Estratto del documento

Diritto processuale civile

Il diritto processuale civile e la sua importanza

Il diritto processuale civile è una lente attraverso la quale leggiamo le vicende sostanziali. Il diritto regola vicende di vita e quanto più queste ci sono vicine tanto più noi riusciamo a comprendere quelle regole. Il diritto processuale ci dice che tipo di reazione dobbiamo avere davanti ad una violazione. L’articolo 392 CP “divieto di ragion fattasi”: non possiamo farci ragione da soli ma dobbiamo ricorrere ad un giudice. Dobbiamo quindi in primis conoscere il diritto sostanziale e poi dobbiamo avere familiarità con il diritto processuale come lente di lettura.

Dobbiamo immaginare la vita del processo, avere una visione dinamica ma anche una visione statica del processo.

Perché è difficile il diritto processuale civile?

  • I manuali sono tutti manuali ragionati, che non insegnano solo in modo didascalico, tengono molto conto del diritto vivente (dottrina e giurisprudenza).
  • Il diritto processuale è una materia di secondo grado, strumentale rispetto a un diritto sostanziale. Quindi se la conoscenza del diritto sostanziale non è ottima avremo ancora più difficoltà. Come superare questo problema: bisogna capire quale sia la nostra effettiva conoscenza del diritto sostanziale.
  • Scollamento tra la pratica e la teoria. Lo studente solitamente legge le norme dal manuale e non impara il diritto, impara il libro.

Esempio pratico

Abbiamo un PC che non funziona e non riuscendo a far funzionare il collegamento chiamo un tecnico che viene a casa mia e mi aiuta. L'intervento è molto più lungo e costoso dell’immaginazione. Il tecnico mette un conto di 300 euro che non voglio pagare e propongo al tecnico di evitare la fattura e di farmi un piccolo sconto. Il colloquio col tecnico avviene in presenza dei miei familiari e qualche giorno dopo il tecnico accetta la mia proposta e mi chiede 1000 euro e gli do in contanti. Passa qualche giorno e il tecnico mi manda una raccomandata nella quale mi sollecita il pagamento dell’intervento nella mia abitazione. Supponiamo che sia venuto con un socio e che affermi di aver eseguito correttamente tutto, sostenendo che io non l’ho pagato, nemmeno 1000 euro, e mi mette un conto di 4000 euro, senza che ci sia un listino fisso ma dice che ci sono state tantissime ore di lavoro. Violazione del contratto orale che c’è stato (non tutti i contratti devono avere forma scritta art.1450). Incarico dato verbalmente, incarico eseguito quindi il contratto è stato stipulato e pure eseguito, ma non è stato eseguito dalla mia parte perché io non avrei pagato la prestazione. Scatta il diritto processuale civile. L’unica possibilità del tecnico è quella di farmi causa. Di fronte alla violazione, come si reagisce? Il tecnico reagirà chiedendo l’adempimento del contratto nei miei confronti (non scioglimento o risoluzione perché non gli gioverebbe).

  • Tecnico si reca a casa del tipo con assistente. A casa c’è anche il marito che potrebbe testimoniare (così come l’assistente).
  • Il tecnico chiede adempimento del contratto. Il tecnico porterà l’assistente come testimone. Come fa l’incaricante? Ha pagato, ha il marito come testimone.

Nel processo civile si parla di domanda non di accusa. Tecnico → attore Incaricante → convenuto “Chi vuol far valere → L’onere della prova è disciplinato nell’art.2697 c.c. Un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.”

Onere della prova e diritti di credito

  • Obbligo → comportamento doveroso
  • Onere → comportamento da tenere se si vuole ottenere un certo risultato (devo provare se voglio vincere la causa)

Il tecnico fa valere un diritto di credito, infatti propone l’azione ed è l’attore. Il giudice deve accertare l’esistenza del credito e ordinare un adempimento.

  • Fatti costitutivi del diritto di credito che il tecnico dovrà dimostrare: L’esistenza del contratto - L’esecuzione della prestazione - NON dovrà dimostrare che non è stato pagato - L’eccezione di adempimento esiste anche se non è prevista espressamente → Libro IV delle obbligazioni art.1460 → eccezione di inadempimento.

Eccezione → come strumento di tutela contrapposto all’azione. Fonte dell’obbligazione → ciò che la fa nascere. Adempimento dell’obbligazione → estinzione satisfattiva. Estinzioni non satisfattive → Capo IV Titolo IV dei modi di estinzione diversi dall’adempimento. L’inadempimento è un’eccezione che il debitore convenuto, cui è chiesto di pagare, oppone dicendo che anche l’altro non ha eseguito, io non faccio perché tu non hai fatto, non si estingue ma si paralizza l’obbligazione.

Allora il tecnico ha agitato - Fatti costitutivi visti - L’eventuale adempimento già avvenuto è un’eccezione da esser fatta - valere dalla signora. Chi deve provare cosa → il tecnico è il soggetto tenuto a dimostrare - l’esecuzione della prestazione, la signora deve dimostrare l’adempimento.

Vedi art.1450 per i contratti che richiedono la forma scritta. “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il Art.2721 c.c. → valore dell’oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.”

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si Art.2726 → “applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.”

Il giudice ammette la prova per testimoni?

Fattura: presuppone una prestazione assoggettata d’IVA ma esistono anche IVA esente, comunque accerta un pagamento.

Ricevuta: mera quietanza, cioè il foglio di carta che due persone scrivono “ricevo 100 dalla signora x perché ho fatto questo”. Se la signora si fosse fatta lasciare una quietanza avrebbe avuto l’incubo del fisco? Forse la signora avrebbe evitato i problemi perché il tecnico può provare la stipula del contratto, la signora avrebbe provato con la quietanza, non potrebbe essere ammessa alla prova testimoniale → perderebbe la causa.

La storia del codice di procedura civile

Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti, sono due dei 4 autori del codice. È un codice che nasce in periodo fascista ma che non ha un’impostazione fascista se non per quanto riguarda per quello che era la figura del giudice istruttore. Sulla storia di questo codice ci sono anche delle leggende, soprattutto sull'influenza che nella sua stesura ha avuto Calamandrei. È un codice che regge alla prova del tempo, soprattutto il suo primo libro “disposizioni generali”, che sono un manuale di diritto processuale. Sono norme che reggono alla prova degli anni e che difficilmente potrebbero essere messe in discussione oggi. L’unica pecca che forse il primo libro ha è che non tiene conto della evoluzione tecnologica, dell’evoluzione dovuta al “processo telematico”, che infatti è contenuto in norme separate.

Secondo libro

Il secondo libro inizia all’articolo 163, che parla dell’atto introduttivo del processo civile “l’atto di citazione” e va avanti parlando prima del processo in tribunale che regola le liti civili e commerciali e poi (409 ss.) del processo del lavoro. Il procedimento del lavoro fu scritto nel 1963, quindi dopo il codice, fu calato poi all’interno del codice di procedura in queste norme. Poi a seguire il processo previdenziale e infine quelle locatizie a cui si applica il processo del lavoro. Se parliamo di cause del lavoro spesso si tratterà di controversie circa il lavoro, se invece proviamo a pensare a controversie civili e commerciali ci rendiamo conto che la tipologia di queste controversie è davvero enorme e quindi il processo qua è più complicato rispetto al rito del lavoro. Perciò le controversie locatizie che sono meno varie rispetto a quelle civili e commerciali si affrontano con il rito del lavoro.

Il processo di cui stiamo parlando è un processo a cognizione piena. La cognizione piena è un tipo di processo in cui il legislatore ha predeterminato le forme e i termini del processo. Invece, un processo sommario è un processo in cui il legislatore ha tratteggiato alcune norme, alcuni principi fondamentali e ha lasciato al giudice la facoltà di dettare regole più minuziose per lo svolgimento del processo. Il secondo libro del codice inizia con 163 e si conclude con il 467 bis: e abbiamo qua la disciplina dettagliata di tutto ciò che avviene nel processo sempre con il medesimo livello di dettaglio. Le parti in questo tipo di processo sanno quali saranno le conseguenze di eventuali errori che commettono. Uno degli errori comuni è quello di incorrere in decadenze (in questo caso non si usa decadenza come quella del diritto sostanziale contrapposta a prescrizione ma qui si intende una decadenza processuale: se un atto non viene compiuto entro un termine scatta la decadenza e la preclusione dell’esercizio di un potere). Ci potranno comunque essere delle deroghe a queste regole, come la rimessione in termine: rende la possibilità di fare qualcosa quando il termine non è stato rispettato per una causa al soggetto non imputabile. La predeterminazione di forme e termini quindi da un lato è una garanzia dall'altro lato permette di organizzarsi in conseguenza e fare le proprie decisioni con la consapevolezza delle conseguenze.

Terzo libro

Tratta dell'esecuzione forzata, che viene dopo che il soggetto creditore ha in mano un titolo esecutivo per avviare una esecuzione forzata. Cosa è un creditore? Il diritto di credito si distingue dal diritto assoluto perché ha una natura relativa. Si è quindi creditori di una prestazione altrui che può essere legata anche ad un obbligo di facere o non facere, o un obbligo di consegnare qualcosa, rilasciare qualcosa. Quindi quando si parla di diritto di credito bisogna pensare al diritto ad una prestazione. Il fatto che il diritto di credito abbia natura relativa spiega l’istituto dell'esecuzione forzata. In un sistema come il nostro che non consente il ricorrere al ragion fattasi, non si consentirà neanche il precipitarsi a casa del debitore con la sentenza in mano chiedendo di eseguire la prestazione. L’esecuzione forzata presuppone che, in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore, l’ufficiale giudiziario si rechi dal debitore e si procuri l’adempimento della prestazione. Quindi il terzo libro si occupa di questo segmento del processo che è successivo. L’esecuzione forzata si basa su un titolo esecutivo. I titoli esecutivi sono:

  • Tipici, tassativi
  • L’elemento che consente di avviare il processo di esecuzione forzata “nulla executio sine titulo”.

Il titolo esecutivo può essere sia giudiziale che stragiudiziale. Un assegno, per esempio, dal punto di vista del processo, è un titolo esecutivo. Immaginiamo una situazione in cui un negoziante prende un assegno fidandosi, senza essere certo che abbia la copertura e che infatti non viene onorato. In quel momento diventa un titolo esecutivo di natura stragiudiziale che consente al creditore della prestazione di avviare un processo di esecuzione forzata.

Quarto libro

Virgilio Andreoli lo definiva “lupim”. Questo libro contempla non solo i procedimenti sommari ma anche una serie di altri istituti (arbitrato, divisione di comunioni…).

Il processo

Il processo deve iniziare con un atto, l’atto con il quale Aulo Agerio inizia il processo. In questo caso usiamo processo e procedimento in maniera atecnica. Come si arriva davanti a un giudice ce lo diranno le norme del secondo libro, ma ancora prima il 125 delle disposizioni generali. Il secondo libro infatti si riferisce solo ai processi a cognizione piena e quindi alcuni possono iniziare con un atto diverso. Quando Aulo Agerio decide di avviare il processo deve fare riferimento al 125, se è processo delle liti civili e commerciali al 163.

Articolo 125 “contenuto e sottoscrizione degli atti di parte”: mi dice quali sono i possibili atti della parte a seconda del processo e a seconda del ruolo che svolgo in quel processo. L’atto con cui si inizia il processo dovrà contenere:

  • Il fatto storico
  • Le norme che si dicono violate
  • Il petitum: ciò che io chiedo, le conseguenze che traggo dalla violazione delle norme, il provvedimento che io chiedo al giudice.

L’attore (Aulo Agerio) - il convenuto (Numerio Negidio) - Il giudice perché il processo è un atto che vede tre soggetti. Il giudice è colui che dice il diritto. Il tempo del processo è scandito dal tempo dell’atto di citazione, dal tempo in cui si deposita la comparsa, dall'udienza, dall'udienza successiva, dalla udienza successiva e dal tempo della decisione. Questo fa sì che il processo abbia un tempo altro, un costume altro. Per questo si parla di “processo come gioco”: come si studiano le regole del gioco, qua si studiano le regole processuali. Quindi stiamo cercando di avvicinarsi al mondo del processo, che è diverso dal nostro.

Aulio Agerio deve decidere se la sua controversia merita un processo a cognizione piena o sommario. I procedimenti sommari sono tipici quindi la scelta l’attore la ha solo quando sono previsti. Esempio: nel caso del diritto di credito al pagamento di una somma di denaro il creditore ha una alternativa: la cognizione piena o il procedimento sommario. Normalmente si avvia un processo a cognizione piena a meno che non siano controversie del lavoro.

L’attore quindi decide di rivolgersi al giudice sul presupposto che sia successo qualcosa, che vi sia stata una violazione. Normalmente avremo liti da pretesa insoddisfatta ma potremo anche avere una lite da pretesa contestata, in cui ancora non c’è stata una vera violazione. Quando abbiamo una lite da pretesa insoddisfatta è tutto più facile perché abbiamo una evidente violazione. L’attore diventa tale nel momento in cui è titolare di un diritto e vede il verificarsi della violazione di tale diritto. A quel punto Aulo Agerio si rivolge a un professionista, che diventa il suo rappresentante. Questa è una rappresentanza diversa da quella del diritto sostanziale. In quella sostanziale io posso delegare, dare mandato a qualcuno di attendere alle mie attività. Questo rappresentante non ha niente a che vedere con l’avvocato che si vede conferire una procura per svolgere determinate attività nel processo.

L’atto di citazione viene redatto dal difensore. L’articolo 163 dettaglia meglio il contenuto dell’atto di parte che abbiamo letto nel 125. Prima di tratteggiare la dinamica processuale e descrivere gli atti del processo vediamo cosa fa Numerio Negidio. Numerio Negidio riceve a casa un atto giudiziario. Si difende con la comparsa di costituzione dentro la quale ci sono 4 possibili linee di difesa:

  • Mera difesa: negazione
  • Eccezione: allegazione di un fatto diverso tipo adempimento
  • Domanda riconvenzionale
  • Chiamata in causa del terzo

La notifica degli atti

Collochiamo temporalmente gli atti di citazione e di ricorso. Dobbiamo cercare di capire cosa facciamo materialmente con questi atti, a chi si mandano. Il processo è un actus trium personarum e il giudice e il convenuto devono essere avvisati di questi atti. Se afferriamo questo concetto capiamo anche la differenza tra citazione e ricorso. Se in ogni atto dobbiamo individuare le cose di cui abbiamo parlato ieri, il petitum, la causa petendi (ecc.), dobbiamo allora chiederci in cosa sono diversi. Il ricorso verrà prima comunicato al giudice e solo dopo alla controparte mentre l’espressione atto di citazione indica qualcosa che viene recapitato alla controparte. La persona fisica la si raggiunge presso l’abitazione il giudice presso l’ufficio giudiziario.

Come si fa a far pervenire questi atti?

  • Il deposito: ci si immagina che l’atto debba essere depositato nella cancelleria dell’ufficio giudiziario di riferimento. Il ricorso quindi dovrà, o fisicamente portato, o attraverso deposito telematico, essere portato alla segreteria cancelleria del giudice.
  • La notifica: per la citazione il termine tecnico è la “notificazione” che è un meccanismo simile a quello con cui si mandano le raccomandate. È una comunicazione che avviene a mezzo posta ma richiede un procedimento particolare, infatti è regolato da procedimento speciale.

Però che io abbia raggiunto il giudice nel primo caso o il convenuto nel secondo, essendo il processo un actus trium personarum, bisognerà farlo pervenire anche all’altro soggetto.

Iter di questi atti

  • Ricorso: quando viene depositato in cancelleria, prende un numero, il numero di ruolo (“RG”: ruolo generale). Il ricorso non viene contemporaneamente depositato e notificato al convenuto, ma prima assume un numero di ruolo, poi il giudice fissa una data di udienza con decreto. A quel punto viene notificato al convenuto non solo il ricorso ma anche il decreto contenente la data dell’udienza così che il convenuto saprà dove deve venire e quando. Quindi il contraddittorio avviene: deposito di ricorso, emissione di decreto con convocazione della udienza, comunicazione alla controparte.

Atto di citazione: abbiamo notificato al convenuto l’atto

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 157
Procedura civile I Pag. 1 Procedura civile I Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 157.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura civile I Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 157.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura civile I Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 157.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura civile I Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 157.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura civile I Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 157.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura civile I Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 157.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura civile I Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 157.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura civile I Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 157.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura civile I Pag. 41
1 su 157
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matildemanfriani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Pagni Ilaria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community