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Le obbligazioni secondo l'art. 1173 c.c.

Secondo quanto stabilito dall'art. 1173 c.c., le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Contratto e fatto illecito sono specifici e determinati mentre il terzo costituisce un elemento generico idoneo a comprendere tutte le situazioni che possono essere considerate meritevoli di tutela e, come tali, in grado di dare origine alle obbligazioni.

Con riferimento alle fonti contrattuali, contratti produttivi di obbligazioni possono essere sia quelli disciplinati specificatamente dalla legge (contratti tipici come ad es., la vendita), sia quelli che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

I fatti illeciti sono produttivi di obbligazioni in quanto qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a...

risarcirlo; la materia dei fatti illeciti viene regolata dal principio dell'atipicità, per cui non sono previsti in modo specifico i singoli atti o fatti illeciti, mentre è determinato il contenuto dell'obbligazione che da essi deriva, cioè l'obbligo di risarcire i danni (cc 2043). Degli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni si possono ricordare le principali figure disciplinate dal legislatore quali: le promesse unilaterali che producono effetti obbligatori solo nei casi ammessi e disciplinati dalla legge; la gestione di affari altrui; il pagamento dell'indebito; l'arricchimento senza causa. 154. il fatto illecito ed i suoi effetti Secondo quanto stabilito dall'art 2043 c.c. è fatto illecito qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Il fatto illecito è una delle fonti delle obbligazioni; viene anche denominato illecito extracontrattuale o illecito aquiliano. Quindi, per fatto illecito siintende qualunque comportamento doloso o colposo, tenuto con intenzione di nuocere o con disattenzione o imprudenza o imperizia, che cagiona ad altri un danno ingiusto, e obbliga il suo autore al risarcimento del danno causato. L'autore dell'atto illecito è responsabile del danno patrimoniale causato e, in determinati casi, anche di quello non patrimoniale. Affinché l'autore del danno sia tenuto al suo risarcimento, occorre che tra il fatto compiuto e il danno arrecato sussista un nesso di causalità, cioè un rapporto causa-effetto tale che il danno si possa dire provocato dal fatto in questione. Al contrario, costui non sarà tenuto al risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare ricorrendo alla ordinaria diligenza. Il danneggiante sarà tenuto al risarcimento se il danno arrecato è ingiusto, perché lede un interesse che l'ordinamento giuridico riconosce meritevole di tutela. L'azione per il risarcimento del danno può essere promossa dal danneggiato o dai suoi eredi.

Il risarcimento del danno, che deriva da fatto illecito, è soggetta ad una prescrizione quinquennale. Spetta al giudice stabilire l'eventuale ingiustizia del danno in questione, e spetta al danneggiato provare, oltre il fatto che l'agente gli ha causato un danno, e che tra il fatto dell'agente e l'evento dannoso intercorre un nesso di causalità, anche la colpa o il dolo del danneggiante.

155. Gli elementi essenziali del contratto

L'art. 1325 del c.c. elenca i requisiti essenziali del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto, forma quando risulta prescritta dalla legge a pena di nullità. Avremo un accordo tra le parti quando queste concordano su tutti gli elementi del contratto e quindi condividono l'intero programma negoziale. Con riferimento alla causa del contratto, disciplinata dagli artt 1343 ss c.c, numerose sono le teorie che la dottrina ha elaborato con riferimento alla sua natura giuridica e al suo fondamento. Secondo quelle soggettivistiche,

la causarappresenta la somma degli scopi perseguiti dalle parti, mentre, secondo le tesi oggettivistiche, è la funzione obiettiva economico-sociale del negozio oppure la funzione giuridica dell'atto, intesa in senso oggettivo. Dalla mancanza e dall'illiceità della causa scaturisce la nullità del contratto, vizio che, in base all'art. 1418 c.c., è determinato anche dalla mancanza di uno dei requisiti essenziali e dalla contrarietà rispetto a norme imperative, dall'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 c.c., dalla mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c. e negli altri casi stabiliti dalla legge. L'oggetto può essere definito come il bene materiale o immateriale per il cui conseguimento le parti pongono in essere il contratto. La forma, invece, è la modalità attraverso la quale si manifesta la volontà dei contraenti. Nei casi in cui la forma

è prevista a pena di nullità, si parla di forma "ad substantiam": che stabilisce che il contratto deve essere redatto secondo quella determinata forma.

156. differenza tra espromissione ed accollo

L’accollo è uno dei contratti che rientrano nel fenomeno della successione a titolo particolare nel debito, viene posto in essere tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) con il quale lo stesso si assume un debito del primo verso un creditore (accollatario). L’accollo è disciplinato dall’articolo 1273 del codice civile. L’espromissione consiste in un contratto tra creditore e terzo, in forza del quale quest’ultimo (espromittente) si impegna, nei confronti del primo (espromissario) a pagare un preesistente debito dell’obbligato originario (espromesso). È disciplinata dall’art. 1272 c.c. Sia l’accollo che l’espromissione, hanno come causa quella di assumersi un debito altrui: mentre con

L'espromissione è una funzione che viene realizzata all'esito di un accordo tra il terzo e il creditore, mentre l'accollo si ha tra il terzo e il debitore originario. Secondo la dottrina dominante, l'accollo non sarebbe, a differenza dell'espromissione, un contratto autonomo, ma dovrebbe sempre essere conseguito in un più ampio contratto del quale sarebbe una semplice clausola. Tuttavia, questa tesi non viene sempre accolta. Se la funzione di assumersi il debito altrui regge l'espromissione, non si vede per quale ragione si debba considerare insufficiente a reggere l'accollo come negozio autonomo. La differenza tra le due fattispecie sarebbe relativa alle strutture di perfezionamento, ammesso che l'accollo si conclude tra primo e successivo debitore, mentre l'espromissione esige il consenso dell'assuntore e quello del creditore, o almeno il suo mancato rifiuto se si ritiene di applicare l'articolo 1333 del c.c.157.

differenza tra possesso e proprietà Il diritto di proprietà è un diritto reale il cui contenuto consiste nel diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il proprietario ha un potere assoluto e immediato sul bene: assoluto in quanto comporta il diritto altrui di non ingerirsi; immediato in quanto si esercita senza mediazione dell'altrui prestazione. Il possesso, invece, è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale). Il possesso, quindi, non è un diritto, ma è una relazione di fatto tra un soggetto e un bene e questa relazione prescinde dal fatto che il soggetto abbia la titolarità del diritto di proprietà (o di altro diritto reale). Ciò vuol dire che un soggetto può acquistare il possesso di un bene anche se non ha la proprietà del bene stesso. Il possesso può essere titolato otitolo derivativo (ossia la trasmissione di un diritto già esistente). Il possesso non titolato si verifica quando una persona si comporta come se fosse il titolare di un diritto, anche se in realtà non lo è. Ad esempio, una persona che non è il proprietario di un terreno, ma che si comporta come tale recandosi nel terreno e coltivandolo. Il possesso titolato, invece, si verifica quando una persona è effettivamente titolare di un diritto reale e il possesso coincide con l'esercizio di tale diritto. Ad esempio, quando una persona è titolare del diritto di usufrutto su un bene, il possesso del bene coincide con l'esercizio del diritto di usufrutto. L'articolo 922 del codice civile stabilisce che la proprietà si può acquisire attraverso diversi modi, tra cui l'occupazione, l'invenzione, l'accessione, la specificazione, l'unione, l'usucapione, la successione a causa di morte, per effetto di contratti e altri modi stabiliti dalla legge. Possiamo distinguere tra modi di acquisto a titolo originario, ovvero la nascita di un nuovo diritto, e modi di acquisto a titolo derivativo, ovvero la trasmissione di un diritto già esistente.

Titolo derivativo

Il titolo derivativo è la successione dello stesso diritto, che già appartiene ad un altro soggetto, per cui gli eventuali vizi che invalidavano il titolo d'acquisto del precedente proprietario si riversano anche sul successore.

Nello specifico, la specificazione costituisce un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà, per cui chi, lavorando sulla materia prima altrui, ne trae una cosa nuova, diventa di questa proprietario, pagando al proprietario il prezzo della materia. Costituisce un'eccezione il caso in cui il valore della materia sorpassi notevolmente quello del manufatto, attribuendosi in tale ipotesi la proprietà della cosa a colui cui apparteneva la materia prima, con l'obbligo di pagare il prezzo del manufatto.

159. I requisiti dell'oggetto del contratto

Con riferimento ai requisiti oggetto del contratto, l'art 1346 c.c. prevede che l'oggetto del contratto sia possibile, lecito, determinato o determinabile.

La possibilità dell'oggetto va riferita al momento della produzione degli effetti, con la conseguenza che, ad esempio, il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine può ritenersi valido solo se la prestazione inizialmente impossibile diventi possibile prima dell'azzeramento della condizione o della scadenza del termine. La liceità dell'oggetto deve essere riferita alla prestazione, cioè all'oggetto immediato del contratto. La questione della liceità dell'oggetto si pone quando il bene non può far parte dello specifico contratto oppure non può essere commercializzato, in base alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. L'illiceità dell'oggetto andrà valutata tenendo conto del momento in cui il contratto è stato stipulato ed in base alla legge in quel momento vigente. In ultimo, l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile:

Può ritenersi determinato quando esso non sia indicato con assoluta precisione, ma emerga chiaramente dalla volontà delle parti all'atto della stipula del contratto, invece, è determinabile quando l'oggetto è individuabile in base ad una pura operazione aritmetica.

160. dif

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Todini Paola.