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PROCEDIMENTO PROBATORIO

Art. 187: oggetto della prova può essere il fatto contestato, la punibilità e la pena

Art. 189: non esiste principio tassatività della prova ma vengono poste delle limitazioni: deve essere idonea ad accertare il fatto e non deve pregiudicare la libertà personale

Art. 192: in tema di valutazione delle prove il principio naturale è quello del libero convincimento del giudice con due eccezioni: gli indizi (o prove indirette) che possono rilevare solo se attendibili, gravi, precise e concordanti e la chiamata di correi che deve essere assunta solo se attendibile e se ci sono altre prove o indizi che provano la partecipazione del soggetto al reato.

FATTO NOTORIO: non necessita di essere provato perché è già conosciuto dal giudice e dalla comunità intera!

MASSIME D'ESPERIENZA: sono regole d'esperienza che appartengono a campi scientifici consolidati nel tempo e che possono comunque essere

smentite con il progresso.

REGOLE D’ESPERIENZA: regole di giudizio che vengono usate dal giudice per formare il suo convincimento.

Art. 190: principio dispositivo in tema di prove. Giudice può rifiutarsi di assumerle solo se manifestamente superflue o irrilevanti. Esistono comunque numerose eccezioni come l’assunzione di prove d’ufficio e altri casi in cui è ammesso il rifiuto.

ONERE DELLA PROVA: non esiste specifica norma che lo ripartisce come nel processo civile tuttavia secondo la regola d’esperienza chi non riuscirà a provare un fatto affermato soccombe quindi è interesse delle parti produrle, anche a discarico.

PROVE ILLECITE: sono inutilizzabili solo quelle assunte in violazione di norme processuali.

MEZZI DI PROVA (= formano direttamente convincimento del giudice)

  • Testimonianza
  • Esame delle parti e dei coimputati
  • Ricognizioni di persone, cose e luoghi
  • Esperimento giudiziale
  • Perizia
  • Consulenza

Prove documentali:

  • Acquisizione di dichiarazioni e sentenze irrevocabili di altri procedimenti a norma degli artt. 238 e 238bis.

NB: in tema di documenti va ricordato che si possono produrre soltanto scritti, fotografie, copie ecc che si sono formati fuori dal dibattimento e che costituiscono prova di per sé; le rappresentazioni di prova come le dichiarazioni di persone che potrebbero essere testimoni, non possono essere assunte come prove perché si vanificherebbe il contraddittorio, si può solo valutarli come contenuti nel fascicolo delle indagini difensive o del pm che poi eventualmente potranno essere acquisite nel fascicolo del dibattimento nelle ipotesi degli artt 500 e ss.

Sono vietati documenti che parlano delle voci del pubblico sul processo o sulla moralità dei partecipanti. I documenti anonimi solo se costituiscono corpo del reato. Le sentenze straniere e i casellari giudiziari e dei servizi sociali solo se è necessario per valutare il reato.

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Paolozzi Giovanni.