Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Placiti Campani - contesto storico e analisi linguistica Pag. 1 Placiti Campani - contesto storico e analisi linguistica Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Placiti Campani - contesto storico e analisi linguistica Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Essendo i placiti dei documenti ufficiali, possiamo essere certi della datazione di questi documenti,

che

risalgono agli anni tra il 960 e il 963.

I giudici che amministravano la giustizia e che quindi dovevano decidere sulla proprietà di queste

terre

erano i giudici del Principato di Benevento e Napoli, di una zona cioè in cui era ancora molto forte

l’impronta Longobarda. Questi giudici si trovano a dover mettere in pratica una legge che era stata

emanata dal re longobardo Astolfo nel 754 che prendeva le mosse da delle situazioni,

probabilmente

assai frequenti, di contrasto per la rivendicazione di proprietà terriere e da parte di signori

longobardi e

da parte di amministrazioni religiose (monasteri, conventi, ecc.).

I Longobardi scesero in Italia nel 568, regnarono per due secoli finché non furono sottomessi dai

Franchi. Pipino, re dei Franchi e padre di Carlo Magno, venne chiamato dal papa, che era in

contrasto

con i Longobardi, e prima sottomise Astolfo, poi il suo successore Desiderio; infine Carlo Magno,

nel

763, sconfigge definitivamente Desiderio assumendo egli stesso il titolo di Rex Longobardorum.

I Longobardi erano un popolo germanico che scese in Italia senza aver conoscenza della lingua

latina né

degli usi latini, ma che molto presto si rese conto che per avere un effettivo dominio sul territorio

italiano

doveva venire a patti con la Chiesa (ma mantenere i patti con la Chiesa non fu mai semplice, tant’è

vero

che alla fine il papa chiese aiuto ai Franchi per liberarsi delle aggressioni dei Longobardi) e —

cosa

molto importante — doveva avere la conoscenza del latino e anche dell’amministrazione latina.

Così, le

leggi di cui facero uso i Longobardi erano basate sul diritto romano in cui si innestavano però

norme del

diritto longobardo. Una di queste leggi era quella promulgata da Astolfo che stabiliva in sostanza

che un

longobardo possessore di una proprietà terriera che gli veniva contestata da un’amministrazione

religiosa, dimostrando di aver posseduto quella proprietà terriera per trent’anni poteva conservarla

e

poteva quindi considerarla di sua proprietà. Nel corrispettivo, la legge stabiliva anche che qualora

fosse

stata un’amministrazione religiosa ad avere una terra rivendicata da un longobardo, dimostrando di

averla posseduta per trent’anni, anch’essa poteva considerare il terreno di sua proprietà. Questa

legge

emessa da Astolfo faceva, in pratica, uso di un elemento giuridico del diritto romano, che è

l’usucapione.

Per questa norma, se si è in possesso (ma non proprietari) di un bene per più di trent’anni senza

che

nessuno lo reclami, si diventa anche proprietari di quel bene di cui si è venuti in possesso, anche

senza

mai acquistarlo.

Nel momento in cui l’abbazia di Montecassino va in giudizio per rivendicare il possesso di alcune

terre,

possesso che veniva rivendicato anche da dei signori discendenti dei longobardi, la

preoccupazione

31

dell’abbazia è quella di produrre dei testimoni che possano affermare che le terre rivendicate

anche dai

signori longobardi erano state per trent’anni sono state possedute dall’abbazia di Montecassino —

ed è

questo il nucleo della testimonianza giurata che verrà resa.

Dobbiamo considerare una cosa molto importante dal punto di vista storico-linguistico, e cioè che

questi

Placiti campani o capuani o cassinensi, sono considerati la prima attestazione scritta di un volgare

di area

italiana. Non possiamo usare l’espressione di « volgare italiano », perché a quest’altezza

cronologica non

c’è un solo volgare unificato, come poteva essere il castigliano o il francese, ma un volgare di area

italiana (nel caso specifico, di area meridionale) nettamente differenziato dal latino. Una situazione

del

genere, oltretutto testimoniata in una forma analoga, è proprio quella dei Giuramenti di Strasburgo,

dove

abbiamo il primo esempio di volgare francese, assieme a quello tedesco (che però da un punto di

vista

linguistico non c’interessa), all’interno di un testo latino, da cui si differenzia decisamente.

Nei placiti troviamo ugualmente, in un giudizio di tribunale scritto in latino, delle formule in volgare.

Ci

troviamo di fronte a due situazioni originate dalla stessa necessità: in un momento in cui la lingua

ufficiale è ancora il latino e gli strumenti sono ancora redatti in latino, quando si presentavano

situazioni

che richiedevano la percezione precisa da parte di tutti, anche di coloro che il latino non lo

conoscevano, s’iniziava a ricorrere al volgare. Ad un certo momento, si comincia a ricorrere al

volgare

quando i termini delle questioni devono essere chiari anche a chi il latino non lo capisce.

La differenza tra il Giuramento di Strasburgo e i Placiti campani è cronologica: i Giuramenti sono

dell’842, i Placiti sono del 960-63, a centoventi anni di distanza. Come mai in area italiana

l’esigenza di

esprimersi in volgare, insieme al latino, è venuta fuori più di un secolo dopo? Perché in Italia non

c’erano le condizioni culturali e politiche che c’erano nella Francia successiva alla riforma di Carlo

Magno. La riforma di Carlo Magno aveva fatto sì che il latino venisse riportato alla sua norma

classica,

creando un distacco tra il latino classico e il volgare imbarbarito. Proprio perché il latino classico

non

veniva più compreso dal volgo; infatti, già nell’813, anno che precede la morte di Carlo Magno

(avvenuta nell’814), il Concilio di Tours — considerato il concilio delle lingue romanze — delibera

all’unanimità che il vescovo insegni in volgare, affinché sia compreso da tutti, e quindi invita a

tradurre

(transferre) dalla « romanam linguam » (il latino) o in « rusticam » (volgare) o in « teudiscum »

(tedesco) le omelie, quindi nelle uniche due lingue parlate nei territori di Carlo Magno. I Giuramenti

di

Strasburgo mettono in evidenza proprio questa necessità.

La stessa cosa succede in Italia, ma 120 anni dopo, perché in area italiana non era venuta meno

la

competenza, almeno passiva, da parte del volgo, di percepire il latino. L’Italia è storicamente il

luogo di

irradiazione della lingua latina e c’è la Chiesa, quindi ci sono delle condizioni particolari che non ci

sono in altre parti dell’Europa. Qui il latino, meglio protetto, si è mantenuto e anche chi non parlava

latino era quanto meno in grado di capirlo. Questo ha rallentato il procedimento di differenziazione

tra

latino e volgare. D’altronde, non c’era stata una realtà politica unificante, anche a livello linguistico,

come era successo in Francia. L’Italia era ancora un mosaico di realtà politiche diverse: al nord

c’erano i

Franchi, che erano subentrati ai Longobardi; lungo l’Adriatico e nel meridione c’erano i Bizantini;

c’era

la Chiesa; c’era una persistenza di Longobardi nel meridione. Era una situazione in cui non c’era

alcuna

unificazione linguistica e nessuna politica culturale unitaria come c’era stata per la Francia. Questo

fatto,

insieme a quello che in Italia bene o male il latino si capiva, ha fatto sì che la necessità

dell’inserimento

del volgare nei testi latini si verificasse assai più tardi che in Francia.

Nei Placiti le formule di giuramento, circa il possesso dei terreni dell’abbazia di Monte Cassino,

sono

espresse dai testimoni che, nel caso specifico, sono due monaci (uno è monaco, l’altro è diacono e

monaco), quindi persone che il latino lo conoscevano. Come mai, allora, recitano la loro

testimonianza

in volgare e in volgare viene trascritta dal segretario del giudice? Perché evidentemente non

dovevano

essere solo le due parti a conoscenza del giudizio, ma anche il pubblico. Non è, infatti, neanche

certo

che i due monaci abbiano reso la loro testimonianza in volgare, perché probabilmente era più

consono

per loro parlare in latino, ma per queste situazioni giudiziarie esistevano delle formule latine su cui

era

modellata l’espressione in volgare.

32

Il testo

Et tunc fecimus eos separari [ab] imbicem: predictum Teodemundum diaconum fecimus duci in

partem

unam, et memoratum Garipertum clericum et notarium duci in parte alia; predictum Mari clericum

et

monachum ante nos stare fecimus, quem monuimus de timore Domini, ut quod de causa ipsa

veraciter

sciret indicaret nobis. Ille autem, tenens in manum predicta abbrebiatura, que memorato

Rodelgrimo

hostenserat, et cum alia manu tetigit eam, et testifìcando dixit: « Sao ko kelle terre, per kelle fini

que ki

contene, trenta anni le possette parte sancti Benedicti ». Deinde ante nos benire fecimus

predictum

Teodemundum diaconum et monachum, quem similiter monuimus de timore Domini, ut quicquid

de

causa ista veraciter sciret diceret ipsos. Ille autem, tenens in manum predicta abbrebiatura, et cum

alia

manu tangens eam, et testificando dixit: « Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta

anni le

possette parte sancti Benedicti ».

Allora li facemmo separare l’uno dall’altro, e facemmo allontanare da una parte il predetto

Teodemondo

diacono, e allontanare da un’altra parte il menzionato Gariberto chierico e notaio, e facemmo

restare

innanzi a noi il predetto Mari chierico e monaco e lo ammonimmo che sotto il timor di Dio ci

precisasse

quel che della questione sapesse in verità. Egli, tenendo in una mano la predetta memoria

prodotta dal

sopra menzionato Rodelgrimo, e toccandola con l’altra mano, rese la seguente testimonianza: «

So che

quelle terre, entro quei confini che qui si descrivono, trent’anni le ha tenute in possesso

l’amministrazione

patrimoniale di San Benedetto ». Poscia facemmo venire innanzi a noi il predetto Teodemondo

diacono

e monaco, e similmente lo ammonimmo che sotto il timor di Dio dicesse tutto quel che della

questione

sapesse in verità. Ed egli, tenendo in mano la predetta memoria, e toccandola con l’altra mano,

rese la

seguente testimonianza: « So che quelle terre, entro quei confini che qui si descrivono, trent’anni

le ha

tenute in possesso l’amministrazione patrimoniale di San Benedetto ».

L’inizio è proprio la descrizione della situazione che si sta svolgendo nell’ “aula del tribunale” di

Capua,

diremmo noi, redatta dal giudice Arechisi (invece il giudice di Sessa Aurunca si chiama Maraldo,

men

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
10 pagine
13 download
SSD Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sensep di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filologia romanza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Marinetti Sabina.