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Tutti i diritti reali di garanzia devono essere resi pubblici secondo le modalità previste

dall’ordinamento. I creditori con prelazione, in qualunque momento intervengano, sono soddisfatti

con l’ordine previsto dal codice civile. L’intervento ha come termine ultimo il momento in cui si

effettua la distribuzione del rivavato. Mentre i creditori chirografari rempestivi sono soddisfatti in

percentuale del loro credito, quelli tardivi lo sono sul residuo che eventualmente avanza. Creditori

possono essere:

- Con diritto di prelazione

- Chirografari tempestivi

- Chirografari tardivi

Momento che determina la tempestività dell’intervento è la prima udienzafissata per stabilire

modalità di assegnazione e vendita, quella che apre la liquidazione. Nel caso della piccola

espropriazione la tempestività è misurata sull’istanza con cui il creditore pignorante richiede che

sia fissata l’udienza. Il giudice fissa l’udienza per stabilire e modalità di vendita o assegnazione.

Per quello che riguarda l’espropriazione dei crediti, è rilevante l’udienza di comparizione delle parti.

Se il terzo rende una dichiarazione conforme, ha luogo anche l’assegnazione del credito e il

processo esecutivo si chiude. La ragione per cui il legislatore distingue tra creditori tempestivi e

tardivi è che l’ordinamento consente al creditore di muoversi liberamente nella scelta delle forme di

espropriazione e nella individuazione dei beni da espropriare. Se il creditore esagera è possibile

ricondurre il valore die beni pignorati all’entità del credito. Ai creditori intervenuti tempestivamente il

creditore pignorante può indicare altri beni pignorabili e invitarli a estendere i lpignoramento o

anticipare le spese perch lui ampli l’esecuzione. Se i creditori non rispondono saranno postergati al

creditore procedente. Creditore pignorante acquista una prelazione processuale in sede di

distribuzione.

Nella seconda fase del processo di espropriazione il diritto viene liquidato per poter soddisfare i

creditori. Il pignoramento perde effetti 90 giorni dopo la sua proposizione quindi ci sono 80 giorni

per proporre l’istanza di vendita. Termine dilatorio consente di reagire al pignoramento. 501

prevede termine minimo di 10 g dal pignoramento alla domanda di assegnazione o vendita.il

ebitore può reagire al pignoramento e i creditori possono intervenire nell’esecuzione art 529

stabilisce che il creditore procedente e i creditori intervenuti ossono chiedere la distribuzione del

denaro e la vendita di tutti gli altri beni. Per proporre istanza di vendita bisogna essere muniti di

titolo esecutivo e l’istanza può essere proposta dal creditore procedente o da qualsiasi altro

creditore.

Nella vendita il diritto viene trasferito a un soggetto che non sia il debitore esecutato mentre nella

assegnazione a uno dei creditori. L’assegnaizone può essere:

- Creditore si rende assegnatario soddisfacendosi del proprio credito con l’attribuzione del

diritto pignorato. Assegnazione satisfattiva.il credito si estingue

- Assegnaizone vendita: il creditore assegnatario paga una somma di denaro. C’è una

ulteriore fase di distribuzione.

Rapporti tra la vendita e l’assegnaizone:

- Alcuni beni devono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita: art 553crediti

pignorati scaduti o che scadono entro 90 gcoattiva

- Beni che possono essere assegnati senza previo tentativo di vendita: titoli di credito e altre

cose che hanno valore da listinovolontaria

- Beni che devono essere assegnati dopo un tentativo di vendita fallito: oggetti in ore argento

art 539-coattiva

- Tutti gli altri beni possono essere assegnati dopo un tentativo di vendita fallito. Questo vuol

dire che non si raggiunge il prezzo di stima nel tentativo di vendita. volontaria

Viene stabilito un valore minimo di assegnazione nel caso delle volontarie. Non inferiore alle spese

di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello i chi offre. Se il valore eccede

quello indicato, sull’eccedenza concorrono offerente e altri creditori. Il valore è il maggiore tra il

valore di stima e le somme di spese di esecuzione e crediti che hanno prelazione.

Se, decorsi 10 g dal pignoramento ed entro 90 g viene fatta istanza di vendita o assegnazione si

applicano artt 530 e 569. Giudice deve fissare udienza per audizione parti su ricorso di chi ha

proposto l’istanza. Le parti possono fare osservazioni sull’assegnazione e sul tempo e le modalità

della vendita. Le parti devono proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi se

non sono già decadute dal diritto di proporle. Non si può andare avanti con vendita assegnazione

prima di aver risolto le questioni relative alla nullità degli atti. Nel processo ex ci sono due atti che

hanno effetti extraproc di merito: la vendita forzata e la distribuzione del ricavato. Non è possibile

quindi accantonare le questioni di rito nel proc ecx. necessaria pregiudizialità tra rito e merito.

Quindi si deve avere la decisione con sentenza degli atti esecutivi e solo dopo la pronuncia

dell’ordinanza di vendita o assegnazione. La sentenza che decide l’opposizione agli atti esecutivi è

suscettibile di impugnazione in cassazione. Dopo la sentenza sull’opposizione agli atti si deve

aspettare il giudicato per procedere. La determinazione del valore fatta in quella sede non può

essere vincolante anche per la vendita, bisognerà procedere alla valutazione del bene ad opera di

un sogg competente.

Disciplina unitaria per l’espropriazione diretta e per quella di beni mobili529ss i modi di

liquidazione del bene sono:

- Vendita a mezzo commissionario: affidare la vendita del bene mobile per un prezzo minimo

stabilito dal giudice a un soggetto che lo vende a trattativa privata attraverso un contratto

che stipula con l’acquirente. Incarico è conferito all’istituto di vendite giudiziarie p a sogg

diverso solo per beni con caratteristiche peculiai. Liquidazione avviene con un ato che ha la

naura e gli effetti di un ordinario atto negoziale di compravendita. L’atto traslativo è

delegato a un terzo.

- Vendita all’incanto: artt 534 e 537 la vendita all’incando può essere affidata al cencelliere o

all’ufficiale giudiziario o a un istituto apposito- viene stabilito prezzo minimo per incanto e

l’incaricato si reca a ritirare i beni mobili dal custode. Aggiudicazione è fatta al maggior

offerente. Nella vendita all’incanto il trasferimento avviene al momento del pagamento del

prezzo.

- Vendita fallita se non avviene in nessuno dei due modi. Non effettuata per mancanza di

offerenti. In questo caso dsi può avere l’assenazione del bene per il valore di stima che il

giudice ha determinato prima della vendita e se nessuno chiede l’assegnazione c’è una

vendita al’incanto a un prezzo inferiore del 20% (questo non vale per oggetti in oro e

argento) artt 534bis e ter vendita beni mobili registrati. Giudice può delegare operazioni di

vendita a un professionista.

Liquidazione crediti: trasferimento del credito dal debitore esecutato a un soggetto diverso.

L’assegnatario è il nuovo titolare del credito. Il ceduto può opporre tutte le eccezioni che può

opporre a un cessionario. Ma qui può esserci una vicea pregressa costituita da una dichiarazione d

natura confessoria del terzo debitore alla quale il terzo è vincolato. Il terzo debitore non può

opporre all’assegnatario le eccezioni che non può opporre al creditore procedente

Credito scaduto o che scade entro 90 gassegnazione coattiva. Non serve la richiesta

dell’assegnatario. Ha luogo salvo esazione. Al momento dell’assegnazione non c’è l’estinzione del

diritto de lcreditore verso il debitore esecutato. Quando il terzo debitore pafa il suo debito al

creditore assgnatario, si estingue anche il credito che l’assegnatario ha verso il debitore esecutato.

Crediti che scadono oltre i 90 giorni art 553. Possono essere o assegnati o venduti. Assegnati se i

creditori ne fanno domanda, venduti in caso contrario. La cessione avviene pro soluto e

l’acquirente del credito paga subito. Quindi la domma è maggiore o minore ecc. problema nasce

se, invece della vendita del credito, i creditori ne chiedono l’assegnazione. Art 553 equipara la

vendita del credito all’assegnazione su domanda. La vendita avviene pro soluto. Assegnatario è

nella posizione di chi deve curare la riscossione del credito di cui è titolare. Nel caso di

assegnazione pro solvendo curare la riscossione è onere del creditore assegnatario. Nel caso di

assgnazione pro soluto il credito si è già estinto quindi solo l’assegnatario ha interesse alla

riscossione. Se il terzo non paga l’assegnatario ricorre alla tutela esecutiva e puà subentrare nel

titolo del debitore esecutato. Se il debitore esecutato non aveva il titolo esecutivo, può utilizzare

l’ordinanza di assegnazione.

All’istanza di vendita deve essere allegata la documentazione dell’art 567. L modalità di

liquidazione del bene immobile sono la vendita con incanto e quella enza incanto. Se quella senza

incanto non dà risultati si usa quella con incanto.

- Senza incanto: invito a fare la propria offeta in cancelleria a busta chiusa. Possono

partecipare tutti tranne il debitore esecutato. Possibile anche fare una offerta per persona

da nominare. Avvocato offre una somma e entro 3 giorni deve depositare il nome

dell’acquirente. Si deve versare una somma equivalente a un decimo del prezzo con il

deposito in cancelleria. Atrimenti si passa alla vendita al’incanto se il creditore lo chiede.

Quando il giudice accoglie l’offerta deve emettere due decreti. Con uno stabilisce le

modalità di versamento del prezzo e se non è effettuato provvede a una ricendita. Se

ilversamento viene effettuato nelle modalità tabilite allora emette il decreto di

trasferimentocon cui termina la liquidazione.

- All’incanto: art 576 inizia con un bando di vendita. I soggetti che possono partecipare sono

gli stessi della vendita senza incanto e c’è la possibilità di offerte per persona da nominare.

All’udienza il giudice procede alla vendita incanto ex 581. Ogni soggeto fa l’offerta

oralmente. Individuati offerente e prezzo di vendita, entro 0 g possono essere fatte offerte

in aumento ddi almento un quinto de lprezzo. L’offerente o il vincitore deve versare il prezzo

nel modo stabilito. Se il versamento viene effettuato il giudice pronuncia il decreto di

trasferimento ex 586. Possibile che non lo pronunci se ritiene che il prezzo sia

eccessivamente inferiore rispetto al valore. Il trasferimento dunque avviene con il decreto e

non con l’ag

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aelica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Silvestri Caterina.