Placiti campani (secolo X: 960-963)
I Placiti campani risalgono a più di 100 anni dopo i Giuramenti di Strasburgo. Sono quattro ed il primo è quello di Capua del 960, seguito da quello di Sessa Aurunca e due di Teano, tutti e tre del 963. Sono quattro forme testimoniali, testimonianze giurate in volgare, trovate all’interno di un testo latino dove c’è la descrizione del processo dal quale provengono. Giurano che determinate terre appartengono da trent’anni al Monastero di Montecassino o Monasteri adesso subordinati.
All’epoca c’era la legge dell’usucapione, che stabiliva che dopo 30 anni di usufrutto di un territorio, il territorio stesso diventa di chi ne ha usufruito. Il Monastero di Montecassino utilizzava quindi questa legge per poter rivendicare alcuni territori, che rivendicava un piccolo feudatario locale, Rodelgrimo d'Aquino.
I testimoni portati a processo giurano in volgare, il testo è in latino. Si scrive in italiano per aumentare la veridicità della testimonianza dei giurati, utilizzando la lingua del popolo, comprensibile da tutti. Le formule hanno una struttura già utilizzata in latino ma volgarizzata.
Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte sancti Benedicti.
Analisi linguistica
Sao — <SAPERE, occlusiva + semivocale dovrebbe palatalizzare, qui ci sono diverse teorie. Si è pensato potesse essere una forma intermedia da SAPIO a SO per analogia/attrazione. Si è pensato anche che l’analogia sia solo sulla seconda persona, SAI. L’ultima teoria ipotizza che probabilmente si legga SCIO.
Ko — forma meridionale per dire CHE, dipende da QUOD.
Kelle — ECCUM+ILLAE.
Terre — TERRAE.
Fini — è femminile.
Contene — manca il dittongamento della E aperta in sillaba libera, perché nell’area centro-meridionale non c’è, non è seguito il sistema maggioritario.
Trenta — SIGINTA.
Parte sancti Benedicti — latino puro.
Significato di 'placito'
La parola placito sappiamo cosa vuole dire, l’abbiamo incontrata nei Giuramenti di Strasburgo («nul plait nunquam prindrai ‘non farò nessun accordo’): questo termine, dal latino placitum, vuol dire non solo ‘accordo’, ‘patto’, perché è anche un termine giuridico e indica sia il giudizio sia il testo in cui si esprime il giudizio, cioè la scrittura relativa alla causa giuridica, ovvero la sentenza.
I Placiti cassinesi
I Placiti cassinesi, anche detti Placiti capuani o Placiti campani, sono degli strumenti giuridici, dei testi che verbalizzano quello che è successo in tribunale tra due parti in causa che si contendevano il possesso di terreni. Ce ne sono rimasti cinque: uno di Capua (marzo 960), due di Sessa Aurunca (marzo 963), e due di Teano (uno di luglio e uno di ottobre del 963).
Capua, Sessa Aurunca e Teano sono tre località che attualmente sono tutte in provincia di Caserta; e sono in quella zona della Campania verso il Lazio, più o meno lungo il fiume Volturno, che in quel periodo erano sotto la giurisdizione del monastero benedettino di Montecassino.
Questa abbazia di Montecassino era un elemento molto importante, sotto il punto di vista storico-giuridico di quel momento, e anche per questo i placiti vengono chiamati cassinesi, perché sono dei placiti che ci mettono al corrente di contrasti avvenuti tra laici e l’abbazia di Montecassino sulla rivendicazione del possesso di alcuni terreni. In quel periodo l’abate di Montecassino, il superiore di questa abbazia, era un personaggio che si chiamava Aligerno, e che aveva preso in mano la situazione economica di questa abbazia molto importante anche dal punto di vista culturale, essendo stata un centro di raccolta e di diffusione di una quantità enorme di testi latini e della cultura medievale.
Anni prima, l’abbazia di Montecassino era stata saccheggiata e distrutta dai Saraceni e, negli anni successivi, nella situazione di annullamento della capacità di gestire i propri possedimenti — anche i monaci erano dispersi —, i signori del circondario, approfittando della situazione, si erano appropriati di alcuni di questi terreni che in origine erano dell’abbazia.
L’abate Aligerno, negli anni a cui risalgono questi placiti, aveva intrapreso un’azione di ripristino e di riacquisto delle proprietà dell’abbazia, entrando ovviamente in contrasto con coloro che, a vario titolo, erano in quel momento possessori dei terreni rivendicati dall’abbazia.
Giustizia e legge longobarda
Essendo i placiti dei documenti ufficiali, possiamo essere certi della datazione di questi documenti, che risalgono agli anni tra il 960 e il 963. I giudici che amministravano la giustizia e che quindi dovevano decidere sulla proprietà di queste terre erano i giudici del Principato di Benevento e Napoli, di una zona cioè in cui era ancora molto forte l’impronta Longobarda.
Questi giudici si trovano a dover mettere in pratica una legge che era stata emanata dal re longobardo Astolfo nel 754, che prendeva le mosse da delle situazioni, probabilmente assai frequenti, di contrasto per la rivendicazione di proprietà terriere e da parte di signori longobardi e da parte di amministrazioni religiose (monasteri, conventi, ecc.).
I Longobardi scesero in Italia nel 568, regnarono per due secoli finché non furono sottomessi dai Franchi. Pipino, re dei Franchi e padre di Carlo Magno, venne chiamato dal papa, che era in contrasto con i Longobardi, e prima sottomise Astolfo, poi il suo successore Desiderio; infine Carlo Magno, nel 763, sconfigge definitivamente Desiderio assumendo egli stesso il titolo di Rex Longobardorum.
I Longobardi erano un popolo germanico che scese in Italia senza aver conoscenza della lingua latina né degli usi latini, ma che molto presto si rese conto che per avere un effettivo dominio sul territorio italiano doveva venire a patti con la Chiesa (ma mantenere i patti con la Chiesa non fu mai semplice, tant’è vero che alla fine il papa chiese aiuto ai Franchi per liberarsi delle aggressioni dei Longobardi) e — cosa molto importante — doveva avere la conoscenza del latino e anche dell’amministrazione latina.
Così, le leggi di cui fecero uso i Longobardi erano basate sul diritto romano in cui si innestavano però norme del diritto longobardo. Una di queste leggi era quella promulgata da Astolfo che stabiliva in sostanza che un longobardo possessore di una proprietà terriera che gli veniva contestata da un’amministrazione religiosa, dimostrando di aver posseduto quella proprietà terriera per trent’anni, poteva conservarla e poteva quindi considerarla di sua proprietà.
Nel corrispettivo, la legge stabiliva anche che qualora fosse stata un’amministrazione religiosa ad avere una terra rivendicata da un longobardo, dimostrando di averla posseduta per trent’anni, anch’essa poteva considerare il terreno di sua proprietà. Questa legge emessa da Astolfo faceva, in pratica, uso di un elemento giuridico del diritto romano, che è l’usucapione.
Per questa norma, se si è in possesso (ma non proprietari) di un bene per più di trent’anni senza che nessuno lo reclami, si diventa anche proprietari di quel bene di cui si è venuti in possesso, anche senza mai acquistarlo.
Nel momento in cui l’abbazia di Montecassino va in giudizio per rivendicare il possesso di alcune terre, possesso che veniva rivendicato anche da dei signori discendenti dei longobardi, la preoccupazione dell’abbazia è quella di produrre dei testimoni che possano affermare che le terre rivendicate...
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