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LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI
Nel caso che in un obbligazione vi sia una pluralità di soggetti si parlerà di Obbligazioni in Solido (art. 1292).
Si ha solidarietà sul lato Passivo quando vi sono più debitori, e solidarietà sul lato Attivo quando vi sono più creditori. Se due debitori sono tenuti a pagare 100 milioni nei confronti di un creditore possono verificarsi due situazioni:
- Se ciascuno dei due debitori è soltanto tenuto a pagare la metà del debito, l'obbligazione si qualifica Parziaria;
- Se l'intera somma è dovuta indifferentemente da entrambi i debitori, l'obbligazione si qualifica solidale.
In materia di Obbligazioni Solidali il principio di solidarietà vale solo nei Rapporti Esterni; nei Rapporti Interni tra condebitori riprende infatti vigore il principio in base al quale l'obbligazione si divide tra i diversi debitori e le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Sul
piano esterno il creditore può pretendere l'intero sia dal debitore principale che dal fideiussore; sotto il profilo dei rapporti interni il fideiussore che abbia pagato è legittimato a pretendere la restituzione dell'intero da parte del debitore principale. Si ha la Solidarietà Attiva quando l'adempimento nei rapporti esterni può essere preteso per intero da uno dei creditori.
LE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI: è Divisibile l'Obbligazione di pagare cento milioni; è indivisibile l'obbligazione di consegnare un cavallo vivo. Le obbligazioni indivisibili sono assoggettate al regime delle obbligazioni solidali.
LE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE: Si hanno quando sono previste due prestazioni, ma il debitore può liberarsene eseguendone solo una, senza però costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (art. 1285). La facoltà di scelta compete normalmente al debitore, se non diversamente stabilito.
è stata attribuita al creditore o ad un terzo; con la scelta ha luogo la Concentrazione (riduzione delle prestazioni ad una sola). Se la prestazione scelta diventa impossibile dopo la concentrazione, l'intera obbligazione si estingue. LE OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE Si ha quando l'Obbligazione è Semplice, la Prestazione è Unica, ma il debitore ha la facoltà di liberarsi effettuando una differente prestazione. In caso di impossibilità sopravvenuta l'obbligazione si estingue. LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE OBBLIGAZIONI AVENTI AD OGGETTO SOMME DI DENARO (art. 1277) Il denaro costituisce un bene mobile Fungibile; ha numerose funzioni: - Mezzo di Acquisto, pagamento, conservazione di valori economici e funge da Unità di Conto. Secondo l'art. 1277 i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale al tempo del pagamento. Il pagamento deve aver luogo in contante; ogni altra forma di pagamento costituisce prestazione in luogo.Dell'adempimento e come tale richiede il consenso del creditore.
GLI INTERESSI
Obligazione pecuniaria; si tratta di un obbligazione Accessoria che può aggiungersi a quella principale.
Vari sono i tipi di interessi:
- Interessi Legali(1282), interessi che sono dovuti di diritto a prescindere da pattuizioni; il saggio di interessi legali è pari al 2.5% annuo.
- Interessi Convenzionali se sono le parti stesse ad averli previsti; se il tasso di interesse supera il tetto legale ciò deve essere messo per iscritto.
- Interessi Moratori sono quelli dovuti in caso di ritardo di pagamento; in caso di ritardo di pagamento (art1224) sono dovuti gli interessi legali.
- Interessi Usurari sono quelli superiori rispetto a tassi medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; se sono pattuiti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
L'ANATOCISMO è la capitalizzazione degli interessi affinché producano altri.
Interessi (Interessi Composti art 1283)
LE MODIFICHE DEI SOGGETTI DELLE OBBLIGAZIONI
Il rapporto obbligatorio nasce, si modifica e si estingue; le Obbligazioni dopo essere nate in virtù di un fatto considerato dall’ordinamento idoneo a produrle, possono subire modifiche sia sotto il profilo dell’Oggetto della prestazione, sia sotto il profilo dei Soggetti:
- Le modifiche relative all’Oggetto possono comportare Novazione (estinzione dell’obbligazione e nascita di una nuova obbligazione con titolo o oggetto differente rispetto a quella precedente (art 1230)
- Le modifiche Soggettive possono aver luogo sia sul lato Attivo che su quello Passivo del rapporto obbligatorio. Nel primo caso si verifica la sostituzione del creditore con un altro creditore (cessione del credito); nel secondo caso si verifica una sostituzione del soggetto passivo (delegazione, estromissione, accollo).
LA CESSIONE DEL CREDITO
Implica una modificazione sul lato
attivo del rapporto obbligatorio; l'adempimento dovrà essere effettuato a favore del creditore cessionario.
La Cessione può avvenire a titolo Oneroso (contratto di compravendita, avente ad oggetto un credito), ma anche a titolo Gratuito (donazione).
La Cessione del credito implica un accordo tra due soggetti, vale a dire il Creditore Cedente ed il Creditore Cessionario, relativo alla cessione del credito; il trasferimento si perfeziona in virtù dello scambio di consensi.
Qualsiasi credito è suscettibile di cessione, a prescindere dal suo contenuto, purché il credito non abbia Carattere Strettamente Personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
L'EFFICACIA DELLA CESSIONE
Secondo l'art 1264 la cessione ha effetto nei confronti del Debitore Ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata; se il debitore dopo l'accettazione o la notificazione adempie nei confronti del debitore ceduto non è liberato.
Notificazione al Ceduto o la sua accettazione assumono rilevanza ai fini dell'opponibilità dell'acessione nei confronti di terzi (art. 1265). La Cessione fa acquistare il credito a Titolo Derivato, il credito è trasferito al cessionario con tutti i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori; il ceduto può opporre nei confronti del cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre nei confronti del cedente (la nullità, l'invalidità, ecc.). Ne consegue una Macchinosità della Cessione, la quale risulta opponibile al debitore ceduto solo nel caso in cui gli sia stata notificata. L'ordinamento consente di snellire la circolazione del credito, impedendo la proponibilità delle eccezioni personali relative ai precedenti rapporti, mediante i Titoli di Credito. LA GARANZIA DELL'ESISTENZA DEL CREDITO Il Cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono insuoi crediti3. Vi è un problema di Garanzia; il Factor può garantire il pagamento dei crediti ceduti. Il contratto di Factoring prevede che il cedente ceda al Factor i propri crediti d'impresa, in cambio di un pagamento anticipato. In caso di cessione a titolo oneroso, il cedente deve garantire l'esistenza del credito al momento della cessione e, in caso di inadempimento, dovrà risarcire i danni. In caso di cessione a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi previsti dalla legge, come la promessa di garanzia o se l'evizione dipende dal dolo o fato personale del donante. La cessione dei crediti d'impresa può causare problemi di gestione, finanziamento e garanzia. Per risolvere questi problemi, è stato sviluppato il contratto di Factoring. Questo contratto permette al Factor di gestire i crediti d'impresa, anticipare il pagamento dei crediti e garantire il loro pagamento.- Il Factoring è un servizio finanziario che consiste nel concedere un finanziamento all'imprenditore.
- Il Factor può svolgere una funzione assicurativa, assumendo un rischio relativo all'insolvenza.
- Il Contratto di Factoring implica la cessione in massa dei crediti di impresa, la quale a seconda del tipo dei servizi richiesti tratterrà una parte più o meno cospicua dei crediti incassati.
- La Cessione ha luogo salvo Buon Fine.
LE MODIFICHE SUL LATO PASSIVO
La sostituzione del debitore può aver luogo in virtù di:
- Successione a Causa di Morte
- Cessione di Azienda
- Fusione tra Società
- Cessione del Contratto
- Delegazione
- Espromissione
- Accollo
LA DELEGAZIONE
Si ha quando il Debitore (delegante) incarica un altro Soggetto (delegato) ad effettuare un pagamento o promettere di pagare a favore del creditore (delegatario). La Delegazione non comporta la liberazione del debitore originario, il quale continua ad essere obbligato accanto al nuovo debitore.
debitore(delegazione cumulativa), salvo che il creditore dichiari diliberarlo(Delegazione Liberatoria).La Delegazione Liberatoria comporta l'estinzione delle garanzie connesse al credito, salvo che nn sichieda di mantenerle.Si prevedono due tipi di delegazione:
- Delegazione a Pagare quando il Delegante incarica il Delegato di pagare il Delegatario
- Delegazione a Promettere quando il Delegante ordina al Delegato di promettere di effettuareun pagamento al delegatario
La Delegazione può anche essere:
- Causale quando il Delegato nell'assumere l'impegno nei confronti del Delegatario fariferimento al rapporto di Provvista o a quello di Valuta o Entrambi.In questo caso il Delegato potrà opporre al Dlegatario tutte le eccezioni relative al rapportodi provvista o valuta.
- Astratta quando il Delegato nell'assumere l'impegno nei confronti del Delegatario nn neindica il motivo; in questo caso il Delegato nn potrà far valere le eccezioni
come sopra
L'ESPROMISSIONE
Si ha quando l'Espromittente assume l'impegno nei confronti dell'Espromissario di pagare un debito dell'Espromesso (art. 1272).
In caso di Espromissione si ha solo la promessa di adempiere; il terzo che, senza delegazione del debitore ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido con il debitore originario (Espromissione Cumulativa), se il creditore non dichiara di liberare quest'ultimo (Espromissione Liberatoria).
L'Espromittente non può opporre all'espromissario le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario (rapidi Provvista); l'Espromittente può opporre all'espromissario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre nei confronti di quest'ultimo lo stesso estromesso (Rapporto di Valuta).
L'ACCOLLO
È un contratto tra l'Accollante e il Debitore Accollato a favore del Creditore Accollatario; contratto a favore di terzo (art. 1411)