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La tutela civile della persona umana

La locuzione “tutela della persona umana” ha due accezioni: una in senso ampio, l’altra in senso stretto. Entrambe si ricavano sia dalla Costituzione che dalla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), che dal Trattato di Lisbona del 2007 e, più in generale, da tutti quegli atti di diritto internazionale che sono volti a tutelare la dignità della persona.

Senso ampio

In senso ampio la tutela della persona umana si riferisce al riconoscimento e alla garanzia di tutela che ciascun individuo ha nel nostro ordinamento, rispetto ai diritti inviolabili dell’uomo. Questi ultimi vengono infatti riconosciuti e garantiti non solo al singolo, ma anche alle formazioni sociali di cui esso faccia parte. L’art. 2 della Costituzione infatti impone allo stato di riconoscere anche le formazioni sociali. A questo si aggiunge la garanzia del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3.

Gli articoli 2 e 3 costituiscono la base normativa che garantisce ad ogni individuo un pieno sviluppo. Il quadro di tutela viene poi ampliato con la previsione di altre libertà fondamentali:

  • Art 13: Libertà personale inviolabile
  • Art 14: Inviolabilità del domicilio
  • Art 21: Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
  • Art 17: Diritto di riunirsi
  • Art 18: Diritto di associarsi
  • Art 4: Diritto al lavoro e art 36: Diritto alla retribuzione
  • Art 29: Famiglia
  • Art 33: Diritto alla scuola

Senso stretto

In senso stretto (tecnico) la tutela della persona umana si riferisce all’insieme di strumenti che l’ordinamento offre all’individuo per tutelare quei diritti che gli riconosce e garantisce. Distinguiamo così una tutela penale ed una tutela civile della persona.

La tutela penale consiste in disposizioni di legge che indicano un fatto come reato e lo puniscono. La tutela civile prevede più strumenti. Lo strumento principale è il diritto al risarcimento del danno: ex art 2043 “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto, a risarcire il danno” per il danno patrimoniale ed ex art 2059 per il danno non patrimoniale.

Sebbene nel corso degli anni l’area del diritto al risarcimento del danno sia stata estesa, tuttavia questo strumento di tutela presenta un deficit: si tratta infatti di una tutela successiva, con funzione riparatoria: l’ordinamento cioè interviene dopo che si è verificato un danno, danno che viene riparato grazie alla dazione di una somma di denaro ad esso proporzionata.

Altro strumento è la tutela inibitoria: il danneggiato può chiedere al giudice la cessazione del fatto lesivo. Mentre la tutela del risarcimento del danno ha carattere generale (cioè si può chiedere sempre), la tutela inibitoria è prevista in casi specifici dal legislatore. Inoltre anch’essa è, a bene vedere, una tutela successiva: anche in tal caso, infatti, il soggetto subisce dapprima un pericolo di danno o un danno vero e proprio e poi si rivolge al giudice per farlo cessare. La tutela inibitoria può dirsi preventiva solo nei limiti in cui, rivolgendosi al giudice, questi interrompe la continuazione del danno o la sua ripetizione.

La tutela della salute

L’articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute, che è riconosciuto sia come diritto del singolo che della collettività. Nel primo senso infatti è istituito il Servizio sanitario nazionale (SSN) che dà attuazione pratica al diritto stesso.

Nel 1979 la Corte Costituzionale ha spiegato che il diritto alla salute è un principio fondamentale al quale deve essere riconosciuta piena tutela risarcitoria. Questo significa che sarà risarcibile qualsiasi danno alla salute in sé, a prescindere dalle conseguenze più strettamente patrimoniali (caso Gennarino).

Strumenti di tutela preventiva della salute sono previsti in leggi speciali, come nello Statuto dei lavoratori che obbliga alla prevenzione dagli infortuni sul lavoro. Inoltre uno strumento di tutela preventiva della salute è previsto all’art. 5 cc. Si tratta di un articolo che protegge la salute del soggetto da danni che il soggetto stesso può causarsi. Tuttavia si tratta di una disposizione che ha oggi un’interpretazione sempre più restrittiva: l’idea è ormai di garantire una sfera di libertà sempre maggiore. Cosicché, ad esempio, è garantito disporre del proprio corpo per sottoporsi ad operazioni che tutelino la propria salute o che consentano il mutamento del sesso; così come ulteriori leggi speciali disciplinano singoli atti di disposizione che vengono ritenuti leciti (esempio donazione di sangue).

La tutela dell'identità personale

Questa tutela passa attraverso diversi diritti. I più importanti sono quelli che seguono.

Il diritto al nome è tutelato da:

  • Un’azione di reclamo: si usa contro un terzo che contesti il diritto all’uso del nome;
  • Un’azione di usurpazione del nome: si usa quando un terzo usi il nome altrui in maniera indebita e pregiudizievole;
  • Tutela risarcitoria, se il danno si verifica effettivamente.

Il diritto allo pseudonimo può essere tutelato come il diritto al nome, quando acquisti l’importanza del nome stesso. Il diritto all’immagine vieta che siano esposte o pubblicate immagini di una persona senza il suo consenso. Il diritto morale d’autore garantisce l’identità di un soggetto in quanto autore di un’opera creata col suo ingegno. Il diritto all’identità sessuale garantisce che una sentenza possa attribuire ad un soggetto una sessualità diversa da quella avuta alla nascita.

La tutela dell'integrità morale

Si fa soprattutto riferimento alla tutela dell’onore, del decoro e della reputazione di un soggetto. A questi beni viene data tutela principalmente da norme penali, ma non mancano riferimenti anche nella legge civile, dove questo diritto s’interseca con altri. Tuttavia, a livello civilistico, la tutela dell’integrità morale deve essere bilanciata con la libertà di manifestare il proprio pensiero. Problemi seri si sono creati rispetto alla libertà di stampa, che la giurisprudenza ha di solito risolto ricorrendo al principio di verità.

La tutela della riservatezza

Il problema si è posto in passato perché personaggi famosi ritenevano di aver subito danni derivanti dalla divulgazione di fatti e vicende personali (caso Caruso) e chiedevano quindi il diritto al risarcimento. La giurisprudenza ha risolto il problema sancendo l’esistenza di un generale diritto alla riservatezza che può essere limitato solo per interessi pubblici preminenti; il legislatore è poi intervenuto con norme penali ad hoc e con norme civili a tutela di un diritto alla riservatezza in sé, sganciato dalla rilevanza penale della condotta.

La tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Con la tecnologia informatica si è posto il problema della raccolta e diffusione di dati personali. Numerosi sono stati gli interventi legislativi, tra cui il Codice in materia di protezione dei dati personali, la cui finalità è quella di ridurre al minimo l’uso dei dati personali e comunque sempre nel rispetto delle libertà fondamentali e della dignità umana. I dati raccolti possono essere utilizzati solo rispettando la legge e col consenso espresso del soggetto. Inoltre un organo presiede al corretto utilizzo dei dati sensibili: il Garante per la protezione dei dati personali. Quest’organo collegiale poi sottopone a particolari garanzie anche i cd dati semi-sensibili.

Il Codice garantisce poi tutela inibitoria e risarcitoria, oltre a diversi diritti di opposizione che consentono all’interessato di opporsi all’uso dei suoi dati, onde evitare un danno (ancora non verificato).

Collegamenti contrattuali

L’autonomia privata può essere esercitata, non solo attraverso la determinazione del contenuto contrattuale, ma anche attraverso l’utilizzo di collegamenti contrattuali, tipici oppure privi di disciplina già elaborata dal legislatore. La fonte del collegamento può essere la legge (collegamento necessario) oppure l’autonomia privata (collegamento volontario). L’importante è che un contratto sia idoneo a condizionare in tutto in parte la disciplina dell’altro oppure che entrambi contratti siano idonei a condizionarsi reciprocamente.

Si ha collegamento genetico quando un contratto costituisce premessa per la nascita di un altro; si ha collegamento causale quando il primo contratto è indispensabile per costituire validamente sotto il profilo della causa il secondo; a questo può anche aggiungersi un collegamento funzionale quando il funzionamento e l’esecuzione del primo contratto influenzano il funzionamento e l’esecuzione del secondo. Tale collegamento funzionale può essere caratterizzato o meno dall’accessorietà, per cui qualsiasi vicenda del contratto principale si riflette automaticamente sul contratto accessorio.

Si ha collegamento modificativo oppure collegamento estintivo quando un contratto può comportare la modifica o l’estinzione dell’altro. Si ha collegamento effettuale quando un contratto può rendere efficace un altro contratto. Si ha contratto in frode alla legge quando il collegamento contrattuale serve ad eludere la norma di legge. Si ha contratto indiretto quando, anziché perseguire un obiettivo in via diretta mediante un contratto, lo si persegue attraverso un collegamento tra fattispecie che possono essere sia lecite che illecite.

Tra i contratti indiretti il più importante è il contratto fiduciario: esso consente al fiduciante di fare amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte del fiduciario, trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene, ma obbligandolo ad un complesso di adempimenti volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e, una volta esaurito l’incarico, a ritrasferirgli la proprietà del bene.

Nella fiducia cum amico il fiduciante vuole che il fiduciario acquisti la proprietà del bene per amministrarlo nel suo interesse (pacchetto azionario di Tizio affidato al broker Caio). Nella fiducia cum creditore il fiduciante vuole trasferire la proprietà di un bene al fiduciario perché il fiduciario è suo creditore. Di conseguenza, il fiduciante utilizza il contratto fiduciario per garantire il credito al suo creditore, obbligandolo a ritrasferire il bene una volta adempiuto regolarmente il debito. Bisogna tuttavia stare attenti affinché questo contratto fiduciario non si traduca nella violazione dell’art. 2744, ossia il divieto di patto commissorio: questa norma rende nullo il patto con cui si stabilisce che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data impegno passi al creditore.

Ciò che conta per distinguere le due ipotesi è il momento del trasferimento del diritto di proprietà sul bene: perché è lecita solo ipotesi in cui il diritto di proprietà si trasferisce immediatamente (Contratto fiduciario), e non quando rileva l’inadempimento. Causa del contratto fiduciario è la fiducia: sul presupposto di un rapporto fiduciario tra due soggetti, il primo conclude questo contratto per conferire al secondo la titolarità del suo diritto per porre in essere una certa attività giuridica. Se il fiduciario diventa inadempiente, il fiduciante agisce ai sensi dell’art. 2932. Ma se prima che il fiduciante agisca ai sensi dell’art. 2932, il fiduciario aliena bene ad un terzo, il fiduciante perde il bene e può soltanto chiedere il risarcimento del danno al fiduciario.

L'atto di destinazione

La legge 51 del 2006 ha introdotto l’art. 2645ter che consente di separare dall’intera massa patrimoniale singoli beni di destinarli ad uno specifico fine. L’atto di destinazione, per un periodo non superiore a novant’anni o per la durata della persona fisica beneficiaria, di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri si può trascrivere. Una volta trascritto, il vincolo di destinazione dei beni e dei loro frutti diventa opponibile ai terzi.

L’importante è che la destinazione realizzi interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, ad altri enti o persone fisiche, ex art. 1322.

Il trust

La separazione patrimoniale caratterizzante il trust che nell’ordinamento inglese è un atto di autonomia privata unilaterale con cui un settlor costituisce una proprietà fiduciaria separata a favore del trustee, affinché questi gestisca tali beni che sono a lui intestati, ma restano distinti rispetto al suo restante patrimonio, a favore di uno o più beneficiari oppure per realizzare uno scopo caritatevole o lecito. Il trust si è diffuso anche fuori dai confini inglesi, ma essendo diverse discipline, i paesi europei hanno firmato la convenzione dell’Aja, stabilendo questi principi comuni:

  • I beni del trust costituiscono una massa distinta dal patrimonio del trustee;
  • I beni sono intestati a nome del trustee;
  • Il trustee amministra i beni secondo quanto ordinato dal settlor;
  • Il settlor può riservarsi alcune prerogative sui beni, così come lo stesso trustee può essere contemporaneamente beneficiare di quei beni.

Simulazione

Sempre avvalendosi di un collegamento contrattuale, le parti possono creare una situazione di apparenza, nascondendo all’esterno il loro reale assetto di interessi, attraverso l’istituto della simulazione, ex artt. 1414-1417. Le parti possono infatti collegare due contratti tra loro: nel contratto simulato o apparente fissano un certo regolamento di interessi; poi nell’accordo simulatorio stabiliscono o che il contratto simulato non produca alcun effetto (Simulazione assoluta); oppure che li produca diversi da quelli che appaiono nel contratto simulato (simulazione relativa con contratto dissimulato).

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 1414 il contratto dissimulato può produrre i suoi effetti, purché il contratto simulato abbia gli stessi requisiti di sostanza e di forma che la legge richiede per il contratto dissimulato. L’articolo 1417 prevede che le parti dell’accordo simulatorio possano dimostrare senza limiti l’illiceità del contratto dissimulato. Si tratta di un’eccezione alla regola generale dell’articolo 2722, secondo cui la prova per testimoni e quella per presunzioni non è ammessa per patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento stipulato prima o contemporaneamente alla conclusione del contratto.

Se le parti utilizzano la simulazione, diventa necessario tutelare i terzi, i quali, a seconda della loro posizione, possono essere interessati a far prevalere:

  • La realtà sull’apparenza;
  • L’apparenza sulla realtà.

Per risolvere questi conflitti, il legislatore pone le seguenti regole:

  • I terzi possono far prevalere la realtà sull’apparenza con la domanda di simulazione purché la simulazione pregiudichi i loro diritti.
  • Tuttavia i terzi non possono far prevalere la realtà sull’apparenza nei confronti di altri terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente in buona fede soggettiva, ossia ignorando e non potendosi accorgere che l’atto d’acquisto del loro dante causa era solo apparente.
  • Quando il titolare apparente è un debitore ed il suo creditore non è munito di garanzie (chirografario), questo creditore viene comunque pregiudicato in caso di inadempimento, perché potranno rivalersi sul patrimonio del debitore prima i creditori garantiti; proprio per arricchire il patrimonio del debitore, il suo creditore chirografario avrà tutto l’interesse a far prevalere l’apparenza sulla realtà, perché in questo modo il suo debitore risulterebbe titolare anche del bene acquistato fittiziamente. Ora, nel caso in cui si dovesse creare un conflitto tra l’interesse del creditore chirografario del titolare apparente e quello delle creditore delle simulato alienante (Conflitto tra creditori), prevale l’apparenza sulla realtà se il creditore del simulato alienante ha acquistato il suo diritto di credito dopo la conclusione del contratto simulato (1416).

Interpretazione del contratto

Ogni contratto deve essere interpretato, ossia sottoposta ad un procedimento di interpretazione regolato dagli articoli 1362-1371 che consente di comprendere la volontà delle parti, il loro regolamento di interessi, nel rispetto della buona fede oggettiva.

Interpretazione soggettiva del contratto

Interpretazione secondo la comune intenzione delle parti. L’articolo 1362 prevede che nell’interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti: a tal fine non ci si può limitare al senso letterale delle parole, ma bisogna determinare la comune intenzione delle parti valutando il loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto.

Ex articolo 1363 le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto: Ciò vuol dire che dapprima bisogna capire il significato della singola clausola e poi bisogna inserirla nell’insieme contrattuale.

Ex articolo 1364 le espressioni generali vanno riferite solo agli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrarre. Ex articolo 1365 le indicazioni esemplificative non escludono di casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Interpretazione oggettiva del contratto

Interpretazione del regolamento di interessi attraverso criteri oggettivi. Ex articolo 1367 nel dubbio, il contratto le sing.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giorgio.scardia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Ceccherini Grazia.
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