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LA NULLITA' DEL MATRIMONIO E LE INVALIDITA': INVALIDITA' CHE ATTENGONO ALLA SITUAZIONE SOGGETTIVA DEGLI SPOSI
Libertà di stato
Assenza
Morte presunta
Vincolo di parentela
Delitto
INVALIDITA' CONSENSUALI:
Incapacità di intendere e di volere
Violenza e timore
Il patrimonio putativo è il matrimonio nullo contratto in buona fede dai nubendi, che al momento della celebrazione non conoscevano la causa di nullità.
IL MATRIMONIO: RAPPORTI PERSONALI
Con il matrimonio di muta di status. I rapporti personali tra i coniugi sono il complesso di situazioni giuridiche attive e passive in capo ai due coniugi prive di contenuto patrimoniale. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono il complesso di situazioni giuridiche attive e passive in capo ai due coniugi in seguito al matrimonio aventi contenuto patrimoniale.
Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. L'obbligo alla fedeltà,
All'assistenza morale/materiale ed alla collaborazione all'interesse della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi. In caso di disaccordo si prevede il ricorso al giudice.
LA COMUNIONE LEGALE: È una comunione senza quote nella quale i coniugi sono titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. L'amministrazione dei beni della comunione legale spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi. La comunione legale si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, per l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Allo scioglimento della comunione consegue la divisione dei beni ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei
beniacquistati durante il matrimonio. (separazione dei beni)
I coniugi possono modificare il regime della comunione legale dei beni purché non siano incontrasto con le disposizioni dell’art. 161 i beni di uso strettamente personale di ciascunconiuge non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Ciascuno o ambedue i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisognidella famiglia. È un atto pubblico a titolo gratuito. La destinazione del fondo termina a seguitodell’annullamento o scioglimento del matrimonio.
LA CRISI DEL MATRIMONIO:
La separazione personale prevede l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza o gravepregiudizio alla educazione della prole. È un rimedio ma non una soluzione.
Il divorzio è il fallimento del matrimonio.
La separazione consensuale prevede che i coniugi negozino con l’aiuto di un avvocato lemodalità della separazione; raggiungo l’accordo essi lo
I coniugi possono presentare un accordo di separazione consensuale al giudice, che lo omologa con decreto. Quando l'accordo dei coniugi relativo al mantenimento dei figli è in contrasto, il giudice li riconvoca e indica le modificazioni da adottare negli interessi dei figli.
La separazione giudiziale avviene quando i coniugi non riescono a raggiungere il consenso per la separazione e il coniuge che persegue la volontà di separarsi può iniziare in tribunale un processo. Dopo la pronuncia della separazione, il giudice deve anche pronunciare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento. Il presupposto della separazione giudiziale non è la colpa ma il verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la convivenza.
La separazione di fatto è l'interruzione della convivenza che si forma su base volontaristica e si realizza senza pronuncia di separazione.
IL DIVORZIO:
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio quando accerta che la
La comunione spirituale e materiale tra coniugi non può essere mantenuta o ricostruita. Secondo la legge 1 del 1970, il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi quando:
- L'altro coniuge è stato condannato all'ergastolo
- L'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente
- È stata pronunciata la separazione giudiziale
- L'altro coniuge ha ottenuto l'annullamento all'estero
LA FILIAZIONE E L'ADOZIONE:
La filiazione è il rapporto giuridico che lega i genitori al figlio. È legittima se i figli nascono dal matrimonio; naturale se i figli nascono fuori dal matrimonio.
Il disconoscimento della paternità è previsto in tre casi:
- Se i coniugi non hanno coabitato dal 300esimo al 180esimo giorno prima della nascita
- Se il marito era affetto da impotenza
- Se la moglie ha commesso adulterio o ha nascosto la gravidanza
L'azione di reclamo della legittimità è
un’azione che tende a costituire lo stato di filiazione legittima non risultante dall’atto di nascita. La filiazione naturale avviene quando chi nasce da genitori non coniugati e quindi fuori dal matrimonio, ha lo status di figlio naturale. Il figlio naturale è di regola riconoscibile sia dalla madre che dal padre. In alcuni casi particolari, il figlio ha lo status di figlio naturale non riconoscibile. Il riconoscimento del figlio naturale consiste in una dichiarazione solenne con la quale una persona dichiara di essere genitore di un'altra persona. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto i 16 anni di età. Il figlio naturale è riconosciuto dalla madre al momento della nascita dichiarando all’ufficio di stato civile che compila l’atto di nascita che il figlio è suo. Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo l’ha riconosciuto o del padre se il riconoscimento èstatocongiuntivo.La legittimazione dei figli naturali avviene:
Per susseguente matrimonio: due persone si sposano dopo il concepimento o riconoscimento del figlio
Per provvedimento del giudice
I genitori hanno il dovere di istruire, educare e mantenere il figlio. Il figlio deve rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia; il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggior età.
TUTELA ED EMANCIPAZIONE:
Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà, il figlio viene mandato dal giudice tutelare a cui è attribuito il potere di nominare il tutore e controllarne l'operato. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni; la tutela cessa con la maggior età.
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, mentre per quegli atti che la eccedono
è necessario il consenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare. L'ADOZIONE: L'adozione di persone maggiori di età è permessa alle persone che non hanno discendenti. L'adozione legittimante è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, nei quali non sussiste la separazione personale. Essi devono essere idonei ad educare ed istruire i minori e devono essere in grado di mantenerli. L'adottando deve essere un minore in stato di adottabilità, cioè deve essere privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. Chi è orfano di padre e madre può essere adottato da un parente. L'adozione di un minore cittadino italiano da parte di adottanti stranieri o l'adozione di un minore straniero da parte di cittadini italiani è detta adozione internazionale. Le persone residenti in Italia, idonee all'adozione, presentano una dichiarazione di disponibilità alproprio patrimonio ibeni lasciati dal defunto.
LA SUCCESSIONE NECESSARIA:
Si ha contro la volontà del testatore. I legittimari sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione: il coniuge, i figli legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi. Tutti i legittimari sono anche eredi legittimi. Il patrimonio indisponibile è la quota di patrimonio riservata ai legittimari; il patrimonio disponibile è la quota del patrimonio di cui il de cuius può liberamente disporre.
La divisione è l'istituto mediante il quale si provvede allo scioglimento di una comunione ereditaria. La divisione contrattuale è un contratto con il quale i coeredi dividono i beni della comunione ereditaria; la divisione giudiziale è pronunciata dal giudice con sentenza a richiesta di un coerede; nella divisione testamentaria il testatore può stabilire