Modello solidarista e individualista in ambito familiare
1. Si descriva sinteticamente la differenza, in ambito familiare, tra il modello solidarista e quello individualista?
Presupposti per la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
2. Quali sono i presupposti per emettere la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto?
L’art. 27 d.p.R. 448/1988 introduce nell’ordinamento di giustizia minorile l’istituto dell’irrilevanza del fatto. In forza di questa norma il giudice può, o meglio deve, emettere la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto laddove ricorrano congiuntamente i tre presupposti indicati dall’art. 27, comma 1. In particolare, il fatto di reato deve poter essere definito, alla luce dei parametri indicati dall’art. 133 c.p., come tenue; inoltre, il comportamento del minore deve poter essere giudicato, alla luce delle relazioni rese dai servizi sociali e delle dichiarazioni del minore e delle altre parti, occasionale, cioè a dire, riassumendo un complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che la condotta non risulti il frammento di una vita dedita al crimine e che tale comportamento sia determinato da fattori ambientali, sociali e personali tali da non essere prevedibilmente ripetibili. Oltre a ciò, il giudice dovrà valutare se proseguire l’iter processuale significhi arrecare un pregiudizio alle esigenze educative del minore, e solo in caso di risposta positiva, ossia solo nel caso in cui il processo si qualificherebbe come una risorsa non utile per il minore a fronte di un percorso di crescita e di responsabilizzazione compiuto dal minore, dovrà pronunciarsi ai sensi dell’art. 27 d.p.R. 448/1988. Ai tre presupposti indicati dalla norma, secondo una linea interpretativa manifestata sia in dottrina sia in giurisprudenza, si aggiunge un ulteriore presupposto implicito: la responsabilità del minore.
La declaratoria di irrilevanza del fatto può essere pronunciata, in ossequio al dato letterale, durante l’indagine preliminare e ad esito dell’udienza preliminare. La declaratoria di irrilevanza del fatto pronunciata in queste due fasi deve essere, secondo la linea esegetica prevalente, preceduta dal consenso del minore alla definizione anticipata del processo. Un tale esito può anche concludere il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, anche la fase dibattimentale.
Udienza dibattimentale per i procedimenti che riguardano i minori
3. Si illustri l’udienza dibattimentale per i procedimenti che riguardano i minori.
L’udienza dibattimentale è disciplinata all’articolo 33 del D.P.R 448/1988 e presenta delle peculiarità rispetto a quella del processo penale ordinario. L’udienza si tiene infatti a porte chiuse mentre nell’ordinario il dibattimento è una seduta pubblica e pertanto tenuta a porte aperte, fatto salvo sia stato disposto diversamente dal giudice per obbiettivi motivi. Nel processo penale minore l’imputato può chiedere che l’udienza sia pubblica. Il tribunale accoglie la richiesta quando ritiene fondate le ragioni del minore ovvero ritiene che la seduta così svolta lo sia nel suo interesse. La domanda non può essere accolta quando ci sono coimputati minori di sedici anni o che non hanno prestato il consenso all’udienza pubblica.
Nell’ottica di tutelare la personalità dell’imputato l’unica figura che si rivolge a lui è il presidente della seduta. Gli altri organi del collegio invece rivolgono le domande o le contestazioni da sottoporre all’imputato a quest’ultimo. Dopo la discussione finale il dibattimento si conclude con una sentenza di proscioglimento o di condanna. È fatto salvo il caso in cui il giudice provveda in ordine alla sospensione del procedimento per messa alla prova dell’imputato.
Principio di residualità della detenzione
4. Si illustri sinteticamente il principio di residualità della detenzione.
Al fine di rendere la carcerazione una misura applicabile in estrema ratio, l’ordinamento prevede soluzioni alternative rivolte a responsabilizzare il minore. L’obiettivo del principio di residualità della detenzione è limitare la carcerazione, cautelare ed esecutiva della pena, ai casi in cui si rende necessaria una difesa sociale non tutelabile in altro modo. Tra le misure cautelari identificate come intermedie tra la permanenza in casa e il carcere figura la comunità, nell’ambito della quale sono previste iniziative volte al reinserimento sociale.
Principio di offensività
5. Si indichi sinteticamente in cosa consiste il principio di offensività.
Il bene-interesse e il principio di offensività. Uno dei principi cardine su cui si sviluppa l’intero sistema del diritto penale è rappresentato dal principio di offensività di cui agli art. 25 e 27 della Costituzione. In base a tale principio, per essere contra ius, il reato deve necessariamente consistere nell’aggressione di un bene-interesse giuridicamente tutelato. La c.d. oggettività giuridica del reato, dunque, consiste nel bene individuale o superindividuale a tutela del quale interviene la norma incriminatrice. Il bene giuridico, pertanto, può presentare tanto profili naturalistici quanto caratteristiche immateriali, come ad esempio, i diritti fondamentali della persona che si assumono quali valori giuridici assoluti. L’interesse giuridico identifica il rapporto esistente tra un soggetto e il bene meritevole di tutela, ai fini del soddisfacimento di un’esigenza di carattere materiale o immateriale.
Con lo scopo di costruire la fattispecie penale, il Legislatore individua quei beni giuridici meritevoli di tutela, la cui violazione rappresenta il verificarsi del reato. Ciò sta a significare che se l’interesse di uno o più consociati si ricollega a un determinato bene, questo deve ricevere protezione giuridica mediante l’incriminazione di condotte pregiudizievoli, in termini di lesione o messa in pericolo del bene stesso. Se ne deduce, pertanto, che il principio costituzionale di offensività svolge non solo la funzione di canone interpretativo ma, altresì, la funzione di canone di costruzione legislativa delle fattispecie criminose.
Principio di de-stigmatizzazione
6. Si illustri sinteticamente il principio di de-stigmatizzazione.
L’ordinamento italiano, sulla base del principio di de-stigmatizzazione, tende ad evitare il pregiudizio che potrebbe scaturire da contatto del minore con il circuito penale. Le modalità attraverso le quali viene tutelata e garantita la riservatezza dell’anonimato prevedono:
- Il divieto di diffondere immagini e informazioni in merito alle generalità del minore.
- Lo svolgimento del processo a porte chiuse (senza la presenza di pubblico) in deroga al quale può intervenire un’esplicita richiesta del minore che abbia compiuto i 16 anni.
- La possibilità di cancellare, al compimento dei 18 anni, i procedimenti giudiziari dal casellario giudiziale.
EDPB e sue competenze
7. Cosa è l’EDPB e quali sono le sue competenze?
Il Comitato europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) è un organismo europeo indipendente il cui scopo è garantire un'applicazione coerente del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) e promuovere la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati dell'UE. Il 25 maggio 2018, l'EDPB ha sostituito il gruppo di lavoro “Articolo 29”. Il ruolo dell'EDPB include le seguenti competenze:
- Pubblicare linee guida, raccomandazioni e identificare le migliori pratiche relative all'interpretazione e all'applicazione del RGPD.
- Informare la Commissione europea in merito a questioni riguardanti la protezione dei dati personali nello Spazio economico europeo (SEE).
- Adottare pareri volti a garantire la coerenza dell'applicazione del GDPR da parte delle autorità nazionali di vigilanza, in particolare in merito alle decisioni che hanno effetti transfrontalieri.
- Fungere da organo di risoluzione nelle controversie tra autorità nazionali che cooperano all'applicazione legislativa nel contesto di casi transfrontalieri.
- Incoraggiare lo sviluppo di codici di condotta e istituire meccanismi di certificazione nel campo della protezione dei dati.
- Promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni e buone pratiche tra le autorità nazionali di vigilanza.
Responsabilità per infedeltà nell'illecito endofamiliare
8. Cosa si intende, nell'ambito dell'illecito endofamiliare, per "responsabilità per infedeltà"?
È possibile ottenere un congruo risarcimento danni qualora dall’infedeltà coniugale ne consegua una violazione a diritti stabiliti dalla Costituzione, come ad esempio la reputazione personale. Pertanto, se il coniuge tradito e leso nella sua dignità, in pubblico o attraverso un comportamento che alimenta le dicerie nei suoi confronti, non può chiedere un risarcimento danni per infedeltà coniugale al proprio ex partner. La richiesta di risarcimento danni per infedeltà coniugale può essere accettata solo quando la relazione extra coniugale non viene riferita dal coniuge traditore, ma il coniuge tradito lo scopre da terzi. Si pensi, per esempio, se ciò avviene sul posto di lavoro o nel gruppo di amici.
Quando si ha diritto a un risarcimento danni? Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:
- Si deve aver subito un danno.
- Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
- Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
- Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.
Violazione del diritto di assistenza tra coniugi
9. In cosa consiste la violazione del diritto di assistenza tra i coniugi?
Negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l'appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell'altro coniuge (aiuto nel lavoro, nello studio, nella malattia, etc.) e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia; obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi, prevedendo l'art. 146 c.c., la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale solo nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile, integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570, co. 1 c.p. dato che l'art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (co. 1) e l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Tema affrontato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 9965/2011
10. Quale è il tema affrontato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 9965/2011?
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.
Tema descritto dall’art. 609-nonies C.P.
11. Quale è il tema descritto dall’art. 609-nonies C.P.?
L'articolo in oggetto prevede una serie di pene accessorie dei delitti contro la libertà sessuale, sia al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio, sia al fine di impedire al condannato di reiterare i delitti, impedendogli di frequentare luoghi che possano facilitare e risvegliare l'intento criminoso già manifestato.
Gruppi di sentenze e temi trattati riguardanti il danno intrafamiliare
12. Si faccia una descrizione sintetica dei gruppi di sentenze e dei temi trattati riguardanti il danno intrafamiliare.
Calcolo dei gradi in linea retta
13. Come si computano i gradi in linea retta?
Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.
Vincolo di parentela in linea diretta e collaterale
14. Si descriva il vincolo di parentela in linea diretta e collaterale.
A norma dell’art. 75 c.c., la parentela può svilupparsi:
- In linea retta (c.d. parentela diretta), se le persone legate dal vincolo discendono l’una dall’altra (ad esempio padre e figlia).
- In linea collaterale (c.d. parentela indiretta), se le persone non discendono l’una dall’altra ma hanno soltanto uno avo (stipite) in comune (ad esempio due fratelli, oppure due cugini).
Tribunale per i minorenni
15. Si indichino alcuni degli aspetti essenziali del Tribunale per i minorenni.
Il Tribunale per i Minorenni è stato istituito in Italia nel 1934 e la sua prima organica disciplina è quella contenuta nel Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404. Fin da subito si viene a delineare una tripartizione delle sue competenze in penale, civile e amministrativa, struttura che tuttora permane. L’entrata in vigore nel 1942 del nuovo Codice Civile e del Codice di Procedura Civile comportano un rinnovamento del diritto di famiglia. Si susseguono poi una serie di interventi normativi, in particolare entra in vigore la Costituzione della Repubblica e la legge L. 25/71956 n.888, che ne definiscono l’attuale composizione e ne ampliano le competenze.
Il Tribunale per i Minorenni è composto da:
- Giudici togati
- Giudici onorari, un uomo ed una donna, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, pediatria e sociologia.
Le decisioni del Tribunale vengono adottate in sede collegiale da un magistrato togato con funzioni di Presidente, un altro giudice togato con funzioni istruttorie e due giudici onorari. Vediamo di seguito quali sono le competenze del Tribunale per i Minorenni dal punto di vista territoriale e in materia di diritto di famiglia e penale. Riguardo quest’ultimo aspetto si riportano le competenze più significative.
Leggi che hanno modificato le norme sulla violenza sessuale
16. Si indichino le principali leggi che hanno nel tempo modificato le norme sulla violenza sessuale.
Chi segue le notizie di cronaca politica e giudiziaria in materia di reati riguardanti la violenza di genere sa bene che negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi, ognuno di questi in direzione di un sempre maggior inasprimento delle pene ed introduzione di nuove fattispecie criminose. Conosciamo bene l’ultimo intervento del legislatore, ossia il Codice Rosso (Legge 69/2019), entrato in vigore appena un anno fa, di ampissima portata sia nel codice penale che in quello procedurale, il quale ha inasprito le pene e creato nuove fattispecie di reato (revenge porn su tutti).
Trattandosi di reati spesso commessi in ambito familiare, non si può prescindere dalla formulazione dell’articolo 144 del Codice Civile che fino al 1975, prevedeva, col titolo “potestà maritale”, quanto segue: “Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”.
Occorre fare però un altro salto all’indietro, e precisamente nel 1968. Si registra in quell’anno una sentenza che ancora oggi viene ricordata come tappa necessaria per l’opera di civilizzazione dell’Italia. Stiamo parlando della sentenza n. 126 pronunciata dalla Corte Costituzionale, che dichiara incostituzionale l’articolo 559 Codice penale. Il successivo intervento è datato 1981, quando con la legge n. 442 vengono abrogati gli articoli 544, 587 del Codice Penale. Molto brevemente, vediamo perché questo intervento è meritevole di essere ricordato. Come detto, la legge n. 442 del 1981 abrogava un’altra figura sinistra del nostro ordinamento, ossia il c.d. delitto d’onore, o meglio, usando le parole del codice, a causa di onore, previsto dall’articolo 587 Codice Penale.
Il prossimo passaggio è quello più noto, ossia l’approvazione (molto travagliata) della legge n. 66 del 1996, forse quella che ha rivoluzionato l’intera idea giuridica di “violenza di genere”. Scopo di questa riforma era infatti quello di rendere la parte del Codice che si doveva occupare di questi reati in linea con rivoluzione della società, in una direzione del tutto diversa da quello che era il pensiero dei primi del ‘900. Tra le varie modifiche, la citata legge abroga il delitto di “violenza carnale” previsto dall’articolo 519, e quello di “atti di libidine violenti”, previsto dall’articolo 521 Codice Penale. Molto brevemente, il primo puniva chi costringeva la vittima ad un rapporto sessuale con minaccia o violenza (aggravata in caso di rapporto con infra quattordicenne, infermità psichica, ed altro), il secondo chi invece commetteva al di fuori della violenza carnale un atto di libidine sempre con violenza o minaccia. La differenza era chiara: nel primo caso doveva esserci un rapporto sessuale (con coito) completo, mentre il secondo reato, che prevedeva una pena più bassa, aveva natura per così dire “residuale”. La Legge 66 del 1996, superando questa distinzione introduce la fattispecie della violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis Codice Penale. La differenza tra la situazione precedente alla legge del 1996 e quella attuale è notevole, e si comprende dalla collocazione del nuovo reato nel codice, non più nel titolo IX, ossia “dei delitti contro la moralità e il buon costume”, bensì tra i “delitti contro la libertà personale”.
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