Sommario
Sommario...................................................................................................................................................... 1
Chi compara? ............................................................................................................................................... 2
Cosa si compara?.......................................................................................................................................... 2
Come si compara?......................................................................................................................................... 2
Perché si compara?....................................................................................................................................... 3
Famiglie giuridiche......................................................................................................................................... 3
Famiglia dei diritti tradizionali......................................................................................................................... 3
Classificazione che tiene conto dei cambiamenti storici.................................................................................4
Famiglia giuridica romano-germanica............................................................................................................4
Il giurista di Civil Law..................................................................................................................................... 5
Famiglia giuridica di Common Law................................................................................................................ 5
Caratteristiche del common law come famiglia giuridica................................................................................5
La storia del Common Law............................................................................................................................ 5
Il sistema dei Writs ........................................................................................................................................ 6
Equity............................................................................................................................................................ 6
Fonti del diritto di Common Law.................................................................................................................... 6
La legge......................................................................................................................................................... 6
Fonti secondarie o sussidiarie....................................................................................................................... 7
Costituzione................................................................................................................................................... 7
Potere costituente.......................................................................................................................................... 7
Costituzionalismo........................................................................................................................................... 9
Classificazione delle Costituzioni...................................................................................................................9
Revisione costituzionale.............................................................................................................................. 11
Deroga o rottura della Costituzione.............................................................................................................. 12
Sovranità..................................................................................................................................................... 12
Regime politico............................................................................................................................................ 12
Forma di Stato............................................................................................................................................. 12
Classificazione democratico-autoritario:......................................................................................................13
Classificazione delle forme di Stato evolute nel tempo:...............................................................................13
Le forme di governo..................................................................................................................................... 15
Monarchia costituzionale pura..................................................................................................................... 17
Monarchia costituzionale parlamentare.......................................................................................................18
Forma di governo Parlamentare assembleare.............................................................................................18
Forma di governo Parlamentare secondo il Modello Westminster...............................................................18
Forma di governo parlamentare................................................................................................................... 18
Forma di governo neoparlamentare............................................................................................................. 19
Forma di governo semipresidenziale........................................................................................................... 19
Forma di governo presidenziale................................................................................................................... 19
Forma di governo direttoriale....................................................................................................................... 20
Diritto elettorale e sistemi elettorali.............................................................................................................. 20
Sistema elettorale........................................................................................................................................ 20
Formula maggioritaria.................................................................................................................................. 21
Formula proporzionale................................................................................................................................. 21
Sistema elettorale tedesco........................................................................................................................... 22
Tipi di Stato.................................................................................................................................................. 22
Stato Federale............................................................................................................................................. 22
Modelli di federalismo.................................................................................................................................. 23
Ripartizioni delle funzioni nei tipi di Stato.....................................................................................................23
Caratteristiche degli Stati federali................................................................................................................ 23
Caratteristiche dello Stato regionale............................................................................................................ 24
Vantaggi del federalismo............................................................................................................................. 24
Nascita dello stato federale.......................................................................................................................... 24
L’esperienza belga....................................................................................................................................... 25
L’esperienza tedesca................................................................................................................................... 25
L’esperienza spagnola................................................................................................................................. 25
Per analizzare la comparazione, si può rispondere ai classici interrogativi: chi compara, che cosa, come e
perché?
Chi compara?
Il soggetto che opera la comparazione è un giurispublicista, una persona interessata a problemi relativi alle
istituzioni che regolano i rapporti tra gli individui e alle norme che si riferiscono ai diritti e i doveri dei singoli
soggetti appartenenti all’ordinamento.
Cosa si compara?
Ha per oggetto le disposizioni normative e i comportamenti (fotti atto e fonti fatto) all’interno delle istituzioni
giuridicamente rilevanti.
Come si compara?
Differenziare la comparazione in implicita ed esplicita. L’analisi di un ordinamento straniero è operata
attraverso il riferimento a paradigmi dell’ordinamento di provenienza dello studioso che impongono la
comparazione tra due differenti realtà. La comparazione esplicita può essere attuata secondo una
prospettiva sincronica o diacronica. Con la comparazione diacronica, istituzioni e norme giuridiche vengono
analizzate e comparate nel tempo. La comparazione sincronica evidenzia, un’analisi sistematica tra due o
più casi positivi. Comparazione anche di tipo asincronico. L’analisi può essere attuata a livello macro e
micro (allo studio di un istituto può essere preferito quello dell’intero ordinamento costituzionale). La
comparazione può essere operata sul piano binario (forma di governo parlamentare francese e tedesco)
oppure multiplo (aggiungendo altri casi). La comparazione può essere interna o esterna.
Prioritaria alla comparazione è la scelta dei criteri di classificazione. E’ necessario porsi un parametro come
termine di riferimento (tertium comparationis) per raffrontare ciò che viene comparato e ciò che si deve
comparare.
Perché si compara?
Nell’ambito giuridico-politico la comparazione è un metodo indispensabile per l’analisi della complessità
degli ordinamenti. Funzione principale della comparazione è la conoscenza. Quali sono le finalità della
materia?
1) teorico -conoscitivo:
a) conoscenza
b) educazione e formazione del giurista
c) miglior comprensione del diritto nazionale
2) pratico-applicativo -> l’apporto della comparazione è quello di:
a) fornire ausilio alla politica legislativa e alla redazione dei testi normativi
b) permettere di elaborare trattati e convenzioni internazionali
c) individuare i modelli dominanti provenienti da paesi stranieri
d) armonizzare e unificare il diritto (semplificazione o eliminazione di differenze tra ordinamenti)
e) coadiuvare l’interpretazione e la preparazione del materiale per il giudice
Il diritto comparabile non è solo quello risultante dai testi normativi, ma quello effettivamente vigente. Il
diritto comparato deve studiare i “formanti”, che sono gli elementi essenziali e caratterizzanti un certo
ordinamento, rappresentati non solo dalla costituzione e dalle norme giuridiche ma anche e dalla
giurisprudenza e dalla dottrina giuridica.
Famiglie giuridiche
Con famiglia giuridica si intende la tecnica e i modi di espressione del diritto che influenzano i componenti
del gruppo e il funzionamento delle istituzioni. Gli elementi che caratterizzano una famiglia giuridica
possono sintetizzarsi in due gruppi di fattori: a) tecnica del diritto; b) principi filosofici, politici ed economici
esistenti in un determinato contesto. Le principali famiglie giuridiche, secondo la classificazione classica,
sono quattro:
1) romano-germanica, caratterizzata da regole scritte ed astratte;
2) common Law, ispirata da regole non scritte create man mano dalla giurisprudenza;
3) quella dei diritti socialisti, caratterizzata da visione del diritto finalizzato al perseguimento di
determinati scopi;
4) quella dei diritti tradizionali o religiosi, in cui sono determinanti la consuetudine o i precetti religiosi.
La famiglia romano-germanica è presente in Europa, in America Latina. Quella di common law, è legata
alla penetrazione inglese nel mondo, è presente nella parte nord del continente americano e nei
possedimenti o ex possedimenti britannici in Oceania e in centro-America.
Contrapposizione più rilevante è tra la famiglia di common law e quella romano-germanica, entrambe di
origine europea.
Famiglia dei diritti tradizionali
E’ la famiglia ove il rapporto tra diritto e religione è molto stretto, come ad esempio nel mondo islamico, nel
quale il diritto rappresenta un coinvolgimento di regole con le quali un musulmano deve confrontarsi a
prescindere dallo Stato di appartenenza. C’è una teologia che fissa dei dogmi da seguire, la cosiddetta
Shaaria (legge rivelata).
Classificazione che tiene conto dei cambiamenti storici
1. crollo dei regimi socialisti
2. ruolo della Cina come potenza mondiale
3. evoluzione del Giappone
4. decolonizzazione dell’Africa
In base a tali cambiamenti, la classificazione classica si trasforma in una classificazione più aperta:
1. famiglia dove c’è un’egemonia del diritto, nella quale rientrano i paesi di common e civil law. C’è
separazione tra diritto e politica, con una secolarizzazione del diritto (diritto e religione sono
separati);
2. famiglia dove c’è un’egemonia della politica, paesi in cui non vi è stata separazione tra diritto e
politica, l’ideologia politica influenza il diritto. Ne fanno parte i paesi dell’Europa orientale, quelli in
via di sviluppo (sia africani, sia sudamericani), viene definito come diritto dello sviluppo e della
tradizione
3. famiglia dove c’è un’egemonia della tradizione, sia religiosa sia filosofica in grado di influenzare le
regole sociali. Ne fanno parte i paesi musulmani, indù e dell’estremo Oriente.
tradizione
paesi indù e Giappone
paesi islamici diritto (paesi del common e civil law)
politica
Famiglia giuridica romano-germanica
Ha un’origine diversa dalla famiglia di common law e una diversa gerarchia delle fonti del diritto. Nasce nel
medioevo, grazie all’opera di rielaborazione del diritto romano, ad opera delle Università, tra cui quelle
tedesche, da qui nasce il nome romano-germanica. Nel ‘200 la società diviene più dinamica e
commerciale, l’aumento di relazioni commerciali tra i vari paesi richiede norme che tutelino il commercio.
Servono serie di regole che diano stabilità ai negozi giuridici. Le università sono luoghi dove viene
insegnato un metodo che consenta di applicare il diritto romano alla prassi medievale. Il diritto romano-
germanico si sviluppa, quindi, all’interno delle comunità scientifiche. Il diritto romano era vantaggioso
perché diffuso in tutta Europa ed era scritto in latino, grazie all’opera di Giustiniano. Il diritto romano, quindi,
comune a tutta Europa, si affianca ai cosiddetti iura propria (diritti locali). Si forma in Europa, ad eccezione
dell’Inghilterra, lo Ius Comune Europeo. La summa tra lo ius comune europeo e gli iura propria danno vita
alla famiglia romano-germanica. La diffusione del diritto comunitario europeo avviene grazie alle:
1. Scuola dei glossatori
2. Scuola dei post-glossatori Diritto pubblico
3. Scuola del diritto naturale Codificazione
La scuola del diritto naturale pone al centro l’uomo e i suoi diritti, vista la necessità che il diritto non si limiti
al rapporto tra i cittadini, ma si concentri anche al rapporto tra cittadini e Stato. Ciò porterà alla nascita del
diritto pubblico. Inoltre, la scuola del diritto naturale ha avuto grande importanza nel processo di
codificazione, quell’opera di raccolta all’interno di un codice delle regole relative ad una determinata
disciplina. La codificazione è fondamentale e riceve una spinta dalla rivoluzione francese, vista
l’affermazione dello Stato di natura, una netta rottura con il passato. Stato diviene l’unico produttore di
norme giuridiche e con i codici si affermava la modernità giuridica. Nel 1789 si affermò il primato della
legge e dello Stato come unico produttore di norme.
La codificazione segna la separazione dall’ordinamento di common law e la nascita dei diritti nazionali.
Negli ordinamenti romano-germanici si pone, al vertice della gerarchia delle fonti, la legge nazionale
(Costituzione, poi gli altri tipi di legge compresi gli atti avente forza di legge), i regolamenti, la
giurisprudenza, le consuetudini.
Il giurista di Civil Law
Si forma all’interno delle università e riconosce nella legge la regola generale ed astratta che andrà
applicata alle singole fattispecie reali e concrete.
Famiglia giuridica di Common Law
Common law (diritto comune), comune a tutta l’Inghilterra, si diffonde dopo la conquista normanna del
1066. L’espressione “common law” ha più significati:
1. Common law come diritto di natura giurisprudenziale, che si contrappone al diritto di natura
legislativa (statute law). Proviene dalle sentenze dei giudici;
2. Common law come il diritto giurisprudenziale che si diffonde con la corte di Westminster e che si
contrappone all’Equity.
Caratteristiche del common law come famiglia giuridica
1. Antichità e continuità: il diritto di common law evolve, a partire dal 1066, senza interruzioni. Questo
permette di fare riferimento anche a sentenze passate, valide in assenza di abrogazioni formali.
2. Mancanza di codificazione: non c’è l’uso di riunire in codice la disciplina delle varie materie.
3. Natura giudiziaria: le origini sono quelle di un diritto prodotto dalle corti di giustizia e tra le fonti
riveste un ruolo fondamentale la giurisprudenza. Il diritto giurisprudenziale è definito come diritto
non scritto (unwritten law) in contrapposizione al written law.
4. Storicità: la conoscenza della storia è fondamentale per la conoscenza del diritto.
5. Resistenza al diritto romano: i difetti della famiglia di common law non sono stati risolti con
l’influenza del diritto romano, ma lo hanno fatto resistendo allo ius comune europeo.
6. Assenza del concetto di desuetudine
La storia del Common Law
Nasce nel 1066,
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Diritto costituzionale - parte 1
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Diritto costituzionale - parte 1
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Parte 2, Diritto Comparato Costituzionale
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Diritto pubblico - Parte 1