CAPITOLO VII
L’APPELLO
IL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE.
La proposizione dell’appello comporta la cognizione della stessa causa da parte di
due giudici diversi – posti nel nostro ordinamento in “ordine gerarchico” senza che
ciò significhi mai dipendenza del giudice inferiore a quello superiore. Carattere
sostitutivo, che è costante, ad eccezione dei casi di sentenza meramente
rescindente, con rimessione della causa al primo giudice (353,354)
Si realizza così quel doppio grado di giurisdizione – tale principio non è stato
elevato però a precetto costituzionale, giacchè è apparso al legislatore costituente
sufficiente, per garantire il diritto di difesa della parte, assicurare nei confronti di
ogni provvedimento, la possibilità di proporre ricorso per cassazione straordinario
ex 111 cost. comma7.
Si riscontra però una differenza essenziale – se infatti il ricorso per cassazione è
mezzo che opera in modo prevalente per far valere i vizi della sent. impugnabile,
l’appello viceversa, solo strumentalmente ha questa funzione, giacchè l’oggetto
della cognizione devoluta al giudice di secondo grado è sia pure in via mediata la
stessa controversia già decisa da quello di primo grado. Tale devoluzione al giudice
superiore è rimessa alla volontà delle parti, che hanno l’onere di riproporre le
domande ed eccezioni non accolte in primo grado (346) di dedurre vizi che
determinano la nullità della sent. (161).
L’APPELLO è novo judicium oppure una revisio prioris instantiae?
La l.26 novembre 1990 n.353 ha soppresso lo “ius novarum” in appello,
precludendo la facoltà di proporre domande nuove, ma anche quella di sollevare
nuove eccezioni – per cui è venuta meno la possibilità di definire l’appello come
novo judicium.
Ora analizziamo 3 aspetti fondamentali:
Ambito oggettivo dell’appello e il suo effetto devolutivo.
a) Ambito soggettivo.
b) Effettiva portata dell’abolizione dello jus novorum.
c)
Effetto devolutivo dell’appello e ambito oggettivo (a).
La determinazione dell’ambito oggettivo – si esamina dal coordinamento di
3disposizioni gli artt.329,346,345.
Art.329 c.p.c. “acquiescenza totale o parziale” – abbiamo già avuto modo di
vedere l’effetto parzialmente devolutivo che l’impugnazione può determinare
allorquando l’interessato non impugni alcune parti della sent. rispetto alle quali
risulti soccombente._ La giurisprudenza è da tempo orientata nel senso di
determinare l’oggetto del giudizio d’appello,in rapporto al materiale di cognizione di
primo grado, in funzione del principio del tantum devolutum quantum appellatum .
Ormai nella prassi prevale un orientamento assai più rigoroso che affida ai motivi
specifici dell’appello la funzione di individuare le singole questioni di fatto e o
diritto ,investite dall’impugnazione, e di impedire che su essi si formi acquiescenza
ed il conseguente giudicato interno. Sulla scorta di questo orientamento la
giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato una concezione diversa dei motivi di
appello,secondo la quale essi assolvono a una funzione “vincolante” e preclusiva in
ordine ai temi di cognizione da far riemergere dinnanzi al giudice di grado
superiore._ I motivi specifici di appello rappresenterebbero così il tramite
necessario per individuare quali, tra le questioni di atto o di diritto inerenti al thema
decidnendum di primo grado si intende devolvere al giudice d’appello.
Ciò comporta, quanto all’appello, che quando il giudice di primo grado respingendo
una domanda o un’eccezione, sia incorso in un error in iudicando o in procedendo
- nella posizione delle premesse di fatto e/o di diritto della sua pronuncia è rimessa
al soccombente la scelta se proporre o meno l’impugnazione, con la conseguenza,
nell’un caso della devoluzione al giudice d’appello delle questioni investite dai
motivi, nell’altro caso, dell’acquiescenza sulle questioni medesime e la preclusione
del riesame delle stesse per intervenuto giudicato interno.
Art.346 c.p.c diversa qui è la situazione ove si prevede una “presunzione di
rinuncia per le domande e le eccezioni “non accolte” nella sentenza di primo grado
che non “vengano espressamente riproposte” in appello._ Quindi riguarda le
domande c.d. “assorbite”, che non siano state esaminate dal giudice di primo grado
per essere divenute irrilevanti a seguito dell’esame di una questione pregiudiziale o
preliminare, oppure perche la domanda decisa e quella pretermessa erano
alternative.
Più problematico è stabilire il meccanismo del 346 cpc. – se possa o meno valere
per consentire alla parte totalmente vittoriosa nel merito di far riemergere le
questioni aventi carattere preliminare o pregiudiziale che il giudice di prima istanza
abbia risolto a suo sfavore, salvo poi darle interamente ragione nel merito.; o se di
contro è da considerarsi a tal fine necessaria l’interposizione dell’appello
incidentaleLa giurisprudenza ritiene sufficiente il meccanismo della riproposizione
ex 346 anche per consentire alla parte totalmente vittoriosa nel merito di far
riemergere dinnanzi al giudice d’appello le singole questioni che siano state risolte
dal giudice di primo grado in senso ad essa sfavorevole.
Stante poi – l’assenza di indicazioni con cui la parte che intende evitare la
presunzione di rinuncia del 346 cpc. deve reiterare le domande e le eccezioni non
accolte in primo grado, si deve ritenere che tale riproposizione può avvenire senza
particolari formalità, in qualsiasi veste esteriore idonea a evidenziare la volontà di
riaprire la discussione e sollecitare la decisione su esse. N.B – pur se prima di
forme l riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente
un generico richiamo ed entro il termine della precisazione delle conclusioni.
L’esatta portata del tantum devolutum quntum appellatum – ha indotto a superare
un indirizzo fino a qualche tempo fa consolidato, secondo cui il giudice di secondo
grado, nel caso di contumacia dell’appellato, avrebbe dovuto riesaminare d’ufficio
tutte le ragioni ed eccezioni proposte dal medesimo appellato nel giudizio di primo
grado ed ivi non accolte per assorbimentoLa Corte suprema ha affermato che non
ci fosse ragione di distinguere tra la posizione dell’appellato costituito e quella
dell’appellato contumace il quale, scegliendo di non costituirsi ha manifestato il suo
disinteresse a riproporre le questioni avanzate in primo grado; ne segue che il
giudice d’appello non può rilevare d’ufficio le ragioni ed eccezioni sollevate in primo
grado, ed ivi rimaste assorbite, dall’appellato rimasto contumace nel giudizio di
secondo grado.
Inoltre sul punto è intervenuta la Cassazione a sez unite per precisare che –
l’appellante ha l’onere di fornire la dimostrazione della fondatezza delle specifiche
censure proposte contro le singole parti della sentenza impugnata, onere che
sussiste a prescindere dalla posizione processuale assunta dall’appellante in
giudizio (attore o convenuto ). In mancanza della suddetta dimostrazione l’appello
dovrà essere respinto con conseguente conferma dei capi della sent. impugnati.
L’ambito soggettivo (b).
La tendenza a far coincidere l’ambito soggettivo di tale giudizio con quello del
giudizio di primo grado, tendenza che si manifesta sia nei confronti di coloro che
sono stati parti del giudizio di primo grado,sia di eventuali terzi. Invero quando si
tratti di cause inscindibili, se la sentenza non sia stata impugnata nei confronti di
tutte le parti, l’integrazione del contraddittorio è sempre necessaria; sicchè il giudice
deve ordinarla in ogni caso,fissando il termine per eseguirla se nessuna delle parti
provvede ,l’impugnazione è inammissibile (331).
Al modo inverso quando siano – cause scindibili – in ragione della natura plurima
del rapporto sostanziale e del conseguente litisconsorzio facoltativo (obbligazioni
solidali) – se l’impugnazione sia stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei
confronti di alcune di esse, l’integrazione del contraddittorio sarà disposta dal
giudice solo nei confronti dei soggetti rispetto ai quali l’impugnazione non sia già
preclusa o esclusa. Anche qui può accadere che la notificazione ordinata dal
giudice non avvenga – ma l’unica conseguenza sarà la sospensione del processo
sino a quando non siano decorsi i termini di impugnazione, con conseguente
passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti (decorsi inutilmente i
termini).
L’interveto di terzi in appello.
L’art.344 c.p.c. “intervento in appello” opera una relatio all’opposizione di terzo ex
404 – nel senso che ammette l’intervento in appello solo di coloro che potrebbero
proporre tale opposizione. Il rinvio generico al 404, rinvio che non discrimina tra
opposizione di terzo revocatoria al comma2 – induce a riconoscere che non solo i
terzi che sarebbero legittimati all’intervento autonomo e che potrebbero proporre
opposizione di terzo ordinaria,ma anche gli aventi causa e i creditori di una delle
parti, in quanto legittimati a proporre l’eventuale opposizione di terzi revocatoria ex
art.404 comma 2 possono intervenire in appello ex 344.
Quindi tutti i terzi che avrebbero la possibilità di proporre l’opposizione di terzo
contro la sent. di primo grado oppure contro la sent. di appello sono legittimati ad
utilizzare lo strumento eccezionale dell’intervento in appello. Con l’intervento in
appello, il terzo non introduce una nuova causa nella causa instaurata tra le parti,
ma si limita ad impedire il pregiudizio che dalla causa già instaurata “inter partes” e
dalla sentenza che la conclude possa derivargli.
Infine si basi che “il potenziale pregiudizio” che derivi al terzo non deve
necessariamente essere effettivo: è sufficiente l’esistenza del timore di un
pregiudizio.
L’effettiva portata dell’abolizione dello ius novarum.
Il testo originario dell’art.345 c.p.c. sanciva non solo il divieto di domande nuove,
ma anche quello di proporre nuove eccezioni e produrre nuovi documenti e mezzi
di proveCon l.14 luglio n.581
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