ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I
Il diritto vive cresce e cambia con gli uomini→ se il diritto non si evolvesse con gli uomini e la
società sarebbe un problema: non esiste una nozione di diritto, ha vari aspetti e
sfaccettature→ concetto che resta connesso all’evoluzione umana
→ il diritto è fatto per gli uomini e nasce con gli uomini: dalle prime formazioni umane si sono
organizzate a vivere insieme, in comunità→ l’uomo solitario era in una condizione di anarchia
= senza regola
→ PALAFITTE: quando sono due persone si pone il problema del diritto: il più forte si
imponeva sugli altri→ la forza e il diritto si esprimevano con la clava
→ evoluzione delle capacità intellettive: discorso di convenienza
→ il diritto rispondeva ad un’esigenza→ insieme di regole che passata alla fase di
relazionalità: diritto rispondeva all’esigenza finché i cittadini non andassero a belligerare tra
loro: non sempre si può vincere con l’atto di forza
DIRITTO = insieme di regole che serve a rispondere alle esigenze che i membri della
collettività non arrivino a distruggersi con atti di forza
Il diritto è un elemento essenziale della società, tuttavia ha variabili dipendenti per esprimere
la sua massima funzione di scienza studiata per gli uomini: è l’insieme di regole che governa la
vita, la convivenza pacifica e legittima di una collettività quando questa è caratterizzata da una
serie di condizioni storiche ecc tali da garantire libertà, democrazia e uguaglianza: (concetto
di diritto come noi lo recepiamo nel nostro sistema)
condizione storica: di pace→ collettività di conflitto non riesce a garantire un diritto per gli
uomini
uno stato che non si avvalga della forma democratica non riesce a fornire il diritto
se non si prende come faro guida il concetto di uguaglianza non fornisce il diritto
es. 900 nazionalsocialismo: guerra, no democrazia, no uguaglianza→ diritto non per tutti gli
uomini, per chi al potere
es. monarchie illuminate: democrazia parlamentare che affianca la monarchia garantisce il
diritto per gli uomini
→ patto: rinunciato ad una parte di sovranità per recepire atti normativi da parte degli organi
dell’UE → Parlamento non ha funzione legislativa su alcune materie ma altri organi
sovranazionali
→ regole di altri stati e presenti nel nostro→ convenzioni internazionali: creare altro diritto
per il governo specifico di alcune materie
- trattati: rapporti fra stati dell’unione europea
- convenzioni: rapporti con stati extraeuropei
→ rispettano il livello della concezione di diritto: principi di fondo che governano il grado di
civiltà giuridica degli stati→ es. schiavitù non è accettata
→ in qualsiasi caso dovesse venir meno un fondamento del nostro diritto non è accettato
trattare con quei determinati stati
L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Ogni società deve vivere con un complesso di regole che disciplinino i rapporti tra gli individui
→ l’uomo per natura cerca aiuto e collaborazione dei suoi simili: la collaborazione assicura il
soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi
Però per dar luogo ad una SOCIETAS (gruppo organizzato) occorrono:
regole di condotta
- che governino i comportamenti di ogni membro per assicurare una
pacifica convivenza regole di
- regole stabilite da appositi organi → il compito viene affidato secondo precise
struttura/competenza principio di effettività
- che tutte le regole vengano effettivamente osservate ( ) → segna il
limite entro il quale può dirsi che un dato complesso di regole disciplina un gruppo
È comunque inevitabile che alcune vengano trasgredite e altre cadano in desuetudine
ORDINAMENTO GIURIDICO = sistema di regole che disciplina la collettività e lo svolgimento
della vita sociale (ordinare la realtà sociale)
→ si parla di diritto OGGETTIVO: regole che organizzano la vita sociale
E di diritto SOGGETTIVO: quale situazione giuridica appartiene ad un determinato individuo
DIRITTO:
-serve agli uomini per una pacifica convivenza
-necessita dei suoi presupposti: stato libero, uguaglianza, regime politico democratico,
laddove non vi siano è un diritto diverso da quello che si conosce nella collettività moderna
-serve per rispettare la libertà degli altri, le regole di convivenza quando rispettano le
esigenze di tutti garantiscono la libertà di tutti
-riesce a proteggerci, fissa le regole di protezione delle sfere personali di membri della
collettività
Ordine alla collettività per far si che i cittadini abbiano meno possibilità di conflitto tra loro→
dove c’è una collettività c’è il diritto (ordine)→ impulso istintivo che la collettività si dà
→ diritto come strumento ordinante: per cogliere che tipo di ordine si viene a dare per il
diritto
Ogni collettività nelle varie fasi storiche ci danno modelli diversificati di sistemi giuridici, di
agglomerati di norme e gruppi di disposizioni che mirano a regolamentare la formazione della
società
→ esistono vari tipi di organizzazione: la più importante è la società politica = si propone
finalità di ordine generale (soddisfazione di quello che precede ogni bisogno condizionandone
il conseguimento)
-> struttura articolata
→ in età moderna si è verificato un fenomeno di espansione dei compiti pubblici che si
orientano a creare le condizioni per il pieno sviluppo della persona (art. 3 Cost) promuovendo
lo sviluppo sociale ed erogando servizi e intervenendo nella vita economica disciplinando
l’iniziativa dei privati (non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale) e assumendo la
gestione di determinate attività
STATO = comunità di individui (cittadini) stanziata in un determinato territorio sul quale si
dispiega la sovranità dello Stato e organizzata in base ad un sistema di regole (ordinamento
giuridico)
L’ordinamento giuridico si dice ORIGINARIO quando superiorem non recognoscit = la sua
organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di altre entità → pluralità di
ordinamenti: la soggezione può essere volontaria (es ordinamenti sportivi) oppure necessaria
e indeclinabile
L’UNIONE EUROPEA = comunità internazionale di cui l’Italia fa parte
Art 10 Cost: ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
(insieme di regole che disciplinano i rapporti tra i vari Stati) riconosciute → ha fonte
consuetudinaria → origine dalla prassi delle relazioni tra gli stati (appositi accordi)
Art 11 Cost: rende ammissibile la sottoposizione dello Stato alle regole di organizzazione
sovranazionale che vincolano l’operatività degli organi dello Stato stesso con una conseguente
limitazione della sovranità dello Stato
Il processo di integrazione europea è stato lungo→ tre iniziali Trattati (CECA, CEE,
EURATOM) volti a definire un’ area di libera circolazione delle merci + progressivo
allargamento del numero degli stati aderenti
Trattato di Maastricht: fissa le regole politiche e i parametri economici per poter aderire
all’UE, ha introdotto il concetto di Cittadinanza dell’Unione Europea e ha posto le basi per
l’unione economico e monetaria
Trattato di Nizza = Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Diversa dalla CEDU = convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali: predispone un sistema di tutela internazionale dei diritti umani
LA NORMA GIURIDICA = la giuridicità della norma dipende dal fatto che vada considerata
dotata di autorità in quanto inserita nel sistema giuridico → quando una regola trovi origine
in un fenomeno normativo → che sia idoneo a porsi come fonte di norme giuridiche
È vincolante in quanto prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito di organizzazione di
una collettività (eteronoma: imposta al singolo da altri)
Vs. norma morale = è assoluta, obbliga solamente l’individuo che riconoscendone il valore
decide di adeguarvisi (autonoma: il singolo se la impone da solo)
FONTI = fatti produttivi di norme giuridiche → la norma è espressa dalla volontà di un
organo di elaborare regole (ad eccezione delle consuetudini) → è il risultato di un atto
normativo e viene consacrata in un documento normativo
Atto = testo
Precetto = significato → individuazione del significato del testo normativo è il risultato di
un’interpretazione
vs
LEGGE
Certo e definito tipo di atto normativo scritto elaborato da organi a ciò competenti
→ una certa legge può contenere diverse norme
COME NASCE IL SISTEMA DI REGOLE?
Creare un’immagine di una collettività fondata su regole giuridiche
→ osservazione sociologica: comportamenti classificati: sociali, giuridici, vincolanti o non→
diverse regole di comportamento e molte non sono riconducibili alla valenza di regole
giuridiche ma confinano con vari ambiti
Es. se si facesse un gesto per proclamare il più forte si può ritenere un rito di forza per
ribadire una superiorità→ no senso giuridico
Es. scambio di beni fra persone all’interno della società→ no senso giuridico
Es. riti religiosi sono regole religiose
→ collettività cosa pensa del lavoro dei due maggiori: in una collettività esistono più regole
appartenenti a categorie diverse e di natura diversa: etiche, giuridiche, morali→ non tutte le
regole hanno il grado di giuridicità, che viene assunto quando le regole diventano generali, si
auto legittima, mera presa di posizione, si dà il potere di creare una regola di
comportamento→ se chi crea la regola non trova opposizione ma rispetto, si affermerà come
regola giuridicamente rilevante, potere autoritativo, i destinatari la manifestavano e
rispettavano come regola giuridica→ sistema giuridico di tipo monarchico/sovranista→ colui
che sta al comando della collettività ha il potere e può determinare delle sanzioni per chi non
vuole sottostare a queste norme
→ norma giuridica: regola assunta da chi ha il potere di farla valere nei confronti dei
consociati, una volta imposta i destinatari la seguiranno pena le sanzioni in caso di
inosservanza
→ tutte le altre saranno regole di comportamento ma non norme giuridiche→ perché non
imposte dal comando→ La differenza sta nella fonte da cui origina quella regola
Chi assume il potere di produrre norme di legge in modo tale che i destinatari siano obbligati
a rispettarli e in altre epoche il potere era tripartito in organi con competenze ben precise
senza che il potere fosse nelle mani di uno o di pochi→ procedure precise nella formazione
del diritto che devono essere consentite dall’organo deputato a creare il diritto
→ regola diventa giuridica quando:
-nasce da un potere, prodotta da una fonte legittimata
-assume carattere di generalità e astrattezza → garantiscono il principio di uguaglianza
Es. norma sul territorio sismico, non potrebbe valere per altri territori sismici, perché sono
norme specifiche ad hoc→ specificità ( non hanno il carattere di generalità/astrattezza)
→ generale e astratta quando prevede un evento e si va ad intervenire per tutelare persone
→ esistono norme specifiche e sono chiamate norme eccezionali (caratterizzate
dall’eccezionalità di un evento)
-in caso di inosservanza prevede delle sanzioni
Se non presentano questi caratteri non sono giuridiche
Ma nel caso in cui ci si trovi in uno stato religioso anche le norme religiose si considerano
giuridiche
Es. regola religiosa non ha carattere di astrattezza, generalità o obbligatorietà sanzionata
→ necessario guardare anche agli altri tipi di regole, interpretazione del diritto dovrà
contaminarsi delle altre regole perché si rischierebbe di rimanere ad un’interpretazione
letterale, legata al dato lessicale di una norma, il testo normativo va interpretato nel
contesto→ testo e contesto non possono prescindere l’uno dall’altro: un conto è scrivere la
norma e un conto è interpretarla, quando si deve interpretarla è necessario osservare il
contesto religioso, culturale, filosofico, sociale (perché sia completa)
→ principio che si fonda sull’esigenza del carattere di correttezza e buonafede
Irti: se si contempla un determinato fatto A, generale e astratto determina un effetto B →
convincimento che quel comportamento è obbligatorio
LA STRUTTURA DI UNA NORMA
NORMA = enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un ipotesi di fatto al
quale la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico che può consistere
nell’acquisto di un diritto, insorgenza di un’obbligazione, modifica o estinzione di un diritto
→ periodo ipotetico (previsione di un accadimento futuro)
FATTISPECIE = la parte che descrive l’evento che intende regolare
astratta
- : fatto descritto ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi per
produrre una conseguenza giuridica
Individuabile attraverso un’operazione intellettuale di interpretazione del testo normativo
concreta
- : un determinato fatto realmente verificatosi rispetto cui la norma descrive gli effetti
giuridici derivanti
Accertamento del fatto storico materialmente verificatosi
→ richiede spesso una lettura coordinata di una pluralità di disposizioni normative: la
descrizione di un fatto giuridicamente rilevante può divenire dalla combinazione di molti
enunciati normativi
semplice
- : consiste in un unico fatto
complessa
- : consiste in una pluralità di fatti giuridici→ L’effetto ricollegato dalla norma alla
fattispecie non si verifica finché non si realizzano tutti i fatti giuridici da cui è costituita
fattispecie a formazione progressiva
→ in alcuni casi: → si compongono di una serie di fatti
che si succedono nel tempo e quindi si verificano effetti preliminari prima che la serie sia
completata
SANZIONE = sono suscettibili di attuazione forzata (coercizione) o sono garantite dalla
predisposizione di una conseguenza in danno del trasgressore (sanzione) → minaccia che
favorisce l’osservanza spontanea di una norma
Di fianco alle norme di condotta (primarie) il legislatore prevede delle norme sanzionatorie
(secondarie) reazioni dell’ordinamento
Deve assicurare ricorrendo anche all’uso della forza la salvaguardia della collettività e degli
interessi/valori condivisi
→ lo stato moderno rivendica il monopolio dell’uso della forza, consentendolo ai privati solo
in determinate circostanze (legittima difesa)
→ opera in modo diretto: realizzando il risultato che la legge descrive
o in modo indiretto: l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanze della
norma
GENERALITÀ DELLA NORMA
La legge non deve essere dettata per singoli individui ma per tutti i consociati qo per classi
generiche di soggetti
ASTRATTEZZA DELLA NORMA
Non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete ma per situazioni descritte
ipoteticamente → deve regolare una serie indeterminata di casi futuri e deve essere
applicabile a chiunque si troverà in quella situazione
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
I pubblici ufficiali devono rispettare nell’esercizio delle loro funzioni il criterio
dell’imparzialità → obbligo di applicare le leggi in modo eguale (la legge è uguale per tutti)
Caratteri:
formale:
- tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza
distinzioni → riferimento solo ai cittadini ma la Corte costituzionale ha deciso che deve essere
rispettato anche nei confronti degli stranieri
→ vincolo rivolto al legislatore ordinario e opera nel senso che l’individuazione delle
categorie di soggetti di ciascuna norma è destinata → deve avvenire in modo non arbitrario :
a parità di condizioni deve corrispondere un trattamento eguale e in caso di condizioni
diverse un trattamento differenziato
→ Corte costituzionale deve controllare il rispetto del principio di eguaglianza (può
dichiarare legittima o meno una norma)
sostanziale:
- impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitino
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini→ indicazione programmatica rivolta agli organi dello
Stato sollecitati ad assumere misure idonee ad attenuare le differenze di fatto che
discriminano le condizioni di vita dei singoli
EQUITÀ→ giustizia del caso singolo
→ il ricorso all’equità è però consentito solo in casi eccezionali: l’ordinamento sacrifica spesso
la giustizia del caso singolo in quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva
Il giudice deve seguire le norme del diritto e può discostarsene soltanto nel caso in cui la legge
gli attribuisca il potere di decidere secondo equità (nelle cause di minor valore attribuite alla
competenza del giudice di pace)
In tutte le altre ipotesi la norma deve essere rigorosamente applicata anche se conduca un
risultato iniquo
Equità integrativa = casi in cui la legge prevede che il giudice provveda ad integrare o
determinare secondo equità gli elementi di una fattispecie
DIRITTO POSITIVO
Complesso delle norme da cui è costituito un ordinamento giuridico
Frutto degli atti concreti degli organi dotati di potere legislativo in un certo contesto
DIRITTO NATURALE
Matrice dei singoli diritti positivi (criterio di valutazione) → complesso di principi eterni ed
universali, mutevole e condizionato, legato a concezioni religiose o ricollegato solo alla
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