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DIFETTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

Capitolo 3: DIRITTO PROCESSUALE

La tutela dei diritti si realizza tramite un'attività di natura procedimentale, si definisce PROCEDIMENTO - una sequenza di atti in virtù della quale ciascun atto presuppone quello che lo precede, e forma il presupposto del seguente, con l'eccezione del primo e ultimo atto (procedimento a catena). Il procedimento è quindi usato per la tutela dei diritti, esso si deve strutturare secondo CONTRADDITTORIO e quindi si definisce PROCESSO che è una species del genus procedimento, caratterizzata dall'essere strutturata secondo contraddittorio, questo vale sia per la tutela dei diritti giurisdizionale che non giurisdizionale: anche l'arbitrato è quindi necessariamente processo - il processo poi può essere usato non solo per la tutela dei diritti, ma anche per altre operazioni, come per il procedimento amministrativo che è normalmente strutturato.

<p>secondo contraddittorio- il modo con cui operano le norme processuali è strutturalmente identico al modo con cui operano le norme sostanziali, già si è detto che le norme qualificano taluni comportamenti come doverosi, altri come leciti, le situazioni sostanziali protette nascono quando il legislatore eleva un interesse materiale a dignità di diritto soggettivo o interesse legittimo, destinando alla sua realizzazione i comportamenti doverosi imposti ai soggetti diversi dal titolare dell'interesse, ed i comportamenti leciti consentiti al titolare dell'interesse - medesimo nel settore processuale operano gli stessi meccanismi: le norme processuali qualificano taluni comportamenti come doverosi, altri come leciti può essere quindi che ad un'astratta imposizione di dovere di natura processuale non corrisponda un concreto comportamento conforme, e pertanto si verifichi un illecito di natura processuale (esempi: la domanda viene proposta ad</p>un giudice incompetente; il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza, invece pronuncia ordinanza) servono MECCANISMI IDONEI A FAR FRONTE ALL'ILLECITO PROCESSUALE, così come - esistono meccanismi idonei a far fronte all'illecito sostanziale - servono strumenti che valgano ad operare nei confronti della normativa processuale come la normativa processuale opera nei confronti dell'illecito - sostanziale NON ESISTONO STRUMENTI DI TUTELA ESTERNI AL PROCESSO! Per gli illeciti (le norme processuali sono norme di secondo grado), per l'illecito processuale sostanziale esiste il processo - non esiste uno strumento di terzo grado, una terza istanza cui far ricorso È LO STESSO PROCESSO CHE SI DEVE FARE CARICO DI PREDISPORRE GLI STRUMENTI PER CONTROLLARE SÉ STESSO (la normativa processuale non può far conto su aiuti esterni, ma deve risolvere da sé le questioni relative al rispetto delle norme che lo disciplinano) - in ogni caso,gli effetti che si producono in altri settori dell'ordinamento a causa dell'illecito processuale, non hanno automatica ripercussione nel processo da cui originano: tutt'alpiù, possono essere preisti rimessi interni al processo (esempio: l'accertamento che la sentenza è effetto del dolo del giudice non ne determina l'automatica caducazione degli effetti: occorre chiedere la revocazione della sentenza stessa)- IL RITO ED IL MERITO: il processo dichiarativo ha un oggetto di merito che riguarda la realtà sostanziale sulla quale gli si chiede di intervenire, ma ha anche, sia pur potenzialmente, un oggetto di rito costituito da esso stesso: il merito riguarda le questioni attinenti al rispetto del diritto sostanziale, il rito le questioni attinenti al rispetto delle norme del diritto processuale >>> la normativa processuale ha quindi un CONTENUTO FISIOLOGICO che svolge, nei confronti dei comportamenti dei soggetti del processo, la stessa funzioneche la normativa sostanziale svolge nei confronti dei soggetti che operano sul piano sostanziale; tuttavia ha anche un CONTENUTO PATOLOGICO che si interessa dei modi, tempi e degli strumenti con cui controllare che le norme processuali 'fisiologiche' siano state rispettate, quindi vi sono apposite disposizioni che entrano in funzione laddove si tratti di valutare se sono stati commessi illeciti – questo è il motivo per cui si dice che l'oggetto di rito è sì presente nel processo ma allo stato processuale 'potenziale': perché, come l'intervento del processo sul diritto sostanziale ha luogo solo se qualcuno lo richiede, così anche gli strumenti volti a controllare il rispetto delle norme processuali entrano in funzione solo se qualcuno li utilizza: pertanto, in un concreto processo si discuterà di questioni processuali solo se ve ne sarà l'occasione- QUESTIONI DI RITO: il modo con cui si pongono, si

Affrontano e si risolvono le questioni di rito è, nel processo volto a dare tutela dichiarativa, identico a quello con il quale si risolvono le questioni di merito: è ovvio che sia così, la struttura ed il modo di operare delle norme processuali sono identici a quelli delle norme sostanziali come il processo dichiarativo è idoneo ad individuare il corretto comportamento sostanziale, esso è idoneo anche ad individuare il corretto comportamento processuale (mentre le cose stanno diversamente per gli altri processi, ad esempio cautelare ed esecutivo, che non hanno la funzione e quindi neppure gli strumenti per risolvere controversie, per determinare regole di condotta)-

PRESUPPOSTI PROCESSUALI: (es. Competenza del giudice, ammissibilità della prova, capacità di agire di una parte, tempestività della produzione di un documento), tra le questioni di rito bisogna distinguere quelle condizioni per la pronuncia di merito: tali questioni

Sono comunemente denominate presupposti processuali: ben consapevoli che la terminologia non è corretta, in quanto tali elementi non sono presupposti per l'esistenza del processo ma sono invece presupposti perché il giudice possa emettere una pronuncia che abbia ad oggetto il merito. Vi sono quindi questioni di rito che non impediscono la decisione di merito pur incidendo sul contenuto della stessa (esempio: la questione di rito relativa alla possibilità che tizio renda una testimonianza in quel processo può essere rilevante per l'accoglimento o il rigetto della domanda, ma non condiziona la emanazione di una decisione di merito). I presupposti processuali sono tutti e solo quelli previsti dal legislatore: le parti possono modificare in accordo fra loro la disciplina dei presupposti processuali solo nei rari casi in cui il legislatore attribuisce loro tale potere. Tutta la normativa processuale è inderogabile in linea di principio.

anche se vi è un accordo fra le parti la ragione sta nel fatto che il 'servizio pubblico giustizia' è disciplinato da norme di diritto pubblico che gli utenti non possono alterare: come un treno che non crea fermate a richiesta, così il processo non si struttura secondo la volontà degli utenti Capitolo 6: LA CAPACITÀ, LA LEGITTIMAZIONE E L'INTERESSE DI AGIRE individuare l'ufficio giudiziario che ha il potere di- la giurisdizione e la competenza permettono di pronunciare nel merito giurisdizione e competenza costituiscono presupposti processuali per il giudice- i presupposti processuali condizionano il potere del giudice di decidere sul merito, garantiscono che il processo possa assicurare un equo trattamento- la norma processuale è una norma AUTOSUFFICIENTE- fra i presupposti processuali attinenti alle parti, i più importanti sono:• per 'capacità' intendiamo un unico termine per riferirsi la

capacità: a due fenomeni diversi:

  1. Capacità di essere parte: ossia di assumere il ruolo del soggetto del processo, e di diventare quindi destinatario degli effetti degli atti processuali. La capacità coincide con la capacità giuridica, cioè con la qualità di soggetto di diritto. Quindi non ha la capacità processuale chi non è nato, chi è morto, le persone giuridiche non ancora sorte oppure estinte. Vi è quindi parallelismo fra capacità giuridica e processuale - colui che è destinatario degli atti processuali, può essere anche definito come PARTE IN SENSO PROCESSUALE.
  2. Capacità di compiere atti del processo: capacità di agire ex art.2 c.c. - ha capacità processuale colui che può compiere atti nel processo, rimanendo indifferente che gli effetti si imputino a lui stesso oppure ad un altro soggetto art. 75 c.p.c., si ha la capacità di compiere atti.

nel processo–quando si ha il libero esercizio dei diritti oggetto del processo stesso per cui ha capacitàprocessuale chiunque ha la capacità di agire sul piano sostanziale: si noti bene la relazione al dirittocontroverso, colui che compie atti del processo può essere definito come PARTE IN SENSO–FORMALE un soggetto capace giuridicamente ma senza la capacità di agire in relazione ad uncerto diritto, è destinatario degli effetti degli atti processuali, ma non li può compiere: così come ètitolare di diritti sostanziali, ma non li può esercitare (es. Il minore proprietario di un bene non puòcompiere atti di un processo avente ad oggetto il suo diritto sulla cosa, ma può essere destinatariodegli effetti degli atti di quel processo, infatti una cosa è compiere atti processuali ed altra cosa èessere destinatario degli effetti degli atti compiuti)

RAPPRESENTANZA LEGALE: l’art.75 c.p.c.

stabilisce che gli incapaci devono stare in giudizio rappresentati o assistiti o autorizzati secondo le norme che regolano la loro capacità (di agire) - nel caso in cui un soggetto sia capace giuridicamente ma incapace di agire si ha, dal punto di vista processuale, una scissione fra la parte in senso processuale (intesa come destinataria degli effetti degli atti processuali) e la parte in senso formale (intesa come colui che compie gli atti processuali, i cui effetti si imputano al soggetto rappresentato o assistito) - il primo è, per esempio il minore, il secondo è il suo rappresentante legale- RAPPRESENTANZA VOLONTARIA: una uguale scissione fra il soggetto che compie gli atti e il soggetto cui si imputano gli effetti degli atti compiuti si ha nel caso di rappresentanza volontaria che, rispetto a quella legale, differisce per il fatto che il rappresentato volontario ha il potere di compiere anch'egli gli atti del processo, potere che, invece, il rappresentatolegale non ha- RAPPRESENTANZA ORGANICA: (art.75 c.p.c.) chi sta in giudizio per le persone giuridiche, comprese quelli
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A.A. 2021-2022
87 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher economiapertutti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Marzocchi Paola.