PROCEDURA CIVILE II
CONNESSIONE TRA PARTI DIVERSE (per ora
Art.102 litisconsorzio necessario si salta)
- Art.103 litisconsorzio facoltativo
- Art.105 intervento volontario
- Art.106 intervento su istanza di parte
- Art.107 intervento per ordine del giudice
-
Ogni volta che si è chiamati c’è comunque un atto col quale si realizza l’intervento
o la chiamata: nel caso del 106 è la parte che chiama che preparerà un atto di
citazione rivolto al terzo chiamato; nell’art.107 il giudice dà l’ordine di chiamare e
sarà poi una parte del giudizio a provvedere a redigere un atto di citazione e
chiamare in causa il terzo. Mentre nella connessione fra stesse parti queste sono
già presenti in lite e si tratta di capire chi può replicare cosa (es. il convenuto, una
volta costituito, propone domanda riconvenzionale verso l’attore, o eccezione di
compensazione ecc.), adesso si hanno due parti nel giudizio e un terzo che sta
fuori e che ad un certo punto entra in causa attraverso il veicolo
dell’intervento/chiamata.
I processi sono molto più spesso multi-parti le controversie sono spesso
intrecciate tra loro e conseguenza di ciò è che il processo debba costituire un
alloggio possibile per questa pluralità di interessi che si agita nella realtà
sostanziale. Riprendendo i soliti esempi, sia nel caso di responsabilità sanitaria che
di responsabilità stradale abbiamo esempi di legittimazione diretta e di azione
diretta ci torneranno utili perché vedremo che nei processi per responsabilità
sanitaria le parti del processo sono più di una. Esempio: nel momento in cui ci si
ricovera in ospedale, si ha un rapporto con la struttura sanitaria, ma lo si ha anche
col medico, gli infermieri, i membri dello staff: sono tutti soggetti potenziali
danneggianti e possiamo immaginare un processo in cui il paziente, danneggiato,
faccia causa a tutti questi danneggianti; magari il paziente muore e gli eredi fanno
causa quindi abbiamo più parti anche dal lato attivo abbiamo un processo
multi-parti che si complicherebbe ancora se dovessimo chiamare in causa le
assicurazioni ecc. Sono tutti esempi che mostrano come la realtà sostanziale sia
complicata e, nel momento in cui si guarda al meccanismo processuale, dobbiamo
vedere come si alloggia questa realtà nel processo.
Leggiamo congiuntamente gli artt.103,105,106,107 perché vi ritroviamo gli stesso
schemi di connessione presi da punti di vista diversi, si ripetono questi schemi e si
atteggiano diversamente a seconda del tipo di norma.
Art.103 litisconsorzio facoltativo
“Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo,
Comma 1:
quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il
titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o
parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.” Litisconsorzio un gruppo
di persone nel medesimo processo; Facoltativo questo gruppo di persone, dal
lato attivo/passivo o entrambi, si aggrega in modo facoltativo, possono. La
connessione che fa sì che questi soggetti possano agire nel medesimo processo è
titolo petitum.
quella per o per
“Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la
Comma 2:
separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la
continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il
processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.”
1
Art.105 intervento volontario
“Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far
Comma 1:
valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo
all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.” Lo schema di
connessione che permette questo tipo di intervento è lo stesso che abbiamo letto
con riferimento all’art.103 la connessione per titolo e per petitum (oggetto)
legittima tanto un litisconsorzio facoltativo quanto un intervento volontario.
differenza è che si ha litisconsorzio facoltativo quando questi più soggetti, per
La
esempio gli attori, si mettono d’accordo per agire tutti insieme e in questo caso la
proposizione della domanda avviene congiuntamente da parte di tutti, non serve
l’accordo per convenire in giudizio più soggetti perché l’attore li individua, li
conviene (scrive un atto di citazione e glielo rivolge), ma bisogna trovare l’accordo
fra i più attori: quando questo accordo non viene raggiunto abbiamo il meccanismo
dell’intervento i terzi che non hanno proposto la causa insieme all’attore,
potranno intervenire nella causa proposta dall’attore in modo da far valere un
diritto connesso per titolo/petitum. Perché non propone la propria causa?
facoltativo
Dobbiamo vedere caso per caso, comunque ricordiamo che è tutto o
volontario, magari la volontà del terzo nasce dal fatto che immagina che, unendo
le forze, anche l’istruttoria possa essere più compiuta.
“Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti,
Comma 2:
quando vi ha un proprio interesse.” “Ciascuna parte può
Art.106 intervento (chiamata) su istanza di parte
chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale
pretende essere garantita.” È un intervento coatto. Troviamo il fenomeno della
garanzia che non c’è nei precedenti, ma non possiamo escludere che la garanzia
sia una connessione per oggetto o per titolo, si tratterà di capire a che tipo di
garanzia ci si riferisce e poi che connessione è. Quindi adesso garanzia è diversa
da connessione per titolo/petitum, ma siccome le forme di connessione sono per
parti, per oggetto e per titolo, la garanzia deve essere per forza per titolo o per
“Ritiene comune la causa”,
oggetto. cos’è la comunanza? Anche la comunanza
rientra in qualche schema che conosciamo, dato che queste norme si riferiscono
alla connessione. Quindi abbiamo visto che in queste norme ci sono diverse
terminologie, ma alla fin fine si ricade sempre nella connessione. A differenza del
litisconsorzio facoltativo e dell’intervento volontario perché non è una scelta delle
parti di agire congiuntamente o del terzo di intervenire, ma le parti costringono il
terzo (intervento coatto) ad intervenire in giudizio. Può poi capitare che sia il
giudice.
↓ “Il giudice, quando
Art.107 intervento (chiamata) per ordine del giudice
ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la
causa è comune, ne ordina l'intervento.” È sempre un intervento coatto con la
differenza che la chiamata la fa il giudice. L’art.107 utilizza nuovamente
“comunanza”
l’espressione per l’ipotesi in cui è il giudice a ordinare l’intervento,
non troviamo la garanzia.
Abbiamo trovato:
Forme facoltative
- Connessione per oggetto e per titolo
- “Comunanza” e “Garanzia” che ci costringono a pensare a quale schema
- di connessione fanno riferimento
Mentre l’intervento su istanza di parte è legato sia alla comunanza che alla
- solo
garanzia, l’intervento per ordine del giudice prevede la comunanza
2 Il riferimento alla facoltatività e alla volontarietà evoca la necessarietà
- esisterà dunque un litisconsorzio necessario in cui più parti debbono
agire o essere convenute nello stesso processo.
Ripassino..
Connessione per oggetto: quando fra i due rapporti sostanziali esiste una
identità di oggetto, nel senso che vertono sullo stesso bene della vita. Esempio: la
controversia relativa a quel fondo Corneliano include anche Sempronio che a sua
volta si afferma titolare di quel fondo: abbiamo Tizio, Caio e Sempronio che si
affermano titolari e che stanno controvertendo ciascuno del proprio rapporto
sostanziale, ciascuno avente ad oggetto il medesimo bene della vita che non è in
connessi per oggetto.
comproprietà, dunque presuppone l’esistenza di tre rapporti
Ogni titolare è titolare di un diritto, ma non possono esistere tutti e 3 i diritti.
Abbiamo una incompatibilità tra i rapporti che è ciò in cui si sostanzia la
connessione per oggetto.
Connessione per titolo: quando l’elemento che congiunge i due rapporti
sostanziali è il fatto costitutivo, la causa petendi ciò da cui nasce il diritto.
Esempio: sinistro stradale oppure una vicenda in cui un fatto illecito è commesso
da più soggetti. Dobbiamo immaginare che ci sia una unicità di titolo con una serie
di diritti diversi per oggetto immaginiamo che una medesima condotta abbia
procurato danni a più soggetti e avendo procurato danni a più soggetti questi
vantano ciascuno il proprio diritto al risarcimento del danno per un ammontare
medesimo fatto storico.
diverso rispetto a quello degli altri, MA tutti originati dal
Quando la connessione per rapporti è legata al fatto possiamo avere sia un
litisconsorzio facoltativo (103), sia un intervento volontario; dovremmo domandarci
qual è la ragione che spinge il soggetto, che vanta un diritto collegato al diritto
oggetto del processo dal medesimo fatto storico, ad entrare all’interno di quel
processo. Sappiamo che il processo civile non ha per oggetto fatti, ma diritti,
dunque, se l’elemento comune è il fatto, la ragione per cui si interviene in giudizio
non è perché stando fuori si potrebbero avere delle ripercussioni sul proprio diritto
perché comunque tutto quello che è di comune rispetto al processo pendente è
l’accertamento storico e non fa giudicato, non condiziona, per cui intervengo per
avere un accertamento in fatto migliore, per collaborare, per ottenere il medesimo
accertamento costruito nella medesima maniera, è proprio volontario. Se
immagino che tipo di litisconsorzio e che tipo di intervento si può avere in un caso
del genere, considerando che abbiamo più danneggiati, avremo un litisconsorzio
facoltativo dal lato attivo tanti soggetti che agiscono contro un unico
danneggiante abbiamo più attori ed un unico convenuto e torna la necessità che
gli attori si accordino tra loro. Esempio:
Crollo del ponte Morandiunico fatto storico
↓
Abbiamo la morte di più persone
↓
Una serie di parenti di danneggiati che dovranno agire nei confronti di coloro che
hanno realizzato il ponte Morandi
↓
In questo caso abbiamo più corresponsabili che rispondono nei confronti dei più
attori a titolo di solidarietà.
Si ha un concorso di responsabilità e gli attori devono mettersi d’accordo, ognuno
di loro avrà un proprio avvocato? O avranno un avvocato unico? Un concorso di
condotte che genera un unico fatto storico che ha causato danni a più soggetti, è
un fenomeno che andiamo a cercare dove si parla delle obbligazioni solidali.
3
Art.2055 c.c.
“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in
Comma 1:
solido al risarcimento del danno.”
“Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”
Ultimo comma:
Dal punto di vista della responsabilità risarcitoria abbiamo un unico fatto storico, il
crollo del ponte Morandi, e il 2055 ci spiega che se il fatto è imputabile a più
persone tutte sono obbligate il solido al risarcimento del danno e che nel dubbio le
singole colpe si presumono uguale, il che significa che i 40 attori hanno davanti 6
convenuti che potrebbero agire in giudizio separatamente perché parliamo di
obbligazioni solidali (si caratterizzano per il fatto che si può scegliere), ma
immaginiamo di coinvolgerli tutti in questo giudizio: avremo 40 attori e 6
scelta possono).
convenuto, tutto rimesso alla (le parti IMPORTANTE: quando si
parla di facoltatività si parla di una vicenda storica nella quale ci può essere
l’esigenza di agire insieme, ma si può anche agire separatamente; certo è che se
si agisce insieme l’accertamento del fatto storico si fa una volta sola, mentre se i
processi venissero condotti separatamente, si potrebbe avere tanti accertamenti
anche diversi tra loro è un costo pensando anche alla consulenza tecnica, se ho
40 processi ho 40 consulenze tecniche. Siccome queste più cause penderanno
davanti al medesimo ufficio giudiziario si avrà una riunione, quindi il simultaneus
processus che si realizza col litisconsorzio facoltativo si raggiungerebbe comunque
perché i giudici a una certa riunirebbero le cause.
Astrattamente si potrebbero avere tutti processo separati perché:
1. L’accertamento del fatto storico non condiziona un processo rispetto all’altro
2. Perché abbiamo il principio che quando la trattazione congiunta aggrava la
trattazione del processo, le cause possono essere separate. Esempio: per
valutare le conseguenze dannose, alcune potrebbero essere facilmente
accettabili altre, meno dunque si potrebbe preferire la separazione
Quando invece non c’è questa facoltatività?
Immaginiamo la situazione della comproprietà del bene il fondo Corneliano
appartiene a Tizio, Caio e Sempronio perché sono i figli della defunta Mevia che ha
lasciato loro in proprietà questo fondo; qualunque causa avesse a che fare con
inevitabilmente
questo fondo coinvolgerebbe Tizio, Caio e Sempronio perché non si
può condannare rispetto al fondo in comproprietà senza avere nel processo i tre
contitolari del fondo. Immaginiamo di possedere un’abitazione con altre persone,
possiamo pensare che qualcuno tratti dell’abitazione senza di noi? No, la
statuizione deve essere presa nel contraddittorio con tutti i comproprietari.
La differenza è che nel caso della connessione per oggetto abbiamo
litisconsorzio facoltativo per cui non c’è bisogno che tutti quelli che si
affermano titolari del diritto siano presenti in causa perché chi rimane fuori non è
vincolato alla decisione presa fra chi è dentro; ugualmente quando la connessione
è per fatto storico perché questo non si accerta con efficacia di giudicato per
definizione, non possono esserci ripercussioni per chi è fuori.
Quando ci sarebbero ripercussioni è dove abbiamo un rapporto plurisoggettivo,
come la comproprietà, e devo necessariamente avere tutti i contitolari del diritto.
Detto così sembra che il rapporto plurisoggettivo porti sempre con sé il
litisconsorzio necessario non è così.
Il rapporto plurisoggettivo può essere sia obbligatorio che reale. Possiamo avere:
Obbligazione solidale più soggetti sono tenuti a pagare l’intero, ma
- possono pagarlo separatamente e poi si rifaranno nei rapporti interni.
Abbiamo più titolari dell’obbligo art.2055 c.c. Nell’art.1292 vediamo come
“L'obbligazione è in solido quando più debitori sono
opera la solidarietà
4 obbligati tutti per la medesima prestazione” abbiamo un rapporto
“in modo
plurisoggettivo, che dal lato obbligatorio fa capo in più soggetti;
che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e
l'adempimento da parte di uno libera gli altri” ciascuno può essere tenuto a
pagare l’intero o ciascuno può chiedere l’intero, quando si dice “chiedere” ci
si riferisce al giudizio il litisconsorzio sarà facoltativo perché posso farlo da
solo il processo, comunque sicuramente non è necessario e si capisce dal
“La
1292 e dall’art.1306 sentenze, che fa riferimento al processo
sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido” ci può
essere il processo tra il creditore e uno dei debitori. Il 1292 dice che posso
chiedere a uno solo e il 1306 dice che la sentenza può essere pronunciata
nei confronti di uno solo, posso scegliere. Chi sceglierò? Sceglierò quello che
mi sembra più solvibile, poi sarà un problema del debitore. Chi farà entrare
in giudizio gli altri debitori non convenuti dall’attore? L’art.1306 dice
addirittura che la sentenza non ha effetto contro gli altri debitori. In quale
modo il debitore scelto dall’attore decide di far entrare anche tutti gli altri
debitori? Con una chiamata intervento coatto, cioè che qualcuno è
costretto ad entrare in giudizio, ma NON per un litisconsorzio necessario,
bensì perché chi è in causa ha necessità di allargare la schermaglia
processuale a coloro coobbligati; una volta che sono entrati valuteremo chi
paga cosa ecc.
Nel caso di diritto reale quel meccanismo non è praticabile perché il diritto
- reale non è frazionabile; in questo caso si potrebbe frazionare il diritto reale,
ma solo in presenza dei comproprietari art.784 c.p.c. parla della divisione,
“Le domande di divisione
si può fare ma in presenza di tutti i comproprietari:
ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in
confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.”
Si scioglie la comunione con un procedimento davanti al giudice che
prevede la presenza di tutti i contitolari. Il diritto reale si fraziona in
litisconsorzio e dopo ci sono dei diritti individuali.
Dobbiamo quindi distinguere i rapporti plurisoggettivi frazionabili e non.
3 marzo ’21 “Più parti possono agire o essere convenute nello stesso
Ripartiamo dall’art.103
processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto
o per il titolo dal quale dip
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