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Il motivo in tal caso presenta anche l'altra caratteristica voluta dall'art. 1345 c.c.: l'esclusività.

Da quanto previsto dall'art. 1345 c.c. si distacca il trattamento del motivo illecito nella donazione. La donazione sarà illecita quando il motivo abbia spinto il donante all'atto (non è richiesto che questo sia comune al donatario); però tale motivo dovrà essere esclusivo cioè l'unico che ha determinato il donante a donare e deve soprattutto risultare dall'atto.

Descriva il candidato il contratto in frode alla legge. L'art. 1344 c.c. stabilisce che il contratto in frode alla legge si ha quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa ed è una sottospecie del contratto illecito per illiceità della causa e come tale è nullo. La norma imperativa vuole impedire un risultato indesiderabile, normalmente perseguito dai privati col mezzo di un.

atto contrattuale tipico: la norma allora vieta l'atto-mezzo, pensando d'impedire così anche il risultato. Uno degli esempi tipici che vengono fatti al riguardo è quello della vendita con patto di riscatto posta in essere tra debitore e creditore, al fine di eludere il cosiddetto divieto del patto commissorio. L'obiettivo di piegare un contratto normalmente lecito a risultati illeciti può perseguirsi anche collegando fra loro due contratti che nella loro particolare combinazione realizzano il risultato aborrito dalla norma imperativa, come nel caso dei divieti di acquisto, eludibili per via d'interposizione. La frode alla legge non va confusa: - con la simulazione: il contratto in frode alla legge non è simulato, è realmente voluto in quanto le parti vogliono i suoi effetti come mezzo per il risultato elusivo cui puntano; - con la frode ai creditori: colpita dall'azione revocatoria. Il contratto revocabile non elude nessuna norma.imperativama pregiudica le ragioni dei creditori del disponente; non è colpito da nullità, ma da inefficacia relativa; - col contratto che pregiudica diritti di terzi: presidiati da una norma imperativa, come la norma che attribuisce la prelazione al conduttore di locazione non abitativa. - Con riferimento all'interpretazione, quali sono i presupposti per l'applicazione dei criteri oggettivi? L'interpretazione è il processo di attribuzione di un significato ai segni che manifestano la volontà contrattuale, intesa come volontà comune di un determinato regolamento contrattuale. Lo scopo dell'interpretazione consiste nel trovare il giusto significato del contratto, poiché i segni usati dai contraenti possono essere oscuri o ambigui. I presupposti per l'applicazione dei criteri oggettivi sono: - l'oscurità del testo: il testo chiaro può essere smentito, in favore di significati extratestuali, solo perviad'interpretazione soggettiva; se questa non fa emergere una comune intenzione delle parti, divergente dal significato letterale, vale senz'altro quest'ultimo.- l'impotenza dell'interpretazione soggettiva a chiarire il testo oscuro: le regole d'interpretazione oggettiva hanno valore sussidiario, entrando in gioco quando risulti esaurita senza successo l'applicazione delle regole d'interpretazione soggettiva. Le regole d'interpretazione riflettono parametri di equilibrio, efficienza, razionalità e ragionevolezza del rapporto contrattuale: - buona fede: il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, ex art. 1336 c.c.; - affidamento: l'interpretazione secondo buona fede attribuisce al contratto il significato su cui una parte aveva fatto legittimo affidamento, sicché la pretesa di far valere contro questa parte un'interpretazione diversa sarebbe scorretta e sleale. - Descriva il candidato le due classi delle regole

L'interpretazione è il processo di attribuzione di un significato ai segni che manifestano la volontà contrattuale, intesa come volontà comune di un determinato regolamento contrattuale. Lo scopo dell'interpretazione consiste nel trovare il giusto significato del contratto. L'interpretazione è soggetta a regole interpretative che sono considerate delle vere e proprie norme giuridiche, pertanto, giuridicamente vincolanti.

Le regole interpretative possono essere divise in due classi:

  • Soggettive (artt. 1362-1365 c.c.): cercano il significato corrispondente alla comune intenzione delle parti; puntano ad accertare ciò che concretamente, effettivamente le parti hanno voluto in relazione al regolamento contrattuale;
  • Oggettive (artt. 1366-1371 c.c.): per attribuire al contratto un significato che la legge reputa obiettivamente congruo. Entrano in gioco quando non si riesca ad accertare l'effettiva intenzione comune delle parti.

Che resta oscura o ambigua oppure nel caso in cui non esista nessuna comune intenzione delle parti sul punto d'interpretazione. Le regole d'interpretazione oggettiva hanno valore sussidiario rispetto a quelle d'interpretazione soggettiva; le stesse, infatti, trovano applicazione solo ove le prime non abbiano avuto successo.

In che modo è possibile operare delle distinzioni nell'ambito dell'integrazione del contratto? L'integrazione del contratto è il processo di addizione nel regolamento contrattuale ad opera di fonti eteronome, cioè diverse dalla volontà delle parti. È possibile distinguere l'integrazione a seconda:

  • dei fini che persegue in:
    • suppletiva: l'integrazione suppletiva supplisce alle lacune della determinazione volontaria. I contratti sono quasi sempre incompleti. Di solito le lacune del regolamento di fonte volontaria riguardano punti secondari, perché su quelli essenziali le parti si sono determinate.

L'integrazione suppletiva sostiene l'autonomia privata lacunosa.

L'integrazione è cogente quando la disciplina legale si applica in sostituzione di quella prevista dalle parti. L'integrazione cogente è antagonista dell'autonomia privata.

Dei modi in cui procede:

  • Legale: fonte d'integrazione è direttamente la legge (o più in generale la norma). La regola che entra nel regolamento contrattuale è già definita con precisione, ex ante, in un atto normativo.
  • Giudiziale: fonte d'integrazione è l'apprezzamento giudiziale. La regola che entra nel regolamento contrattuale è determinata ex post dal giudice, cui la legge dà il relativo mandato.

Come opera l'integrazione giudiziale?

L'integrazione giudiziale opera tramite criteri a contenuto non predeterminato (clausole generali), in base ai quali il giudice costruisce, caso per caso, la regola integrativa applicabile.

al contratto litigioso. Tra queste clausole generali vi è l'equità richiamata dall'art. 1374 c.c. e definita come la giustizia del caso singolo. Nel caso in cui viene applicata al contratto, questa autorizza il giudice a determinare aspetti del regolamento non contemplati nell'accordo delle parti, né definiti da leggi o usi, determinandoli in base a delle circostanze concrete in presenza delle quali il contratto è stato fatto e deve essere eseguito nella prospettiva di affermare soluzioni che siano giuste ed equilibrate in vista di programmi e di assetti d'interessi definiti dal contratto.

Oltre che nell'art. 1374 c.c. l'equità viene richiamata:

  • quale criterio per la determinazione dell'oggetto ad opera dell'arbitratore che proceda con equo apprezzamento e per l'impugnativa della stessa quando risulti manifestamente iniqua o erronea;
  • come criterio offerto al giudice per decidere se accordare la liberazione
dal vincolo, chiesta da una parte; - a fini di salvataggio, mediante riequilibrio, del contratto squilibrato; - come regola (finale) d'interpretazione del contratto; - come fonte d'integrazione del regolamento, in relazione a singoli tipi contrattuali. Quale è la ragione del vincolo contrattuale? Secondo l'art. 1372 c.c. il vincolo contrattuale è la soggezione delle parti agli effetti del contratto. Il vincolo contrattuale, dunque, è la soggezione delle parti agli effetti del loro contratto, alle modificazioni nelle rispettive posizioni giuridiche, che le stesse hanno determinato con la costruzione del regolamento contrattuale. Il vincolo contrattuale ha una ragione etica ovvero l'imperativo morale di tenere fede alla parola data, di non tradire l'impegno preso, di affrontare le conseguenze delle proprie decisioni. Il carattere vincolante del contratto è una caratteristica senza la quale ciascuna parte sarebbe libera di ripudiare, modificare.violare gli impegni contrattuali presi. Se così non fosse, infatti, non sarebbe possibile contare sulla certezza ed effettività dei diritti derivanti dalla regolamentazione degli interessi che le parti hanno inteso darsi, stante l'esposizione all'arbitrio di controparte.

Che cos'è il recesso convenzionale?

Il recesso è il negozio unilaterale con cui la parte di un contratto ne dispone lo scioglimento. È un diritto potestativo della parte, che può avere fonte:

  • legale: se è previsto dalla legge;
  • convenzionale: è quello non previsto dalla legge ma autorizzato da una clausola del contratto.

La facoltà di recedere, riconosciuta alle parti, si atteggia in maniera diversa, soprattutto in tema di limite temporale per il suo esercizio, a seconda che si tratti di:

  • contratti ad esecuzione istantanea (immediata o differita), nei quali il recesso può essere esercitato, salvo patto contrario, solo prima che cominci

L'esecuzione del contratto, da considerarsi (secondo la giurisprudenza) l'atto abdicativo del recesso. La retroattività o meno del recesso convenzionale dipende dalla volontà delle parti, in mancanza di previsione si applicerà la disciplina dispositiva richiamata per il mutuo dissenso che di norma è retroattivo.

Contratti di durata (ad esecuzione continuata o periodica), nei quali, invece, il recesso è ammissibile anche dopo che l'esecuzione del contratto sia cominciata, ma esso, salvo patto contrario, non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Di conseguenza, le parti non possono pretendere la restituzione delle prestazioni già eseguite, anche se le parti possono pattuire che il recesso sia esercitabile solo fino a che non vi sia stato un principio di esecuzione, così come possono pattuire un recesso con efficacia retroattiva.

Descriva il candidato il recesso legale e le tre categorie

Il recesso è il negozio unilaterale con cui la parte di un contratto ne dispone lo scioglimento. Il recesso è un diritto potestativo della parte, che può avere fonte:

  • convenzionale
  • legale
  • giudiziale
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Stincardini Ruggero.