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L’ATTO DI APPELLO.
L’atto introduttivo del giudizio d’appellosi propone con citazione ne “modello
ordinario” e con ricorso nel “modello ordinario semplice”
Particolarità emergono invece in relazione al contenuto dei singoli atti:
Nel modello ordinariol’appello è proposto con citazione e la disciplina
a) essenziale è quella dell’art.163, e l’art.342 cpc aggiunge l’indicazione dei
“motivi specifici d’impugnazione” – il riferimento del 342 alle “indicazioni
prescritte dal 163, pongono il problema di applicabilità dell’atto di appello
della disciplina delle conseguenze della mancanza degli elementi essenziali
della citazione”.
Particolarmente complesso è il problema dell’applicazione della disciplina della
nullità della citazione in primo grado con riferimento ai vizi attinenti all’edictio
actionis, i cui requisiti sono in appello rappresentati dall’ “esposizione sommaria
dei fatti” e dalla indicazione dei “motivi specifici di impugnazione” Quanto al
primo requisito(esp. Sommaria fatti) – la giru. Ritiene che esso non esige una parte
espositiva autonoma e unitaria, essendo l’art.342, soddisfatto anche qualora il
contenuto fattuale e lo svolgimento del processo, siano ricavabili pur indirettamente
dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello.
Quanto invece all’indicazione “dei motivi specifici dell’impugnazione”, si adotta il
tantum devolutum quantum appellatum – nella quale i motivi specifici dell’appello
diventano subito strumento per delimitare esattamente l’ambito della cognizione del
giudice.- In quest’ottica la carenza dei motivi d’appello rappresenta un vizio
particolarmente grave, in quanto non consente all’atto d’appello di raggiungere lo
scopo cui era preordinato.
Nel modello ordinario semplificato utilizzato per il processo del lavoro
b) l’appello i propone con ricorso, il quale deve contenere l’esposizione
sommaria dei farri – l’indicazione dei motivi specifici d’impugnazione –
nonché i requisiti previsti per la domanda introduttiva del giudizio di primo
grado dall’art.414 c.p. Il ricorso va depositato presso la cancelleria della
corte di appello entro 30giorni dalla notificazione della sent. – oppure entro
un anno dalla data di pubblicazione della sent. in caso di termine lungo.
Il modello semplificato – presenta però una peculiarità rispetto a quello ordinario.
Infatti ove la parte vittoriosa in primo grado abbia dato corso all’esecuzione forzata
della sentenza sulla base del solo dispositivo, e quindi, prima di notificare la stessa,
la legge consente al soccombente in primo gado di proporre appello “con riserva
dei motivi”, i quali in tal caso,dovranno essere presentati entro il termine, previsto
dal 434comma2, di 30giorni dall’avvenuta notificazione della sent. - La finalità è
quella di consentire al soccombente in primo grado di ottenere anche nell’ipotesi di
esecuzione sulla base del solo dispositivo,l’inibitoria prevista dal 431.
Art.435 – una volta depositato l’atto introduttivo del giudizio di appello, il presidente
della Corte d’appello emette un decreto entro i successivi 5giorni contenente la
nomina del giudice relatore e la data dell’udienza di discussione innanzi al collegio.
Compete poi all’appellante provvedere nei 10giorni successivi dal deposito del
decreto, alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato.
Invece l’art.436 – prevede che non solo la mera costituzione dell’appellato, ma
anche la proposizione dell’atto di appello incidentale,rispettivamente con deposito
in cancelleria del fascicolo, oppure con la notifica all’appellate della memoria
contenente i motivi specifici su cui si fonda l’impugnazione, devono essere
effettuate almeno 10giorni prima dell’udienza fissata dal presidente della corte. Ne
consegue che il termine che l’appellato ha a disposizione per articolare le sue
difese e formulare eventuale appello incidentale si riduce a 15giorni.
L’onere di costituzione a carico dell’appellante.
Anche le modalità di assolvimento dell’onere di costituzione dell’appellante sono
differenziate a seconda dei modelli:
Per il “modello ordinario”l’art.347 c.p.c fa rinvio alle forme e termini
a) previsti per i procedimenti davanti al tribunale, quindi all’art.165 cpc., a norma
del quale si richiede all’attore e conseguentemente all’appellante, di
costituirsi in giudizio entro il termine di 10giorni dalla notificazione della
citazione alla controparte._ L’appellante dovrà poi depositare in cancelleria il
proprio fascicolo con la nota di iscrizione al ruolo,l’originale dell’atto
notificato, inserendo nel proprio fascicolo una copia dell’atto impugnato
L’art.348 cpc. “improcedibilità dell’appello” – che può essere pronunciata anche
d’ufficio per mancata costituzione dell’appellante nei termini stabiliti dal legislatore,
così come la sua mancata comparizione in prima dienza ed alla successiva.
Per il “modello ordinario semplice” – l’appellante si costituisce in giudizio
b) con il deposito del ricorso, per cui il mancato deposito del fascicolo di parte e
della copia della sent. impugnata non comporta improcedibilità dell’appello. –
Necessario sembra invece il “deposito del ricorso” e del decreto notificati
all’appellato ai sensi del 435. Comma 2, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non i
costituisca e l’appellante abbia interesse a dare impulso al giudizio d’appello.
La costituzione dell’appellato e l’appello incidentale.
Il primo atto difensivo della parte appellata – è la comparsa di costituzione e
risposta._ In base al 359 cpc. – il contenuto di detta comparsa dovrà essere
modellato su quello della comparsa di risposta in primo grado. L’appellato dovrà
quindi proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sulle circostanze poste
dall’appellante a fondamento della propria impugnazione, indicare i mezzi di prova
di cui si intende avvalere e i documenti offerti in comunicazione.
L’appellato dovrà inoltre – a pena di decadenza, proporre “appello
incidentale”che è il mezzo necessario attraverso cui l’appellato può ottenere una
riforma di quelle parti della sentenza impugnata relative a domande sulle quali sia
risultato soccombente.
Un triplice problema concerne: forma,tempo e contenuto:
Forma analogamente alla domanda riconvenzionale in primo grado, deve
1) essere proposto di regola con comparsa di risposta.
Tempo
per la proposizione dell’appello incidentale – si impone ex343 – la
2) comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale sia
depositata all’atto di costituzione in cancelleria, ai sensi del 166 e quindi
almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di
appello.
Contenuto e quindi l’ambito oggettivo di proponibilità dell’appello incidentale
3) – qui è sorta la questione in ordine ai capi di decisione censurabili con
l’appello incidentale,giacchè si era formato un orientamento giurisprudenziale
che li limitava e faceva coincidere con gli stessi capi di decisione oggetto di
impugnazione principale. Ma la stessa lettera del 334 cpc. induce a
riconoscere che l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale tardiva
nasce nella parte per il mero fatto che sia stata proposta nei suoi confronti
l’impugnazione della sentenza. Pertanto l’appello incidentale, anche nella
forma dell’impugnazione incidentale tardiva, può investire qualsiasi capo
della sent. impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO: FASE PREPARATORIA E DI
TRATTAZIONE.
La trattazione dell’appello si svolge nel giudizio davanti alla corte d’appello,
integralmente innanzi al collegio, e nel giudizi davanti al tribunale, innanzi al giudice
monocratico – ex 350 c.p.c.
Fase preparatoriadel giudizio d’appello, vi è una disciplina dettagliata solo nel
modello ordinario – ove nella prima udienza di trattazione è devoluta al giudice la
verifica della regolare costituzione del giudizio, con il compito di ordinare
l’eventuale integrazione del contraddittorio(331), ove si tratti di cause inscindibili –
nonchè la rinnovazione della notificazione nel cao di cause scindibili.
Inoltre come visto – la dichiarazione di contumacia, può riguardare sol l’appellato e
non l’appellante, perché la mancata costituzione di quest’ultimo dà luogo ad
improcedibilità dell’appello ex348 comma1.
Poi oltre alla riunione degli appelli proposti contro la stessa causa – è previsto
l’esperimento del tentativo di conciliazione, e quando occorre la possibilità di
ordinar la comparizione personale delle parti.
Fase di trattazioneesaurita la fase preparatoria, nella fase di trattazione vera e
propria si pone il tema dell’ammissione delle prove.; questo tema ha una trattazione
differenziata nel modello “ordinario” del codice rispetto al “modello ordinario
semplice.”
Modello ordinario: si può ricordare che c’è (345) il divieto di ius novorum
può , quanto ai mezzi di prova,essere superato in tre sole ipotesi: *) per il
giuramento decisorio, che può essere deferito sempre da una delle pari;*)
per i mezzi di prova che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione
della causa; *) infine per quelli che la parte dimostri di non aver potuto
produrre in giudizio di prima grado per causa a lui non imputabile.
Modello ordinario semplificato: al divieto di ius novorum il 437 c.p.c. pone
a) anzitutto un’eccezione rimessa alla valutazione del collegio, che ritenga
nuove prove “indispensabili ai fini della decisione della causa”. Poi fa un
ulteriore duplice eccezione: la prima riguarda il giuramento decisorio, che
può essere deferito dalle parti in qualsiasi momento; la seconda riguarda il
giuramento estimatorio, che, essendo una sottospecie di giuramento
suppletorio – non può essere deferito che dal collegio d’ufficio.
Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria.
Dopo la riforma con Novella del 1990 – che ha modificato il 282 e 431 c.p.c. – per
cui la sentenza di primo grado “è sempre provvisoriamente esecutiva tra le parti”
sia nel modello ordinario che in quello semplificato Quindi si ripropone