Private banking
Marco Ercole Oriani - Theo Delia Russell
2° Modulo A.A. 2018 – 2019
Strumenti per il passaggio generazionale e la protezione del capitale
Wealth planning
- Ottimizzazione successoria (fiscale)
- Governance familiare
- Protezione patrimonio
Imposta di successione e donazione
| Beneficiario | Valore del bene | Tassazione beni immobili | Tassazione altri beni |
|---|---|---|---|
| Coniuge / parenti in linea retta | ≤ 1.000.000 | 3% ipotecarie e catastali | 0 |
| > 1.000.000 | 7% (di cui 3% ipotecarie e catastali e 4% sull’eccedenza di €1.000.000 imposta succ/donazione) | 4% | |
| Parenti fino al 4° grado / affini in linea retta / affini in linea collaterale fino al 3° | Qualsiasi valore (franchigia €100.000 tra fratelli) | 9% (di cui 3% ipotecarie e catastali e 6% imposta succ/donazione) | 6% (franchigia €100.000 tra fratelli) |
| Soggetti diversi dai precedenti | Qualsiasi valore | 11% (di cui 3% ipotecarie e catastali e 8% imposta succ/donazione) | 8% |
La tassazione aumenta in funzione della distanza tra chi riceve e chi dona. La trasmissione può anche coinvolgere più generazioni (nonno -> nipoti).
Le imposte di successione e donazione hanno sempre avuto un gettito basso, perché è la classica imposta che si presta ad una attenta pianificazione. Il sistema attuale prevede un sistema di aliquote e franchigie che aumentano in funzione della distanza tra chi decede e dona e chi riceve. I parenti più stretti pagano di meno (coniuge, figli e nipoti) sono tassati sul 4% per il valore che eccede 1 mln di euro. Gli esperti di pianificazione consigliano/promuovono la trasmissione del patrimonio non solo alla generazione successiva, ma a quelle subentranti. Per beneficiare delle franchigie, quindi anche i nipoti potrebbero essere beneficiari di lasciti testamentari o donazioni dirette. Quando il legame diventa più lasco (fratelli/sorelle e parenti fino al 4° grado) l’aliquota è fissata al 6% e passa all’8% per soggetti diversi.
C’è un progetto di legge che come filosofia ha quello di introdurre nell’asse ereditario e non sui singoli eredi prevedendo un meccanismo di progressività della tassazione. L’imposta si presta a politiche di ottimizzazione, ovvero ci sono una serie di esenzioni e agevolazioni. Non è possibile fare un testamento familiare in Italia, bisogna fare i conti con due diverse successioni (marito e moglie). Rinunciare alla propria successione si può fare solo quando questa viene aperta, altrimenti sarebbe un patto successorio nullo.
La base imponibile in caso di trasferimento di azienda
Aziende, navi e aeromobili (art. 15 TUS.): la base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'art. 12 [beni non compresi nell’attivo ereditario], al netto delle passività risultanti a norma degli art. da 21 a 23 [debiti]. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 cc, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.
Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali (art. 16 TUS.): la base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
- Per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive.
- Per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12.
La principale differenza è che nella base imponibile su un titolo quotato è compreso l’avviamento, su quello non quotato non è compreso poiché i principi contabili non consentono l’iscrizione di tali voci.
Agevolazioni per il trasferimento d’azienda/del controllo societario
Trasferimenti non soggetti all'imposta (art. 3 TUS – comma 4-ter): i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli art. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.
In caso di quote sociali di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Se c’è continuità aziendale non si fanno applicare le imposte, chiaramente c’è il condizionamento che il controllo venga mantenuto per almeno 5 anni, se lo perde allora si devono pagare le imposte sulla quota azionaria pervenuta.
Beni non compresi nell’attivo ereditario
(art. 12 TUS – comma 4-ter): non concorrono a formare l'attivo ereditario:
- Le indennità di cui agli art. 1751, ultimo comma [indennità di cessazione del rapporto di agenzia], e 2122 del codice civile [indennità di cessione a causa morte del rapporto di lavoro] e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto [polizze vita ramo I o ramo III];
- I titoli del debito pubblico fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- Gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge.
I titoli di stato o sovranazionali presenti nel portafoglio non sono imponibili ai fini delle imposte di successione.
Esempio: papà con 100% di una holding e poi sotto diverse società, se ha 2 figli e a questi va a entrambi il 50%, a nessuno dei due va il controllo e quindi si pagano le imposte (togliendo alla quota di entrambi la franchigia di 1.000.000). Per evitare questa situazione di stallo, con il rischio di bloccare anche la società, il padre può fare diverse cose:
- In vita, decidere di donare a uno dei due figli il 10%, pagando quella franchigia e poi quando si apre la successione, questo figlio otterrà il controllo (55% sul quale non pagherà imposte), mentre l’altro figlio sì.
- Testamento, dove a un figlio lascia 60% (non paga) e all’altro il 40%.
- In comunione, ovvero i figli in comunione accettano il 100% e ne demandano i diritti sociali e patrimoniali a un rappresentante comune. Questa è la soluzione che nel breve periodo consente di non pagare le imposte; la divisione delle quote si farà dopo i 5 anni pagando molto meno (1%). Il problema è se le vedute dei due fratelli sono differenti.
In Italia poi il vero problema è che spesso gli imprenditori sono restii fino all’ultimo a cedere quote o l’azienda ai figli poiché la vedono come la loro creatura, sono loro che l’hanno creata dal nulla. Però l’obiettivo principale è quello di evitare che si paghino troppe imposte, e visto che ci sono possibilità di evitarlo per ora è meglio sfruttarle. Nel futuro probabilmente quella tabella sarà rivista per allinearsi maggiormente alle direttive europee.
Possibilità ultima è che l’imprenditore, valutate le capacità dei figli, decide di vendere la società e portare a casa i cash.
Inoltre, a volte è possibile ricorrere alla costituzione di una Holding sulla quale si fanno le varie successioni, spostando il controllo su una società finanziaria pura da una operativa; la Holding ha poi in controllo le varie imprese operative, senza rischiare impatti su queste legate agli eredi. Non c’è un impatto diretto.
Quando la Holding acquisisce i diritti di voto e acquista il controllo, su queste non ci sono tassazioni, e quando viene ceduta la tassazione è l’1,2% sulla plusvalenza che è molto più conveniente che farlo tramite persone fisiche. (holding che possiede holding che possiede operativa, con la liquidità che rimane nelle holding per appunto non pagare le tasse altrimenti più elevate).
Il patto di famiglia
Unico patto successorio ammesso nel codice civile. È un contratto.
Definizione (art. 768-bis cc): è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Forma (art. 768-ter cc): a pena di nullità, il contratto deve essere concluso per atto pubblico con testimoni.
Partecipanti (art. 768-quater cc): al contratto devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli art. 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari...
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