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PROCEDIMENTO DEL CONCORDATO FALLIMENTARE

Articolo Giorni FASE & FATTI Indicazioni della documentazione

Art.124 FASE 1: PRESENTAZIONE PROPOSTA DI

CONCORDATO FALLIMENTARE

Presentazione della proposta di concordato

fallimentare al giudice delegato

Art.125 FASE 2: ESAME DELLA PROPOSTA

Tra 20 e Creditori devono far pervenire il loro

30 gg dissenso in cancelleria

Art.127 FASE 3: VOTO DELLA PROPOSTA

Approvazione

Art.128 FASE 4: OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO

Art.129 Opposizione secondo l’Articolo 26

Art.131 Reclamo (Vedi Art. 18)

Art.136 FASE 5: ESECUZIONE DEL CONCORDATO

Art.138 Annullamento del concordato

Entro 6 mesi dalla scoperta del dolo o entro

2 anni dall’ultimo adempimento

Art.141 Nuova proposta di concordato

PROCEDIMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo Giorni FASE & FATTI Indicazioni della documentazione

Art.161 Proposta FASE 1: PRESENTAZIONE PROPOSTA DI Documenti:

CONCORDATO PREVENTIVO 1. Una aggiornata relazione

Debitore deve presentare LA PROPOSTA con sulla situazione patrimoniale,

il ricorso economica e finanziaria

dell'impresa;

2. Uno stato analitico ed

estimativo delle attività e

l'elenco nominativo dei

creditori, con l'indicazione

dei rispettivi crediti e delle

cause di prelazione;

3. L’elenco dei titolari dei diritti

reali o personali su beni di

proprietà o in possesso del

debitore;

4. Il valore dei beni e i creditori

particolari degli eventuali

soci illimitatamente

responsabili;

5. Un piano contenente le

modalità e i tempi di

adempimento della

proposta;

6. Relazione di un

professionista

Tra 60 e 180 L’imprenditore può depositare il ricorso

gg contenente la domanda di concordato

unitamente ai bilanci relativi agli ultimi 3

esercizi e all'elenco nominativo dei creditori

con l'indicazione dei rispettivi crediti,

riservandosi di presentare la proposta, il

piano e la documentazione di cui ai commi

secondo e terzo entro un termine fissato dal

giudice

Nello stesso termine, in alternativa e con

conservazione sino all'omologazione degli

effetti prodotti dal ricorso, il debitore può

depositare domanda ai sensi dell'articolo 182

bis, primo comma.

Art.162 Entro 15 gg Il debitore devo apportare integrazioni al

dalla piano e produrre nuovi documenti

proposta

Art.163 Decreto Con il decreto di apertura il tribunale

provvede a nominare gli altri organi della

procedura e :

Delega un giudice alla procedura di

concordato; ADUNANZA DEI

Ordina la convocazione dei creditori non CREDITORI

oltre 120 gg dalla data del provvedimento e

stabilisce il termine per la comunicazione ai

creditori;

Si può stabilire che l'adunanza sia svolta in

via telematica con modalità idonee a

salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva

partecipazione dei creditori

Nomina il commissario giudiziale osservate le

disposizioni degli articoli 28 e 29;

Stabilisce il termine entro 15 giorni il

ricorrente deve depositare nella cancelleria

del tribunale la somma pari al 50 % delle

spese che si presumono necessarie per

l'intera procedura, ovvero la diversa minor

somma, non inferiore al 20 % di tali spese,

che sia determinata dal giudice. Su proposta

del commissario giudiziale, il giudice delegato

può disporre che le somme riscosse vengano

investite secondo quanto previsto

dall'articolo 34, primo comma

Si ordina al ricorrente di consegnare al

commissario giudiziale entro 7 giorni copia

informatica o su supporto analogico delle

scritture contabili e fiscali obbligatorie.

30 gg prima Uno o più creditori che, anche per effetto di

dell’adunanza acquisti successivi alla presentazione della

dei creditori domanda, rappresentano almeno il 10% dei

crediti risultanti dalla situazione patrimoniale

depositata, possono presentare una

proposta concorrente di concordato

preventivo e il relativo piano.

Art.163 Entro 30 gg dal FASE 2: FASE NEGOZIALE

decreto Il tribunale, con decreto di ammissione alla

procedura ordina la convocazione dei

creditori e stabilisce il termine per la

comunicazione di questo ai creditori; tale

convocazione spetta al commissario

giudiziale, il quale provvede a comunicare

con raccomandata o con telegramma ai

creditori un avviso contenente la data di

convocazione dei creditori e le proposte

del debitore.

Verifica, e correzione, dell’elenco dei

creditori a cura del commissario giudiziale

Art .180 10 gg prima Il commissario giudiziale deve depositare

dell’adunanza dei un parere motivato in merito alla

creditori legittimità della proposta

Art 172 3 gg prima Il commissario giudiziale deve redigere una

dell’adunanza dei relazione particolareggiata delle cause del

creditori dissesto

Art .178 Giorno Votazione della proposta del concordato e Redazione del verbale da parte del

dell’adunanza dei approvazione (se esito negativo vedi giudice delegato

creditori punto seguente)

Art.177 Entro 30 gg Il giudice delegato rimette ai voti la

dall’adunanza dei proposta e comunicazione dei creditori

creditori

20 gg successivi I creditori posso far pervenire il proprio

dalla rimessione voto nelle modalità previste

dei voti

Art.180 Giorno FASE 3: FASE ISTITUZIONALE

dell’omologazione Omologazione con decreto del tribunale

Art.183 Reclamo

Esecuzione

Chiusura

PROCEDIMENTO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Articolo Giorni FASE & FATTI Indicazioni della

documentazione

Accordo tra debitore e creditori Soddisfacimento integrale dei

creditori estranei entro 120

gg dall’omologazione nel caso

di crediti già scaduti a quella

data, o dalla scadenza nel

caso di crediti non scaduti alla

data. L’accordo, valutato nel

suo contenuto, deve essere

attuabile (cioè concretamente

realizzabile) da un

professionista attestatore.

Art.182- Pubblicazione del L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese

bis ricorso e acquista efficacia dal giorno della sua

pubblicazione e/o stipulazione

Entro 30 gg dalla I creditori e ogni altro interessato possono

pubblicazione proporre opposizione. Il tribunale, decise le

opposizioni, procede all'omologazione in camera

di consiglio con decreto motivato.

Entro 30 gg dalla Il tribunale, verificata la completezza della

pubblicazione documentazione depositata, fissa con decreto

l'udienza, disponendo la comunicazione ai

creditori della documentazione stessa. Nel corso

dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei

presupposti per pervenire a un accordo di

ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di

cui al primo comma e delle condizioni per

(

l'integrale pagamento dei creditori con i quali

non sono in corso trattative o che hanno

comunque negato la propria disponibilità a

trattare, dispone con decreto motivato il divieto

di iniziare o proseguire le azioni cautelari o

esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non

concordati assegnando

Entro 60 gg dalla Deposito dell'accordo di ristrutturazione e della Possibilità di deposito della

pubblicazione relazione redatta dal professionista a norma del domanda di concordato

primo comma. preventivo

Giorno Omologazione dell’accordo con decreto del

dell’omologazione tribunale

Art.183 Entro 15 gg Reclamo in corte d’appello

Esecuzione dell’accordo

PROCEDIMENTO DELLA LIQUIDAIZONED COATTA AMMINISTRATIVA

Articolo Giorni FASE & FATTI Indicazioni della documentazione

Art.195 FASE 1: APERTURA DEL PROCECEDIMENTO

Apertura della liquidazione coatta

amministrativa

Art.197 Entro 10 gg Provvedimento è pubblicato

Art.207 Entro 1 mese FASE 2: ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

dalla nomina Il commissario comunica a ciascun creditore le

del somme risultanti a credito di ciascuno

commissario

Entro 15 gg I ceditori possono inviare le proprie istanze o

dalla osservazioni

comunicazione

Art.209 Entro 90 gg dal Commissario forma l’elenco dei crediti

provvedimento ammessi o respinti (Vedi fallimento per

domande tardive e inammissibili)

Art.210 FASE 3: LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO

Liquidazione dell’attivo

Art.212 Ripartizione dell’attivo

Art.213 Chiusura della procedura

PROCEDIMENTO DELLA AMMINISTRAIZONE STRAORDINARIA COMUNE

Giorni FASE & FATTI Indicazioni della

documentazione

FASE 1: LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI

INSOLVENZA

Il tribunale deve convocare l’imprenditore, il

ricorrente (se diverso dall’imprenditore) il

Ministro dell’industria (sviluppo economico).

Entro 15 gg Tra la data di comunicazione dell’avviso di

convocazione e quella dell’udienza

Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza Il tribunale comunica:

del tribunale Nomina il giudice delegato e il

commissario giudiziale

Ordina all'imprenditore di

depositare entro due giorni in

cancelleria le scritture

contabili e i bilanci (se non vi si

è provveduto a norma

Assegna ai creditori ed ai terzi,

che vantano diritti reali

mobiliari, un termine per la

presentazione in cancelleria

(tra 90-120 giorni) delle

relative domande e fissa

l’udienza per l’esame dello

stato passivo

Stabilisce se la gestione

dell'impresa, per la fase

«intermedia», è lasciata

all'imprenditore o è affidata al

commissario giudiziale.

Entro 30 gg Opposizione alla sentenza dello stato di

insolvenza

Entro 30 gg dallo Il commissario giudiziale deve depositare una

stato di insolvenza relazione con una descrizione

particolareggiata delle cause dello stato di

insolvenza con elenco dei creditori

Entro 10 gg dal Il P.M. deposita il proprio parere in cancelleria

deposito della

relazione

Entro 30 gg dal FASE 2: LA FASE «INTERMEDIA»

deposito della Il tribunale, tenuto conto del parere e delle

relazione osservazioni depositati, nonché degli ulteriori

accertamenti eventualmente disposti, dichiara

con decreto motivato l'apertura della

procedura di amministrazione straordinaria,

se sussistono le condizioni indicate

dall'articolo 27. In caso contrario, dichiara con

decreto motivato il fallimento

FASE 3: LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Entro 15 gg decorre, Chiunque vi abbia interesse può proporre

per il Ministro reclamo alla corte di appello.

dell'industria, per

l'imprenditore

insolvente e per il

creditore che ha

richiesto la

dichiarazione dello

stato di insolvenza,

dalla data della

comunicazione; per

ogni altro

interessato, dalla

data dell'affissione

Entro 5 gg

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
13 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher knught1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cesqui Sante Maria.