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OSTITUZIONE COME MANIFESTO POLITICO USATI DAGLI STORICI E FILOSOFI- C :OSTITUZIONE COME TESTO NORMATIVO UTILIZZATO DAI GIURISTI POICHÉ È LA FONTE DI.DIRITTO PIÙ IMPORTANTE

P OTERE COSTITUENTE E POTERI COSTITUITI

Con la Costituzione si esaurisce il potere costituente e inizia il potere costituito.

C OSTITUZIONI FLESSIBILI E COSTITUZIONI RIGIDE

Sono flessibili le costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro modificazione, ma consentono che questa avvenga attraverso la normale attività legislativa.

Sono rigide, quelle che dispongono per la modificazione del testo un procedimento particolare, più gravoso di quello previsto per la formazione di leggi ordinarie.

Sulla nozione di La Costituzione flessibile segnò la fine del potre assoluto. Le concedeva il Re,

Costituzione flessibile Statuto albertino del 1948

Sulla nozione di La

Costituzione rigida è caratteristica delle costituzioni del 900, però, ad3.3 costituzione esempio, è stata adottata negli USA NEL 1787. Presuppone un accordo tra lerigida parti. E' garante. 344 L CA OSTITUZIONE ITALIANA4.1 Genesi E 1948.NTRÒ IN VIGORE NEL4.2 ContenutiIII L ': SE FONTI DELL ORDINAMENTO ITALIANO TATO1 C OSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALILa costituzione italiana del 1948 è al vertice delle fonti dell'ordinamento italiano.E' rigida e per il suo mutamento (detto revisione costituzionale) è previsto un1.1 Definizioni procedimento particolare che è comune a quello di approvazione delle altre leggicostituzionali.Il procedimento italiano è tra i più facili previsti per le costituzioni rigide. Esso adifferenza del procedimento per le leggi ordinarie (che prevede una deliberazionea maggioranza relativa), prevede 2 deliberazioni successive da parte di ciascunaCamera Art. 138.1. La prima

deliberazione è a maggioranza relativa (più sì che no), in questa fase le Camere possono apportare emendamenti, dunque il progetto viaggia tra Camera e Senato navette. 2. La seconda votazione può avere luogo dopo 3 mesi dalla prima. I regolamenti di Camera e Senato, vietano che siano apportati emendamenti al testo votato in precedenza, altrimenti, bisognerebbe ripartire da 0. A Leggi questo punto vi sono due ipotesi: 1.2 costituzionali: procedimento Se ciascuna Camera approva a maggioranza qualificata (2/3 dei membri), la legge è fatta e viene promulgata dal Pdr. Altrimenti, basta che la legge sia approvata a maggioranza assoluta (metà più uno). In questo caso non si tratta di approvazione definitiva. Verrà pubblicata sulla Gazzetta, e dentro 3 mesi potrà essere chiesto Referendum. Se nel referendum per il quale non è richiesto quorum minimo di votanti, i sì superano i no, la legge viene promulgata. I limiti della A. 139: la

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione (RT1.3 revisione costituzionale).

Art. 1, Art. 2: inviolabili i diritti dell'uomo.

Art. 5: l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La legge formale ordinaria e gli atti con forza di legge sono fonti primarie.

La legge formale è l'atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. Essa indica sia la legge costituzionale che la legge ordinaria. Gli atti con forza di legge sono atti normativi che non hanno la forma della legge (non approvati dalle Camere e non promulgati dal Presidente della Repubblica), ma sono equiparati alla legge formale. Hanno la stessa forza attiva e passiva della legge ordinaria e possono essere abrogati da essa. Sono fonti che possono sostituirsi alla legge, almeno laddove la Costituzione non ponga una riserva di legge formale.

Le leggi formali ordinarie e gli atti con forza di legge costituiscono insieme le fonti primarie. Le leggi formali ordinarie sono costituite dai regolamenti.

amministrativi.

PRIMARIE FONTI SECONDARIE

La formazione delle leggi è disciplinata dagli artt. Da 70 a 82. Gli ATTI CON rappresentano l'eccezione e sono:

  • FORZA DI LEGGE
    • Referendum abrogativo art. 75
    • Tipicità e Decreto legislativo delegato art. 76
    • Tassatività delle fonti primarie Decreto legge art. 77
    • Decreti del Governo in caso di guerra art. 78
    • Decreto di attuazione dello statuto regionale

3 Procedimento legislativo

3.1 Definizioni

Il risultato del procedimento legislativo è la LEGGE FORMALE 35. Gli atti di cui esso si compone sono:

  • L'INIZIATIVA LEGISLATIVA
  • LA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA DELLE CAMERE
  • LA PROMULGAZIONE

L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una Camera. Nel regolamento della Camera i progetti di legge si chiamano disegni di legge se presentati dal Governo o proposte di legge negli altri casi (al Senato si chiamano tutti disegni di legge, salvo le iniziative

popolari che si chiamanoproposte). Un progetto di legge consta di due parti:

  1. Il testo dell'articolato che il proponente sottopone alla Camera nell'asperanza che venga trasformato in legge
  2. La relazione che accompagna l'articolato, che ne illustra gli scopi e le caratteristiche.

L'iniziativa è riservata ad alcuni soggetti Art. 71.1: I : ha potere di iniziativa su tutte le

L'iniziativa NIZIATIVA GOVERNATIVA3.2 materie, su alcune, l'iniziativa legislativa è riservata solo allegislativa Governo. La formazione del dl prevede : l'iniziativa di uno o più ministri, la deliberazione del Consiglio dei ministri el'autorizzazione del Pdr con presentazione alla Camera. I : ogni deputato o senatore oppure unNIZIATIVA PARLAMENTAREgruppo di deputati/senatori. I : 50.000 elettori.

NIZIATIVA POPOLARE I : consigli regionali

NIZIATIVA REGIONALE I CNEL : art. 99

NIZIATIVA DELE' la conferenza dei presidenti di gruppo che stabilisce se dare

discussione: Discussione generale e votazione finale del testo definitivo. b) PROCEDIMENTO DI URGENZA - Identificazione della commissione competente per materia - Nomina di un relatore - Approvazione del testo con relazione finale - In aula due letture: - Prima discussione generale e votazione finale del testo - Seconda lettura: Discussione degli articoli ed eventuali emendamenti e votazione del testo definitivo articolo per articolo. c) PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI-LEGGE - Identificazione della commissione competente per materia - Nomina di un relatore - Approvazione del testo con relazione finale - In aula due letture: - Prima discussione generale e votazione finale del testo - Seconda lettura: Discussione degli articoli ed eventuali emendamenti e votazione del testo definitivo articolo per articolo.deliberate o legislative. Consente alla Commissione di assorbire tutte le fasi del procedimento di approvazione, sostituendo l'aula. Tutte e tre le letture sono fatte in Commissione e non c'è bisogno di discussione e votazione in assemblea. Vi sono numerose garanzie: - Alcune materie sono escluse da questo procedimento. - Per la composizione della commissione deliberante vige il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi. - Per l'assegnazione in Commissione, al Senato spetta al Presidente, alla Camera il Presidente può solo proporla. E' una via di mezzo tra i due procedimenti.

REDIGENTE O MISTOprecedenti e non è previsto dalla Costituzione, ma dai regolamenti parlamentari.

Oltre ai 3 procedimenti sopra descritti, i regolamenti prevedono delle procedure abbreviate per l'esamedei pdl urgenti: esauriti i lavori in una Camera, il progetto viene trasmesso all'altra Camera. Qui inizia ilprocedimento di approvazione. In caso di emendamenti, il testo ritornerà alla prima camera navette.

efficace, la legge necessita di essere promulgata dal Presidente dellaPer divenireRepubblica. È il Governo a trasmettere la legge al Presidente della Repubblica,che deve promulgarla entro 30 giorni. Il Presidente può rinviare la legge alleLa promulgazione Camere con messaggio motivato.

3.4 - Sia l'atto di promulgazione che l'eventuale messaggio di rinvio devonodelle leggi essere controfirmati dal Governo- Il Presidente può rinviare una sola volta.

Alla promulgazione segue la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

4 LEGGI A

PROCEDURA RINFORZATA

Il rafforzamento del procedimento legislativo può essere disposto solo da una norma costituzionale.

LEGGI RINFORZATE PREVISTE DALLA COSTITUZIONE SONO:

  • Per lo più quando è reso più complesso dell'ordinario, il procedimento di formazione del progetto di legge. Il rafforzamento può essere disposto solo da una norma costituzionale.
  • Le riforme costituzionali degli ultimi anni manifestano la tendenza ad introdurre leggi rinforzate che incidono proprio sul procedimento di formazione della legge. Ad esempio il procedimento introdotto per l'amnistia e l'indulto.

I procedimenti rinforzati sono procedimenti specializzati seguiti per produrre leggi specializzate. Sono atti che hanno competenza limitata e riservata che attengono a criterio della competenza. Si distinguono dalle leggi comuni sia per forza attiva (possono abrogare solo le leggi che hanno quello specifico contenuto) sia per forza passiva (possono...

essere abrogate solo da leggi formate con quello specifico procedimento. Si tratta di fonti atipiche. Sono atti che non rientrano interamente nel tipo della legge ordinaria, pur avendola stessa forma.

a. Atipiche quelle dotate di forza passiva potenziata che l'art. 75.2 esclude dal referendum abrogativo (tributarie e di bilancio, amnistia e indulto)

4.2 Fonti atipiche

b. Leggi meramente formali. Hanno la forma della legge, ma non introducono norme capaci di produrre effetti giuridici generali nell'ordinamento. Es. legge di approvazione di bilancio e legge di ratifica dei trattati internazionali. Non ha forza attiva,

5 L

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A.A. 2012-2013
58 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tedeschini Federico.