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Definizione (art. 768-bis cc): è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di
• impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in
parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad
uno o più discendenti.
Forma (art. 768-ter cc): a pena di nullità, il contratto deve essere concluso per atto pubblico con testimoni.
• Partecipanti (art. 768-quater cc): al contratto devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero
• legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari
dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi
non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote
previste dagli art. 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte,
avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari
dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti;
l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato
collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o
coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
Vizi del consenso (art. 768-quinquies cc): il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli art.
• 1427 e seguenti [annullamento del contratto per Errore, violenza o dolo]. L'azione si prescrive nel termine
di un anno.
Rapporti con i terzi (art. 768-sexies cc): all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli
• altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso
il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’art. 768-quater, aumentata degli interessi
legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi
dell’art. 768-quinquies.
Scioglimento (art. 768-septies cc): il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che
• hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime
caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente
previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da
un notaio.
Controversie (art. 768-octies cc): le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono
• devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n.5
Col contratto si trasferisce la partecipazione, e gli altri eredi ottengono la liquidazione della quota in funzione
di un valore predeterminato, a differenza della donazione che verrebbe rivalutata all’apertura della
successione. Il problema è dato dal fatto che chi riceve la partecipazione deve liquidare gli altri, non si
utilizza molto.
Trust
Istituto di matrice anglosassone, non c’è normativa in Italia, ma è riconosciuto.
La struttura tipica di un trust prevede che un soggetto, denominato disponente (settlor), trasferisca beni di
sua proprietà ad un affidatario, denominato trustee, affinché quest’ultimo li amministri e li gestisca (spesso
più che una persona fisica si individua un ente giuridico, una trustee company che possa garantirmi longevità
e continuità del trust), in maniera autonoma e dinamica, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il
raggiungimento di uno scopo.
Quando il disponente trasferisce al trustee i beni che intende segregare in trust ne perde la proprietà a favore
del trustee, che diventa a tutti gli effetti il vero proprietario di questi beni (non entrano però nel suo
patrimonio e non sono aggredibili dai suoi creditori). Il trustee è un proprietario fiduciario e, pertanto, deve
impiegare quanto gli viene trasferito esclusivamente secondo le disposizioni dell’atto istitutivo di trust.
È, inoltre, possibile prevedere all’interno dell’atto istitutivo di trust la nomina di un soggetto, il cosiddetto
guardiano (protector), al quale viene affidato il ruolo di supervisore dell’operato del trustee.
Ricorrere al trust consente di separare (segregare) parte del patrimonio per renderlo inattaccabile da parte dei
creditori, e per gestire i suoi flussi di cassa in favore dei figli o comunque con funzioni specifiche (es.
pagamento università, dare frutti agli eredi legittimi,…). Nel momento della morte il trust non entra nel
patrimonio degli eredi, resta in piedi (resta unito e differenziato e continua a seguire le direttive predisposte).
Il trust viene anche fatto per poter escludere dalla successione alcuni elementi magari non diretti (es. coniugi
dei figli).
Il trust, se non lede la legittima, può anche avere finalità benefiche.
Quando traferisco parte del mio patrimonio al trust si applica l’imposta di donazione in funzione del grado di
parentela che c’è tra disponente e beneficiari, considerando poi le varie franchigie ed esenzioni. Vale ancora
però il fatto che la partecipazione di controllo non prevede pagamento di imposta se il controllo è mantenuto
per almeno 5 anni.
Il vantaggio è che donando ora i beni al trust, pago le imposte di successione a titolo definito oggi anche se il
trust si scioglierà tra tot anni, quindi evito il rischio del cambiamento della norma e quindi delle esenzioni,
delle franchigie,… Vantaggi di protezione e di imposta.
È importante che il trust non controlli mai l’operativa, ma al massimo la holding che ci sta dietro, perché
altrimenti l’azienda operativa potrebbe trovarsi bloccata.
I vantaggi del trust
I principali vantaggi derivanti dal ricorso ad un trust sono:
- la segregazione patrimoniale: il patrimonio del trust risulta separato rispetto a quello personale del
disponente, del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile stato di fatto è che
qualunque vicenda personale e patrimoniale possa colpire queste figure non coinvolge mai i beni segregati
in trust (convenzionalmente definiti anche “fondo in trust”);
- l’unitarietà e la continuità di gestione di un patrimonio: il trustee, essendo l’unico proprietario del fondo in
trust, può assicurare una gestione unitaria e continua nel tempo dello stesso, in conformità agli scopi e nel
rispetto dei limiti individuati dal disponente nell’atto istitutivo di trust;
- l’ultrattività: attraverso il trust il disponente può perseguire determinate finalità il cui orizzonte temporale
di realizzazione è svincolato dalla sua esistenza in vita, attribuendo così certezza all’attuazione degli scopi
che potrebbe, invece, essere frustrata dalla sua morte e che, quindi, non sono raggiungibili attraverso gli
istituti giuridici tradizionali;
- la garanzia di riservatezza: poiché il trust determina l’insorgenza di una nuova situazione proprietaria in
capo ad un soggetto (il trustee) diverso dal disponente, si può ricorrere al suo utilizzo qualora si vogliano
compiere determinate operazioni in piena riservatezza.
- strumento considerabile extravitale
In Italia alcuni trust possono essere riconosciuti come Onlus (no profit) e quindi i versamenti sono detraibili
o scorporati dalla parte fiscale e quindi al donante danno dei vantaggi fiscali. Se il trust ha tra le attività
previste dallo statuto solo attività benefiche o a fin di bene.
La creazione di una fondazione è spesso fatta dalle famiglie ricche perché si impegnano anche a trasferire i
valori e la reputazione della famiglia nella comunità, non guardano solo all’accrescimento del proprio
patrimonio.
Donazioni
Sono molto pericolose, una volta che dono un bene per poterne ritornare legittimamente proprietario, colui a
cui l’ho donato deve aver tentato di uccidermi o commesso un reato con una pena superiore ai 6 anni,
diffami,… per questo sono molto pericolose se si cambia idea sulla donazione effettuata.
Polizze assicurative
L’assicurazione sulla vita (riguarda solo gli strumenti liquidi) è un contratto tra un soggetto contraente (che
sottoscrive la polizza e trasferisce patrimonio all’assicurazione) e un’impresa di assicurazione, che si obbliga
a pagare un capitale o una rendita al verificarsi dell’evento assicurato (morte, sopravvivenza) a dei
beneficiari. Il contraente può designare uno o più beneficiari della prestazione in caso di decesso
dell’assicurato. La designazione può essere in qualsiasi momento revocata o modificata dal contraente in
vita.
Il contraente è la persona che perfeziona il contratto con l’assicuratore, definisce il contenuto della polizza
(durata, gestione dell’attivo, clausola beneficiaria), paga il/i premio/i, agisce sul contratto.
L’assicurato è la persona fisica sulla quale è basato il rischio/evento.
I beneficiari:
a. in caso di vita sono coloro che riceveranno le prestazioni in caso di vita dell’assicurato alla scadenza del
contratto (presenti solo in caso di un contratto “a durata determinata”).
b. in caso di decesso sono coloro che riceveranno le prestazioni in caso di decesso dell’assicurato prima
della scadenza del contratto.
Protezione del patrimonio: impignorabilità e insequestrabilità
I capitali non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelare (se i conferimenti sono eseguiti da
oltre un anno rispetto all’apertura di un eventuale fallimento). Inoltre la polizza può costituire garanzia per
operazioni di finanziamento (sulla base di una richiesta esplicita del contraente).
Dall’art. 1923 cc si evince che:
- l’impignorabilità e l’insequestrabilità si consolidano dal primo minuto della polizza per quanto riguarda i
frutti del capitale conferito in polizza;
- per quanto riguarda il capitale valgono i termini della revocatoria ordinaria e fallimentare e le condizioni
di cui sopra si consolidano al momento in cui risultano trascorsi i periodi definiti dalle norme.
Riservatezza
Ulteriore protezione nel caso in cui si utilizzi una società fiduciaria come contraente. In caso di
sottoscrizione di polizza estera l’utilizzo di una società fiduciaria come contraente ed il deposito della polizza
in deposito amministrato presso una banca esonerano il contribuente dalla compilazione del quadro RW della
dichiarazione dei redditi annuale.
Flessibi