione

si può fare ma in presenza di tutti i comproprietari:

ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in

confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.”

Si scioglie la comunione con un procedimento davanti al giudice che

prevede la presenza di tutti i contitolari. Il diritto reale si fraziona in

litisconsorzio e dopo ci sono dei diritti individuali.

Dobbiamo quindi distinguere i rapporti plurisoggettivi frazionabili e non.

3 marzo ’21 “Più parti possono agire o essere convenute nello stesso

Ripartiamo dall’art.103

processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto

o per il titolo dal quale dip

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matildemanfriani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Pagni Ilaria.
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