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A TITOLO UNIVERSALE
L’ART 110 prevede l’ipotesi in cui la parte venga meno per morte o per altra causa, il processo è
proseguito dal successore universale o nei suoi confronti. I presupposti sono:
L’estinzione della parte avvenga nel corso del processo,
Si verifichi un’ipotesi di successione universale, che coinvolge tutti i rapporti giuridici,
sostanziali e processuali.
La norma distingue due ipotesi:
1. La morte della parte/persona fisica, nel qual caso il processo è proseguito da/nei confronti
dei chiamati all’eredità;
2. Altra causa, si riferisce alle ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, in caso di fusione,
o modificazione degli enti che si traducono nel trasferimento di alcuni rapporti che non
comportano la completa estinzione dell’ente originariamente parte nel processo.
Il successore universale subentra anche nel diritto controverso, ossia il diritto oggetto del processo,
ma l’applicazione dell’art. 110 sembra prescindere da questo presupposto, quindi la legittimazione
del successore universale va riconosciuta anche quando non abbia acquistato il diritto controverso,
così come nel caso di diritto intrasmissibile, dato il sua carattere personale (divorzio) o che si
estingue con la morte del titolare (usufrutto): in questi casi il processo prosegue nei confronti del
successore universale anche per emettere una decisione che dia atto dell’impossibilità di decidere
sul merito della domanda. 32 Procedura civile I principi
L’estinzione della parte originaria determina l’interruzione del processo, per poter istituire il
contraddittorio nei confronti del successore universale, le restanti parti o il successore quindi
devono provvedere alla riassunzione.
A TITOLO PARTICOLARE
L’art. 111 disciplina l’ipotesi in cui il trasferimento realizzato nel corso del processo riguardi, a
titolo particolare, il diritto controverso, oggetto del giudizio, che può avvenire:
Per mortis causa, nel qual cosa il processo continua non nei confronti del legatario,
successore nel diritto controverso, ma del successore universale, ossia l’erede; l’art. 111
evita alle parti originarie di dover individuare il legatario;
Per atto tra vivi, il codice si preoccupa di evitare che il trasferimento del diritto controverso,
per volontà di una delle parti, possa pregiudicare l’altra parte. Il rischio maggiore
graverebbe sull’attore: nel caso egli avesse agito in rivendica ed il convenuto allegasse di
aver venduto il bene a un terzo, si avrebbe il rigetto della domanda e l’attore dovrebbe
proporre una nuova domanda nei confronti del nuovo proprietario. Per evitare questo il
legislatore prevede che la successione a titolo particolare non faccia venir meno la
legittimazione dell’alienante o successore universale, quindi il processo continui nei suoi
confronti.
La sentenza pronunciata contro l’alienante o successore universale produce i suoi effetti
anche contro il successore a titolo particolare ed è da lui impugnabile, anche se questi sia
rimasto estraneo al giudizio.
Questa regola subisce una limitazione “salvo le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili
e sulla trascrizione”.
L’acquirente in buona fede di mobili in forza di un titolo astrattamente idoneo a
trasferirne la proprietà diventa proprietario, nonostante il dante causa non fosse
proprietario;
Il conflitto fra attore e terzo acquirente è vinto da quest’ultimo ogni volta che la
trascrizione dell’atto di compravendita sia anteriore alla trascrizione della domanda
giudiziale.
Il successore a titolo particolare può, in ogni caso, intervenire nel processo di sua iniziativa o
esservi chiamato da una delle parti originarie; una volta che si realizza l’intervento del successore
particolare, se le altre parti vi acconsentano, il successore universale o alienate può essere
estromesso.
Il successore particolare può impugnare la sentenza con i mezzo ordinari riservati alle parti, anche
nel caso in cui non sia intervenuto o non abbia assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio.
33 Procedura civile I principi
GLI ATTI DEL PROCESSO
La forma
Il processo è definito come una serie di atti tra loro correlati, preordinati alla pronuncia di un
provvedimento giurisdizionale finale.
E’ atto processuale, ogni atto che si inserisce in questa sequela procedimentale, determinando effetti
nel processo, che possono consistere nella costituzione/modifica/estinzione di poteri/oneri/doveri.
Per ogni atto del processo il legislatore stabilisce requisiti di forma e di contenuto.
Il concetto di forma è inteso come modalità in cui l’atto si estrinseca (orale o scritto); oggi il
processo telematico prevede la possibilità di porre in essere gli atti del processo con documenti
informatici, inoltre l’art. 16 bis legge 221/2012 prevede che nei processi civili dinanzi al tribunale il
deposito degli atti processuali e documenti dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità
telematica.
Il principio fondamentale è la libertà di forme, ex art. 121, salvo i casi in cui la legge richieda forme
determinate, gli atti processuali possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento
del loro scopo, ove per scopo debba intendersi la funzione oggettiva che l’atto assolve nel processo.
Gli atti di parte (citazione/ricorso/comparsa/controricorso/precetto), salvo diversa previsione
normativa devono contenere: (art. 125)
l'ufficio giudiziario,
le parti,
l'oggetto,
le ragioni della domanda e
le conclusioni o l'istanza rivolta al giudice,
tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa
sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e il proprio
numero di fax.
Il processo verbale (art. 126) che è l’atto in cui sono documentate tutte le attività e operazioni
compiute dagli organi giudiziari, deve contenere l'indicazione:
delle persone intervenute e
delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti
la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte,
nonché le dichiarazioni ricevute
Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la
legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.
ARTT. 127-128-129-130
Per quanto concerne le udienze, ossia i momenti del processo deputati alla trattazione della causa
nel contraddittorio tra le parti, il codice prevede che il processo si snodi tra un’udienza e l’altra, a
cominciare con quella in cui l’attore indica l’atto introduttivo e via di seguito con quelle fissate dal
giudice; per lo svolgimento delle udienze il codice stabilisce la pubblicità, a pena di nullità, delle
sole udienze di discussione della causa, le altre udienze non sono pubbliche e sono ammessi i
difensori e le parti che possono interloquire dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal giudice.
Per ogni udienza il cancelliere forma apposito verbale sotto la direzione del giudice, che lo
sottoscrive unitamente al cancelliere. 34 Procedura civile I principi
La legge 183/1993 ammette di utilizzare, in luogo degli originali, copie foto riprodotte degli atti del
processo da inviare a mezzo di fax da un avvocato all’altro; affinché la copia si consideri conforme
all’originale è necessario che:
a) la procura sia stata conferita sia all’avvocato che ha redatto e trasmesso l’atto sia
all’avvocato che lo riceve,
b) l’originale rechi l’indicazione e la sottoscrizione leggibile dell’avvocato estensore e tali
elementi risultino anche sulla copia,
c) l’originale sia stato dichiarato conforme alla copia da parte dell’avvocato che l’ha redatto e
trasmesso
d) la copia sia sottoscritta dall’avvocato ricevente.
La legge consente la trasmissione a distanza anche di un provvedimento del giudice purchè siano
rispettate le condizioni c) e d).
I Termini
Il procedimento evoca una serie di cadenze e limitazioni temporali al fine di dare ordine alle attività
delle parti e dell’ufficio. A tal fine il legislatore si serve di:
preclusioni, che riguardano le attività delle parti ed indicano la perdita di un potere
processuale che può derivare da varie cause:
aver precedentemente compiuto un’altra attività,
l’aver esercitato già il potere
la scadenza del termine entro cui andava esercitato;
Alla parte è preclusa l’attività pena invalidità degli atti posti in essere in violazione della
preclusione.
Termini, che possono riguardare sia l’attività dell’ufficio sia quella delle parti e una volta
scaduti determinano la decadenza del potere di compiere l’attività processuale.
Si distinguono:
1) In relazione alla fonte in termini
Legali, previsti dalla legge,
Giudiziali, fissati dal giudice, nei casi in cui la legge espressamente glielo
permette,
2) In relazione alla funzione in termini
Dilatori, se l’attività deve essere posta in essere NON PRIMA di un certo
momento, la cui violazione rende l’atto invalido.
Acceleratori, se l’attività deve essere compiuta ENTRO un certo momento, la
cui violazione varia a seconda che il termine sia
- Perentorio,
- Ordinatorio.
Questa distinzione è fondata su ciò che è stabilito, dalla legge o dal giudice, a
pena di decadenza.
I termini perentori non possono essere né prorogati né abbreviati, nemmeno su
accordo delle parti, a meno che sia la legge a prevedere ipotesi di rimessione in
termini. 35 Procedura civile I principi
I termini ordinatori possono essere dal giudice abbreviati o prorogati, anche
d’ufficio, purchè prima della scadenza; la proroga è ammessa una sola volta e
per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
Le conseguenze derivanti dallo spirare di un termine perentorio o dal mutare di una preclusione
sono superabili con la cd rimessione in termini, nei soli casi consentiti dalla legge.
Il testo originario non prevedeva questo istituti, la riforma del 2009 ha codificato nell’ART. 152 c2,
il principio secondo cui la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non
imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.
Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver ammesso se occorre, la prova dell’impedimento, ossia
le circostanti non dipendenti dalla volontà della parte o ad essa imputabili, che le hanno impedito di
rispettare il termine perentorio per il compimento dell&r