Appunti di diritto privato
Le norme giuridiche
Il diritto è costituito da un complesso di norme; queste sono rivolte al giudice ed assumono la forma di un giudizio ipotetico (se capita A, allora succede B). Le norme sono precetti generali e astratti; ciò assicura l'oggettività e l'imparzialità del diritto. Precetti generali perché in conformità al principio di uguaglianza si rivolgono a generalità di consociati o ad ampie categorie di persone; astratti perché le norme regolano situazioni ipotetiche che possono verificarsi. La certezza del diritto esige che l'assetto normativo venga predisposto in termini generali e astratti prima del sorgere della controversia concreta. L'insieme delle norme viene ad integrare 'ordinamento giuridico', l'assetto di regole che disciplina la società. I istituti giuridici vengono costituiti da più norme coordinate tra loro (proprietà, contratto).
Le Norme Morali sono autonome (ciascuno decide autonomamente); le Norme Giuridiche sono eteronome (è la società nel suo complesso che decide le norme). La sanzione di carattere giuridico differenzia le regole giuridiche dalle regole sociali.
Norme imperative e derogabili
Le Norme imperative costituiscono limiti che non possono essere valicati; in presenza di queste non sono validi accordi tra le parti finalizzanti poiché sarebbero nulli. Le Norme dispositive sono sempre derogabili in virtù di una differente regolamentazione degli interessi in gioco e sono finalizzate a predisporre un assetto di interessi standard. Le Norme suppletive sono finalizzate a predisporre un assetto normativo nel caso in cui le parti non abbiano provveduto a disporre merito.
Per capire a quale di queste tre norme si è di fronte basta fare attenzione al modo in cui la norma è formulata.
L'ordinamento giuridico
È l'insieme delle norme vigenti; si intende l'intero quadro normativo nel quale opera il privato.
Le situazioni giuridiche soggettive
Complesso di norme presenti nell'ordinamento; queste si dividono in attive e passive. Sono attive i diritti soggettivi, i poteri, le facoltà, le potestà e le aspettative. Sono passive i doveri, gli obblighi, gli oneri e la soggezione.
I diritti soggettivi
Si intende la situazione giuridica oggettiva attiva più piena; attribuisce al suo titolare poteri e facoltà. Il titolare di un bene ha il potere, per esempio, di alienarlo, di donarlo; la facoltà non comporta un mutamento della situazione giuridica del bene. I diritti soggettivi si distinguono in assoluti e relativi a seconda se fatti valere nei confronti della generalità dei consociati o nei confronti dei singoli soggetti. Diritti assoluti si distinguono in reali (proprietà, servitù, usufrutto) e della personalità (diritto al nome, riservatezza, onore).
I diritti potestativi
Facoltà riconosciuta al libero cittadino di modificare unilateralmente la sfera giuridica di altri soggetti. Un esempio è il diritto di prelazione; viene riconosciuta la facoltà di essere preferiti ad altri nella conclusione di un contratto.
La potestà
Casi in cui l'ordinamento attribuisce ad un soggetto certi poteri non nel suo interesse, ma nell'interesse di altri soggetti. Esempio è la potestà dei genitori (poteri di controllo e indirizzo nei confronti di minori).
Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è nato nel settore dei diritti soggettivi relativi dove si evidenzia la razionalità del rapporto tra creditore e debitore. Entrambi non possono fare a meno l'uno dell'altro poiché sono legati da un vincolo di natura obbligatoria che impone al debitore di tenere un certo comportamento di dare, fare, o non fare nei confronti del creditore. A differenza, il titolare di un diritto reale di godimento può trarre da solo tutte le utilità che possono offrire i suoi beni. Qualsiasi rapporto giuridico nasce, si modifica e si estingue; nel corso della sua esistenza può modificarsi sotto il profilo del suo soggetto e dell'oggetto (in caso dell'oggetto si può avere una modifica con la novazione, la quale modifica l'oggetto di un'obbligazione); (in caso del soggetto, sul lato attivo del rapporto obbligatorio il creditore potrà cedere ad altri il credito mediante cessione di credito (art 1268-1276), e il debitore dovrà rispondere al nuovo creditore; sul lato passivo il rapporto obbligatorio è suscettibile di modifica in virtù degli istituti di delegazione, estromissione e accollo).
I fatti e gli atti giuridici
Per fatto giuridico si intendono eventi capaci di creare effetti giuridici (nascita, morte, alluvioni). Ciascuno di questi eventi comporta conseguenze a carattere giuridico (es: nascita, comporta l'acquisto della soggettività giuridica). Gli atti giuridici sono comportamenti legati all'uomo; possono essere divisi tra atti leciti e illeciti. Sono leciti (contratti, testamenti, ecc.), illeciti quelli compiuti contro le norme giuridiche (abuso, danneggiamenti di beni). Gli atti giuridici possono essere distinti in atti materiali e dichiarativi:
- Atti materiali costituiscono i comportamenti materiali (es. occupazione di bene mobile) per questi atti non è richiesta la capacità di agire
- Atti dichiarativi si distinguono in bilaterali (contratto) e unilaterali (testamento). Gli atti unilaterali si distinguono in recettizi (sono rivolti a persone determinate; producono effetto al momento della conoscenza del destinatario) e non recettizi (producono effetto nello stesso istante in cui vengono compiuti).
- Dichiarazione di scienza la cui funzione è quella di informare e intimare (mora, ecc.).
Le fonti del diritto
Complesso di fattori e circostanze che fanno sì che nuove regole vengano introdotte nell'ordinamento. Secondo la gerarchia delle fonti al 1° c'è la Costituzione, le leggi ordinarie, i regolamenti, la giurisprudenza, la consuetudine.
La costituzione e le leggi costituzionali
La Costituzione viene connotata mediante due aggettivi: lunghezza e rigidità. Lunga perché il testo approvato dall'assemblea costituente oltre a disciplinare l'organizzazione dello stato contiene un lungo elenco di diritti fondamentali (proprietà, professione religiosa). Rigida perché non può essere modificata dalla legge ordinaria. Le leggi costituzionali prevalgono nei confronti della legge ordinaria e per la loro approvazione abrogazione occorre una legge approvata con maggioranza.
La corte costituzionale
Ha la funzione di far rispettare al Legislatore Ordinario la Costituzione; nel caso in cui la Corte dichiari l'illegittimità della legge mediante sentenza, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La legge ordinaria è ritenuta la fonte principale del diritto.
Decreti legge, legislativi, referendum, leggi regionali
I decreti legge sono decreti d'urgenza mediante i quali il governo legifera in caso d'urgenza la necessità di conversione in legge entro 60 giorni da parte del Parlamento. I decreti legislativi sono emanati dal Governo sulla base di una legge approvata dal parlamento. Il referendum consente ai cittadini di pronunziarsi direttamente circa il mantenimento di una normativa. Le leggi regionali sono provvedimenti normativi emanati dalle regioni.
I regolamenti
Fonte del diritto subordinata alla legge; ci sono i regolamenti esecutivi e regolamenti autonomi. I primi vengono emanati dalla Pubblica Amministrazione e precisano la modalità di attuazione delle leggi; i secondi disciplinano l'organizzazione e il funzionamento di un organo dello stato o di un ente pubblico.
La consuetudine
Consta di due elementi: oggettivo (ripetizione nel tempo da parte di una pluralità di consociati di un certo comportamento) e soggettivo (convinzione circa il carattere giuridicamente cogente del comportamento in questione). Tre sono i tipi di consuetudine:
- Consuetudine in contrasto con la legge
- Consuetudine in conformità alla legge (richiamata dallo stesso legislatore)
- Consuetudine al di fuori della legge (in materie non disciplinate dalla legge)
I soggetti
Le persone fisiche
La soggettività giuridica
Soggetto di diritto è chiunque può essere titolare di situazioni giuridiche Attive e Passive; si può effettuare una distinzione tra soggetto del rapporto e soggetto dell'atto.
- Soggetto del rapporto (Capacità Giuridica) è chi può essere titolare di Situazioni Giuridiche Attive e Passive;
- Soggetto dell'atto (Capacità di Agire) è chi è in grado di manifestare la sua volontà nel traffico giuridico e quindi concludere contratti.
Troviamo anche una distinzione tra soggetto attivo e passivo del rapporto:
- Attivo è il creditore, il titolare della situazione giuridica Attiva
- Passivo è il debitore
La capacità giuridica
Si acquista con la nascita; è sufficiente che il soggetto nasca e rimanga in vita solo per pochi istanti; a questo viene riconosciuta la facoltà di succedere in caso di morte e ricevere donazioni. Questa capacità cessa solo con la morte. La capacità di agire implica il raggiungimento di una maturità psicofisica (18° anno di età).
Interdizione giudiziale
Nel caso in cui il soggetto in questione non è in grado di curare i propri interessi per malattia ecc., si procede all'INTERDIZIONE. Qualsiasi contratto concluso dall'interdetto può essere considerato nullo; la sentenza di interdizione viene annotata in margine all'atto di nascita così che tutti possano esserne consapevoli.
Interdizione legale
Il codice dispone dell'incapacità di agire come pena accessoria punitiva e afflittiva a carico del condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni.
Emancipazione e inabilitazione
I minori che hanno compiuto 16 anni possono contrarre il matrimonio per motivi gravi; in questi casi il minore è emancipato di diritto e può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. L'inabilitato non perde completamente la capacità di agire e può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
La rappresentanza legale
Si usa nei casi di minore età; i minori sono rappresentati dai loro genitori (Potestà dei Genitori). Nel caso in cui i genitori sono morti o non sono in grado di svolgere le propria funzione viene nominato un tutore (in questo caso le decisioni spettano ad entrambi davanti ad un giudice). L'interdetto non può sposarsi né fare testamento.
L'assistenza
L'emancipato e l'inabilitato devono essere assistiti per gli atti di straordinaria amministrazione dal curatore. Questo funge da garante nella conformità dell'atto stesso negli interessi dell'incapace.
L'incapacità naturale
Soggetto legalmente capace che viene a trovarsi per motivi transitori in uno stato di incapacità naturale. La rilevanza dell'incapacità avviene:
- Possibilità di liberarsi da un atto compiuto in un momento di incapacità (matrimonio ecc.)
- Il testamento e la donazione possono essere annullati in caso di incapacità naturale
- Esigenza di tutelare l'affidamento del destinatario dell'atto è piuttosto debole anche in materia di atti unilaterali; essi possono essere dannosi per gli incapaci.
- Tutela dell'affidamento in materia contrattuale.
Domicilio, residenza, dimora
- Domicilio, luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (l'interdetto ha domicilio del tutore);
- Residenza, dove la persona ha dimora abituale;
- Il concetto di dimora viene ravvisato nel luogo in cui la persona attualmente soggiorna, anche per brevi periodi.
La cessazione della persona fisica
Avviene con la morte (cerebrale) e determina la cessazione della capacità giuridica. Nel caso in cui più soggetti muoiono contemporaneamente (incidente) si deve stabilire chi è morto per primo in caso di successioni; per risolvere ciò il legislatore ha stabilito la presunzione di commorienza (tutti morti nello stesso momento).
La scomparsa e l'assenza
Nei casi di scomparsa fondamentale è conservare il patrimonio dello scomparso; in questi casi viene nominato il curatore dello scomparso, che lo rappresenta negli atti necessari per la conservazione del suo patrimonio. Se la scomparsa si protrae per più di 2 anni può aver luogo la dichiarazione di assenza. In questo caso gli immessi nel possesso hanno soltanto un limitato potere di gestione finalizzato a garantire la conservazione del patrimonio nell'interesse dell'assente. Nel caso di morte si apre la pratica di successione a favore dei suoi eredi.
La dichiarazione di morte presunta
Si ha nel caso in cui la morte si protrae oltre i dieci anni; in questo caso gli aventi diritto acquistano la disponibilità dei beni dello scomparso e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Nel caso in cui lo scomparso torna ha diritto a riavere i suoi beni nello stato in cui si trovano, e di conseguire il prezzo di quelli alienati. Il nuovo matrimonio è nullo a meno che vi siano figli.
I registri dello stato civile
Documentano gli eventi più importanti della vita di una persona (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte). I registri sono pubblici e devono documentare e rendere pubbliche le notizie di ogni singolo individuo.
I diritti della personalità
Diritto alla vita, alla salute, all'integrità fisica, all'immagine, all'onore, alla riservatezza, ecc. Sono Diritti Assoluti, Irrinunciabili, Indisponibili, Intrasferibili, Imprescrittibili e opponibili nei confronti di chiunque. Non hanno contenuto patrimoniale; anche le Persone Giuridiche sono titolari di alcuni diritti personalissimi (diritto al nome, all'integrità morale).
Il diritto alla vita e all'integrità fisica
Nessuno può essere privato di questo diritto; con il compimento della maggiore età si possono compiere tutti gli Atti Giuridici previsti dall'ordinamento. Connesso al diritto alla vita è il diritto alla salute; ciascun individuo ha diritto a vivere sano. Anche questo diritto è irrinunciabile e indisponibile.
Il diritto al nome
È un diritto assoluto che compete a ciascun soggetto; questo deve essere tutelato al pari di tutti gli altri diritti della personalità in primo luogo nell'interesse dell'individuo stesso.
Il diritto all'immagine
Per regola il ritratto di una persona non può essere esposto; solo le persone note al pubblico non possono opporsi all'esposizione dei loro ritratti a meno che questi non siano lesivi al loro onore o che la pubblicazione avvenga per scopi commerciali.
Il diritto alla riservatezza
È il diritto alla privacy, ossia l'inviolabilità del domicilio e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
Il diritto all'onore
Puo essere leso in modo irrimediabile; esiste l'ingiuria e la diffamazione; per richiedere la condanna è necessario presentare tutte le prove richieste dal codice al fine dell'incriminazione.
Le persone giuridiche
La personalità giuridica
La soggettività giuridica è riconosciuta non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche; occorre però fare distinzione tra le due personalità. Le persone giuridiche non possono contrarre rapporti familiari, sposarsi, avere figli. In materia commerciale la persona giuridica può diversificare la propria attività senza correre il rischio del fallimento dell’iniziativa intrapresa. Gli organi delle persone giuridiche sono lo strumento che consente di attribuire una volontà alle persone giuridiche e di manifestarla; tre sono gli ordini di organi: Organi Deliberativi, Esecutivi e di Controllo.
La nazionalità e la sede
Per identificare le persone fisiche si fa riferimento alla cittadinanza, a quelle giuridiche alla nazione. Le persone giuridiche non hanno dimora o residenza, ma una sede (luogo dove svolge la sua principale attività).
Enti senza scopo di lucro
I corpi intermedi
Enti con finalità di lucro e senza finalità di lucro; nel primo libro sono disciplinate le associazioni e le fondazioni, nel quinto le varie forme societarie.
L'atto costitutivo e lo statuto
Per costituire un’associazione occorre che più persone si vincolino per il raggiungimento di finalità comuni di carattere non economico mediante un contratto associativo (contratto plurilaterale con comunione di scopo). L’atto costitutivo deve contenere denominazione dell’ente, indicazione dello scopo, del patrimonio della sede, norme sull’ordinamento e sull’amministrazione e deve determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. La denominazione svolge la funzione di consentirne l’identificazione;la sede indica il luogo in cui l’ente svolge la sua attività. Queste indicazioni possono essere contenute sia nel contratto associativo, sia nello statuto; per la conclusione del contratto associativo è sufficiente che l’accordo sia manifestato in forma scritta o orale. La forma dell’atto pubblico è richiesta ai fini del riconoscimento, che è il presupposto per acquistare la personalità giuridica. Mediante questo le P. Giuridiche acquistano l’Autonomia Patrimoniale Perfetta (si ha una separazione dal patrimonio dell’ente rispetto a quello dei singoli associati e dell’amministratore).
Gli organi dell'associazione
Le associazioni possono operare solo per il tramite di organi; si prevedono due organi:
- Assemblea generale (opera in base al principio maggioritario, possono partecipare tutti gli associati; a questa competono tutte le decisioni importanti relative alla vita dell’associazione, deve approvare il bilancio, modifica l’atto costitutivo e lo statuto, la nomina e la revoca degli amministratori, l’esclusione degli associati).
- Amministratori (sono l’organo esecutivo e rappresentano l’ente all’esterno; si parla di Rappresentanza Legale. Sono responsabili nei confronti dell’ente secondo le disposizioni del mandato).
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