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Opposizione

Oggetto è la contestazione del diritto processuale alla tutela esecutiva, del diritto sostanziale tutelato esecutivamente o la pignorabilità.

Se il titolo esecutivo è giudiziale, è possibile utilizzare tutte le contestazioni astrattamente possibili per contestare quel credito: mettiamo che sia un titolo giudiziale provvisorio, non ancora passato in giudicato, potrebbe essere sentenza di primo grado impugnata in appello, un provvedimento speciale come il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e pende giudizio di opposizione, mettiamo che il debitore intenda contestare il diritto perché ad es. il credito nasce da contratto di fideiussione, si contesta la validità o altri motivi per cui quel credito non sussiste, può utilizzare queste contestazioni alla base di un'opposizione all'esecuzione?

Bisogna guardare i limiti temporali del giudicato, non abbiamo ancora un provvedimento passato in giudicato o comunque che può

Pendere in giudizio di opposizione, tutti i fatti che possono giustificare la carenza di quel credito o la negazione dell'esistenza di un fatto costitutivo che fa parte della fattispecie del credito, devono essere fatti valere esclusivamente in sede di cognizione. Il processo di cognizione è disciplinato con scadenze, preclusioni interne, c'è un termine anticipato che è la comparsa da depositare 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto, se mi sono difeso male, mi sono costituito in giudizio 19 giorni prima dell'udienza quindi considerata tardiva la mia eccezione di prescrizione del credito, non è che posso recuperare questo fatto istintivo facendolo all'esecuzione, così viene rotta la parità tra le parti, alterato il rapporto tra cognizione e esecuzione e non posso contestare in sede esecutiva la bontà della decisione. Devo comunque fare appello perché

invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile d'ufficio non considerato e che rende la sentenza nulla, oppure ipotesi in cui la sentenza ha un vizio di sottoscrizione, è stata emessa ma non sottoscritta dal giudice oppure gli altri motivi analoghi es. sottoscritta da un giudice che era stato trasferito o aveva terminato il suo incarico o era stato pensionato. Quindi nullità della sentenza perché prova nulla o invalidità della sentenza perché non sottoscritta dal giudice: per il debitore condannato con sentenza invalida, quando può fare opposizione all'esecuzione e quando no? Art. 161 detta un principio importante: conversione di tutti i motivi di invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile d'ufficio non considerato e che rende la sentenza nulla, oppure ipotesi in cui la sentenza ha un vizio di sottoscrizione, è stata emessa ma non sottoscritta dal giudice oppure gli altri motivi analoghi es. sottoscritta da un giudice che era stato trasferito o aveva terminato il suo incarico o era stato pensionato. Quindi nullità della sentenza perché prova nulla o invalidità della sentenza perché non sottoscritta dal giudice: per il debitore condannato con sentenza invalida, quando può fare opposizione all'esecuzione e quando no? Art. 161 detta un principio importante: conversione di tutti i motivi di invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. 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Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile d'ufficio non considerato e che rende la sentenza nulla, oppure ipotesi in cui la sentenza ha un vizio di sottoscrizione, è stata emessa ma non sottoscritta dal giudice oppure gli altri motivi analoghi es. sottoscritta da un giudice che era stato trasferito o aveva terminato il suo incarico o era stato pensionato. Quindi nullità della sentenza perché prova nulla o invalidità della sentenza perché non sottoscritta dal giudice: per il debitore condannato con sentenza invalida, quando può fare opposizione all'esecuzione e quando no? Art. 161 detta un principio importante: conversione di tutti i motivi di invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. 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Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile d'ufficio non considerato e che rende la sentenza nulla, oppure ipotesi in cui la sentenza ha un vizio di sottoscrizione, è stata emessa ma non sottoscritta dal giudice oppure gli altri motivi analoghi es. sottoscritta da un giudice che era stato trasferito o aveva terminato il suo incarico o era stato pensionato. Quindi nullità della sentenza perché prova nulla o invalidità della sentenza perché non sottoscritta dal giudice: per il debitore condannato con sentenza invalida, quando può fare opposizione all'esecuzione e quando no? Art. 161 detta un principio importante: conversione di tutti i motivi di invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile d'ufficio non considerato e che rende la sentenza nulla, oppure ipotesi in cui la sentenza ha un vizio di sottoscrizione, è stata emessa ma non sottoscritta dal giudice oppure gli altri motivi analoghi es. sottoscritta da un giudice che era stato trasferito o aveva terminato il suo incarico o era stato pensionato. Quindi nullità della sentenza perché prova nulla o invalidità della sentenza perché non sottoscritta dal giudice: per il debitore condannato con sentenza invalida, quando può fare opposizione all'esecuzione e quando no? Art. 161 detta un principio importante: conversione di tutti i motivi di invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile d'ufficio non considerato e che rende la sentenza nulla, oppure ipotesi in cui la sentenza ha un vizio di sottoscrizione, è stata emessa ma non sottoscritta dal giudice oppure gli altri motivi analoghi es. sottoscritta da un giudice che era stato trasferito o aveva terminato il suo incarico o era stato pensionato. Quindi nullità della sentenza perché prova nulla o invalidità della sentenza perché non sottoscritta dal giudice: per il debitore condannato con sentenza invalida, quando può fare opposizione all'esecuzione e quando no? Art. 161 detta un principio importante: conversione di tutti i motivi di invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile d'ufficio non considerato e che rende la sentenza nulla, oppure ipotesi in cui la sentenza ha un vizio di sottoscrizione, è stata emessa ma non sottoscritta dal giudice oppure gli altri motivi analoghi es. sottoscritta da un giudice che era stato trasferito o aveva terminato il suo incarico o era stato pensionato. Quindi nullità della sentenza perché prova nulla o invalidità della sentenza perché non sottoscritta dal giudice: per il debitore condannato con sentenza invalida, quando può fare opposizione all'esecuzione e quando no? Art. 161 detta un principio importante: conversione di tutti i motivi di invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile d'ufficio non considerato e che rende la sentenza nulla, oppure ipotesi in cui la sentenza ha un vizio di sottoscrizione, è stata emessa ma non sottoscritta dal giudice oppure gli altri motivi analoghi es. sottoscritta da un giudice che era stato trasferito o aveva terminato il suo incarico o era stato pensionato. Quindi nullità della sentenza perché prova nulla o invalidità della sentenza perché non sottoscritta dal giudice: per il debitore condannato con sentenza invalida, quando può fare opposizione all'esecuzione e quando no? Art. 161 detta un principio importante: conversione di tutti i motivi di invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile d'ufficio non considerato e che rende la sentenza nulla, oppure ipotesi in cui la sentenza ha un vizio di sottoscrizione, è stata emessa ma non sottoscritta dal giudice oppure gli altri motivi analoghi es. sottoscritta da un giudice che era stato trasferito o aveva terminato il suo incarico o era stato pensionato. Quindi nullità della sentenza perché prova nulla o invalidità della sentenza perché non sottoscritta dal giudice: per il debitore condannato con sentenza invalida, quando può fare opposizione all'esecuzione e quando no? Art. 161 detta un principio importante: conversione di tutti i motivi di invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile d'ufficio non considerato e che rende la sentenza nulla, oppure ipotesi in cui la sentenza ha un vizio di sottoscrizione, è stata emessa ma non sottoscritta dal giudice oppure gli altri motivi analoghi es. sottoscritta da un giudice che era stato trasferito o aveva terminato il suo incarico o era stato pensionato. Quindi nullità della sentenza perché prova nulla o invalidità della sentenza perché non sottoscritta dal giudice: per il debitore condannato con sentenza invalida, quando può fare opposizione all'esecuzione e quando no? Art. 161 detta un principio importante: conversione di tutti i motivi di invalidità e ingiustizia della decisione devono essere fatti valere all'appello. Mettiamo il caso di un motivo di invalidità: la sentenza è nulla perché poggia su una prova raccolta in maniera illegittima, quindi la sentenza è nulla o la carenza di un presupposto processuale rilevabile dnullità in motivi di impugnazione, teniamo conto della distinzione tra motivi di invalidità e di ingiustizia, sono più importanti i motivi di invalidità, lo stesso principio del giusto processo è giusto processo, non giustadecisione, ciò che conta è che siano seguite correttamente le regole del processo. per non rendere incerto l’esito del processo, ottenere l’altro bene giuridico che è certezza e pace sociale, c’ il principio che tutti i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione, salvo difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice. La parte soccombente ha solo una sede in cui far valere il motivo di nullità che è la sede di impugnazione, se non lo fa sanatoria del motivo di nullità. Teniamo presente che il principio della conversione dei motivi di nullità in motivo di impugnazione, altro principio certezza giuridica, poi contestare nella sede opportuna.che è la sede di impugnazione, salvo il difetto di sottoscrizione. Un fatto modificativo o estintivo, ad esempio il pagamento, quando potrò utilizzarlo come motivo di opposizione all'esecuzione e quando no? Qual è il momento temporale oltre il quale si ha la sopravvenienza del fatto sopravvenuto che scavalca il giudicato? Udienza di precisazione delle conclusioni: il fatto storico è sopravvenuto se si è verificato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. Può essere contestato il diritto sostanziale, processuale o la pignorabilità dei beni, occorre tener conto di qual è il titolo esecutivo utilizzato, se stragiudiziale possono essere fatte valere le contestazioni che riguardano quel titolo, ad esempio cambiale contesto sottoscrizione, validità della cambiale, mancanza del pretesto e così via. Più delicato è il problema di distinguere cosa si può fare e cosa no con opposizione quando il titolo esecutivo.

è giudiziale, non si può fare in sede esecutiva ciò che si può fare in sede di cognizione,tutti i motivi di invalidità del provvedimento giudiziale, possono essere fatti valere solo con ilmezzo di impugnazione, in caso di ingiustizia della decisione invece il fatto estintivo può esserefatto valere nel giudizio di cognizione, unica eccezione sono i fatti modificativi o estintivi verificatidopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, in questo caso questi fatti sopravvenuti potrannoessere utilizzati in sede di opposizione all’esecuzione che ha come sua base un provvedimentogiudiziale. Non sono tenuto a far valere l’impugnazione perché passando in giudicato la sentenza diprimo grado mi porterà a una preclusione dei fatti verificati prima dell’udienza di precisazione delleconclusioni, posso anche lasciarla passare in giudicato e se il mio avversario che ha vinto e ottenutola sentenza di condanna,

sarò legittimato a far valere il fatto storico che non ho fatto valere in sede di cognizione perché non è precluso da quel provvedimento giudiziale. Legittimato potrebbe essere l'esecutato ma anche il terzo contro il quale è fatta l'esecuzione. Legittimati passivi sono il creditore procedente ma anche tutti i creditori che possono portare avanti l'esecuzione forzata ovvero tutti i creditori, con e senza titolo esecutivo. Una delle modifiche recenti di quelle che sono state fatte a quello che era il processo di esecuzione su cui il legislatore non era più intervenuto è che l'opposizione all'esecuzione può essere fatta entro l'udienza fissata per decidere sulla vendita o l'assegnazione, aspetto particolare: l'opposizione agli atti esecutivi deve essere presentata entro un termine decadenziale di soli 20 giorni dalla conoscenza del vizio dell'atto, nessun termine è previsto per.l’opposizione all’esecuzione e questoponeva un effetto deleterio: chi comprava all’asta aveva sempre il dubbio di aver comprato male, soprattutto quando si trattava di un bene immobile ecco che il legislatore ha voluto rendere più allettante il processo esecutivo prevedendo che l’opposizione all’esecuzione deve essere fatta valere entro e non oltre l’udienza fissata per l’assegnazione, una volta che si passa allo stadio della liquidazione i vizi precedenti devono essere considerai sanati. Il precetto precede l’esecuzione forzata e ha la funzione di consentire all’intimato di evitare l’esecuzione forzata o perché ritiene che non è giustificata oppure pagando evitando di subire. Con l’opposizione al precetto si può far valere il difetto del diritto processuale alla pignoramento. La tutela esecutiva, il difetto del diritto sostanziale tutelato esecutivamente, l’opposizione al precetto va fatta al

giudice competente per materia o valore, per valore se il credito è inferiore a 5000 o 20000 euro, competente sarà il giudice di pace; per territorio è il giudice che sarà giudice dell'esecuzione, l'intimato potrà fare opposizione tenendo conto dell'elezione di domicilio: nell'eventualità che non sia stata fatta all'interno del precetto, come criterio subordinato si tiene conto del luogo in cui è stato notificato il precetto. Se l'esecuzione è già pendente, dovrà essere fatta la giudice dell'esecuzione, quindi non si può sbagliare e il processo, questo giudizio di opposizione, è bifasico. Una fase si svolge davanti al giudice che è quello dell'esecuzione di regola e poi una seconda fase eventuale verrà effettuata davanti al giudice competente per decidere su questa opposizione. Ormai l'impegno massimo del legislatore è cercare di

comprimere il più possibile i tempi del processo, in questo caso del processo esecutivo e quindi si cerca di rendere eventuale e togliere interesse a questa fase eventuale, la prima fase serve a due scopi: il primo scopo è decidere sulla sospensione dell'esecuzione pendente o minacciata quando è opposizione al precetto; secondo scopo è individuare il giudice competente per decidere all'opposizione dell'esecuzione, poi verranno invitate le parti entro un termine perentorio a riassumere il processo se è un giudice diverso da quello che ha dato il provvedimento in prima fase oppure proseguire il processo se è lo stesso ufficio giudiziario. di sospensione, non voglio subire Questa prima fase serve a decidere quindi sull'istanza l'esecuzione, chiedo che venga sospesa l'esecutività del titolo esecutivo, quando è già pendente voglio che venga sospesa l'esecuzione forzata che ho subito. Criterio dei

gravi motivi: comprende sia il fumus, quindi la apparente fondatezza dei motivi di opposizione, sia il periculum, da una parte l'interesse dell'intimato a non subire l'esecuzione forzata, dall'altra l'interesse del creditore a non lasciarsi sfuggire la possibilità di fare esecuzione forzata e evitare che il debitore si renda insolvente. La sospensione è discrezionale in quanto contro l'interesse del creditore. In questo caso il giudizio di opposizione si svolge a parti invertite, inversione dell'iniziativa da opposizione all'esecuzione, non è lui a dover provare che, ad esempio, non esiste il credito, sarà tenuto a provare l'esistenza di un fatto non spendibile in sede di opposizione di esecuzione, sarà il procedente o gli altri creditori a dimostrare la possibilità di portare avanti l'esecuzione forzata. La prima fase quindi è tesa soprattutto a

Il giudice, nel decidere sulla sospensione per gravi motivi, tiene conto del periculum e del fumus. In modo sommario, decide se dare ragione all'opponente e non sospendere, oppure sospendere o dare torto all'opponente e liquidare le spese giudiziali.

Dettagli
A.A. 2020-2021
73 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giadascaramelli97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Buoncristiani Dino.