Diritto privato
La sua funzione è regolare i rapporti tra i privati. Il '700 segnò il distacco dal diritto comune, nell'800 ci furono grandi codificazioni e in particolare il Code Napoleon, nel '900 ci furono modifiche nella struttura economico sociale. Nel 1942 nasce un nuovo Codice civile che unisce il vecchio Codice civile del 1865 e il codice di commercio. Il Codice civile è la fonte primaria del diritto privato. È l'insieme sistematico di norme e regole giuridiche di comportamento che regolano il vivere sociale.
Codici in Italia
- Codice civile: 1942, 1865+ Codice di commercio 1866
- Codice penale
- Codice di procedura civile
- Codice di procedura penale
- Codice della navigazione
Il diritto privato in vigore in Italia è diverso da quello degli altri Paesi. Il diritto internazionale privato regola i rapporti tra privati nel traffico internazionale o tra soggetti di nazionalità diversa.
Le grandi codificazioni
Il diritto privato romano fu codificato da Giustiniano nel VI secolo attraverso il corpus iuris civilis che sopravvisse al crollo dell’Impero e divenne il diritto “comune” della civiltà occidentale. Il diritto canonico, cioè della Chiesa, sviluppa il diritto della famiglia e delle persone. La Lex Mercatoria è la fonte primaria dei nuovi istituti ed era fondata sugli usi commerciali. I mercanti si danno delle regole e provocano la nascita di banche e società commerciali. Fino alla Rivoluzione francese e alla codificazione napoleonica, il diritto positivo comune era il diritto romano. Cominciano ad imporsi diritti e consuetudini locali raccolti in testi organici. Nel ‘600 in Francia vennero fatti tentativi di codificazione. La Rivoluzione francese distrusse il sistema giuridico precedente compromesso con l’ancien regime. Occorreva creare un sistema giuridico nuovo che esprimesse i principi e le conquiste della rivoluzione e il principio di uguaglianza davanti alla legge e cioè che una stessa legge dovesse regolare i rapporti di tutti i soggetti di diritto privato. Prima della Rivoluzione francese ciascuno era soggetto ad un diritto diverso a seconda del suo status. Con Napoleone l’intero diritto venne codificato e ripartito in cinque codici.
Codificazioni preunitarie e Codice civile del 1942
Alla fine del ‘700 in Italia si elaborò un primo progetto di Codice civile che non prevedeva il divorzio conservando l’istituto della separazione personale dei coniugi. Oltre alla separazione per colpa era prevista la separazione consensuale. Quasi tutti gli Stati preunitari si diedero codici di leggi civili sulla base del modello francese con l’eccezione della Toscana e dello stato pontificio.
Codificazione nazionale e Codice civile 1865
L’esigenza di una legislazione unitaria era fortemente avvertita come proseguimento del processo di unificazione nazionale. In qualche decennio il regno si diede i seguenti codici:
- Codice civile unitario del 1865
- Codice di commercio 1866
Con la riforma del 1942 fu deciso di unificare il diritto privato in un unico codice formato dall’antico codice civile e dal codice di commercio. Composto da:
- Libro I: Persone e famiglia
- Libro II: Successioni
- Libro III: Proprietà
- Libro IV: Obbligazioni
- Libro V: Lavoro
- Libro VI: Tutela dei diritti
Il diritto privato regola i rapporti tra i privati; è un rapporto intersoggettivo e non ogni rapporto tra privati è regolato dal diritto privato. Il diritto è soluzione concreta di un conflitto di interessi ed è scienza pratica.
I fatti giuridici – Diritto – Norma
Oggetto del rapporto giuridico sono i diritti reali. Per modificare la realtà giuridica lo strumento è il contratto. Le persone sono i soggetti del traffico giuridico e i soggetti di diritti. La causa che determina il mutamento della realtà giuridica è un fatto o un atto. La fattispecie (fatto concreto) può essere semplice se costituita da un solo fatto o complessa se costituita da più fatti. Il fatto giuridico è l’evento che in determinate circostanze produce conseguenze giuridiche; l’atto giuridico è un fatto al quale l’ordinamento ricollega effetti giuridici in quanto espressione della volontà dell’uomo. Possono essere:
- Atti negoziali
- Atti non negoziali
- Atti leciti
- Atti illeciti
- Atti dovuti
Si possono distinguere due tipi di autonomia del diritto privato: privata o contrattuale. Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse protetto dall’ordinamento giuridico.
Persona e famiglia
La persona fisica è l’uomo mentre quella giuridica è il complesso di persone o beni destinati ad uno scopo. La capacità giuridica è l’idoneità ad essere soggetti di diritti e obblighi e si acquista con la nascita. La capacità di agire è l’idoneità di un soggetto di acquistare, disporre ed esercitare i propri diritti. Le sedi della persona fisica sono:
- Domicilio: sede principale dei propri affari
- Residenza: dimora abituale
- Dimora: dove la persona si trova
Lo stato familiare può essere: parentela, affinità, coniugio. La cittadinanza si basa sullo ius sanguinis (figlio di madre e/o padre italiani); si acquista per nascita, matrimonio o concessione. La cessazione della persona fisica può avvenire per: commorienza, scomparsa, assenza o morte presunta.
L’incapace è colui che non è in grado di curare i propri interessi e può essere naturale o legale. La minor età rappresenta l’incapacità assoluta. I minori sono incapaci di porre in essere atti giuridici ma possono porre in essere fatti giuridici. L’interdizione è l’incapacità di provvedere ai propri interessi; può essere giudiziale o legale. L’incapacità naturale si ha quando il soggetto è assolutamente privo della coscienza e del significato dei propri atti. Le incapacità relative sono: emancipazione e inabilitazione.
L’ufficio di Stato Civile è l’istituzione che si occupa di iscrizioni, annotazioni e tenuta dei registri dello Stato. I diritti della personalità proteggono l’uomo come individuo e come membro della società civile. Riconosce come diritti inviolabili la libertà personale, religiosa, di espressione e divulgazione e di associazione.
La persona giuridica
È un complesso di persone o beni destinanti ad uno scopo cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto. Due teorie: teoria della finzione e teoria organica. Le persone giuridiche possono essere pubbliche o private. L’acquisto della personalità giuridica può avvenire mediante un atto dello Stato stesso. Per le istituzioni di carattere privato è necessaria l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura. Il patrimonio della persona giuridica si distingue da quello dei soggetti che la costituiscono ed ha autonomia patrimoniale perfetta. Le sedi della persona giuridica sono: sede legale e sede effettiva.
L’associazione
È un ente con personalità giuridica costituito da un’organizzazione e da un complesso di persone che persegue uno scopo non lucrativo. Si costituisce stipulando un atto costitutivo. Lo statuto è l’insieme delle norme volute dai fondatori che regolano la vita dell’associazione. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere:
- Denominazione ente
- Scopo
- Patrimonio
- Sede
- Norme
- Diritti e obblighi
L’assemblea è la riunione degli associati in funzione deliberante; gli amministratori sono coloro che gestiscono e rappresentano l’associazione; gli associati sono coloro che compongono l’associazione. L’associazione si estingue perché lo scopo è stato raggiunto, gli associati sono venuti a mancare o per delibera di scioglimento.
La fondazione
È un ente con personalità giuridica costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo non lucrativo. Si costituisce attraverso un atto costitutivo. Lo statuto deve contenere: denominazione, scopo, patrimonio, sede, norme.
L’associazione di volontariato
Le sue finalità sono individuate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali. L’attività di volontariato è caratterizzata da spontaneità ed è gratuita. Lo status di tali enti deve necessariamente prevedere l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, i criteri di esclusione ed ammissione degli aderenti e i loro obblighi e diritti.
L’ONLUS
Sono associazioni caratterizzate da finalità sociali e assenza scopo di lucro.
L’associazione non riconosciuta e il comitato
L’associazione non riconosciuta non è iscritta nel registro delle persone giuridiche ed è priva di personalità giuridica. Ha degli statuti e il loro patrimonio è costituito dai contributi degli associati. Il comitato è un’organizzazione di persone che perseguono uno scopo altruistico mediante la raccolta di fondi. Gli organizzatori rispondono personalmente della conservazione dei fondi.
La società
È il modo di esercitare l’impresa in forma collettiva, con attività economica a scopo di lucro. Può essere di persone o di capitali.
Autonomia privata e negozio giuridico
Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta ad effetti giuridici che l’ordinamento riconosce come meritevole di tutela. È espressione di autonomia privata cioè l’uomo può regolare nel modo voluto i rapporti giuridici con gli altri soci. Può essere:
- Unilaterale
- Bilaterale
- Plurilaterale
Le due manifestazioni di volontà sono la proposta e l’accettazione. Nel contratto ci sono sia dei vantaggi che degli obblighi. Nell’atto unilaterale gli svantaggi sono tutti a carico della parte che lo pone in essere. Il contratto unilaterale è un negozio giuridico bilaterale con obbligazioni a carico di una sola parte. Il contratto bilaterale è un negozio giuridico con obbligazioni a carico di entrambe le parti. I negozi inter vivos disciplinano una determinata situazione giuridica prescindendo dal fatto di morte; i negozi mortis causa disciplinano una determinata situazione dopo la morte di un soggetto. Il negozio giuridico patrimoniale produce immediatamente effetti sul patrimonio del soggetto.
Elementi essenziali del negozio giuridico
- Oggetto
- Causa
- Volontà
- Forma
Elementi accidentali del negozio giuridico
- Condizione
- Termine
- Modo
L’errore
È la falsa conoscenza della realtà che impedisce alla volontà negoziale di formarsi in modo libero e consapevole. Quando l’errore è essenziale e riconoscibile determina l’annullabilità. Tipi di errore:
- Vizio
- Ostativo
- Essenziale
- Riconoscibile
- Di diritto
- Di calcolo
La violenza
Consiste in una minaccia di un male ingiusto diretta alla stipulazione di un contratto che altrimenti non si sarebbe stipulato. Può essere fisica o morale.
Il dolo
Consiste in artifici e raggiri posti in essere per alterare la volontà negoziale della vittima. Può essere determinante se causa la conclusione del contratto o incidente se il contratto sarebbe stato chiuso anche senza il dolo.
Famiglia e matrimonio
Il diritto di famiglia e il matrimonio
La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio; la famiglia nucleare è formata da madre, padre e figli. Il matrimonio come atto è un negozio costitutivo di status mentre il matrimonio come rapporto si fonda sulla comunione spirituale e materiale dei coniugi; si basa sulla volontà libera dei nubendi. Gli impedimenti del matrimonio sono:
- Età: i minori non possono contrarre matrimonio
- Interdizione per infermità mentale
- Libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato ad un matrimonio precedente
- Parentela
- Delitto
- Divieto temporaneo di nuove nozze
La celebrazione del matrimonio è formata da: pubblicazione, luogo e forma, opposizioni, atto di matrimonio.
La nullità del matrimonio e le invalidità
Invalidità che attengono alla situazione soggettiva degli sposi
- Libertà di stato
- Assenza
- Morte presunta
- Vincolo di parentela
- Delitto
Invalidità consensuali
- Incapacità di intendere e di volere
- Violenza e timore
Il matrimonio putativo è il matrimonio nullo contratto in buona fede dai nubendi, che al momento della celebrazione non conoscevano la causa di nullità.
Il matrimonio: rapporti personali
Con il matrimonio si muta di status. I rapporti personali tra i coniugi sono il complesso di situazioni giuridiche attive e passive in capo ai due coniugi prive di contenuto patrimoniale. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono il complesso di situazioni giuridiche attive e passive in capo ai due coniugi in seguito al matrimonio aventi contenuto patrimoniale. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. L’obbligo alla fedeltà, all’assistenza morale/materiale ed alla collaborazione all’interesse della famiglia. I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi. In caso di disaccordo si prevede il ricorso al giudice.
La comunione legale
È una comunione senza quote nella quale i coniugi sono titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. L’amministrazione dei beni della comunione legale spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi. La comunione legale si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, per l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Allo scioglimento della comunione consegue la divisione dei beni ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (separazione dei beni). I coniugi possono modificare il regime della comunione legale dei beni purché non siano in contrasto con le disposizioni dell’art. 161 i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Ciascuno o ambedue i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia. È un atto pubblico a titolo gratuito. La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o scioglimento del matrimonio.
La crisi del matrimonio
La separazione personale prevede l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza o grave pregiudizio alla educazione della prole. È un rimedio ma non una soluzione. Il divorzio è il fallimento del matrimonio. La separazione consensuale prevede che i coniugi negozino con l’aiuto di un avvocato le modalità della separazione; raggiungo l’accordo essi lo sottopongono congiuntamente al giudice che lo omologa con decreto. Quando l’accordo dei coniugi relativo al mantenimento dei figli è in contrasto, il giudice li riconvoca e indica le modificazioni da adottare negli interessi dei figli. La separazione giudiziale avviene quando i coniugi non riescono a raggiungere il consenso per la separazione e il coniuge che persegue la volontà di separarsi può iniziare in tribunale un processo. Dopo la pronuncia della separazione, il giudice deve anche pronunciare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento. Il presupposto della separazione giudiziale non è la colpa ma il verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la convivenza. La separazione di fatto è l’interruzione della convivenza che si forma su base volontaristica e si realizza senza pronuncia di separazione.
Il divorzio
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra coniugi non può essere mantenuta o ricostruita. Secondo la legge 1 del 1970, il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi quando:
- L’altro coniuge è stato condannato all’ergastolo
- L’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente
- È stata pronunciata la separazione giudiziale
- L’altro coniuge ha ottenuto l’annullamento all’estero
La filiazione e l’adozione
La filiazione è il rapporto giuridico che lega i genitori al figlio. È legittima se i figli nascono dal matrimonio; naturale se i figli nascono fuori dal matrimonio. Il disconoscimento della paternità è previsto in tre casi:
- Se i coniugi non hanno coabitato dal 300esimo al 180esimo giorno prima della nascita
- Se il marito era affetto da impotenza
- Se la moglie ha commesso adulterio o ha nascosto la gravidanza
L’azione di reclamo della legittimità è un’azione che tende a costituire lo stato di filiazione legittima non risultante dall’atto di nascita. La filiazione naturale avviene quando chi nasce da genitori non coniugati e quindi fuori dal matrimonio, ha lo status di figlio naturale. Il figlio naturale è di regola riconoscibile sia dalla madre che dal padre. In alcuni casi particolari, il figlio ha lo status di figlio naturale non...
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