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Come funziona il procedimento amministrativo?

Il procedimento amministrativo assolve una pluralità di funzioni:

  1. Una prima funzione è consentire un controllo sull'esercizio del potere attraverso una verifica del rispetto della sequenza degli atti e delle operazioni normativamente predefinita.
  2. Una seconda funzione è quella di far emergere gli interessi incisi dal provvedimento. Cioè sia l'interesse dell'amministrazione che può colmare le asimmetrie informative, sia l'interesse del privato di rappresentare il proprio punto di vista.
  3. Terza funzione è quella di garanzia del contraddittorio. Il contraddittorio può assumere una dimensione verticale o orizzontale. La prima si riferisce ai casi in cui il rapporto giuridico ha carattere bilaterale e coinvolge l'amministrazione e il destinatario dell'effetto giuridico. Nel verticale invece l'amministrazione deve essere parte imparziale, deve cioè curare si.
l’interesse pubblico e garantire la posizione della parte privata.
  1. Una quarta funzione del procedimento è quella di fungere da fattore di legittimazione del potere dell’amministrazione e di promuovere pertanto la democraticità.
  2. Una quinta funzione è quella di promuovere il coordinamento tra più amministrazioni nei casi in cui un provvedimento va ad incidere su una pluralità di interessi pubblici.

FASI DEL PROCEDIMENTO

  1. INIZIATIVA: la prima fase è quella di avvio del procedimento. L’iniziativa può essere:
    • Su istanza di parte: l’atto di iniziativa consiste in una domanda o istanza presentata all’amministrazione da un soggetto privato interessato al rilascio di un provvedimento.
    • D’ufficio: il procedimento è aperto su impulso di pubbliche amministrazioni che formulano proposte all’amministrazione competente.
  2. E può essere:
    • Eteronoma: quando la pubblica amministrazione chiede ad un'altra amministrazione di adottare un provvedimento.
    • Autonoma: quando la pubblica amministrazione decide di adottare un provvedimento senza richiesta esterna.

Pubblica amministrazione di avviare il procedimento

Autonoma: un comune avvia il procedimento per l'interesse pubblico

L'amministrazione deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti destinatari di tale provvedimento ed a eventuali altri soggetti individuati o individuabili che possano subire un pregiudizio dal provvedimento.

La comunicazione deve indicare l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, il nome del responsabile del procedimento, il termine di conclusione del procedimento e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Nei procedimenti d'ufficio la comunicazione d'avvio del procedimento è funzionale a garantire il contraddittorio.

L'omessa comunicazione rende annullabile il provvedimento finale.

L'omessa comunicazione rende illegittimi anche i provvedimenti vincolati poiché la partecipazione può essere utile per l'accertamento e la valutazione dei presupposti.

Sui quali si basa il provvedimento finale.

L'ISTRUTTORIA: l'istruttoria del procedimento ha lo scopo di accertare i fatti e di acquisire gli interessi rilevanti ai fini della determinazione finale. I fatti da accertare riguardano i presupposti e i requisiti richiesti dalla norma l. 241/1990. È la fase in cui si verificano i presupposti di fatto cioè accerto i fatti e acquisisco gli interessi rilevanti e i presupposti di diritto cioè le norme applicabili a tale fattispecie. L'istruttoria è retta dal principio inquisitorio, infatti secondo l'articolo 6 l. 241/1990 il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti senza essere vincolato alle allegazioni dei soggetti privati. Il responsabile del procedimento deve anche compiere le verifiche della documentazione prodotta dalle parti e della veridicità dei dati. Alcuni atti istruttori sono richiesti dalle leggi che disciplinano i singoli procedimenti, è il caso dei pareri.

obbligatori e delle valutazioni tecniche. I pareri possono essere obbligatori o facoltativi. I primi sono richiesti dalla legge in relazione a specifici procedimenti e l'omessa acquisizione rende illegittimo il provvedimento (l'amministrazione competente deve rilasciarlo entro 20 giorni). I pareri obbligatori inoltre possono essere anche vincolanti: l'amministrazione che li riceve non può assumere una decisione difforme dal contenuto. I pareri facoltativi sono richiesti ove si ritengano utili ai fini della decisione. Partecipazione fase istruttoria L'istruttoria è aperta alla partecipazione dei soggetti che abbiano diritto di intervenire e partecipare al provvedimento. L'amministrazione è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento (facoltà di intervenire anche i portatori di interessi pubblici o privati). La partecipazione si sostanza in due diritti (art 10 l241/1990): 1- Prendere visione degli atti del procedimento 2- Possibilità di presentare

delle memorie scritte che illustrano il punto di vista del soggetto interessato e documenti

Lo scopo della partecipazione è quella di arrivare ad una soluzione che garantisca sia gli interessi del privato sia gli interessi pubblici

Responsabile del procedimento individuato dall'art 4 l241/1990

L'istruttoria è affidata al responsabile del procedimento i cui compiti sono indicati nell'articolo 6 l 241/1990 e includono tutte le attività propedeutiche all'emanazione del provvedimento finale.

Preavviso di rigetto

Nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento è tenuto ad attivare una fase istruttoria supplementare nei casi in cui sia orientato ad un provvedimento di rigetto. Al soggetto che ha dato avvio al procedimento deve essere data comunicazione dei motivi ostativi ed entro 10 giorni l'interessato può presentare osservazioni scritte.

Il responsabile del procedimento non adotta il provvedimento finale ma trasmette tutti

Gli atti, corredati da una relazione all'organo competente ad emanare il provvedimento finale. Quest'ultimo si deve attenere alle risultanze dell'istruttoria, può discostarsene ma deve indicare le ragioni nel provvedimento finale.
Dettagli
A.A. 2020-2021
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BBB00000000000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT o del prof Lubrano Benedetta.