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Tutti i diritti reali di garanzia devono essere resi pubblici secondo le modalità previste
dall’ordinamento. I creditori con prelazione, in qualunque momento intervengano, sono soddisfatti
con l’ordine previsto dal codice civile. L’intervento ha come termine ultimo il momento in cui si
effettua la distribuzione del rivavato. Mentre i creditori chirografari rempestivi sono soddisfatti in
percentuale del loro credito, quelli tardivi lo sono sul residuo che eventualmente avanza. Creditori
possono essere:
- Con diritto di prelazione
- Chirografari tempestivi
- Chirografari tardivi
Momento che determina la tempestività dell’intervento è la prima udienzafissata per stabilire
modalità di assegnazione e vendita, quella che apre la liquidazione. Nel caso della piccola
espropriazione la tempestività è misurata sull’istanza con cui il creditore pignorante richiede che
sia fissata l’udienza. Il giudice fissa l’udienza per stabilire e modalità di vendita o assegnazione.
Per quello che riguarda l’espropriazione dei crediti, è rilevante l’udienza di comparizione delle parti.
Se il terzo rende una dichiarazione conforme, ha luogo anche l’assegnazione del credito e il
processo esecutivo si chiude. La ragione per cui il legislatore distingue tra creditori tempestivi e
tardivi è che l’ordinamento consente al creditore di muoversi liberamente nella scelta delle forme di
espropriazione e nella individuazione dei beni da espropriare. Se il creditore esagera è possibile
ricondurre il valore die beni pignorati all’entità del credito. Ai creditori intervenuti tempestivamente il
creditore pignorante può indicare altri beni pignorabili e invitarli a estendere i lpignoramento o
anticipare le spese perch lui ampli l’esecuzione. Se i creditori non rispondono saranno postergati al
creditore procedente. Creditore pignorante acquista una prelazione processuale in sede di
distribuzione.
Nella seconda fase del processo di espropriazione il diritto viene liquidato per poter soddisfare i
creditori. Il pignoramento perde effetti 90 giorni dopo la sua proposizione quindi ci sono 80 giorni
per proporre l’istanza di vendita. Termine dilatorio consente di reagire al pignoramento. 501
prevede termine minimo di 10 g dal pignoramento alla domanda di assegnazione o vendita.il
ebitore può reagire al pignoramento e i creditori possono intervenire nell’esecuzione art 529
stabilisce che il creditore procedente e i creditori intervenuti ossono chiedere la distribuzione del
denaro e la vendita di tutti gli altri beni. Per proporre istanza di vendita bisogna essere muniti di
titolo esecutivo e l’istanza può essere proposta dal creditore procedente o da qualsiasi altro
creditore.
Nella vendita il diritto viene trasferito a un soggetto che non sia il debitore esecutato mentre nella
assegnazione a uno dei creditori. L’assegnaizone può essere:
- Creditore si rende assegnatario soddisfacendosi del proprio credito con l’attribuzione del
diritto pignorato. Assegnazione satisfattiva.il credito si estingue
- Assegnaizone vendita: il creditore assegnatario paga una somma di denaro. C’è una
ulteriore fase di distribuzione.
Rapporti tra la vendita e l’assegnaizone:
- Alcuni beni devono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita: art 553crediti
pignorati scaduti o che scadono entro 90 gcoattiva
- Beni che possono essere assegnati senza previo tentativo di vendita: titoli di credito e altre
cose che hanno valore da listinovolontaria
- Beni che devono essere assegnati dopo un tentativo di vendita fallito: oggetti in ore argento
art 539-coattiva
- Tutti gli altri beni possono essere assegnati dopo un tentativo di vendita fallito. Questo vuol
dire che non si raggiunge il prezzo di stima nel tentativo di vendita. volontaria
Viene stabilito un valore minimo di assegnazione nel caso delle volontarie. Non inferiore alle spese
di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello i chi offre. Se il valore eccede
quello indicato, sull’eccedenza concorrono offerente e altri creditori. Il valore è il maggiore tra il
valore di stima e le somme di spese di esecuzione e crediti che hanno prelazione.
Se, decorsi 10 g dal pignoramento ed entro 90 g viene fatta istanza di vendita o assegnazione si
applicano artt 530 e 569. Giudice deve fissare udienza per audizione parti su ricorso di chi ha
proposto l’istanza. Le parti possono fare osservazioni sull’assegnazione e sul tempo e le modalità
della vendita. Le parti devono proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi se
non sono già decadute dal diritto di proporle. Non si può andare avanti con vendita assegnazione
prima di aver risolto le questioni relative alla nullità degli atti. Nel processo ex ci sono due atti che
hanno effetti extraproc di merito: la vendita forzata e la distribuzione del ricavato. Non è possibile
quindi accantonare le questioni di rito nel proc ecx. necessaria pregiudizialità tra rito e merito.
Quindi si deve avere la decisione con sentenza degli atti esecutivi e solo dopo la pronuncia
dell’ordinanza di vendita o assegnazione. La sentenza che decide l’opposizione agli atti esecutivi è
suscettibile di impugnazione in cassazione. Dopo la sentenza sull’opposizione agli atti si deve
aspettare il giudicato per procedere. La determinazione del valore fatta in quella sede non può
essere vincolante anche per la vendita, bisognerà procedere alla valutazione del bene ad opera di
un sogg competente.
Disciplina unitaria per l’espropriazione diretta e per quella di beni mobili529ss i modi di
liquidazione del bene sono:
- Vendita a mezzo commissionario: affidare la vendita del bene mobile per un prezzo minimo
stabilito dal giudice a un soggetto che lo vende a trattativa privata attraverso un contratto
che stipula con l’acquirente. Incarico è conferito all’istituto di vendite giudiziarie p a sogg
diverso solo per beni con caratteristiche peculiai. Liquidazione avviene con un ato che ha la
naura e gli effetti di un ordinario atto negoziale di compravendita. L’atto traslativo è
delegato a un terzo.
- Vendita all’incanto: artt 534 e 537 la vendita all’incando può essere affidata al cencelliere o
all’ufficiale giudiziario o a un istituto apposito- viene stabilito prezzo minimo per incanto e
l’incaricato si reca a ritirare i beni mobili dal custode. Aggiudicazione è fatta al maggior
offerente. Nella vendita all’incanto il trasferimento avviene al momento del pagamento del
prezzo.
- Vendita fallita se non avviene in nessuno dei due modi. Non effettuata per mancanza di
offerenti. In questo caso dsi può avere l’assenazione del bene per il valore di stima che il
giudice ha determinato prima della vendita e se nessuno chiede l’assegnazione c’è una
vendita al’incanto a un prezzo inferiore del 20% (questo non vale per oggetti in oro e
argento) artt 534bis e ter vendita beni mobili registrati. Giudice può delegare operazioni di
vendita a un professionista.
Liquidazione crediti: trasferimento del credito dal debitore esecutato a un soggetto diverso.
L’assegnatario è il nuovo titolare del credito. Il ceduto può opporre tutte le eccezioni che può
opporre a un cessionario. Ma qui può esserci una vicea pregressa costituita da una dichiarazione d
natura confessoria del terzo debitore alla quale il terzo è vincolato. Il terzo debitore non può
opporre all’assegnatario le eccezioni che non può opporre al creditore procedente
Credito scaduto o che scade entro 90 gassegnazione coattiva. Non serve la richiesta
dell’assegnatario. Ha luogo salvo esazione. Al momento dell’assegnazione non c’è l’estinzione del
diritto de lcreditore verso il debitore esecutato. Quando il terzo debitore pafa il suo debito al
creditore assgnatario, si estingue anche il credito che l’assegnatario ha verso il debitore esecutato.
Crediti che scadono oltre i 90 giorni art 553. Possono essere o assegnati o venduti. Assegnati se i
creditori ne fanno domanda, venduti in caso contrario. La cessione avviene pro soluto e
l’acquirente del credito paga subito. Quindi la domma è maggiore o minore ecc. problema nasce
se, invece della vendita del credito, i creditori ne chiedono l’assegnazione. Art 553 equipara la
vendita del credito all’assegnazione su domanda. La vendita avviene pro soluto. Assegnatario è
nella posizione di chi deve curare la riscossione del credito di cui è titolare. Nel caso di
assegnazione pro solvendo curare la riscossione è onere del creditore assegnatario. Nel caso di
assgnazione pro soluto il credito si è già estinto quindi solo l’assegnatario ha interesse alla
riscossione. Se il terzo non paga l’assegnatario ricorre alla tutela esecutiva e puà subentrare nel
titolo del debitore esecutato. Se il debitore esecutato non aveva il titolo esecutivo, può utilizzare
l’ordinanza di assegnazione.
All’istanza di vendita deve essere allegata la documentazione dell’art 567. L modalità di
liquidazione del bene immobile sono la vendita con incanto e quella enza incanto. Se quella senza
incanto non dà risultati si usa quella con incanto.
- Senza incanto: invito a fare la propria offeta in cancelleria a busta chiusa. Possono
partecipare tutti tranne il debitore esecutato. Possibile anche fare una offerta per persona
da nominare. Avvocato offre una somma e entro 3 giorni deve depositare il nome
dell’acquirente. Si deve versare una somma equivalente a un decimo del prezzo con il
deposito in cancelleria. Atrimenti si passa alla vendita al’incanto se il creditore lo chiede.
Quando il giudice accoglie l’offerta deve emettere due decreti. Con uno stabilisce le
modalità di versamento del prezzo e se non è effettuato provvede a una ricendita. Se
ilversamento viene effettuato nelle modalità tabilite allora emette il decreto di
trasferimentocon cui termina la liquidazione.
- All’incanto: art 576 inizia con un bando di vendita. I soggetti che possono partecipare sono
gli stessi della vendita senza incanto e c’è la possibilità di offerte per persona da nominare.
All’udienza il giudice procede alla vendita incanto ex 581. Ogni soggeto fa l’offerta
oralmente. Individuati offerente e prezzo di vendita, entro 0 g possono essere fatte offerte
in aumento ddi almento un quinto de lprezzo. L’offerente o il vincitore deve versare il prezzo
nel modo stabilito. Se il versamento viene effettuato il giudice pronuncia il decreto di
trasferimento ex 586. Possibile che non lo pronunci se ritiene che il prezzo sia
eccessivamente inferiore rispetto al valore. Il trasferimento dunque avviene con il decreto e
non con l’ag