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EVOLUZIONE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI NEGLI USA

L’evoluzione in materia di atti introduttivi negli usa conosce 4 tappe evolutive, ognuna delle quali sfocia in un

corpus normativo fortemente caratterizzato, iconico delle tendenze evolutive alla base. Per ogni cambiamento

epocale di fase storica-cultura, corrisponde una modificazione di modello di atto introduttivo. Il punto del

dibattito è quale sia il grado di specificità dell’atto introduttivo sotto il profilo della sua fattualizzazione ciò

dipende dalle circostanze di fatto che si pongono alla base delle domande formulate dall’attore e dalle pretese

del convenuto. Un simile percorso in Italia si è svolto diversificando le barriere preclusive Fino agli anni 90 alle

parti era consentito di presentare nuove prove fino al momento di precisazione delle conclusioni, quindi i fatti

degli atti introduttivi non avevano efficacia vincolante, questo risaliva al testo del 1950 di stampo liberale. Questo

sistema si apriva a tattiche abusive e non teneva conto dell'efficienza del processo.

Prima invece nell'atto introduttivo bisognava indicare domande eccezioni chiamata in causa del terzo

ammettendo solo una minima emendatio delle domande già formulate, nel 1950 a seguito di una protesta

dell'avvocatura il codice venne modificato e si previde la possibilità per l'attore di proporre nuove domande e

per il convenuto eccezioni domande non riconvenzionali e chiamata del terzo in un momento successivo alla

chiamata in giudizio, perché gli avvocati trovavano gravoso dover mettere già tutto negli atti introduttivi.

Questo valeva soprattutto per il convenuto, infatti l'attore aveva tutto il tempo che voleva per preparare l'accusa

a differenza del convenuto che era gravato del compito di fare un atto completo dall'atto di citazione fino a 20

giorni dall'udienza. Nel ‘90 si fa un regime preclusivo rigido e si impone al convenuto nella comparsa di

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costituzione e risposta depositata almeno 20 giorni prima della data dell'udienza. Nuove proteste degli avvocati e

‘95 disciplina nuovamente modificata e si percepisce un regime intermedio, certe cose sono obbligatorie nella

comparsa di risposta, Domande riconvenzionali e chiamata in causa dl terzo devono essere depositate con la

comparsa di risposta in resto può essere depositato nell'udienza di trattazione. Le domande vanno proposte

negli atti introduttivi, ma le eccezioni fino a 20 giorni prima dell’udienza. Nel 2005 si azzera di nuovo tutto e si

ritorna al regime del 1942 (regime preclusivo rigido), tutti gli atti vanno fatti subito ad eccezione della deduzione

dei mezzi di prova, e ritorna un'unica udienza di trattazione, tuttavia vi è assenza di specificità nelle allegazioni.

Subito dopo la nascita degli USA si perde l’occasione di creare un modello di processo autonomo dalla

madrepatria, ma si limitano a recepire il modello esistente in Inghilterra. Nel sistema inglese l’atto introduttivo,

chiamato pleading (intendendo sia atto dell’attore, che del convenuto) rappresenta uno strumento che ha una

duplice funzione, perché da un lato serve a introdurre la controversia, dall’altra parte rappresenta anche un

sistema di rigida delimitazione degli issues (dei diritti). Nel mondo anglosassone non esiste un diritto sostanziale,

se non è espressamente prevista una specifica azione per tutelarlo. Vi è una completa inversione rispetto ai paesi

di civil law, perché in questi vi è la teorizzazione di numerosi diritti e delle azioni a tutela degli stessi diritti. Nei

paesi di common law vi è un diritto solo in quanto c’è una specifica azione per tutelarlo. Vi è tutela solo quando vi

è una cd. Form of action. Tale principio produce una serie ampia di pleading, poiché per ogni diritto e per ogni

relativa situazione sostanziale era prevista una specifica form of action a cui corrispondeva una specifica forma

di atto introduttivo( ciò si identifica nel modello cd. Dei writ). Qui ci si sofferma su at law e equity. Nei sistemi di

common law nasce prima la form of action e poi il diritto sostanziale. Il sistema dei writ è un sistema complesso,

poiché presuppone una conoscenza di un numero molto elevato di form of action. Questo sistema poteva

funzionare in Inghilterra, dove nel corso dei diversi secoli si è creata una vera e propria science of pleading.

Tuttavia è evidente che la trasposizione del sistema dall’Inghilterra agli USA crea problemi. Il primo problema è la

preparazione professionale della classe forense degli Usa. Quando si sono formati gli usa, non esistevano ancora

le scuole di legge. Una volta si andava da avvocati che si sono trasferiti dall’Inghilterra agli usa e si cercava di

imparare li. La nuova business class americana vede questa forma di accesso alla giustizia cosi complicata come

un forte fattore d’ostacolo al commercio. Vi è quindi la spinta verso una maggiore liberalizzazione delle forme

d’accesso alla giustizia (accedere alla giustizia con i writ è troppo complicato, bisogna trovare alternativa). Nel

1848 a New York viene emanato il “ Field Code”, chiamato cosi perché l’estensore è il giudice Field, detto anche,

tale codice “code pleading”.

Nel codice si legge di un atto per semplificare la pratica dei pleading e per semplificare i procedimenti innanzi alla

corte. Viene abolita la risalente differenziazione tra giurisdizione at law e in equity. Vi è una confluenza tra le

due giurisdizioni. Si ha poi abolizione del sistema dei writ in favore dell’introduzione di un'unica form of action,

ossia la Civil action. Il field code rappresenta la fine del sistema dei writ. Questo field code riscuote un grande

successo soprattutto negli stati della costa ovest. Specie in quegli stati maggiormente sentita è l’esigenza di una

semplificazione dell’accesso alla giustizia. Mentre nella est coast gli avvocati non gradiscono particolarmente

questa semplificazione, poiché rinunciare al tecnicismo significa perdere un po’ di potere. Che tipo di pleading

prevede però? Il fact pleading, ossia un pleading estremamente fattualizzato, ossia dove la pretesa deve essere

fondata su fatti che devono essere allegati in maniera specifica e completa. Nel fact pleading al claimant viene

richiesto di :

 affermare la sua pretesa in base ai fatti esposti (in fact).

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 chiedere la tutela giurisdizionale alla quale ritiene di aver diritto(in law); indicare la Cause of action ossia il

collegamento tra la parte in fact e la parte in law (e la giurisprudenza ne valorizza il collegamento con la

parte fattuale). Si tratta per l’appunto di un fact pleading, che induce estrema chiarezza e specificazione

sin dall’inizio della controversia.

Tuttavia anche ciò viene superato perché ritenuto comunque complesso e negli anni 30 si pone un ulteriore

semplificazione del modello di accesso alla giustizia realizzato attraverso il pleading. Si ha l’emanazione delle

federal rules of civil procedure del 1938 (FRCP). Questa normativa processuale che si applica a livello federale

rimane vigente per tutto il XX secolo, e non subisce mutamenti di rilievo anche nel XXI secolo. La società

statunitense è definita per antonomasia una società litigiosa, perché essendoci un modello di stato astensionista,

la società americana non conosce camere di compensazioni di conflitti che non sia il processo. Qualsiasi tipo di

conflitto finisce per risolversi in una controversia civile. Es. anche il riconoscimento dei diritti civili si risolvono in

cause civili.

Già verso la metà del XX secolo scoppiano i primi big case, tra operatori economici molto grandi. Tutti i conflitti si

riversano nel processo e bisogna garantire un semplice e rapido accesso alla giustizia civile. Viene introdotto un

nuovo modello di atto introduttivo chiamato notice pleading. All’atto introduttivo non si attribuisce la funzione di

fissare tutti i fatti della controversia, si attribuisce all’atto introduttivo la funzione di notiziare che una

controversia nei confronti dell’avversario è stata introdotta e quali sono i termini di massima della pretesa.

Ogni altra attività relativa alla circoscrizione dell’oggetto della controversia non appartiene ai pleading e verrà

fuori successivamente. Il notice pleading è descritto alla rule 8 delle FRCP “short and plain” (breve e lineare)

statements of the claims”. Una breve e piena descrizione della pretesa che sostituisce la precedente richiesta di

indicare i fatti della cause of action. Qui si chiede solo di notiziare la controparte della pretesa azionata in

giudizio. Il pleading può essere redatto in modo libero, senza particolari formalità. Le prescrizioni mirano a fare il

modo che il pleading svolga le sue funzioni basilari minime.

Atto introduttivo attore: complaint, che deve contenere solo ciò che occorre all’altra parte per conoscere in linea

generale il contenuto della domanda.

Atto introduttivo del contenuto: answer che deve essere redatta in maniera estremamente sintetica. Vengono

anche semplificate le modalità di introduzione della causa. Viene depositata presso la corte il complaint. Il clerk

qui emana un ordine di comparizione e provvede alla notifica di entrambi al convenuto. Entro 20 giorni il

contenuto deve notificare all’attore una answer che deve contenere:

1) la negazione totale o parziale delle pretese attore

2) se il convenuto dispone di eccezioni fondate sui fatti diversi deve allegarle, a pena di preclusione, nella forma

delle affermative defenses

3) sempre a pena di decadenza deve essere proposte con il pleading le domande riconvenzionali

4) compliant e answer sono i due pleading principali, tuttavia in caso di proposizione di domanda riconvenzionale

l’attore può notificare un reply al convenuto. Dopo la notifica di tale atto si chiude la fase di pleading, anche se è

ammessa in alcune circostanze l’amendment of pleading 1) nei casi in cui prima che sia pervenuta la risposta

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del convenuto 2) autorizzata dalla corte “when the justice so requires”.

Le FRCP contengono alcune norme che in parte contraddicono l’indicazione di un atto introduttivo solamente

notice. Già nel 1938 il legislatore federale statunitense abbia mostrato la consapevolezza dell’esistenza accanto

alle controversie semplici, controversie complesse. La notice pleading non è l’unico atto introduttivo previsto.

Rule 9 FRCP vengono indicate una serie di controversie, per introdurre le quali bisognerà ricorrere a uno special

pleading. Infatti la rule 9 è chiamata “special pleading in special matters”. Per queste controversie complesse

l’atto introduttivo dovrà essere maggiormente fattualizzato poiché per la natura complessa della controversia è

importante che i fat

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sansotta.fra di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ansanelli Vincenzo.