-Descriva il candidato la differenza tra autonomia contrattuale e autonomia negoziale.
Secondo quanto stabilisce l’art. 1322, per autonomia contrattuale si intende il potere delle parti di poter liberamente
determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e di concludere contratti che non appartengono ai
tipi aventi una disciplina particolare, con la condizione che essi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento giuridico. Inoltre, l’autonomia contrattuale costituisce una specificazione dell'autonomia
negoziale che si manifesta:
1) nella scelta per le parti di quale contratto stipulare e nella facoltà di esse di determinare liberamente il
contenuto del contratto nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
2) nella possibilità di concludere contratti atipici o innominati e nella libertà di utilizzare contratti tipici per
realizzare finalità atipiche oppure di combinare tra loro varie figure contrattuali per soddisfare interessi
diversi da quelli sottostanti a ciascun contratto;
3) nella libertà di concordare il rispetto di una determinata forma per la conclusione di un contratto o di
stabilire procedimenti atipici di formazione del contratto.
In ultimo, l’autonomia contrattuale si manifesta nella libertà del soggetto di non subire interferenze esterne non
volute nella propria sfera giuridico-economica. Al contrario, l‘autonomia negoziale è il potere del soggetto di disporre
della propria sfera giuridica personale e patrimoniale e di autoregolamentare i suoi interessi privati. Secondo quanto
affermato dall’opinione prevalente, l’autonomia negoziale, oltre ad essere espressamente riconosciuta dall’art. 1322
c.c., trova anche garanzia nella Costituzione, nonostante manchi un’espressa previsione del contratto o più in generale
dell'autonomia privata.
-Descriva il candidato la teoria del "negozio giuridico".
Il negozio giuridico, sul piano concettuale, è stato sviluppato dalla dottrina tedesca del XIX secolo, ed in particolare
dalla scuola pandettistica. Tale elaborazione nasce dalla considerazione che istituti quali il contratto, il testamento, il
matrimonio ed altre figure negoziali presentano tutti la caratteristica comune per cui dei privati enunciano in una
dichiarazione gli effetti giuridici che intendono conseguire. In tutti questi casi la volontà dichiarata ha forza di legge tra
le parti. In base alla definizione, il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici,
consistenti nel costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico, ovvero una situazione meritevole di tutela
secondo l’ordinamento giuridico. Il fenomeno negoziale corrisponde alla necessità di attribuire ai singoli una sfera di
“autonomia”, entro la quale i privati possano decidere da sé come regolare i propri interessi, ottenendo dalla legge
che gli atti posti in essere siano resi vincolanti ed impegnativi. Pur assumendo grande importanza concettuale, il
nostro codice civile non attribuisce al negozio giuridico un’apposita disciplina generale ma regola il contratto, il
testamento, il matrimonio ed altre numerose singole figure negoziali.
-Definisca il candidato il concetto di "patrimonialità dell'accordo".
Parliamo di patrimonialità dell’accordo facendo innanzitutto riferimento al requisito valido a distinguere il contratto
da altri tipi di negozi come quelli relativi a rapporti di famiglia che, per il loro carattere personale, assumono la
qualifica di convenzioni. Dal momento che l’art.1321 c.c. non fornisce una definizione di tale requisito si prenderà in
considerazione l’art. 1174 c.c., secondo cui le prestazioni devono essere suscettibili di valutazione economica. Sono
qualificabili come contratto gli accordi su materie non patrimoniali, ma patrimonializzati, per l’introduzione di
elementi economici destinati ad affiancare quelli non economici. Questa patrimonializzazione indiretta rende
patrimoniale tutto l’accordo, consentendo di identificarlo come contratto. La giurisprudenza sostiene che una
prestazione in sé non patrimoniale può essere dedotta in un contratto quando a fronte di essa viene prevista una
controprestazione patrimoniale oppure se per il suo inadempimento sono previste conseguenze economiche. Il nostro
ordinamento considera leciti e produttivi di effetti, benché non siano qualificabili come contratti, gli accordi su
materia non patrimoniali; invece, con riferimento all’ambito della famiglia, sono contratti le convenzioni matrimoniali
con le quali i coniugi concordano il regime dei loro acquisti, in deroga al regime legale di comunione.
-Definisca il candidato il concetto di accordo patrimoniale.
Secondo quanto disposto dall'art. 1321 del codice civile, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Le caratteristiche che emergono in modo immediato
dalla definizione sono, appunto, l'accordo di due o più parti, che rappresenta uno degli elementi essenziali del
contratto e la necessaria patrimonialità, ossia l'idoneità ad essere suscettibile di valutazione economica dell'oggetto
del contratto. Poiché l’art. 1321 c.c. non ci fornisce il requisito della patrimonialità, si dovrà fare riferimento all’art.
1174 c.c. secondo cui le prestazioni devono essere suscettibili di valutazione economica. Il requisito della
patrimonialità vale innanzitutto a distinguere il contratto da altri tipi di negozi come quelli relativi a rapporti di
famiglia che, per il loro carattere personale, assumono la qualifica di convenzioni.
-Definisca il candidato gli atti unilaterali e proceda alla sua classificazione.
Gli atti unilaterali sono negozi giuridici che, per la loro costituzione, non richiedono una pluralità di parti ma si
perfezionano mediante la dichiarazione di volontà di una sola parte. Gli atti unilaterali possono influire solo sulla sfera
giuridica dell’autore dell’atto (si fa riferimento ad es. accettazione eredità, ovvero all’occupazione) o nella sfera
giuridica altrui, potendo però attribuire vantaggi (ad es. la remissione del debito), poiché nei casi in cui viene ad essere
imposto un sacrificio anche solo potenziale parleremo necessariamente di contratto. Gli atti unilaterali possono essere
classificati come atti non intrusivi e atti unilaterali intrusivi:
- gli atti non intrusivi, sono atti che non realizzano nessuna vera e propria intrusione nella sfera giuridica di soggetti
diversi dall’autore (es. il testamento, la rinuncia all’eredità e la procura), i quali, pur implicando delle modificazioni
nelle posizioni giuridiche altrui, non sottraggono a chi le subisce il potere di autodeterminarsi totalmente rispetto ad
esse;
-gli atti unilaterali intrusivi, sono quegli atti che realizzano indiscutibili intrusioni nella sfera di un soggetto diverso
dall’autore modificando direttamente le sue posizioni sostanziali. Tali atti possono essere autorizzati preventivamente
dal destinatario degli effetti o giustificati da interessi o valori che l’ordinamento considera preminenti sugli interessi ed
i valori sottesi all’ordinamento.
-Per quali tipologie di contratto assume rilievo il c.d. "contatto sociale"?
Secondo la teoria dei rapporti contrattuali di fatto, un rapporto contrattuale può costituirsi fra due parti anche in
assenza di valide manifestazioni di volontà contrattuale, semplicemente sulla base del contatto sociale stabilitosi fra di
loro. Per contatto sociale si intende, pertanto, il rapporto, privo di base contrattuale, che intercorre tra due soggetti,
dei quali uno pone affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche
competenze tecniche e professionali. Il contatto sociale emerge facendo riferimento a due tipologie di contratto:
- i negozi di attuazione, nei quali il soggetto interessato alla prestazione si appropria direttamente di questa;
- i contratti nulli di lavoro e società già eseguiti, l’esecuzione del contratto comporta il sorgere degli effetti giuridici che
si sarebbero prodotti se il contratto fosse stato valido.
-Il candidato illustri, con riferimento al dogma della volontà, le due teorie sviluppatesi nel corso degli anni.
Facendo riferimento al dogma della volontà si sono sviluppate due teorie: quella soggettiva del contratto e quella
oggettiva del contratto.
-la teoria soggettiva del contratto afferma che la volontà umana è la forza creatrice degli effetti giuridici (nel contratto
la volontà degli individui contraenti è tutto); il difetto pratico connesso a tale concezione sta nel fatto che qualunque
fatto problematico, che tocchi la volontà del contraente, mette in discussione il contratto ed i suoi effetti;
-invece, la teoria oggettiva del contratto mette in una posizione di primo piano la certezza delle relazioni giuridiche, la
cui mancanza può scoraggiare o frenare le iniziative. Significativa tra le teorie oggettive del contratto è la teoria della
dichiarazione in base alla quale è importante sia l’effettiva volontà individuale che la sua proiezione esterna, pertanto
anche se la realtà del dichiarante fosse viziata il contratto resterebbe, comunque, in piedi.
- Descriva il candidato la promessa contrattuale e la promessa unilaterale.
La nozione di promessa è collocata in una posizione intermedia fra i contratti e gli atti unilaterali. Le promesse
possono essere contrattuali qualora contengano previsioni del tipo: “a condizione che...” ovvero “in vista di …” una
controprestazione del promissario. Le promesse possono essere anche unilaterali e secondo l’art 1987 c.c la promessa
unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. Ne conseguono due
considerazioni:
- si afferma il principio di sovranità formale del soggetto sulla propria sfera giuridica, solo in via d’eccezione, infatti, nei
casi espressamente tipizzati dalla legge, le promesse possono fare a meno dell’accordo del destinatario e configurarsi
come atti unilaterali (ad es. promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico e titoli di credito);
- la volontà di salvaguardare l'applicazione della disciplina del contratto, come disciplina equa e razionale delle
operazioni economiche e delle corrispondenti relazioni fra i protagonisti di queste.
-In che cosa consiste il "tipo contrattuale"?
Per “tipo contrattuale” si intende una figura o un modello di contratto che presenta determinate caratteristiche volta
a realizzare una specifica operazione economica; ad es. la compravendita è un tipo contrattuale con cui le parti
attraverso un contratto, realizzano lo scambio fra proprietà di un bene e denaro. La legge disciplina molti tipi
contrattuali con lo scopo di regolare le corrispondenti operazioni attraverso i modi che la stessa legge ritiene più
idonei per l'equilibrata composizione degli interessi delle parti o per la tutela d'interessi generali. Il contratto è tipico
se appartiene alla fattispecie astratta di qualcuno dei tipi contrattuali definiti e regolati dalla legge, nel caso contrario
si dice atipico (le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina
particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico). La maggior
parte dei tipi contrattuali sono descritti e disciplinati dal codice civile, da altri codici e nella legislazione
extracodicistica. Ad ogni singolo tipo contrattuale si dovranno applicare, oltre che le regole previste dalla disciplina
specifica del tipo, anche ovviamente quelle dettate per il contratto in generale, tenendo presente che, in caso di
contrasto fra le stesse, prevarrà necessariamente quella specifica del tipo.
-Descriva il candidato le caratteristiche dei "contratti atipici" ed illustri la ratio della norma che li prevede.
Si definisce contratto tipico quel contratto appartenente alla fattispecie astratta di qualcuno dei tipi contrattuali
definiti e regolati dalla legge, nel caso contrario si dice atipico. Ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. le parti,
nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi
aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico. La ratio di tale norma è quella consentire ai privati di organizzare le proprie operazioni contrattuali nei modi
più conformi alle proprie esigenze e, quindi, più idonei a garantire l'efficienza della loro azione. L’ordinamento, però,
pone dei limiti alla possibilità per le parti di creare contratti atipici. La legge, infatti, definisce alcuni tipi contrattuali e
vieta di fare contratti non riconducibili ad essi, ritenendo che, nel settore considerato, regolamenti contrattuali diversi
da quelli tipizzati non darebbero una sistemazione soddisfacente agli interessi in gioco. L’ulteriore limite che può
essere individuato alla possibilità di creare contratti atipici ci è offerto dall’art. 1322, comma 2, c.c., per cui i contratti
atipici non “diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela” e perciò vietati sono quelli contrari a norme imperative,
all’ordine pubblico ed al buon costume.
-Proceda il candidato alla classificazione dei contratti sulla base delle cc.dd. "strutture contrattuali".
Esistono classificazioni dei contratti, diverse dalle classificazioni per tipi, che si basano su quelle che potremmo
chiamare strutture contrattuali che definiscono classi di contratti più ampie rispetto ai tipi. Mentre il criterio
d'identificazione del tipo è essenzialmente la prestazione contrattuale, colta nelle sue determinanti socio-economiche,
la struttura s'identifica per determinanti più giuridiche. I contratti possono essere classificati nelle seguenti quattro
categorie:
- UNILATERALI: I contratti unilaterali (o con obbligazione a carico di una sola parte) sono quei contratti che pur
implicando l’esistenza di due parti e di due distinte dichiarazioni di volontà, prevedono l’obbligo della prestazione per
una sola parte, che si trova nella posizione esclusiva di debitore;
-PLURILATERALI: I contratti plurilaterali sono quei contratti che contemporaneamente generano impegni per più parti
o, comunque, sistemano interessi di più parti, fra loro interdipendenti;
- CONSENSUALI: I contratti consensuali si perfezionano con il semplice consenso o accordo delle parti, collochiamo in
questa categoria la vendita, la locazione e il trasporto di cose;
-REALI: I contratti reali, che sono a numero chiuso, si perfezionano oltre che con il consenso delle parti anche con la
consegna del bene, la quale non rappresenta un effetto obbligatorio del contratto, quanto piuttosto un elemento
costitutivo dello stesso. Rientrano in questa categoria il deposito, il comodato, il mutuo e il pegno.
-Descriva il candidato i "contratti misti".
I contratti misti sono quei contratti, detti anche complessi, in cui figurano elementi di tipi contrattuali diversi (Es.: il
contratto di parcheggio, nel quale confluiscono alcuni elementi del contratto di locazione ed altri caratterizzanti il
contratto di deposito). I contratti misti sono contratti atipici, in quanto in essi concorrono elementi di più negozi tipici
che si fondano in un’unica causa, a meno che lo schema derivante dalla fusione dei più frammenti di tipi contrattuali
legali non trovi riscontro in uno specifico tipo contrattuale previsto dalla legge. Quindi il contratto misto è definito
come quel contratto unico con unica e inscindibile causa, nella quale si combinano elementi di tipi diversi. Per
procedere all’individuazione della disciplina applicabile ai contratti misti la giurisprudenza si avvale di due criteri:
- il criterio della combinazione, in forza del quale al contratto si applicano congiuntamente le discipline di entrambi i
tipi contrattuali;
- il criterio dell’assorbimento o della prevalenza, laddove nel caso di incompatibilità fra le due discipline troverà
applicazione la disciplina del tipo prevalente.
-Illustri il candidato le fonti che regolano i contratti.
Nell’ambito delle fonti che disciplinano il contratto il ruolo principale va riconosciuto alla Costituzione. Tale fonte non
tutela in maniera diretta la libertà contrattuale, quanto piuttosto nella misura in cui la stessa è funzionale o
strumentale ad altri valori di rango costituzionale. I valori connessi alla libertà contrattuale sono:
- l’iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost.;
- la proprietà privata di cui all’art. 42 Cost..
Per poter disciplinare questi valori, il legislatore ha posto dei limiti all’autonomia dei privati prevedendo per l’esercizio
dell’iniziativa economica la compatibilità con l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, mentre per la
proprietà privata ha previsto la necessità di assicurare la funzione sociale. La Costituzione, oltre a svolgere la funzione
di parametro nei giudizi di costituzionalità delle leggi, trova applicazione anche nei rapporti fra i privati, restringendo
la loro libertà contrattuale. Nella gerarchia delle fonti che regolano il contratto, altro ruolo importante è riconosciuto
al codice civile, che disciplina il contratto con due diverse modalità, ovvero attraverso una disciplina del contratto in
generale e una disciplina dei singoli contratti.
La disciplina generale rappresenta la regola, che va applicata ad ogni contratto, diversamente dalla disciplina dei
singoli tipi contrattuali che ha carattere eccezionale e portata circoscritta, potendo, infatti, derogare alla regola solo
nei punti espressamente indicati, senza alcuna possibilità di applicazione analogica. Altro ruolo importante va
riconosciuto alla legislazione speciale sul contratto, che ha due caratteristiche peculiari:
- la finalità di regolazione de
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