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PROCEDIMENTO DEL CONCORDATO FALLIMENTARE
Articolo Giorni FASE & FATTI Indicazioni della documentazione
Art.124 FASE 1: PRESENTAZIONE PROPOSTA DI
CONCORDATO FALLIMENTARE
Presentazione della proposta di concordato
fallimentare al giudice delegato
Art.125 FASE 2: ESAME DELLA PROPOSTA
Tra 20 e Creditori devono far pervenire il loro
30 gg dissenso in cancelleria
Art.127 FASE 3: VOTO DELLA PROPOSTA
Approvazione
Art.128 FASE 4: OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO
Art.129 Opposizione secondo l’Articolo 26
Art.131 Reclamo (Vedi Art. 18)
Art.136 FASE 5: ESECUZIONE DEL CONCORDATO
Art.138 Annullamento del concordato
Entro 6 mesi dalla scoperta del dolo o entro
2 anni dall’ultimo adempimento
Art.141 Nuova proposta di concordato
PROCEDIMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO
Articolo Giorni FASE & FATTI Indicazioni della documentazione
Art.161 Proposta FASE 1: PRESENTAZIONE PROPOSTA DI Documenti:
CONCORDATO PREVENTIVO 1. Una aggiornata relazione
Debitore deve presentare LA PROPOSTA con sulla situazione patrimoniale,
il ricorso economica e finanziaria
dell'impresa;
2. Uno stato analitico ed
estimativo delle attività e
l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione
dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione;
3. L’elenco dei titolari dei diritti
reali o personali su beni di
proprietà o in possesso del
debitore;
4. Il valore dei beni e i creditori
particolari degli eventuali
soci illimitatamente
responsabili;
5. Un piano contenente le
modalità e i tempi di
adempimento della
proposta;
6. Relazione di un
professionista
Tra 60 e 180 L’imprenditore può depositare il ricorso
gg contenente la domanda di concordato
unitamente ai bilanci relativi agli ultimi 3
esercizi e all'elenco nominativo dei creditori
con l'indicazione dei rispettivi crediti,
riservandosi di presentare la proposta, il
piano e la documentazione di cui ai commi
secondo e terzo entro un termine fissato dal
giudice
Nello stesso termine, in alternativa e con
conservazione sino all'omologazione degli
effetti prodotti dal ricorso, il debitore può
depositare domanda ai sensi dell'articolo 182
bis, primo comma.
Art.162 Entro 15 gg Il debitore devo apportare integrazioni al
dalla piano e produrre nuovi documenti
proposta
Art.163 Decreto Con il decreto di apertura il tribunale
provvede a nominare gli altri organi della
procedura e :
Delega un giudice alla procedura di
concordato; ADUNANZA DEI
Ordina la convocazione dei creditori non CREDITORI
oltre 120 gg dalla data del provvedimento e
stabilisce il termine per la comunicazione ai
creditori;
Si può stabilire che l'adunanza sia svolta in
via telematica con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei creditori
Nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
Stabilisce il termine entro 15 giorni il
ricorrente deve depositare nella cancelleria
del tribunale la somma pari al 50 % delle
spese che si presumono necessarie per
l'intera procedura, ovvero la diversa minor
somma, non inferiore al 20 % di tali spese,
che sia determinata dal giudice. Su proposta
del commissario giudiziale, il giudice delegato
può disporre che le somme riscosse vengano
investite secondo quanto previsto
dall'articolo 34, primo comma
Si ordina al ricorrente di consegnare al
commissario giudiziale entro 7 giorni copia
informatica o su supporto analogico delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie.
30 gg prima Uno o più creditori che, anche per effetto di
dell’adunanza acquisti successivi alla presentazione della
dei creditori domanda, rappresentano almeno il 10% dei
crediti risultanti dalla situazione patrimoniale
depositata, possono presentare una
proposta concorrente di concordato
preventivo e il relativo piano.
Art.163 Entro 30 gg dal FASE 2: FASE NEGOZIALE
decreto Il tribunale, con decreto di ammissione alla
procedura ordina la convocazione dei
creditori e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori; tale
convocazione spetta al commissario
giudiziale, il quale provvede a comunicare
con raccomandata o con telegramma ai
creditori un avviso contenente la data di
convocazione dei creditori e le proposte
del debitore.
Verifica, e correzione, dell’elenco dei
creditori a cura del commissario giudiziale
Art .180 10 gg prima Il commissario giudiziale deve depositare
dell’adunanza dei un parere motivato in merito alla
creditori legittimità della proposta
Art 172 3 gg prima Il commissario giudiziale deve redigere una
dell’adunanza dei relazione particolareggiata delle cause del
creditori dissesto
Art .178 Giorno Votazione della proposta del concordato e Redazione del verbale da parte del
dell’adunanza dei approvazione (se esito negativo vedi giudice delegato
creditori punto seguente)
Art.177 Entro 30 gg Il giudice delegato rimette ai voti la
dall’adunanza dei proposta e comunicazione dei creditori
creditori
20 gg successivi I creditori posso far pervenire il proprio
dalla rimessione voto nelle modalità previste
dei voti
Art.180 Giorno FASE 3: FASE ISTITUZIONALE
dell’omologazione Omologazione con decreto del tribunale
Art.183 Reclamo
Esecuzione
Chiusura
PROCEDIMENTO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Articolo Giorni FASE & FATTI Indicazioni della
documentazione
Accordo tra debitore e creditori Soddisfacimento integrale dei
creditori estranei entro 120
gg dall’omologazione nel caso
di crediti già scaduti a quella
data, o dalla scadenza nel
caso di crediti non scaduti alla
data. L’accordo, valutato nel
suo contenuto, deve essere
attuabile (cioè concretamente
realizzabile) da un
professionista attestatore.
Art.182- Pubblicazione del L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese
bis ricorso e acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione e/o stipulazione
Entro 30 gg dalla I creditori e ogni altro interessato possono
pubblicazione proporre opposizione. Il tribunale, decise le
opposizioni, procede all'omologazione in camera
di consiglio con decreto motivato.
Entro 30 gg dalla Il tribunale, verificata la completezza della
pubblicazione documentazione depositata, fissa con decreto
l'udienza, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei
presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di
cui al primo comma e delle condizioni per
(
l'integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno
comunque negato la propria disponibilità a
trattare, dispone con decreto motivato il divieto
di iniziare o proseguire le azioni cautelari o
esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non
concordati assegnando
Entro 60 gg dalla Deposito dell'accordo di ristrutturazione e della Possibilità di deposito della
pubblicazione relazione redatta dal professionista a norma del domanda di concordato
primo comma. preventivo
Giorno Omologazione dell’accordo con decreto del
dell’omologazione tribunale
Art.183 Entro 15 gg Reclamo in corte d’appello
Esecuzione dell’accordo
PROCEDIMENTO DELLA LIQUIDAIZONED COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo Giorni FASE & FATTI Indicazioni della documentazione
Art.195 FASE 1: APERTURA DEL PROCECEDIMENTO
Apertura della liquidazione coatta
amministrativa
Art.197 Entro 10 gg Provvedimento è pubblicato
Art.207 Entro 1 mese FASE 2: ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
dalla nomina Il commissario comunica a ciascun creditore le
del somme risultanti a credito di ciascuno
commissario
Entro 15 gg I ceditori possono inviare le proprie istanze o
dalla osservazioni
comunicazione
Art.209 Entro 90 gg dal Commissario forma l’elenco dei crediti
provvedimento ammessi o respinti (Vedi fallimento per
domande tardive e inammissibili)
Art.210 FASE 3: LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO
Liquidazione dell’attivo
Art.212 Ripartizione dell’attivo
Art.213 Chiusura della procedura
PROCEDIMENTO DELLA AMMINISTRAIZONE STRAORDINARIA COMUNE
Giorni FASE & FATTI Indicazioni della
documentazione
FASE 1: LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI
INSOLVENZA
Il tribunale deve convocare l’imprenditore, il
ricorrente (se diverso dall’imprenditore) il
Ministro dell’industria (sviluppo economico).
Entro 15 gg Tra la data di comunicazione dell’avviso di
convocazione e quella dell’udienza
Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza Il tribunale comunica:
del tribunale Nomina il giudice delegato e il
commissario giudiziale
Ordina all'imprenditore di
depositare entro due giorni in
cancelleria le scritture
contabili e i bilanci (se non vi si
è provveduto a norma
Assegna ai creditori ed ai terzi,
che vantano diritti reali
mobiliari, un termine per la
presentazione in cancelleria
(tra 90-120 giorni) delle
relative domande e fissa
l’udienza per l’esame dello
stato passivo
Stabilisce se la gestione
dell'impresa, per la fase
«intermedia», è lasciata
all'imprenditore o è affidata al
commissario giudiziale.
Entro 30 gg Opposizione alla sentenza dello stato di
insolvenza
Entro 30 gg dallo Il commissario giudiziale deve depositare una
stato di insolvenza relazione con una descrizione
particolareggiata delle cause dello stato di
insolvenza con elenco dei creditori
Entro 10 gg dal Il P.M. deposita il proprio parere in cancelleria
deposito della
relazione
Entro 30 gg dal FASE 2: LA FASE «INTERMEDIA»
deposito della Il tribunale, tenuto conto del parere e delle
relazione osservazioni depositati, nonché degli ulteriori
accertamenti eventualmente disposti, dichiara
con decreto motivato l'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria,
se sussistono le condizioni indicate
dall'articolo 27. In caso contrario, dichiara con
decreto motivato il fallimento
FASE 3: LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Entro 15 gg decorre, Chiunque vi abbia interesse può proporre
per il Ministro reclamo alla corte di appello.
dell'industria, per
l'imprenditore
insolvente e per il
creditore che ha
richiesto la
dichiarazione dello
stato di insolvenza,
dalla data della
comunicazione; per
ogni altro
interessato, dalla
data dell'affissione
Entro 5 gg